Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 25 gennaio 2017, Commissioni
speciali. Nomina membri esterni
Si fa riferimento alla nota
sopradistinta, con la quale è stato posto un quesito in ordine alla
composizione delle commissioni comunali. In particolare, il Segretario Generale
del comune in oggetto ha chiesto un parere sulla legittimità dell’art. 19 del
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale nella parte in cui consente
di nominare, quali componenti delle commissioni speciali, soggetti privi dello
status di consigliere comunale. Ai sensi della disposizione in esame, infatti,
è previsto che “alle commissioni speciali possono essere chiamati a far parte
anche componenti non appartenenti al consiglio comunale”. Al riguardo, si
osserva che l’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00 prevede
la possibilità per il consiglio di avvalersi di commissioni costituite nel
proprio seno con criterio proporzionale. Tale disposizione ne demanda la
previsione allo statuto e rinvia al regolamento i poteri e la disciplina
dell’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il successivo articolo
44, comma 2, dà, altresì, facoltà al consiglio comunale di “istituire al proprio
interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione” precisando
che “i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni
sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare”. Le Commissioni,
dunque, costituiscono forme di articolazione interna del consiglio e sono
disciplinate dalle fonti di autonomia dell’ente locale entro il perimetro
delineato dalla legge statale. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del regolamento
per il funzionamento del consiglio del comune in oggetto è ribadito che le
commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono un’articolazione interna
del consiglio comunale per l’esercizio delle sue funzioni. La suddetta fonte
normativa ha previsto le commissioni permanenti per materia, la commissione
permanente di controllo e garanzia, le commissioni di indagine e, infine, le
commissioni speciali “per lo studio, la valutazione e la risoluzione di
particolari questioni o problemi…” che, ai sensi del citato art. 19, possono
essere partecipate anche da componenti non appartenenti al consiglio comunale.
Al riguardo, si osserva che la formulazione della norma regolamentare da ultimo
menzionata non appare coerente con la disciplina dettata dal legislatore circa
la indefettibilità dello status di consigliere comunale in capo ai componenti
delle commissioni consiliari. Tanto premesso, l’ente in parola potrebbe
valutare l’opportunità di pervenire ad una modifica della succitata normativa
regolamentare.
Nessun commento:
Posta un commento