Diritto di accesso
del consigliere comunale
Tar Friuli Venezia Giulia 10 aprile 2015, n. 176
E’ illegittima la richiesta dell’Amministrazione comunale di motivare
le ragioni dell’accesso, da parte dei consiglieri comunali, in quanto atto
lesivo delle prerogative degli stessi [il Collegio ricorda che, secondo il “consolidato
orientamento giurisprudenziale”, i consiglieri comunali hanno un non
condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità
all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di
valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato
dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni
di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio
stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale
locale», di talché «sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare
onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente
opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i
propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale]
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