Effetti della
partecipazione dell’incandidabile alle elezioni comunali
Tar Sicilia, Catania, 25 marzo 2015, n. 843
La partecipazione dell’incandidabile al procedimento elettorale per i
rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale (nel caso deciso: comune inferiore
ai 15.000 abitanti) determina la nullità (non solo dei voti di preferenza,
conseguiti dall’incandidabile, ma anche) delle espressioni (tutte) di voto
FATTO
Il sig. N. candidato alle elezioni amministrative del 9 e 10
giugno 2013 per il rinnovo degli organi del Comune di S. è risultato il primo
dei non eletti nella lista Y. che all’esito delle operazioni elettorali ha
conseguito un seggio.
Con il ricorso in esame, il signor N. - dopo aver
dettagliatamente riepilogato l’esito delle consultazioni elettorali e il numero
dei seggi attribuiti alle liste - ha impugnato il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale la signora F., candidata nella lista del X (al quale
erano stati attribuiti quattro seggi) ha surrogato il signor L., quale prima dei
non eletti della medesima lista di appartenenza del signor L., nei cui
confronti era emersa la sussistenza di una causa d’incandidabilità ex
art. 10 del D.Lgs. 235/2013, poiché sottoposto a misura di prevenzione.
Il ricorrente, con un unico articolato motivo nel quale censura
vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3°, del D.Lgs.
235/2012 sostiene che la causa d’incandidabilità, anche in ragione delle
finalità di garanzia di molteplici beni di rilievo costituzionale sottesi alla
sanzione di ”nullità” contenuta nell’art. 10 citato e già presente
nell’ordinamento, sin dall’entrata in vigore della legge n. 55/1990, avrebbe
dovuto determinare non solo la revoca del provvedimento di proclamazione del
sig. L., ma anche l’annullamento dei voti dallo stesso conseguiti (206), e la
sottrazione di questi alla lista di appartenenza. Nel caso specifico, tale
operazione avrebbe determinato la sottrazione di un seggio al X a vantaggio
della lista Y cui appartiene il ricorrente che avrebbe, pertanto, dovuto
sostituire il consigliere L. decaduto.
La controinteressata F. si è costituita in giudizio e ha chiesto il
rigetto del ricorso, richiamando anche alcuni precedenti giurisprudenziali (in
particolare, Consiglio di Stato, n. 3673 del 17 aprile 2012) che limiterebbero
gli effetti della nullità alla sola elezione del soggetto in candidabile, senza
ulteriori conseguenze invalidanti sul complessivo esito delle consultazioni
elettorali. La controinteressata ritiene, inoltre, che vi sia assoluta
autonomia tra il voto di lista e il voto di preferenza espresso nei confronti
del singolo consigliere, con la conseguenza che la nullità di quest’ultimo non
potrebbe mai inficiare il risultato ottenuto dalla lista di appartenenza.
Le parti hanno poi scambiato ulteriori memorie e repliche e
alla pubblica udienza del 28 gennaio 2015, il ricorso è stato posto in
decisione, come da verbale.
DIRITTO
Come esposto in punto di fatto la controversia concerne la
legittimità di un provvedimento di surroga di consigliere colpito da causa di
incandidabilità e investe, in particolare, l’ambito e gli effetti della
sanzione della nullità prevista dall’art. 10, comma 3°, del D.Lgs. 235/2012. Si
tratta, quindi, di controversia soggetta al rito impugnatorio ordinario (e
soggetti agli ordinari poteri del giudice amministrativo di legittimità), in
coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non è possibile
seguire lo speciale rito elettorale nel caso in cui venga impugnata la
surrogazione di un consigliere, poiché tale surroga costituisce attività
ulteriore e successiva alle operazioni elettorali, sicché le relative
contestazioni non attengono alla regolarità del procedimento elettorale ma alla
corretta composizione e alla funzionalità dell'organo consiliare collegiale
(T.A.R. Piemonte, sez. I, 22 dicembre 2014, n. 2090; T.A.R. Sicilia- Catania,
Sez. II, 12 marzo 2012, n. 656.)
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
L’art. 10 del D.Lgs. 235/2012 (in vigore dal 5 gennaio 2013)
dopo aver elencato al 1° comma, le singole cause di incandidabilità alle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali dispone, al successivo 3°
comma che “ L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o
alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non
appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse”. La
norma, che riproduce la disposizione già contenuta nel 4° comma dell’art. 58
del D.Lgs. 267/2000, disciplina l’ipotesi in cui l’esistenza di condizioni
ostative alla candidabilità di un consigliere già in carica (la cui
candidabilità a suo tempo non è stata contestata e la cui elezione è stata
convalidata) venga conosciuta a distanza di tempo dalle consultazioni
elettorali: in questi casi, “l’elezione è nulla” e l’organo che ha
provveduto alla convalida dell’elezione deve revocarne il relativo
provvedimento.
Quanto alle conseguenze della nullità dell’applicazione
concreta della predetta norma non sussistono orientamenti univoci.
Una parte della giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 21 giugno
2012, n. 3673 e 13 settembre 1999, n. 1052; C.G.A. n. 22 del 20 gennaio 2003)
limita la sanzione della nullità al solo voto di preferenza, quanto meno
quando, anche in relazione al ruolo rivestito dal soggetto incandidabile, possa
ritenersi che la sua presenza in lista non abbia costituito motivo determinante
di acquisizione del consenso; in questo solco si collocano anche alcune
decisioni che valorizzano il meccanismo della surroga quale specifico
meccanismo correttivo di conservazione del risultato anche in caso di indebita
candidatura (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2002).
Altro più rigoroso orientamento (C.G.A. 19 marzo 2010 n. 400,
che ha confermato le pronunzie del T.A.R. Sicilia, Palermo nn. 488 e 489 del 9
marzo 2009, e C.G.A. 14 marzo 2000 n. 113, che ha confermato la pronunzia del
T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1021 del 27 maggio 1999, addirittura nel senso
della radicale nullità delle intere elezioni) estende, invece gli effetti della
nullità anche alle espressioni di voto conseguite dal soggetto incandidabile
poiché l’incandidabilità - a differenza della ineleggibilità che dà luogo
all’eventuale decadenza dell’eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale
- comporta l’impossibilità di prendere parte, fin dall’inizio, alla
competizione elettorale; l’incandidabilità, quindi, preclude in radice che il
nominativo dell’ incandidabile possa comparire in alcuna lista e che questi
possa ricevere voti di preferenza dagli elettori.
Questo ultimo orientamento, al quale il Collegio ritiene di
dovere aderire, muove dalla considerazione della particolare funzione di tutela
e salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, della libera
determinazione degli organi elettivi, nonché del buon andamento e della
trasparenza delle amministrazioni pubbliche che deve essere attribuita alla
norma (Corte cost. 24 ottobre 2008 n. 352 e n. 288 del 1993).
Peraltro, l’esigenza di ripristino della legalità sottese alla
sanzione della nullità prevista dal comma 4° dell’art. 10 del D.Lgs. 235/2012,
pur testualmente riferita alla sola “elezione” va intesa anche come
nullità delle espressioni di voto manifestate nei confronti del soggetto non
candidabile; e ciò sembra trovare conferma nel dato testuale contenuto nella
seconda parte della norma sopra citata (“L'organo che ha provveduto alla
nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse”)
laddove, all’evidenza, si impone all’organo consiliare dell’Ente locale di
revocare la “convalida” dell’elezione del consigliere la cui situazione
d’incandidabilità originaria si sia manifestata ex post. Si tratta, ad avviso
del Collegio, di una precisa scelta del legislatore destinata ad incidere, non
solo sull’elezione del soggetto incandidabile (in questo caso sarebbe stata
sufficiente la mera previsione di nullità dell’elezione, quale fattispecie
rilevabile in qualsiasi tempo e non sanabile, senza che fossero necessari
ulteriori atti finalizzati all’eliminazione del provvedimento di “convalida”
delle elezioni), ma anche sui voti conseguiti dal soggetto incandidabile, quale
diretta conseguenza dell'indebita partecipazione di un candidato privo della
relativa capacità, poiché carente dei requisiti soggettivi per l’accesso alla
carica pubblica.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame - ed
escludendo qualsiasi ipotesi di pronunzia di nullità delle intere operazioni
elettorali, anche perché non oggetto di ricorso che, si ribadisce, concerne
esclusivamente la legittimità del provvedimento di sostituzione del consigliere
risultato in candidabile - il Collegio ritiene che la sanzione della nullità
dei voti riportati dal sig. Lemmo non possa essere circoscritta alla sua
personale elezione, ma debba estendersi ai voti di preferenza conseguiti e alla
rispettiva attribuzione alla lista di appartenenza, poiché diversamente
opinando si rischierebbe di eludere le finalità di ordine pubblico sottesi alla
norma in funzione di tutela della libera espressione del voto e del buon
andamento della trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Sotto questo profilo risultano, inoltre, priva di rilievo le
deduzioni difensive della controinteressata che si limita ad invocare la
scindibilità del voto di lista da quello di preferenza, senza far emergere
concretamente, alcuna sostanziale autonomia del voto di lista rispetto alle
preferenze espresse nei confronti del soggetto incandidabile.
Nei termini sopra descritti il ricorso è fondato e va accolto
con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti
impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’organo consiliare -
competente ad occuparsi della revoca della convalida dell’elezione del signor L.
e alla sua sostituzione ex art. 10 del D.Lgs. 235/2012 - dovrà adottare al fine
di ripristinare la corretta e legittima composizione dell’organo assembleare
dell’Ente.
In considerazione dell’articolazione concreta della vicenda e
delle variegate posizioni della giurisprudenza sul punto di diritto concernente
le conseguenze della nullità dell’elezione del soggetto in candidabile
sussistono le condizioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti
delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata
di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28
gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
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