In tema di
rettificazione di attribuzione di sesso
Trib. Genova 5 marzo 2015
Nei casi di transessualismo accertato, il
trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare
all’interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la
discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso
interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei
propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale
conflittualità non si deve ritenere necessario l’intervento chirurgico per
consentire la rettifica dei dati anagrafici
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