Corte di Giustizia UE 16 aprile
2015, (cause riunite) nn. da C‑446/12 a C‑449/12
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia – Passaporto biometrico – Dati biometrici –
Regolamento (CE) n. 2252/2004 – Articolo 1, paragrafo 3 –
Articolo 4, paragrafo 3 – Uso dei dati rilevati per fini diversi dal
rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio – Costituzione e
utilizzo di banche dati contenenti dati biometrici – Garanzie di
legge – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli
7 e 8 – Direttiva 95/46/CE – Articoli 6 e 7 – Diritto al
rispetto della vita privata – Diritto alla protezione dei dati
personali – Applicazione alle carte di identità
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme
sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e
dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal
regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che il suddetto regolamento non
è applicabile alle carte d’identità rilasciate da uno Stato membro ai propri
cittadini, come le carte d’identità dei Paesi Bassi, e ciò indipendentemente tanto
dalla durata della loro validità quanto dalla possibilità di utilizzarle nel
corso di viaggi effettuati al di fuori di tale Stato.
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento
n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, deve
essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di garantire
nella loro legislazione nazionale che i dati biometrici rilevati e conservati
conformemente al suddetto regolamento non saranno rilevati, trattati e
utilizzati a fini diversi dal rilascio del passaporto o del documento di
viaggio, non rientrando siffatto aspetto nell’ambito di applicazione del
summenzionato regolamento.
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
16 aprile 2015
Nelle cause riunite da C‑446/12 a C‑449/12,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State
(Paesi Bassi), con decisioni del 28 settembre 2012, pervenute in cancelleria il
3 ottobre 2012 (C‑446/12), il 5 ottobre 2012 (C‑447/12) e l’8 ottobre 2012 (C‑448/12
e C‑449/12), nei procedimenti
W.P. Willems
(C‑446/12)
contro
Burgemeester
van Nuth,
e
H.J. Kooistra (C‑447/12)
contro
Burgemeester
van Skarsterlân,
e
M. Roest
(C‑448/12)
contro
Burgemeester
van Amsterdam,
e
L.J.A. van Luijk (C‑449/12)
contro
Burgemeester van Den Haag,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione,
K. Jürimäe, J. Malenovský (relatore), M. Safjan e
A. Prechal, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 6 novembre 2014,
considerate le osservazioni presentate:
– per
W.P. Willems, da lui stesso;
– per
H.J. Kooistra, da lui stesso;
– per
M. Roest e L.J.A. van Luijk, da J. Hemelaar, advocaat;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da J. Langer, M. Bulterman e
H. Stergiou, in qualità di agenti;
– per il
governo francese, da F.‑X. Bréchot, in qualità di agente;
– per il
governo svizzero, da D. Klingele, in qualità di agente;
– per il
Parlamento europeo, da P. Schonard e R. van de Westelaken, in qualità di
agenti;
– per il
Consiglio dell’Unione europea, da E. Sitbon, I. Gurov e
K. Michoel, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da B. Martenczuk e G. Wils, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli
1, paragrafo 3, e 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del
Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal
regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
maggio 2009 (GU L 142, pag. 1, e rettifica GU L 188, pag. 127;
in prosieguo: il «regolamento n. 2252/2004»).
2 Tali
domande sono state presentate nell’ambito delle controversie che vedono opposti
i sigg. Willems e Kooistra e le sig.re Roest e van Luijk,
rispettivamente, al Burgemeester van Nuth, al Burgemeester van Skarsterlân, al
Burgemeester van Amsterdam e al Burgemeester van Den Haag (in prosieguo: i
«sindaci»), in merito al rifiuto da parte di questi ultimi di rilasciare ai
ricorrenti nei procedimenti principali un passaporto (C‑446/12, C‑448/12 e C‑449/12)
e una carta d’identità (C‑447/12) se non sono rilevati contestualmente i loro
dati biometrici.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), prima frase, della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281,
pag. 31), gli Stati membri sono tenuti a disporre che i dati personali
devono essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e
successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Ai
termini del paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo, tali dati devono
essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati.
4 L’articolo
7, lettere c), e) e f), di tale direttiva dispone che il trattamento di dati
personali può essere effettuato soltanto quando è necessario «per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento» oppure «per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a
cui vengono comunicati i dati» o ancora «per il perseguimento dell’interesse
legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono
comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le
libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 1».
5 Ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga
le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77):
«Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai
controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino
dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità
e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di
passaporto in corso di validità hanno il diritto di lasciare il territorio di
uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro».
6 L’articolo
5, paragrafo 1, della citata direttiva così prevede:
«Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai
controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri
ammettono nel loro territorio il cittadino dell’Unione munito di una carta
d’identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i suoi familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto».
7 Ai
sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 2252/2004:
«2. I passaporti e i
documenti di viaggio hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che
contiene un’immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre due
impronte digitali, prese a dita piatte, in formato interoperativo. I dati sono
protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e
della capacità di garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei
dati.
(...)
3. Il presente
regolamento si applica ai passaporti e ai documenti di viaggio rilasciati dagli
Stati membri. Non si applica alle carte di identità rilasciate dagli Stati
membri ai loro cittadini, o a passaporti e documenti di viaggio temporanei di
validità pari o inferiore a 12 mesi».
8 L’articolo
4, paragrafo 3, primo comma, del suddetto regolamento è del seguente tenore:
«I dati biometrici sono rilevati e conservati nel
supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio ai fini
del rilascio di tali documenti. Ai fini del presente regolamento, gli elementi
biometrici contenuti nei passaporti e nei documenti di viaggio sono usati solo
al fine di verificare:
a) l’autenticità
del passaporto o documento di viaggio;
b) l’identità
del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili
allorquando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro
documento di viaggio».
9 Il
considerando 5 del regolamento n. 444/2009, che ha modificato il
regolamento n. 2252/2004, enuncia quanto segue:
«Il regolamento [n. 2252/2004] impone di rilevare e
conservare i dati biometrici nel supporto di memorizzazione dei passaporti e
dei documenti di viaggio ai fini del rilascio di tali documenti. Ciò non
pregiudica qualsiasi altro tipo di uso o conservazione di tali dati
conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri. Il regolamento
[n. 2252/2004] non fornisce una base giuridica per la costituzione o il
mantenimento di banche dati ai fini della conservazione di tali dati negli
Stati membri, trattandosi di una questione che riguarda strettamente il diritto
nazionale».
Il diritto olandese
10 Ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, premessa e lettera a), della legge del 26
settembre 1991, che stabilisce le norme in materia di rilascio di documenti di
viaggio (Rijkswet houdende het stellen van regelen betreffende de verstrekking
van reisdocumenten; Stb. 1991, n. 498; in prosieguo: la «legge sui
passaporti»), il passaporto nazionale è uno dei documenti di viaggio rilasciati
dal Regno dei Paesi Bassi.
11 A
norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della stessa legge, la carta d’identità dei
Paesi Bassi è un documento di viaggio relativo alla parte europea del Regno dei
Paesi Bassi, valido per i paesi che hanno aderito all’Accordo europeo sulla
circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d’Europa, adottato a
Parigi il 13 dicembre 1957.
12 L’articolo
3, paragrafo 3, di tale legge, nella versione in vigore all’epoca dei fatti nei
procedimenti principali, dispone che un documento di viaggio è provvisto di
un’immagine del viso, di due impronte digitali e della firma del titolare. Ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, della stessa legge le autorità competenti
al rilascio repertoriano i dati relativi ai documenti di viaggio rilasciati.
13 L’articolo
65, paragrafi 1 e 2, della legge sui passaporti, nella versione vigente
all’epoca dei fatti, così disponeva:
«1. L’autorità che
rilascia il documento di viaggio conserva nel repertorio di cui all’articolo 3,
paragrafo 8, seconda frase, i seguenti dati:
a. le impronte
digitali di cui all’articolo 3, paragrafo 3;
b. due altre
impronte digitali di colui che richiede il titolo di viaggio, indicate dal
nostro Ministro.
2. I dati menzionati
al paragrafo 1 sono comunicati esclusivamente alle autorità, alle istituzioni e
alle persone tenute ad applicare la presente legge, nei limiti in cui esse
necessitano dei suddetti dati per poterla applicare».
14 La
legge sui passaporti contiene anche gli articoli 4a e 4b, che non erano però in
vigore all’epoca dei fatti nei procedimenti principali, essendo a tal fine
necessario un regio decreto. L’articolo 4a di detta legge prevedeva che un
Ministro tiene un registro centrale dei documenti di viaggio nel quale sono
conservati i dati relativi ai documenti di viaggio. Detto registro centrale
doveva contenere i dati menzionati all’articolo 3 della predetta legge e due
impronte digitali diverse da quelle contenute nel documento di viaggio, a norma
dell’articolo 3, paragrafo 3, della stessa legge. L’articolo 4b della legge sui
passaporti precisava a quali condizioni i dati conservati nel registro centrale
dei documenti di viaggio potevano essere comunicati ad altre istituzioni, altri
organi o altre persone, in particolare per l’identificazione di vittime di
catastrofi o di incidenti, per le indagini penali e per perseguire reati,
nonché per svolgere indagini su atti che costituiscono una minaccia per la
sicurezza dello Stato.
15 Gli
articoli 3, 4a, 4b e 65 della legge sui passaporti sono stati modificati con
effetto a decorrere dal 20 gennaio 2014. In forza dell’articolo 3, paragrafo 9,
di tale legge, introdotto a seguito di detta modifica legislativa, le impronte
digitali sono conservate solo per il periodo di svolgimento della procedura di
richiesta e di rilascio del passaporto, vale a dire fino al momento in cui il
passaporto è consegnato al suo titolare. Una volta consegnato il nuovo
passaporto, le impronte digitali vengono cancellate. Gli articoli 4a e 4b della
stessa legge sono stati adattati in modo tale che essi non prevedono più la
conservazione centralizzata e la comunicazione a terzi delle impronte digitali
rilevate. L’articolo 65, paragrafi 1 e 2, della legge in questione è stato
soppresso e sostituito dal predetto articolo 3, paragrafo 9.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
16 Il
sig. Willems nonché le sig.re Roest e van Luijk hanno presentato,
ciascuno per proprio conto, una domanda di passaporto. I sindaci
rispettivamente competenti hanno respinto tali domande in quanto gli
interessati si rifiutavano di fornire le loro impronte digitali. Il
sig. Kooistra ha presentato una domanda di rilascio di una carta
d’identità dei Paesi Bassi che è stata anch’essa respinta in quanto egli si è
rifiutato di fornire le proprie impronte digitali e un’immagine del viso.
17 I
ricorrenti nei procedimenti principali si sono rifiutati di fornire tali dati
biometrici adducendo che la loro rilevazione e conservazione costituiscono
un’ingerenza importante nella loro integrità fisica e nel loro diritto alla
tutela della vita privata.
18 Secondo
i ricorrenti nei procedimenti principali tale ingerenza deriva, in particolare,
dalla conservazione di tali dati in tre supporti distinti. Tali dati sarebbero,
infatti, conservati non soltanto nel supporto di memorizzazione integrato nel
passaporto o nella carta d’identità dei Paesi Bassi, ma anche in una banca dati
decentrata. Inoltre, i rischi per la sicurezza di tali dati aumenterebbero per
il fatto che la legge sui passaporti prevede che le banche dati decentrate
comunali convergeranno, nel corso del tempo, in una banca dati centralizzata.
19 Non
esisterebbero, peraltro, disposizioni che individuino chiaramente le persone
che avranno accesso ai dati biometrici, cosicché i ricorrenti nei procedimenti
principali perderebbero il controllo di tali dati.
20 I
ricorrenti nel procedimento principale sostengono, del pari, che le autorità
potrebbero in futuro utilizzare i dati biometrici a fini diversi da quelli per
i quali essi sono stati forniti. In particolare, tali dati conservati in una banca
dati potrebbero essere utilizzati a fini giudiziari e dai servizi di
intelligence e di sicurezza. Orbene, dal regolamento n. 2252/2004
risulterebbe che, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo, i dati biometrici,
come le impronte digitali, possono essere utilizzati solo per verificare
l’autenticità del documento e l’identità del titolare. Un diverso utilizzo
sarebbe del pari contrario ai diritti fondamentali.
21 Poiché
i loro rispettivi ricorsi avverso le decisioni di diniego dei sindaci sono stati
respinti in primo grado, i ricorrenti nei procedimenti principali hanno
interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
22 Quest’ultimo
si pone, anzitutto, la questione se, nella causa C‑447/12, la carta d’identità
dei Paesi Bassi rientri nell’ambito di applicazione del regolamento
n. 2252/2004. A tal proposito, risulterebbe dal diritto dell’Unione in
materia di libera circolazione delle persone che una carta d’identità è anche
un documento di viaggio all’interno dell’Unione europea. Tale carta consentirebbe,
inoltre, di viaggiare al di fuori dell’Unione, ad esempio verso paesi candidati
all’adesione all’Unione. Non potrebbe escludersi, peraltro, che l’articolo 1,
paragrafo 3, di tale regolamento possa essere interpretato nel senso che la
nozione di «carta d’identità», ai sensi di tale disposizione, debba essere
letta congiuntamente all’espressione «di validità pari o inferiore a 12 mesi»
che compare anch’essa in tale disposizione. Orbene, la durata di validità della
carta di identità dei Paesi Bassi sarebbe di 5 anni.
23 Il
giudice del rinvio osserva, inoltre, che l’esito dei procedimenti principali
dipenderà dalla fondatezza del motivo, dedotto dai ricorrenti in tali
procedimenti, secondo cui non emerge chiaramente a quali fini potranno essere
utilizzati in futuro i dati raccolti per il rilascio di un passaporto o di un
documento di viaggio.
24 Tale
giudice si chiede, infine, se dal regolamento n. 2252/2004 risulti che
deve essere garantito per legge, vale a dire mediante una norma obbligatoria e
di portata generale, che i dati biometrici raccolti in base ad esso non possano
essere utilizzati a fini diversi da quelli previsti dal regolamento stesso.
25 In
tali circostanze, il Raad van State ha deciso di sospendere la pronuncia e di
sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali nelle cause C‑446/12, C‑448/12
e C‑449/12 e tre questioni pregiudiziali nella causa C‑447/12.
26 La
prima questione nelle cause C‑446/12, C‑448/12 e C‑449/12 e la seconda
questione nella causa C‑447/12 vertevano sulla validità dell’articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento n. 2252/2004. Esse corrispondevano alla
questione pregiudiziale che ha dato luogo alla sentenza Schwarz (C‑291/12,
EU:C:2013:670).
27 A
seguito di quest’ultima sentenza, il giudice del rinvio ha ritirato le
questioni pregiudiziali menzionate al punto precedente.
28 Per
contro, il Raad van State ha mantenuto la prima questione pregiudiziale nella
causa C‑447/12 che è formulata nei termini seguenti:
«Se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento [n.
2252/2004] debba essere inteso nel senso che il regolamento non si applica alle
carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, come la carta
d’identità dei Paesi Bassi, indipendentemente dalla loro durata e a prescindere
dalle possibilità di utilizzarle come documenti di viaggio».
29 Del
pari, il Raad van State ha mantenuto la seconda questione sottoposta alla Corte
nelle cause C‑446/12, C‑448/12 e C‑449/12, nonché la terza questione nella
causa C‑447/12, le quali sono identiche e formulate nei termini seguenti:
«(...) se l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento [n.
2252/2004], [letto] alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la “Carta”)], dell’articolo 8,
paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e
dell’articolo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva [95/46], in
combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b),
della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che, ai fini
dell’esecuzione di detto regolamento, gli Stati membri devono garantire per
legge che i dati biometrici rilevati e conservati in forza del regolamento non
possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del
documento».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione nella causa C‑447/12
30 Con
tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se occorre
interpretare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004 nel
senso che quest’ultimo non è applicabile alle carte d’identità rilasciate da
uno Stato membro ai propri cittadini, come le carte d’identità dei Paesi Bassi,
e ciò indipendentemente tanto dalla durata della loro validità quanto dalla
possibilità di utilizzarle nel corso di viaggi effettuati al di fuori di tale
Stato.
31 Ai
sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, seconda frase, il regolamento
n. 2252/2004 non si applica alle carte di identità rilasciate dagli Stati
membri ai loro cittadini o a passaporti e documenti di viaggio temporanei di
validità pari o inferiore a 12 mesi.
32 Occorre
in primo luogo esaminare se l’ambito di applicazione del regolamento
n. 2252/2004 varii a seconda della durata della validità di una carta
d’identità.
33 A
tal riguardo, dall’articolo 1, paragrafo 3, seconda frase, di detto regolamento
risulta che tale disposizione restringe l’ambito di applicazione di quest’ultimo
escludendo da tale ambito due categorie di documenti. Dal momento che le
suddette due categorie di documenti sono collegate nel testo mediante la
congiunzione «o», esse devono essere considerate distinte l’una dall’altra.
34 Tale
conclusione è suffragata dalla circostanza che, in diverse versioni
linguistiche dell’articolo 1, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento
n. 2252/2004, e segnatamente nelle versioni in lingua inglese («temporary
passports and travel documents having a validity of 12 months or less»),
tedesca («vorläufige Pässe und Reisedokumente mit einer Gültigkeitsdauer von
zwölf Monaten oder weniger») e neerlandese («tijdelijke paspoorten en
reisdocumenten die een geldigheidsduur van 12 maanden of minder hebben»), le
espressioni «temporanei» e «di validità pari o inferiore a 12 mesi» non
riguardano una delle categorie di documenti menzionate al punto precedente,
vale a dire le carte d’identità rilasciate dagli Stati membri.
35 Occorre
pertanto constatare che le locuzioni «temporanei» e «di validità pari o
inferiore a 12 mesi» non si riferiscono alle carte d’identità rilasciate dagli
Stati membri ai loro cittadini.
36 Ne
consegue che, dal tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 3, del
regolamento n. 2252/2004, quest’ultimo non si applica alle carte
d’identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, indipendentemente
dal fatto che esse siano temporanee o meno o da quale sia la durata della loro
validità.
37 Tale
conclusione è peraltro corroborata dai lavori preparatori del regolamento
n. 2252/2004. Risulta, infatti, segnatamente dall’articolo 1, paragrafo 3,
del progetto di regolamento del Consiglio relativo alle norme sulle
caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti
di viaggio rilasciati dagli Stati membri (documento del Consiglio
n. 11489/04, del 26 luglio 2004), che tale regolamento va applicato «ai
passaporti e ai documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri aventi una
validità di minimo 12 mesi. Non si applica alle carte d’identità rilasciate
dagli Stati membri ai loro cittadini».
38 Occorre,
in secondo luogo, esaminare se la circostanza che una carta d’identità, quale
la carta d’identità dei Paesi Bassi, possa essere utilizzata nel corso di
viaggi all’interno dell’Unione e verso taluni paesi terzi sia idonea a farla
rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2252/2004.
39 Si
deve in proposito rilevare che è ben vero che una carta d’identità, come la
carta d’identità dei Paesi Bassi, può svolgere la funzione di documento
d’identificazione del proprio titolare nei confronti degli Stati terzi che
hanno concluso accordi bilaterali con lo Stato membro interessato, nonché, ai
sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/38, in occasione dei viaggi
effettuati tra diversi Stati membri.
40 Nondimeno,
risulta dal tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 3, seconda frase, del
regolamento n. 2252/2004, interpretato alla luce delle considerazioni che
compaiono ai punti da 32 a 37 della presente sentenza, che il legislatore
dell’Unione ha espressamente deciso di escludere dall’ambito di applicazione di
tale regolamento le carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai loro
cittadini.
41 Di
conseguenza, la circostanza che una carta d’identità, come la carta d’identità
dei Paesi Bassi, possa essere utilizzata in occasione di viaggi all’interno
dell’Unione e verso un numero limitato di Stati terzi non è idonea ad
includerla nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2252/2004.
42 Tenuto
conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione
posta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento
n. 2252/2004 deve essere interpretato nel senso che il suddetto regolamento
non è applicabile alle carte d’identità rilasciate da uno Stato membro ai
propri cittadini, come le carte d’identità dei Paesi Bassi, e ciò
indipendentemente tanto dalla durata della loro validità quanto dalla
possibilità di utilizzarle nel corso dei viaggi effettuati al di fuori di tale
Stato.
Sulla seconda questione nelle cause C‑446/12, C‑448/12
e C‑449/12, nonché sulla terza questione nella causa C‑447/12
43 Con
tali questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento
n. 2252/2004, letto in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 della
direttiva 95/46, nonché con gli articoli 7 e 8 della Carta, debba essere
interpretato nel senso che impone agli Stati membri di garantire che dati
biometrici rilevati e conservati conformemente al suddetto regolamento non
saranno rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del
passaporto o del documento di viaggio.
44 Occorre
in proposito constatare che, alla luce della risposta fornita alla prima
questione nella causa C‑447/12, è oramai necessario esaminare le questioni in
tal modo formulate solo con riferimento alle cause C‑446/12, C‑448/12 e C‑449/12.
45 L’articolo
4, paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004 impone che, al fine di
rilasciare un passaporto o un documento di viaggio, i dati biometrici siano
«rilevati» e «conservati» nel supporto di memorizzazione integrato in tali
documenti. Per quanto riguarda l’«uso» dei suddetti dati, la disposizione in
parola prevede che, ai fini del regolamento in questione, essi sono utilizzati
solo per verificare l’autenticità del passaporto o l’identità del titolare
allorché la legge prevede che siano necessari il passaporto o il documento di
viaggio.
46 Nella
sua sentenza Schwarz (C‑291/12, EU:C:2013:670) la Corte ha già dichiarato che
l’uso e la conservazione dei dati biometrici ai fini precisati all’articolo 4,
paragrafo 3, di tale regolamento sono conformi ai requisiti di cui agli
articoli 7 e 8 della Carta.
47 Per
quanto riguarda altri tipi d’uso o di conservazione di tali dati, dall’articolo
4, paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004 – che riguarda l’uso di
tali dati solo «[a]i fini del presente regolamento» – letto congiuntamente
al considerando 5 del regolamento n. 444/2009, che ha modificato il
regolamento n. 2252/2004, risulta che tali altri tipi non sono
disciplinati da quest’ultimo regolamento. A tenore di siffatto considerando
infatti, il regolamento n. 2252/2004 si applica senza pregiudizio di
qualsiasi altro tipo di uso o conservazione di tali dati conformemente alla
legislazione nazionale degli Stati membri e detto regolamento non fornisce una
base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati ai fini
della conservazione di tali dati negli Stati membri, trattandosi di una
questione che riguarda strettamente il diritto nazionale.
48 Da
ciò consegue segnatamente che il regolamento n. 2252/2004 non impone agli
Stati membri di garantire nella loro legislazione che i dati biometrici non saranno
né utilizzati né conservati da tale Stato a fini diversi da quelli previsti
all’articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento (v., in tal senso,
sentenza Schwarz, C‑291/12, EU:C:2013:670, punto 61).
49 Per
quanto riguarda, poi, gli articoli 7 e 8 della Carta, risulta dalla
giurisprudenza della Corte che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta
devono essere rispettati allorché una normativa nazionale rientra nell’ambito
di applicazione del diritto dell’Unione. In altri termini, l’applicabilità del
diritto dell’Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla
Carta (sentenze Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punti 20 e 22,
nonché Texdata Software, C‑418/11, EU:C:2013:588, punti da 71 a 73).
50 Alla
luce del fatto che, nella fattispecie, il regolamento n. 2252/2004 non è
applicabile, non è necessario verificare se la conservazione e l’utilizzo dei
dati biometrici a fini diversi da quelli menzionati all’articolo 4, paragrafo
3, di tale regolamento siano conformi ai suddetti articoli della Carta.
51 Le
considerazioni che precedono lasciano impregiudicato un eventuale esame, da
parte dei giudici nazionali, della compatibilità di tutti i provvedimenti
nazionali connessi all’uso e alla conservazione dei dati biometrici con il
diritto nazionale e, eventualmente, con la Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v., in
tal senso, sentenza Schwarz, C‑291/12, EU:C:2013:670, punto 62).
52 Infine,
per quanto riguarda gli articoli 6 e 7 della direttiva 95/46, occorre rilevare
che, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede
l’interpretazione del regolamento n. 2252/2004 e solo di tale regolamento.
Giacché dalle considerazioni che precedono risulta che il suddetto regolamento
non è applicabile nella fattispecie, non è necessario esaminare in maniera a sé
stante se, al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento
n. 2252/2004, tali articoli incidano sul quadro giuridico nazionale relativo
alla conservazione e all’utilizzo dei dati biometrici.
53 Di
conseguenza, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo
4, paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004 deve essere interpretato nel
senso che non impone agli Stati membri di garantire nella loro legislazione
nazionale che i dati biometrici rilevati e conservati conformemente al suddetto
regolamento non saranno rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal
rilascio del passaporto o del documento di viaggio, non rientrando siffatto
aspetto nell’ambito di applicazione del summenzionato regolamento.
Sulle spese
54 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 1,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13
dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli
elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli
Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso
che il suddetto regolamento non è applicabile alle carte d’identità rilasciate
da uno Stato membro ai propri cittadini, come le carte d’identità dei Paesi
Bassi, e ciò indipendentemente tanto dalla durata della loro validità quanto
dalla possibilità di utilizzarle nel corso di viaggi effettuati al di fuori di
tale Stato.
2) L’articolo 4,
paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento
n. 444/2009, deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati
membri di garantire nella loro legislazione nazionale che i dati biometrici
rilevati e conservati conformemente al suddetto regolamento non saranno
rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del passaporto o
del documento di viaggio, non rientrando siffatto aspetto nell’ambito di
applicazione del summenzionato regolamento.
Firme
Dal sito http://curia.europa.eu
Nessun commento:
Posta un commento