lunedì 20 aprile 2015






In tema di controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Corte dei Conti, Sez. reg. controllo per la Lombardia, 30 marzo 2015, n. 136, Pronuncia ai sensi art. 18 D.l. 123/2011 su irregolarità rilevate dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo relative a contratti stipulati a tempo indeterminato per il personale scolastico


OMISSIS

1.- La Sezione è chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 2011, sull’oggetto del deferimento, che, viste le relazioni del Magistrato istruttore e del Consigliere delegato, concerne le irregolarità – rilevate dalla Ragioneria territoriale e relative a contratti a tempo indeterminato stipulati per il personale scolastico – derivanti dall’utilizzo, nelle domande, di mendaci dichiarazioni (sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) da parte degli assunti in ruolo in riferimento ai propri precedenti penali, nonché le irregolarità connesse alle conseguenti decisioni dell’Ufficio X dell’U.S.R. il quale, invece di applicare l’art. 75 del medesimo testo unico (che prevede la decadenza dai benefici ottenuti tramite la dichiarazione mendace), si è limitato al riguardo ad irrogare sanzioni disciplinari.

OMISSIS

3.- Tanto premesso sulla natura del controllo in esame, si osserva, con specifico riferimento all’oggetto del presente deferimento, che la generalizzazione nei confronti della Pubblica Amministrazione dell’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ex art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 – nel solco di un’evoluzione normativa che, nell’ottica della semplificazione, continua a perseguire l’obiettivo della sostituzione, con autodichiarazioni del soggetto interessato, degli atti frutto dell’esercizio di un pubblico potere certificativo e degli atti pubblicistici d’accertamento della conformità all’originale o di autentica (v. più di recente l’art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011) – si affianca inevitabilmente ad un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere l’utilizzo scorretto delle dichiarazioni così rese dal privato, sistema che risulta invero funzionale, come tale, alla garanzia della veridicità di quanto da detto privato dichiarato: in altre parole, la tendenza all’ampliamento delle ipotesi d’utilizzo di tali dichiarazioni non può non esigere contestualmente un meccanismo sanzionatorio volto a disincentivare l’utilizzo di dichiarazioni non veritiere, ai fini della garanzia della complessiva affidabilità delle dichiarazioni stesse e, perciò, della realizzazione dell’obiettivo della semplificazione medesima.
Al riguardo, il d.P.R. n. 445 del 2000 contiene, con riferimento alla formazione ed all’uso di dichiarazioni mendaci e di atti falsi, una specifica previsione di rilievo penale della condotta (art. 76, comma 1) e prevede altresì, a livello amministrativo, la decadenza dai benefici eventualmente  conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75). La giurisprudenza amministrativa, interpretando detto art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, ha più volte rilevato che: a) la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni medesime; b) tale sanzione prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale risulta irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo (v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 2011, n. 5973; Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4896).
È dunque a tali principi che l’Amministrazione deve rifarsi; tanto più che nella fattispecie, come riferito dall’ufficio territoriale di controllo,  il precetto normativo trova conferma anche in un’apposita clausola risolutiva espressa inserita nel contratto d’impiego pubblico stipulato dai dichiaranti.
È la mera dichiarazione non veritiera, intesa come fattispecie obiettivamente rilevante e storicamente definita nella sua materialità, a determinare la decadenza dai benefici ottenuti tramite la dichiarazione medesima, dovendosi valutare l’elemento psicologico del dichiarante, al più, al momento dell’irrogazione della sanzione contemplata dall’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, che però opera su un piano evidentemente diverso ed affianca, senza assorbire, la misura prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000: infatti la descritta decadenza dai benefici conseguiti risponde alla diversa ratio di “sterilizzare”, con immediatezza, gli effetti delle dichiarazioni non veritiere, in modo da renderne in ogni caso svantaggioso l’utilizzo (indipendentemente dall’elemento psicologico dell’agente, che potrebbe anche condurre a qualificare diversamente la sua condotta sul – differente – piano penale).
Né al riguardo inducono a mutare orientamento le argomentazioni fornite dall’Amministrazione scolastica: a) non l’eventuale non menzione dei precedenti penali nel certificato del casellario giudiziale, dato che a1) questo profilo attiene al più alle modalità d’accertamento della non veridicità della dichiarazione e non ad una diversa qualificazione della fattispecie medesima e, comunque, a2) il beneficio della non menzione opera con riferimento alle iscrizioni nel certificato spedito a richiesta dei privati (art. 175 del codice penale), mentre l’Amministrazione può avvalersi, in materia, dei poteri d’acquisizione documentale di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 313 del 2002; b) non l’inapplicabilità alle dichiarazioni non veritiere dell’art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, dato che b1) tale disposizione fa riferimento ad un sistema in cui l’Amministrazione doveva acquisire i certificati ed i documenti connessi alla propria attività (ed infatti si prevede espressamente che l’impiegato incorra nella decadenza dall’impiego medesimo quando sia stato accertato che esso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi) e non al sistema, introdotto e generalizzato dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, basato sulle autodichiarazioni dell’interessato, sistema quest’ultimo che ha un autonomo referente normativo, in chiave sanzionatoria, proprio nell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000.

OMISSIS

Nessun commento:

Posta un commento