Circolare Prefettura Avellino 31
marzo 2015, n. 6641, Rilascio carta di
identità per richiedenti protezione internazionale
Alcuni comuni della provincia
hanno portato all’attenzione dello Scrivente la problematica in merito alla
possibilità di rilascio della carta d’identità in favore dei cittadini
stranieri, richiedenti protezione internazionale, ospitati nelle strutture di
temporanea accoglienza.
Al riguardo, si rappresenta
preliminarmente, che, come da linee guida sul diritto alla residenza per i richiedenti
e beneficiari di protezione internazionale emanate nel 2014 dal Servizio
Centrale del Sistema di Protezione istituito ex art. 32 della legge 189/2002, “l titolari dello status di rifugiato, dello
status di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi
umanitari possono circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale
(art. 29, comma 1 d.lgs n251/2007) e pertanto sono titolari del diritto ad
essere iscritti nelle liste anagrafiche di un comune al pari degli Italiani e
degli altri stranieri regolarmente soggiornanti, con alcune particolarità
connesse con la loro peculiare condizione. Nel caso di rifugiati la residenza è
anche oggetto della convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge n.
722/1954. Nello specifico l’art. 26
prevede che “ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano
regolarmente sul territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di
residenza”. Di rilievo per l’ordinamento italiano è anche il successivo art.
27, il quale fa obbligo agli Stati contraenti di rilasciare i documenti di
identità “a tutti i rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un
titolo di viaggio valido”, in guanto l’iscrizione anagrafica è prerequisito
necessario al rilascio della carta d’identità.
Anche i richiedenti asilo, sia in attesa di audizione presso la Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sia nella
fase dell’eventuale ricorso giurisdizionale, hanno diritto all’iscrizione
anagrafica in quanto titolari di un permesso di soggiorno.
Si evidenzia che l’assenza di iscrizione anagrafica non può rilevare ai
fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo o
protezione internazionale, posto che il permesso di soggiorno è rilasciato dal
Questore del luogo di dimora e che,è la regolarità del soggiorno ad essere il
presupposto per l’iscrizione anagrafica e non il contrario”.
Pertanto, l’iscrizione
anagrafica costituisce il presupposto per il rilascio della carta d’identità e
delle certificazioni anagrafiche. Per i cittadini stranieri richiedenti la
protezione internazionale, in possesso di permesso di soggiorno, rileva
l’aspetto della sussistenza della dimora abituale, requisito imprescindibile
per detta iscrizione.
A tal fine, per coloro ospitati
in strutture di accoglienza, come da previsione ex art. 6, co. 7 del TU
immigrazione, rileva la permanenza superiore a tre mesi in un centro
d’accoglienza che costituisce dimora abituale e, pertanto, legittima la
richiesta di iscrizione anagrafica.
Fatta eccezione per le strutture
destinate alla prima accoglienza e soccorso (CDA, Centri d’accoglienza, Centri
di identificazione ecc.), l’attuale sistema prevede diverse tipologie di centri
di accoglienza rilevanti ai fini dell’acquisizione del carattere dell’abitualità,
quali ad es. i CARA (Centri d’accoglienza per richiedenti asilo) preposti
all’accoglienza in forma collettiva dei richiedenti asilo di cui all’art. 20
del D.Lgs. 25/2008. In tali ipotesi è previsto un limite temporale
all’accoglienza inferiore a tre mesi, decorso il quale, in caso di
indisponibilità di posti SPRAR, o in mancanza di sufficienti mezzi di
sussistenza (art. 6 D.Lgs 140/2005), i richiedenti asilo sono autorizzati a
restare nei predetti centri; la permanenza che supera i 3 mesi deve considerarsi dimora abituale e legittima
l’iscrizione anagrafica anche presso lo stesso CARA, nelle forme della
convivenza anagrafica, e, di conseguenza, la persona che richiederà
l’iscrizione anagrafica è il responsabile della convivenza (art.6, comma 2,
del DPR 223/89).
Nei centri di accoglienza SPRAR
(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) il richiedente
protezione internazionale ha diritto all’accoglienza fino alla notifica della
decisione della Commissione territoriale (art.5, comma 6 d.lgs 30/5/2005 n.
140). Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione
internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di
accoglienza previsto è di complessivi sei mesi.
In caso di esito negativo, la
presentazione del ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 35, comma 6 d.lgs
28 gennaio 2008 n. 25, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato con
conseguente diritto a restare in regime di accoglienza. Pertanto, con l’ingresso in una struttura di
accoglienza SPRAR, si realizzano i presupposti di legge dell’abitualità della
dimora anche prima che siano trascorsi i tre mesi richiesti dall’art. 6, comma
7 del T.U. immigrazione e dunque fin dall’inizio può ottenere l’iscrizione
anagrafica. In caso di accoglienza in “appartamento” (come talvolta sono
strutturati progetti territoriali dello SPRAR) e non in un centro collettivo,
si precisa che non si applica la disciplina della convivenza anagrafica ma
quella dell’iscrizione anagrafica su istanza dell’interessato (art. 6, comma l
del suddetto Regolamento anagrafico), che, ai fini di occupazione
dell’alloggio, potrà esibire il provvedimento di accoglienza nelle strutture
dello SPRAR. Come dalle richiamate linee
guida, si esclude in entrambe le ipotesi di accoglienza (collettivi o in
appartamento) la prassi dell’iscrizione nello schedario della popolazione
temporanea.
Si ritiene infine, per quanto
suesposto, che la permanenza nella struttura temporanea di accoglienza
superiore a tre mesi, con valido permesso di soggiorno, costituisce
analogamente alla permanenza nei citati Centri di accoglienza (CARA E SPRAR)
presupposto per l’iscrizione anagrafica nel com(j0ve è ubicata la struttura di
accoglienza.
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