lunedì 13 aprile 2015





Diritto di accesso del consigliere comunale

Tar Friuli Venezia Giulia 10 aprile 2015, n. 176

E’ illegittima la richiesta dell’Amministrazione comunale di motivare le ragioni dell’accesso, da parte dei consiglieri comunali, in quanto atto lesivo delle prerogative degli stessi [il Collegio ricorda che, secondo il “consolidato orientamento giurisprudenziale”, i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale», di talché «sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale]

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