Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 3 gennaio 2017, Lettera
sottoscritta da alcuni cittadini ed inviata anche alla Presidenza della
Repubblica. - Modifica statutaria. – Referendum. – Quesito
Si fa riferimento alla nota
sopradistinta con la quale è stato chiesto se il Consiglio comunale in oggetto
possa legittimamente procedere alla modifica del vigente statuto per comprimere
il diritto referendario dei cittadini e limitarlo solo alle fattispecie
consultive e, nel caso, se l’eventuale consultazione possa essere limitata alle
sole questioni sulle quali il consiglio non si sia ancora pronunciato. Al
riguardo si osserva che l'art. 6 del T.U.O.E.L. prevedendo l’adozione dello statuto
da parte dei comuni, al comma 4, stabilisce, tra l’altro, che le medesime
disposizioni procedurali “si applicano anche alle modifiche statutarie”. L’Ente
pertanto, in base alle vigenti norme, è legittimato a deliberare le modifiche
statutarie ritenute opportune. In merito alla fattispecie referendaria, si
rappresenta che l’ordinamento italiano presta una particolare attenzione alla
partecipazione diretta del cittadino nella vita delle istituzioni locali. Giova
ricordare in proposito, che l’Italia ha fatto propri i principi della Carta
Europea dell’autonomia locale a cui ha aderito sottoscrivendo la relativa
convenzione, poi ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439. L’articolo 3
della Carta, al comma 2 - che costituisce uno dei paragrafi su cui esercitare
la scelta del vincolo (art. 12, comma 1) – riconoscendo alle collettività
locali il diritto di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge una
parte importante di affari pubblici mediante Consigli e Assemblee costituiti da
membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in
grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti, ha
puntualizzato, altresì, che “detta disposizione non pregiudica il ricorso alle
Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione
diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge”. Gli istituti
di partecipazione e gli organismi consultivi del cittadino trovano una loro
concretizzazione nel citato T.U.O.E.L. ed essi, indipendentemente dalla
dimensione demografica dell’ente, fanno parte del contenuto necessario e non
meramente facoltativo dello statuto; nondimeno, il comma 3 dell’art. 8
riconosce solo la mera “possibilità” per lo statuto di prevedere “referendum
anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”, mentre il comma 4 li
limita a “materie di esclusiva competenza locale”. Nel caso di specie, l’art.
36 dello Statuto comunale, al comma 5, prevede l’adozione di un regolamento
attuativo delle disposizioni statutarie relative al referendum e,
correttamente, codesta Prefettura con nota del 2 agosto u.s. ha invitato l’Ente
ad adottare con la dovuta urgenza il provvedimento in parola al fine di rendere
concreto l’esercizio del diritto. Tuttavia, fermo restando che l’ordinamento,
come detto, non contempla l’obbligatorietà del referendum comunale, è in
facoltà del consiglio comunale la possibile soppressione dell’istituto o la sua
revisione con la previsione di solo una o più tra le fattispecie “propositive”,
“consultive” o “abrogative”, anche con le eventuali limitazioni ritenute
opportune.
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