In tema di controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Corte dei Conti, Sez. reg.
controllo per la Lombardia,
30 marzo 2015, n. 136, Pronuncia ai sensi
art. 18 D.l. 123/2011 su irregolarità rilevate dalla Ragioneria territoriale
dello Stato di Bergamo relative a contratti stipulati a tempo indeterminato per
il personale scolastico
OMISSIS
1.- La Sezione è chiamata a
pronunciarsi, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 123
del 2011, sull’oggetto del deferimento, che, viste le relazioni del Magistrato
istruttore e del Consigliere delegato, concerne le irregolarità – rilevate
dalla Ragioneria territoriale e relative a contratti a tempo indeterminato
stipulati per il personale scolastico – derivanti dall’utilizzo, nelle domande,
di mendaci dichiarazioni (sostitutive di certificazione e di atto di notorietà,
ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) da parte degli assunti in ruolo in
riferimento ai propri precedenti penali, nonché le irregolarità connesse alle
conseguenti decisioni dell’Ufficio X dell’U.S.R. il quale, invece di applicare
l’art. 75 del medesimo testo unico (che prevede la decadenza dai benefici
ottenuti tramite la dichiarazione mendace), si è limitato al riguardo ad
irrogare sanzioni disciplinari.
OMISSIS
3.- Tanto premesso sulla natura
del controllo in esame, si osserva, con specifico riferimento all’oggetto del
presente deferimento, che la generalizzazione nei confronti della Pubblica
Amministrazione dell’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione, ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, e delle dichiarazioni sostitutive
di atti di notorietà, ex art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 – nel solco di
un’evoluzione normativa che, nell’ottica della semplificazione, continua a
perseguire l’obiettivo della sostituzione, con autodichiarazioni del soggetto
interessato, degli atti frutto dell’esercizio di un pubblico potere
certificativo e degli atti pubblicistici d’accertamento della conformità
all’originale o di autentica (v. più di recente l’art. 15, comma 1, della legge
n. 183 del 2011) – si affianca inevitabilmente ad un sistema sanzionatorio
idoneo a reprimere l’utilizzo scorretto delle dichiarazioni così rese dal
privato, sistema che risulta invero funzionale, come tale, alla garanzia della
veridicità di quanto da detto privato dichiarato: in altre parole, la tendenza all’ampliamento
delle ipotesi d’utilizzo di tali dichiarazioni non può non esigere
contestualmente un meccanismo sanzionatorio volto a disincentivare l’utilizzo
di dichiarazioni non veritiere, ai fini della garanzia della complessiva
affidabilità delle dichiarazioni stesse e, perciò, della realizzazione
dell’obiettivo della semplificazione medesima.
Al riguardo, il d.P.R. n. 445 del
2000 contiene, con riferimento alla formazione ed all’uso di dichiarazioni
mendaci e di atti falsi, una specifica previsione di rilievo penale della
condotta (art. 76, comma 1) e prevede altresì, a livello amministrativo, la
decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75). La giurisprudenza amministrativa, interpretando detto art.
75 del d.P.R. n. 445 del 2000, ha più volte rilevato che: a) la non veridicità
della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di
discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle
dichiarazioni medesime; b) tale sanzione prescinde, per la sua applicazione,
dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo
della non veridicità, rispetto al quale risulta irrilevante il complesso delle
giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo (v., ex multis, Consiglio di
Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez.
V, 11 novembre 2011, n. 5973; Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n.
4896).
È dunque a tali principi che
l’Amministrazione deve rifarsi; tanto più che nella fattispecie, come riferito
dall’ufficio territoriale di controllo,
il precetto normativo trova conferma anche in un’apposita clausola
risolutiva espressa inserita nel contratto d’impiego pubblico stipulato dai
dichiaranti.
È la mera dichiarazione non
veritiera, intesa come fattispecie obiettivamente rilevante e storicamente
definita nella sua materialità, a determinare la decadenza dai benefici
ottenuti tramite la dichiarazione medesima, dovendosi valutare l’elemento
psicologico del dichiarante, al più, al momento dell’irrogazione della sanzione
contemplata dall’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, che però opera su un piano
evidentemente diverso ed affianca, senza assorbire, la misura prevista
dall’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000: infatti la descritta decadenza dai
benefici conseguiti risponde alla diversa ratio di “sterilizzare”, con
immediatezza, gli effetti delle dichiarazioni non veritiere, in modo da
renderne in ogni caso svantaggioso l’utilizzo (indipendentemente dall’elemento
psicologico dell’agente, che potrebbe anche condurre a qualificare diversamente
la sua condotta sul – differente – piano penale).
Né al riguardo inducono a mutare
orientamento le argomentazioni fornite dall’Amministrazione scolastica: a) non
l’eventuale non menzione dei precedenti penali nel certificato del casellario
giudiziale, dato che a1) questo profilo attiene al più alle modalità
d’accertamento della non veridicità della dichiarazione e non ad una diversa
qualificazione della fattispecie medesima e, comunque, a2) il beneficio della
non menzione opera con riferimento alle iscrizioni nel certificato spedito a
richiesta dei privati (art. 175 del codice penale), mentre l’Amministrazione
può avvalersi, in materia, dei poteri d’acquisizione documentale di cui
all’art. 28 del d.P.R. n. 313 del 2002; b) non l’inapplicabilità alle
dichiarazioni non veritiere dell’art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3
del 1957, dato che b1) tale disposizione fa riferimento ad un sistema in cui
l’Amministrazione doveva acquisire i certificati ed i documenti connessi alla
propria attività (ed infatti si prevede espressamente che l’impiegato incorra
nella decadenza dall’impiego medesimo quando sia stato accertato che esso sia
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi) e non al sistema,
introdotto e generalizzato dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 15,
comma 1, della legge n. 183 del 2011, basato sulle autodichiarazioni
dell’interessato, sistema quest’ultimo che ha un autonomo referente normativo,
in chiave sanzionatoria, proprio nell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000.
OMISSIS
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