lunedì 13 aprile 2015





Sospensione del Consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium

Cons. di Stato, III, 1 aprile 2015, n. 1721

Solo le dimissioni individuali ex art. 38, c. 8, T.U.E.L., devono essere indirizzate al Consiglio comunale, mentre, nel caso di dimissioni collettive ultra dimidium l’articolo 141, c. 1, dello stesso T.U. non prevede alcun altro requisito di efficacia se non la presentazione contestuale al protocollo dell’Ente. Ne deriva che solo nel caso di dimissioni individuali il Consiglio comunale deve provvedere alla surroga del dimissionario, mentre nel caso di dimissioni contestuali l’effetto tipico è lo scioglimento immediato dell’organo collegiale

Il citato art. 38 del T.U.E.L. specifica espressamente la possibilità di avvalersi di un nuncius per il deposito dell’atto di dimissioni e l’art. 141, che integra la disciplina dell’art. 38 per il caso di dimissioni contestuali ultra dimidium, nulla aggiunge circa la natura personale dell’atto di dimissioni

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