giovedì 23 aprile 2015




Sulla (il)legittimità dei diritti di ricerca e visura, in caso di accesso agli atti, mediante (sola) visione

Cons. di Stato, IV, 14 aprile 2015, n. 1900 (ord.)


In tema di diritto di accesso, l’art. 25, c. 1, della l. 241/1990, è chiaro nel sancire l'assoluta gratuità dell'esame dei documenti [aggiunge il Collegio: 1) “a cospetto di un tenore letterale siffatto e privo di ogni equivocità non è consentito, con una operazione ermeneutica che si risolve in effetti in una vera e propria integrazione eterotestuale, …, sostenere che sia legittima la richiesta, anche per il solo esame della documentazione, dei c.d. diritti di ricerca e visura”; senza contare che “una diversa opzione ermeneutica, in contrasto con la chiara lettera della disposizione, con i principi generali sull'interpretazione, con l'esigenza di non rendere gravoso l'esercizio del diritto di accesso nella forma della visione, di cui la legge stabilisce l'assoluta gratuità, finirebbe per comprimere in modo del tutto irragionevole e senza alcuna base normativa il diritto di accesso e in definitiva lo stesso esercizio di difesa giurisdizionale cui l'accesso sia finalizzato, onde non sarebbe comunque sostenibile in una chiave costituzionalmente orientata”; 2) “è evidente che l'Amministrazione deve comunque sostenere, quali costi generali, il cui finanziamento ricade sulla fiscalità generale, le spese relative alla predisposizione di uffici e personale dedicati, tra l'altro, al riscontro delle istanze di accesso … e non può pretendere di ripartirli pro-quota, nemmeno in forma forfetizzata, sui soggetti che esercitano l'accesso nella sola forma della visione, potendo, al limite esigere i diritti di ricerca e visura per i soli documenti di cui sia richiesta l'estrazione di copia”]

Nessun commento:

Posta un commento