mercoledì 8 aprile 2015





Effetti della partecipazione dell’incandidabile alle elezioni comunali

Tar Sicilia, Catania, 25 marzo 2015, n. 843

La partecipazione dell’incandidabile al procedimento elettorale per i rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale (nel caso deciso: comune inferiore ai 15.000 abitanti) determina la nullità (non solo dei voti di preferenza, conseguiti dall’incandidabile, ma anche) delle espressioni (tutte) di voto




FATTO
Il sig. N. candidato alle elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013 per il rinnovo degli organi del Comune di S. è risultato il primo dei non eletti nella lista Y. che all’esito delle operazioni elettorali ha conseguito un seggio.
Con il ricorso in esame, il signor N. - dopo aver dettagliatamente riepilogato l’esito delle consultazioni elettorali e il numero dei seggi attribuiti alle liste - ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la signora F., candidata nella lista del X (al quale erano stati attribuiti quattro seggi) ha surrogato il signor L., quale prima dei non eletti della medesima lista di appartenenza del signor L., nei cui confronti era emersa la sussistenza di una causa d’incandidabilità ex art. 10 del D.Lgs. 235/2013, poiché sottoposto a misura di prevenzione.
Il ricorrente, con un unico articolato motivo nel quale censura vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3°, del D.Lgs. 235/2012 sostiene che la causa d’incandidabilità, anche in ragione delle finalità di garanzia di molteplici beni di rilievo costituzionale sottesi alla sanzione di ”nullità” contenuta nell’art. 10 citato e già presente nell’ordinamento, sin dall’entrata in vigore della legge n. 55/1990, avrebbe dovuto determinare non solo la revoca del provvedimento di proclamazione del sig. L., ma anche l’annullamento dei voti dallo stesso conseguiti (206), e la sottrazione di questi alla lista di appartenenza. Nel caso specifico, tale operazione avrebbe determinato la sottrazione di un seggio al X a vantaggio della lista Y cui appartiene il ricorrente che avrebbe, pertanto, dovuto sostituire il consigliere L. decaduto.
La controinteressata F.  si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando anche alcuni precedenti giurisprudenziali (in particolare, Consiglio di Stato, n. 3673 del 17 aprile 2012) che limiterebbero gli effetti della nullità alla sola elezione del soggetto in candidabile, senza ulteriori conseguenze invalidanti sul complessivo esito delle consultazioni elettorali. La controinteressata ritiene, inoltre, che vi sia assoluta autonomia tra il voto di lista e il voto di preferenza espresso nei confronti del singolo consigliere, con la conseguenza che la nullità di quest’ultimo non potrebbe mai inficiare il risultato ottenuto dalla lista di appartenenza.
Le parti hanno poi scambiato ulteriori memorie e repliche e alla pubblica udienza del 28 gennaio 2015, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
Come esposto in punto di fatto la controversia concerne la legittimità di un provvedimento di surroga di consigliere colpito da causa di incandidabilità e investe, in particolare, l’ambito e gli effetti della sanzione della nullità prevista dall’art. 10, comma 3°, del D.Lgs. 235/2012. Si tratta, quindi, di controversia soggetta al rito impugnatorio ordinario (e soggetti agli ordinari poteri del giudice amministrativo di legittimità), in coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non è possibile seguire lo speciale rito elettorale nel caso in cui venga impugnata la surrogazione di un consigliere, poiché tale surroga costituisce attività ulteriore e successiva alle operazioni elettorali, sicché le relative contestazioni non attengono alla regolarità del procedimento elettorale ma alla corretta composizione e alla funzionalità dell'organo consiliare collegiale (T.A.R. Piemonte, sez. I, 22 dicembre 2014, n. 2090; T.A.R. Sicilia- Catania, Sez. II, 12 marzo 2012, n. 656.)
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
L’art. 10 del D.Lgs. 235/2012 (in vigore dal 5 gennaio 2013) dopo aver elencato al 1° comma, le singole cause di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali dispone, al successivo 3° comma che “ L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse”. La norma, che riproduce la disposizione già contenuta nel 4° comma dell’art. 58 del D.Lgs. 267/2000, disciplina l’ipotesi in cui l’esistenza di condizioni ostative alla candidabilità di un consigliere già in carica (la cui candidabilità a suo tempo non è stata contestata e la cui elezione è stata convalidata) venga conosciuta a distanza di tempo dalle consultazioni elettorali: in questi casi, “l’elezione è nulla” e l’organo che ha provveduto alla convalida dell’elezione deve revocarne il relativo provvedimento.
Quanto alle conseguenze della nullità dell’applicazione concreta della predetta norma non sussistono orientamenti univoci.
Una parte della giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3673 e 13 settembre 1999, n. 1052; C.G.A. n. 22 del 20 gennaio 2003) limita la sanzione della nullità al solo voto di preferenza, quanto meno quando, anche in relazione al ruolo rivestito dal soggetto incandidabile, possa ritenersi che la sua presenza in lista non abbia costituito motivo determinante di acquisizione del consenso; in questo solco si collocano anche alcune decisioni che valorizzano il meccanismo della surroga quale specifico meccanismo correttivo di conservazione del risultato anche in caso di indebita candidatura (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2002).
Altro più rigoroso orientamento (C.G.A. 19 marzo 2010 n. 400, che ha confermato le pronunzie del T.A.R. Sicilia, Palermo nn. 488 e 489 del 9 marzo 2009, e C.G.A. 14 marzo 2000 n. 113, che ha confermato la pronunzia del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1021 del 27 maggio 1999, addirittura nel senso della radicale nullità delle intere elezioni) estende, invece gli effetti della nullità anche alle espressioni di voto conseguite dal soggetto incandidabile poiché l’incandidabilità - a differenza della ineleggibilità che dà luogo all’eventuale decadenza dell’eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - comporta l’impossibilità di prendere parte, fin dall’inizio, alla competizione elettorale; l’incandidabilità, quindi, preclude in radice che il nominativo dell’ incandidabile possa comparire in alcuna lista e che questi possa ricevere voti di preferenza dagli elettori.
Questo ultimo orientamento, al quale il Collegio ritiene di dovere aderire, muove dalla considerazione della particolare funzione di tutela e salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, della libera determinazione degli organi elettivi, nonché del buon andamento e della trasparenza delle amministrazioni pubbliche che deve essere attribuita alla norma (Corte cost. 24 ottobre 2008 n. 352 e n. 288 del 1993).
Peraltro, l’esigenza di ripristino della legalità sottese alla sanzione della nullità prevista dal comma 4° dell’art. 10 del D.Lgs. 235/2012, pur testualmente riferita alla sola “elezione” va intesa anche come nullità delle espressioni di voto manifestate nei confronti del soggetto non candidabile; e ciò sembra trovare conferma nel dato testuale contenuto nella seconda parte della norma sopra citata (“L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse”) laddove, all’evidenza, si impone all’organo consiliare dell’Ente locale di revocare la “convalida” dell’elezione del consigliere la cui situazione d’incandidabilità originaria si sia manifestata ex post. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una precisa scelta del legislatore destinata ad incidere, non solo sull’elezione del soggetto incandidabile (in questo caso sarebbe stata sufficiente la mera previsione di nullità dell’elezione, quale fattispecie rilevabile in qualsiasi tempo e non sanabile, senza che fossero necessari ulteriori atti finalizzati all’eliminazione del provvedimento di “convalida” delle elezioni), ma anche sui voti conseguiti dal soggetto incandidabile, quale diretta conseguenza dell'indebita partecipazione di un candidato privo della relativa capacità, poiché carente dei requisiti soggettivi per l’accesso alla carica pubblica.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame - ed escludendo qualsiasi ipotesi di pronunzia di nullità delle intere operazioni elettorali, anche perché non oggetto di ricorso che, si ribadisce, concerne esclusivamente la legittimità del provvedimento di sostituzione del consigliere risultato in candidabile - il Collegio ritiene che la sanzione della nullità dei voti riportati dal sig. Lemmo non possa essere circoscritta alla sua personale elezione, ma debba estendersi ai voti di preferenza conseguiti e alla rispettiva attribuzione alla lista di appartenenza, poiché diversamente opinando si rischierebbe di eludere le finalità di ordine pubblico sottesi alla norma in funzione di tutela della libera espressione del voto e del buon andamento della trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Sotto questo profilo risultano, inoltre, priva di rilievo le deduzioni difensive della controinteressata che si limita ad invocare la scindibilità del voto di lista da quello di preferenza, senza far emergere concretamente, alcuna sostanziale autonomia del voto di lista rispetto alle preferenze espresse nei confronti del soggetto incandidabile.
Nei termini sopra descritti il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’organo consiliare - competente ad occuparsi della revoca della convalida dell’elezione del signor L. e alla sua sostituzione ex art. 10 del D.Lgs. 235/2012 - dovrà adottare al fine di ripristinare la corretta e legittima composizione dell’organo assembleare dell’Ente.
In considerazione dell’articolazione concreta della vicenda e delle variegate posizioni della giurisprudenza sul punto di diritto concernente le conseguenze della nullità dell’elezione del soggetto in candidabile sussistono le condizioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

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