Divergenze interpretative sul (superamento del) l’anonimato materno,
dopo la sentenza della Corte costituzionale 278/2013 – Trib. Min. Brescia 26
marzo 2015 e Trib. Min. Trieste 5 marzo 2015
|
Trib. Min. Brescia 26 marzo 2015
In assenza di una disciplina
legislativa, che delinei il procedimento per la ricerca della madre ‘anonima’
e per il suo interpello riservato, non può essere accolta l’istanza
di accesso alle informazioni relative alla madre biologica [osserva il Collegio che, in
mancando la predetta disciplina legislativa – che dovrebbe rappresentare il
punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco – e in presenza
dell’indirizzo della Corte costituzionale sul necessario intervento
legislativo che disciplini il procedimento di interpello della madre anonima,
non si può ipotizzare che la lacuna sia colmata attraverso un’attività
giurisdizionale surrogatoria attribuita al singolo operatore del diritto, al
quale andrebbe rimessa la scelta discrezionale sulle modalità per dare
attuazione al diritto riconosciuto all’adottato, modalità che necessariamente
finirebbero con l’incidere sulla tutela del diritto all’anonimato materno
|
|
Trib. Min. Trieste 5 marzo 2015
Nelle more di un intervento legislativo, che disciplini, come
indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale 278/2013, le modalità di
identificazione della madre biologica e di raccolta del suo eventuale
consenso, sussiste, per il Tribunale stesso, l’obbligo di provvedere a tale
identificazione, al fine di consentire alla madre biologica di essere messa
al corrente del ricorso e di esercitare la sua facoltà di rimuovere il
segreto sulla propria identità
|
Nessun commento:
Posta un commento