Sospensione del
Consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium
Cons. di Stato, III, 1 aprile 2015, n. 1721
Solo le dimissioni individuali ex art. 38,
c. 8, T.U.E.L., devono essere indirizzate al Consiglio comunale, mentre, nel
caso di dimissioni collettive ultra dimidium l’articolo 141, c. 1, dello stesso
T.U. non prevede alcun altro requisito di efficacia se non la presentazione
contestuale al protocollo dell’Ente. Ne deriva che solo nel caso di dimissioni
individuali il Consiglio comunale deve provvedere alla surroga del
dimissionario, mentre nel caso di dimissioni contestuali l’effetto tipico è lo
scioglimento immediato dell’organo collegiale
Il citato art. 38 del T.U.E.L. specifica
espressamente la possibilità di avvalersi di un nuncius per il deposito
dell’atto di dimissioni e l’art. 141, che integra la disciplina dell’art. 38
per il caso di dimissioni contestuali ultra dimidium, nulla aggiunge circa la
natura personale dell’atto di dimissioni
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