Sulla (il)legittimità dei diritti di ricerca
e visura, in caso di accesso agli atti, mediante (sola) visione
Cons. di Stato, IV, 14 aprile 2015, n. 1900 (ord.)
In tema di diritto di accesso, l’art. 25, c. 1, della l. 241/1990, è chiaro
nel sancire l'assoluta gratuità dell'esame dei documenti [aggiunge il Collegio:
1) “a cospetto di un tenore letterale siffatto e privo di ogni equivocità non è
consentito, con una operazione ermeneutica che si risolve in effetti in una
vera e propria integrazione eterotestuale, …, sostenere che sia legittima la
richiesta, anche per il solo esame della documentazione, dei c.d. diritti di
ricerca e visura”; senza contare che “una diversa opzione ermeneutica, in
contrasto con la chiara lettera della disposizione, con i principi generali
sull'interpretazione, con l'esigenza di non rendere gravoso l'esercizio del
diritto di accesso nella forma della visione, di cui la legge stabilisce
l'assoluta gratuità, finirebbe per comprimere in modo del tutto irragionevole e
senza alcuna base normativa il diritto di accesso e in definitiva lo stesso
esercizio di difesa giurisdizionale cui l'accesso sia finalizzato, onde non
sarebbe comunque sostenibile in una chiave costituzionalmente orientata”; 2) “è
evidente che l'Amministrazione deve comunque sostenere, quali costi generali,
il cui finanziamento ricade sulla fiscalità generale, le spese relative alla
predisposizione di uffici e personale dedicati, tra l'altro, al riscontro delle
istanze di accesso … e non può pretendere di ripartirli pro-quota, nemmeno in
forma forfetizzata, sui soggetti che esercitano l'accesso nella sola forma
della visione, potendo, al limite esigere i diritti di ricerca e visura per i soli
documenti di cui sia richiesta l'estrazione di copia”]
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