giovedì 23 aprile 2015





Convenzione di negoziazione assistita – in materia matrimoniale – e imposta di bollo


Agenzia delle Entrate 31 marzo 2015

Data la parificazione degli effetti dell’accordo, concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex art. 6 del d.l. 132/2014, ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, è applicabile anche a detto accordo l’esenzione disposta dall’art. 19 della l. 74/1987, sempreché, dall’accordo suddetto, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale

Nessun commento:

Posta un commento