ELEZIONI REGIONALI –
VENETO – ELETTORATO PASSIVO – F.A.Q.
Domanda
E’ possibile per un dipendente regionale candidarsi alla carica di consigliere regionale, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. 5/2012, con particolare riferimento all’ipotesi di collocamento in aspettativa?
Risposta
L’art. 7, comma 1, lett. g), della LR 5/2012, prevede espressamente, per il dipendenti della Regione, l’ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale, oltre che di Presidente della Giunta.
Tuttavia, ai sensi del successivo comma secondo, è prevista dal Legislatore regionale l’inefficacia della causa di ineleggibilità legata allo status di dipendente regionale qualora l’interessato cessi dalle funzioni, tra le altre ipotesi, per collocamento in aspettativa.
La norma regionale sul punto corrisponde alla disciplina statale di cui alla Legge n. 154/1981, art. 2, comma 1, n. 12. Sulla citata disposizione di legge statale, la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di accoglimento n. 388 del 1991, statuì che il collocamento in aspettativa è sufficiente a far cessare la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 23 aprile 1981, n. 154.
Alla luce di tali considerazioni, non sussistono dubbi circa l’operatività, nel caso di specie, dell’inefficacia della condizione di ineleggibilità del dipendente regionale che nei tempi previsti sia cessato dalle funzioni, per collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Domanda
Esiste per le elezioni regionali del 31 maggio 2015 la incompatibilità tra
la carica di consigliere regionale e quella di consigliere comunale?Risposta
Si, tale incompatibilità esiste ed è disciplinata dall’articolo 8, comma 1, lettera i), della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (“Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”).
Trattandosi di elezioni regionali è necessario fare riferimento a questa norma in quanto la Regione Veneto ha provveduto a disciplinare con legge (la n. 5/2012) i casi di incompatibilità del consigliere regionale, in adempimento dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione e dell’articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (“Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”) (Cassazione Civile, Sez. Unite, 25 luglio 2006, n. 16898).
Pertanto, nel caso in cui un consigliere comunale si candidi alle elezioni regionali del 31 maggio 2015, ove sia eletto consigliere regionale, dovrà obbligatoriamente optare per una delle due cariche secondo i tempi ed i modi previsti, rispettivamente, dall’articolo 10 della legge regionale n. 5/2012 e dall’articolo 14 del Regolamento del consiglio regionale del Veneto.
http://elezioni.regione.veneto.it/news?_spp_detailId=2867893
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