Cons. di Stato, Sez. Cons. Atti
Normativi, 2 aprile 2015, n. 1059 (adunanza del 19 marzo 2015, n. 409/2015), Presidenza del Consiglio dei Ministri. Schema
di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento del regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina dell'anagrafe
nazionale della popolazione residente
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n.n. DAGL 0002207 P del 12 marzo 2015,
con la quale il Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio
Toscano;
Premesso.
Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo schema di decreto del Presidente
della Repubblica sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato, intende
apportare al vigente regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con d.P.R. 30 maggio 2003, n. 223, gli adeguamenti resi necessari
dall’istituzione, presso il Ministero dell’interno, dell’Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), disposta dall’art. 62 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
In particolare, l’art. 62 detto, nel disporre che l’ANPR
subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), all’Anagrafe della
popolazione residente all’estero (AIRE) e gradualmente all’anagrafe tenuta dai
comuni, stabilisce che le conseguenti modifiche al vigente regolamento
anagrafico sono apportate con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’art. 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione.
L’intervento regolamentare viene tuttavia proposto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, che ha previsto che il suddetto regolamento, qualora non
approvato nei termini di legge, possa essere adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri nell’ambito delle misure per il
potenziamento dell’Agenda digitale italiana.
Lo schema all’esame si compone di due articoli, il primo
recante le modifiche e le integrazioni al regolamento anagrafico, il secondo
concernente le disposizioni transitorie e finali.
In particolare, tutte le varianti al d.P.R. n. 223 del 1989
sono racchiuse nel comma 1 dell’art. 1, che introduce innanzitutto l’art. 01,
il quale stabilisce in via generale che gli adempimenti anagrafici sono
effettuati nell’ANPR, coerentemente con la nuova prospettiva di un sistema
costituito da un’unica anagrafe nazionale e non più basato sulle anagrafi
comunali.
Lo stesso comma 1 prosegue, prevedendo:
- la sostituzione dell’art. 7, concernente le iscrizioni
anagrafiche, le quali vengono regolate da nuove disposizioni che segnano il
superamento del concetto di “comune di iscrizione anagrafica” con quello di
“comune di residenza” e affidano alla Prefettura di Roma la tenuta del registro
delle persone senza fissa dimora, istituito presso il Ministero dell’interno ai
sensi di cui all’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
- la modifica dell’art. 10 (Mutazioni anagrafiche), in coerenza
con la dimensione nazionale dell’anagrafe;
- l’inserimento dell’art. 10 bis, rubricato “Posizioni che non
comportano mutazioni anagrafiche”, in sostituzione degli artt. 8 e 9, nella
considerazione che, nella logica di un’anagrafe unica, i trasferimenti di
residenza da un comune all’altro non comportano l’iscrizione e la cancellazione
dall’anagrafe;
- l’aggiornamento dell’art. 11, comma 1, lettera b), inserendo
tra le cause di cancellazione dall’ANPR il trasferimento all’estero dello
straniero;
- la modifica dell’art. 12, in materia di comunicazioni degli
uffici dello stato civile a quelli anagrafici, in funzione della trasmissione
telematica dei certificati di nascita e di morte dalla struttura sanitaria o
dal medico necroscopo al comune, secondo gli standard indicati dall’Istat e in
conformità alla disciplina fissata dall’art. 2 del citato decreto legge n. 179
del 2012;
- la sostituzione degli artt. 16 (segnalazioni particolari), 18
(Procedimento di iscrizione e variazione anagrafica) e 18 bis (Accertamento
sulle dichiarazioni rese e ripristino elle posizioni anagrafiche precedenti)
per adeguarne i contenuti al concetto di mutazione nell’ambito dell’anagrafe
unica nazionale.
Proseguendo nell’adeguamento del vigente regolamento
anagrafico, il comma 1 dell’art. 1 dello schema all’esame contiene ulteriori
varianti. In particolare:
- modifica l’art. 19, relativamente ai casi in cui l’ufficiale
di anagrafe può richiedere accertamenti sul possesso dei requisiti per
l’iscrizione o la mutazione;
- sostituisce l’art. 20, rubricato “schede individuali”,
prevedendo che abbiano formato elettronico e includano tra i dati registrati il
domicilio digitale e la condizione di soggetto senza fissa dimora, nonché, per
quanto riguarda gli stranieri, gli estremi del documento di soggiorno;
- modifica l’art. 21, relativo alle schede di famiglia,
eliminando il riferimento al trasferimento in altro comune o all’estero, che
non costituisce motivo di cancellazione dall’ANPR;
- sostituisce gli artt. 22 e 23, relativi alle schede di
convivenza, e dispone che ciascuna scheda debba essere redatta in formato
elettronico e debba contenere, oltre alle posizioni anagrafiche propria e dei
conviventi, la specie e la denominazione della convivenza, il nominativo di chi
la dirige e le relative variazioni;
- sostituisce l’art. 27, precisando che gli adempimenti
anagrafici relativi agli italiani residenti all’estero sono disciplinati dalla
disposizioni della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e del relativo regolamento di
esecuzione, in quanto compatibili con la disciplina dell’art. 62 del d.lgs. n.
62 del 2005 e del regolamento in esame;
- sostituisce ancora gli artt. 33, 34 e 35, prevedendo che
l’ufficiale di anagrafe: rilascia a chiunque ne faccia richiesta e previa
identificazione i certificati anagrafici anche per comuni diversi a quello in
cui risiede il soggetto a cui i certificati si riferiscono; rilascia alle
amministrazioni pubbliche, che ne facciano motivata richiesta, gli elenchi
degli iscritti, residenti nel comune; rilascia dati anagrafici, resi anonimi e
aggregati, a chi li richieda per fini statistici e di ricerca; cura che i
certificati contengano i dati previsti e consente l’accesso degli iscritti ai
dati concernenti sé stessi o le persone su cui esercitano la potestà o la
tutela, nell’esercizio dei diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- modifica l’art. 46, disponendo che, se una persona in base
all’ultimo censimento risulti abitualmente dimorante in località diversa dal
comune di residenza o non iscritto all’ANPR, le relative mutazioni sono
effettuate d’ufficio;
- sostituisce l’art. 48 ( Rilevazioni statistiche concernenti
il movimento della popolazione residente), disponendo che abbiano luogo secondo
i metodi, i formati e gli standard dell’Istituto nazionale di statistica;
- modifica l’art. 52 in materia di vigilanza anagrafica del
prefetto, prevedendo che la stessa riguardi non la tenuta delle anagrafi, ma la
correttezza degli adempimenti anagrafici.
Il comma 2 dell’art. 1 dello schema corregge la denominazione
dell’Istituto centrale di statistica in “Istituto nazionale di statistica”,
ogni qual volta ricorre nel testo del regolamento anagrafico;
Il successivo comma 3, infine, dispone l’abrogazione degli
artt. 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57.
Quanto all’art. 2 dello schema, che reca le disposizioni
transitorie e finali, si compone di tre commi, i quali stabiliscono
rispettivamente che il regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione, che le previgenti disposizioni continuano ad essere
applicate sino a quando i comuni non abbiano completato il passaggio al nuovo
sistema e che dall’adeguamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Sul testo proposto sono stati acquisiti il concerto del
Ministro dell’interno e del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, l’assenso della Ragioneria generale dello Stato e l’avviso del
Garante per la protezione di dati personali.
Considerato.
Il provvedimento in esame interviene con la tecnica della novella
sul d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, che reca il regolamento di esecuzione della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sull’ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente, per aggiornare la disciplina regolamentare in materia di
servizi anagrafici in seguito all’istituzione, presso il Ministero
dell’interno, dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente,
disposta dall’art. 62 del codice dell’amministrazione digitale, come modificato
dall’art. 2 del decreto legge n. 179 del 2012.
Lo schema in argomento fa seguito a un primo regolamento,
approvato con d.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109, con il quale sono state dettate
le disposizioni per l’istituzione dell’ANPR previo assorbimento dell’INA e
dell’AIRE, e al successivo d.P.C.M., 10 novembre 2014, n. 194, recante le
modalità di attuazione e di funzionamento dell’ANPR e di definizione del piano
per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi comunali.
L’iniziativa regolamentare ora proposta rappresenta, pertanto,
la terza fase del processo di piena attuazione dell’ANPR e apporta al vigente
regolamento anagrafico, che pur conserva l’impostazione derivante dalla legge
n. 1128 del 1954, gli aggiustamenti indispensabili per far sì che le mutazioni
anagrafiche avvengano secondo procedure compatibili con il nuovo sistema
centralizzato e, in ogni caso, tenendo conto delle possibilità offerte dalle
nuove tecnologie, della dinamica demografica e dell’obiettivo, perseguito
dall’Agenda nazionale italiana, di rendere più agevole l’accesso dei cittadini
ai servizi della pubblica amministrazione.
In proposito va dato atto che le modifiche e le integrazioni
contenute nel provvedimento risultano complessivamente coerenti con le più
recenti innovazioni legislative nella specifica materia, sicché si esprime sin
d’ora parere favorevole alla prosecuzione dell’iter approvativo del
provvedimento, non senza sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione
proponente alcune osservazioni su profili sostanziali che, a parere della
Sezione, meritano di essere approfonditi.
Una prima considerazione riguarda l’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero, che è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470
(Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e dal d.P.R. 6 settembre
1989, n. 323, che ne costituisce il regolamento di esecuzione. Al riguardo
sembrerebbe opportuna una prossima rivisitazione di entrambi i testi,
legislativo e regolamentare, per apportarvi i correttivi necessari a renderli
in ogni parte compatibili con il sistema dell’anagrafe nazionale.
Analoga considerazione va ripetuta per il registro dei soggetti
senza fissa dimora, istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi
dell’art. 2 della legge n. 1228 del 1954 e del decreto del Ministro
dell’interno 6 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17
luglio 2010, che ne regola il funzionamento. In particolare, si osserva che il
trasferimento della tenuta del registro in questione e dei relativi adempimenti
dal Ministero dell’interno alla Prefettura di Roma con disposizione
regolamentare (art. 7, comma 4 della bozza) sembra disattendere la norma
primaria che istituisce il registro presso il Ministero dell’interno, né invero
si riscontra nella relazione illustrativa alcuna precisazione su tale scelta,
che andrebbe pertanto riconsiderata salvo successivi correttivi legislativi.
Va, altresì, aggiunto che l’attribuzione dei poteri e dei doveri dell’ufficiale
di anagrafe al funzionario incaricato della tenuta del registro dei soggetti
senza fissa dimora non soltanto esorbita dall’ambito di regolazione autorizzato
dal comma 1 del più volte citato art. 2, del decreto legge n. 179 del 2012, ma
non è neppure compatibile con il vigente quadro legislativo che individua nel
sindaco l’ufficiale di anagrafe, il quale può delegare, in tutto o in parte, le
relative funzioni al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune
(art. 3 della legge n. 1128 del 1954).
Un ulteriore motivo di riflessione che si sottopone alle
valutazioni dell’Amministrazione riguarda l’opportunità di continuare a
denominare “convivenze”, come nel novellato art. 22, le comunità e le
collettività, che rilevano ai fini anagrafici, unitariamente e per le posizioni
dei conviventi.
Al riguardo non si può disconoscere che nell’accezione corrente
con il termine convivenza sono indicate le famiglie di fatto, fondate su
vincoli affettivi o di assistenza, spesso comprendenti anche figli nati al di
fuori dal matrimonio.
Senza addentrarsi sulla delicata materia e dovendosi prendere
atto che sempre più le convivenze di fatto, specialmente se more uxorio,
rilevano nei rapporti patrimoniali e successori, sembrerebbe opportuno evitare
qualsiasi confusione, lessicale e sostanziale, sostituendo non soltanto
nell’art. 22 dello schema, ma anche nelle altre disposizioni del vigente
regolamento anagrafico, il termine convivenza con “comunità” o altra parola
equivalente ogni qual volta si faccia riferimento ad adempimenti anagrafici che
attengono a un complesso di più soggetti, diverso dalla famiglia di diritto o
di fatto.
Si rileva ancora che nell’articolato proposto è stata recepita
soltanto la prima delle due osservazioni del garante dei dati personali
concernente la tutela offerta dall’ordinamento ai titolari dei dati contenuti
nell’anagrafe. A parere della Sezione merita di essere accolta anche la seconda
osservazione con la quale il Garante, riferendosi all’art. 34 nella parte in
cui si consente all’ufficiale di anagrafe di rilasciare elenchi degli iscritti
nel comune, suggerisce di aggiungere le disposizioni del d.P.C.M. n. 194 del
2014 sull’osservanza delle misure di sicurezza previste dalla normativa ANPR in
merito agli standard di comunicazione e alle regole tecniche individuate
dall’Agenzia per l’Italia digitale.
Avuto, poi, riguardo al comma 3 dell’art. 1, con cui si dispone
l’abrogazione di dieci articoli del vigente regolamento anagrafico, va tenuto
presente che l’art. 2 dello schema, al comma 1, prevede che il regolamento
entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, mentre il successivo comma 2 dispone che agli adempimenti anagrafici
continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del regolamento anagrafico
nelle more del subentro dei comuni nel nuovo sistema. Pertanto, al fine di
rendere più chiare e tassative le norme regolamentari applicabili nelle diverse
situazioni considerate, si suggerisce di aggiungere al comma 3 dell’art. 1, che
dispone le abrogazioni, l’espressione “fatto salvo quanto disposto dall’art.
2, comma 2”.
Detta integrazione appare opportuna anche al fine di prevenire
eventuale contenzioso. Relativamente a quest’ultima materia, si osserva che
l’aver accentuato i poteri di vigilanza del prefetto sulla correttezza degli
adempimenti anagrafici, come evidenziato in relazione illustrativa a proposito
delle modifiche apportate all’art. 52, amplia le possibilità di ricorsi
gerarchici impropri al prefetto relativamente agli adempimenti in questione,
sulla cui ammissibilità si registrano orientamenti giurisdizionali di opposto
avviso. Sullo specifico profilo è, pertanto, auspicabile in prosieguo un
intervento normativo chiarificatore.
Sul piano formale, infine, si suggerisce di apportare al testo
i seguenti correttivi:
- nel preambolo, è preferibile seguire l’ordine cronologico
nella citazione delle disposizioni legislative e regolamentari;
- all’art. 10 bis, comma 1, lettera a) è sufficiente indicare i
soli pubblici dipendenti, nei quali sono compresi anche gli appartenenti alle
Forze armate e di polizia;
- dall’art. 1 va espunto il comma 3, che elenca le abrogazioni,
facendone oggetto di un distinto articolo con la rubrica “Abrogazioni”;
- le disposizioni per l’entrata in vigore del provvedimento, di
cui al comma 1 dell’art. 2, è opportuno che siano contenute in un articolo di
chiusura, anteposto alla clausola di inserimento del provvedimento nella
raccolta degli atti normativi.
P.Q.M.
esprime parere favorevole alla prosecuzione dell’iter
approvativo del regolamento in oggetto con le osservazioni di cui alla parte
motiva.
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