venerdì 3 aprile 2015





Divergenze interpretative sul (superamento del) l’anonimato materno, dopo la sentenza della Corte costituzionale 278/2013 – Trib. Min. Brescia 26 marzo 2015 e Trib. Min. Trieste 5 marzo 2015



Trib. Min. Brescia 26 marzo 2015

 In assenza di una disciplina legislativa, che delinei il procedimento per la ricerca della madre ‘anonima’ e per il suo interpello riservato, non può essere accolta  l’istanza  di accesso alle informazioni relative alla madre  biologica [osserva il Collegio che, in mancando la predetta disciplina legislativa – che dovrebbe rappresentare il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco – e in presenza dell’indirizzo della Corte costituzionale sul necessario intervento legislativo che disciplini il procedimento di interpello della madre anonima, non si può ipotizzare che la lacuna sia colmata attraverso un’attività giurisdizionale surrogatoria attribuita al singolo operatore del diritto, al quale andrebbe rimessa la scelta discrezionale sulle modalità per dare attuazione al diritto riconosciuto all’adottato, modalità che necessariamente finirebbero con l’incidere sulla tutela del diritto all’anonimato materno



Trib. Min. Trieste 5 marzo 2015

Nelle more di un intervento legislativo, che disciplini, come indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale 278/2013, le modalità di identificazione della madre biologica e di raccolta del suo eventuale consenso, sussiste, per il Tribunale stesso, l’obbligo di provvedere a tale identificazione, al fine di consentire alla madre biologica di essere messa al corrente del ricorso e di  esercitare la sua facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità   


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