Convenzione di negoziazione assistita –
in materia matrimoniale – e imposta di bollo
Agenzia delle Entrate 31 marzo 2015
Data la parificazione degli effetti dell’accordo, concluso a seguito di
convenzione di negoziazione assistita, ex art. 6 del d.l. 132/2014, ai
provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, è applicabile anche a
detto accordo l’esenzione disposta dall’art. 19 della l. 74/1987, sempreché,
dall’accordo suddetto, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della
Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano
funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale
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