Corte di Giustizia UE 15 marzo 2017, n. C-528/15
Rinvio pregiudiziale – Criteri e meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) –
Articolo 28, paragrafo 2 – Trattenimento ai fini del trasferimento –
Articolo 2, lettera n) – Notevole rischio di fuga – Criteri
obiettivi – Assenza di definizione legale
L’articolo 2, lettera n), e l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, letti nel loro combinato disposto, devono essere interpretati nel
senso che essi impongono agli Stati membri di fissare, in una norma vincolante
di portata generale, i criteri obiettivi su cui si fondano i motivi per temere
la fuga del richiedente protezione internazionale oggetto di una procedura di
trasferimento. L’assenza di una norma di tal genere determina l’inapplicabilità
dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento medesimo.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
15 marzo 2017
Nella causa C‑528/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní
soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 24 settembre
2015, pervenuta in cancelleria il 7 ottobre 2015, nel procedimento
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje, odbor cizinecké policie
contro
Salah Al Chodor,
Ajlin Al Chodor,
Ajvar Al Chodor,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione,
A. Prechal (relatore), A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas,
giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 14 luglio 2016,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, da D. Franc;
– per il
governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e S. Šindelková, in
qualità di agenti;
– per il
governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;
– per il
governo del Regno Unito, da S. Brandon, in qualità di agente, assistito da
M. Gray, barrister;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande, M. Šimerdová e G. Wils, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 10 novembre 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 28,
in combinato disposto con l’articolo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013,
L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso per cassazione proposto
dalla Policie ČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie
(Polizia della Repubblica ceca, direzione regionale di Ústí nad Labem,
dipartimento di polizia per gli stranieri; in prosieguo: la «Polizia per gli stranieri»),
in merito all’annullamento da parte di un giudice di grado inferiore della
decisione della Polizia per gli stranieri di disporre il trattenimento dei
sigg. Salah, Ajlin e Ajvar Al Chodor (in prosieguo denominati
congiuntamente “i sigg. Al Chodor”) per una durata di 30 giorni ai fini
del loro trasferimento in Ungheria.
Contesto normativo
La
CEDU
3 La Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), all’articolo 5, intitolato
«Diritto alla libertà e alla sicurezza», dispone quanto segue:
«1. Ogni persona ha
diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della
libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
(...)
f) se si
tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di
entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in
corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione. (...)».
Diritto dell’Unione
La
Carta
4 A
termini dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (in prosieguo: la «Carta»): «[o]gni persona ha diritto alla libertà e
alla sicurezza».
5 Ai
sensi dell’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata dei diritti garantiti»:
«1. Eventuali
limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla
presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto
essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
(…)
3. Laddove la
presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti
dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il
diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.
(...)».
Il regolamento Dublino III
6 Il
considerando 9 di tale regolamento così recita:
«Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate
dell’attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase
ribadire i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 343/2003 [del
Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003,
L 50, p. 1) ] apportando i miglioramenti necessari, in vista
dell’esperienza acquisita, a migliorare l’efficienza del sistema di Dublino e
la protezione offerta ai richiedenti nel contesto di tale sistema. Dato che il
buon funzionamento del sistema di Dublino è fondamentale per il [Sistema
europeo comune di asilo (CEAS)], i suoi principi e il suo funzionamento
dovrebbero essere periodicamente riesaminati parallelamente all’introduzione di
altre componenti del CEAS e di altri strumenti di solidarietà dell’Unione.
Dovrebbe essere previsto un “controllo di qualità” completo sotto forma di
esame fattuale, che contempli gli effetti giuridici, economici e sociali del
sistema di Dublino, comprese le sue ripercussioni sui diritti fondamentali».
7 A
termini del successivo considerando 20:
«Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere
regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere
trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il
trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere
soggetto ai principi di necessità e proporzionalità. In particolare, il
trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all’articolo 31 della
convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con
riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo
prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le
garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di
trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le
disposizioni del[la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180,
pag. 96),] anche alle persone trattenute sulla base del presente
regolamento».
8 L’articolo
2 del regolamento medesimo, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
n) “rischio di
fuga”: la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri
obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino
di un paese terzo o un apolide oggetto di una procedura di trasferimento possa
fuggire».
9 L’articolo
28 di tale regolamento, rubricato «Trattenimento», così dispone:
«1. Gli Stati membri
non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della
procedura stabilita dal presente regolamento.
2. Ove sussista un
rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l’interessato al
fine di assicurare le procedure di trasferimento a norma del presente
regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il
trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente
altre misure alternative meno coercitive.
3. Il trattenimento
ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente
necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta
diligenza per eseguire il trasferimento a norma del presente regolamento.
(...)».
La direttiva 2013/33
10 Ai
sensi dell’articolo 8 della direttiva 2013/33 (in prosieguo: la «direttiva
sull’accoglienza»):
«1. Gli Stati membri
non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi
della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale [GU 2013, L 180,
pag. 60].
2. Ove necessario e
sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono
trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure
alternative meno coercitive.
3. Un richiedente può
essere trattenuto soltanto:
(...)
f) conformemente
all’articolo 28 del regolamento [Dublino III].
I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto
nazionale.
(...)».
Diritto ceco
11 L’articolo
129, paragrafo 1, della legge n. 326/1999, relativa al soggiorno di
cittadini stranieri sul territorio della Repubblica ceca e recante modifica di
altre leggi (in prosieguo: la «legge sul soggiorno di cittadini stranieri»)
disponeva quanto segue:
«[l]a polizia può trattenere un cittadino straniero che
abbia fatto ingresso o soggiorni illegalmente nella Repubblica ceca per il
periodo di tempo necessario per assicurare le procedure di trasferimento
conformemente ad un accordo internazionale concluso con un altro Stato membro
dell’Unione europea anteriormente al 13 gennaio 2009 ovvero in base a norme
legislative delle Comunità europee direttamente applicabili».
12 All’epoca
dell’adozione della decisione di rinvio, era in atto un procedimento
legislativo volto ad emendare tale articolo, integrandolo con un quarto
paragrafo del seguente tenore:
«La
Polizia decide in merito al trattenimento di un cittadino
straniero ai fini del suo trasferimento in uno Stato soggetto alla normativa
direttamente applicabile dell’Unione europea solo in presenza di notevole
rischio di fuga. Si considera sussistere un rischio notevole di fuga in
particolare nel caso in cui il cittadino straniero abbia soggiornato
illegalmente nella Repubblica ceca, o si sia già in precedenza sottratto al
trasferimento in uno Stato soggetto alla normativa direttamente applicabile
dell’Unione europea, ovvero abbia tentato la fuga o espresso l’intendimento di
non ottemperare ad una decisione definitiva di trasferimento in uno Stato
soggetto alla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, o se un
tale intendimento risulti dal suo comportamento. Si ritiene sussistere un
notevole rischio di fuga anche nel caso in cui un cittadino straniero che debba
essere trasferito in uno Stato soggetto alla normativa direttamente applicabile
dell’Unione europea, non direttamente confinante con la Repubblica ceca, non
possa viaggiare legalmente in quello Stato in modo autonomo e non possa fornire
l’indirizzo di un luogo di residenza nella Repubblica ceca».
Controversia principale e questione pregiudiziale
13 I
sigg. Al Chodor, cittadini iracheni, si recavano nella Repubblica ceca,
dove venivano sottoposti, il 7 maggio 2015, ad un controllo di polizia. Non
essendo stati in grado di presentare alcun documento d’identità, la Polizia per gli stranieri
li sottoponeva ad interrogatorio.
14 Nel
corso dell’interrogatorio dichiaravano di essere di etnia curda e che il loro
villaggio era stato occupato dai combattenti dell’organizzazione terroristica
«Stato islamico». I sigg. Al Chodor, passando per la Turchia, avrebbero
raggiunto la Grecia
e da lì avrebbero proseguito il loro viaggio in camion. In Ungheria erano stati
arrestati dalla polizia, che aveva proceduto al rilevamento delle loro impronte
digitali. Il sig. Salah Al Chodor dichiarava di aver firmato, in tale
occasione, taluni documenti. Il giorno seguente, essi venivano condotti dalle
autorità ungheresi ad una stazione ferroviaria ed indirizzati verso un campo
per rifugiati. I sigg. Al Chodor avrebbero lasciato tale campo dopo due
giorni per raggiungere i loro parenti in Germania.
15 Dopo
aver proceduto all’arresto dei sigg. Al Chodor nella Repubblica ceca, la Polizia ceca per gli
stranieri consultava la banca dati Eurodac, rilevando che i medesimi avevano
presentato domanda di asilo in Ungheria.
16 La Polizia per gli stranieri
riteneva che sussistesse un notevole rischio di fuga, considerato che i
sigg. Al Chodor, in attesa di essere trasferiti in Ungheria, non
disponevano di un permesso di soggiorno né di un alloggio nella Repubblica
ceca. Inoltre, contrariamente alle norme che lo vietavano, essi avevano
lasciato il campo per rifugiati in Ungheria, senza attendere la decisione sulla
propria richiesta d’asilo, allo scopo di recarsi in Germania. La Polizia per gli stranieri
disponeva quindi il trattenimento dei sigg. Al Chodor per un periodo di 30
giorni, in attesa del loro trasferimento in Ungheria, ai sensi dell’articolo
129, paragrafo 1, della legge sul soggiorno di cittadini stranieri, in
combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.
17 Avverso
la decisione relativa al loro trattenimento i sigg. Al Chodor proponevano
ricorso giurisdizionale. Il Krajský soud v Ústí nad Labem (Corte regionale di
Ústí nad Labem, Repubblica ceca) annullava la decisione in base al rilievo che
la normativa ceca non definisce criteri obiettivi ai fini della valutazione di
un rischio di fuga ai sensi dell’articolo 2, lettera n), del regolamento
Dublino III. Pertanto, detto giudice dichiarava il trattenimento illegittimo,
richiamandosi, inoltre, a due pronunce di analogo tenore emesse da giudici di
altri Stati membri, una dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia
tedesca, Germania) (Bundesgerichtshof, 26 giugno 2014, V ZB 31/14), e l’altra
dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)
(Verwaltungsgerichtshof, 19 febbraio 2015, RO 2014/21/0075-5).
18 A
seguito dell’annullamento della decisione della Polizia per gli stranieri, i
sigg. Al Chodor venivano rimessi in libertà. Essi lasciavano la Repubblica ceca per una
destinazione ignota.
19 Avverso
la sentenza del Krajský soud v Ústí nad Labem (Corte regionale di Ústí nad
Labem) la Polizia
per gli stranieri proponeva ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší správní
soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca). A suo parere, la mera
assenza, nella legislazione ceca, di criteri obiettivi ai fini della valutazione
della sussistenza di un rischio di fuga non giustificherebbe tuttavia
l’inapplicabilità dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.
Quest’ultima disposizione imporrebbe l’esame del rischio di fuga alla luce di
tre condizioni, vale a dire, una valutazione individuale sulla base delle
circostanze del caso di specie, il carattere proporzionale del trattenimento e
l’impossibilità di applicare una misura meno coercitiva. La Polizia per gli stranieri
avrebbe rispettato tali condizioni.
20 Il
giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se l’articolo 28, paragrafo 2,
in combinato disposto con l’articolo 2, lettera n), del regolamento Dublino
III, e/o l’articolo 129, paragrafo 1, della legge sul soggiorno di cittadini
stranieri costituiscano un fondamento normativo sufficiente, in assenza di
criteri obiettivi nella legislazione nazionale che consentano di valutare la
sussistenza di un notevole rischio di fuga.
21 In
tale contesto, il giudice a quo sottolinea che le versioni linguistiche
dell’articolo 2, lettera n), del regolamento Dublino III sono divergenti. Se le
versioni tedesca o francese di tale disposizione richiedono che i criteri
obiettivi per la valutazione del rischio di fuga siano definiti dalla legge,
altre versioni linguistiche richiedono che tali criteri siano definiti «dal
diritto», di modo che la portata dell’espressione «definiti dalla legge» non
discenderebbe chiaramente dal testo di detta disposizione. Inoltre, il giudice
del rinvio osserva che la Corte
europea dei diritti dell’uomo interpreta il termine «legge» in modo ampio, nel
senso che, a suo avviso, il suddetto termine non si limiterebbe alla sola
legislazione, bensì comprenderebbe anche altre fonti del diritto (Corte EDU, 24
aprile 1990, Kruslin c. Francia, CE:ECHR:1990:0424JUD001180185, § 29).
Nell’ambito del trattenimento di persone che soggiornino illegalmente, dalla
sentenza della Corte EDU, 9 luglio 2009, Mooren c. Germania
(CE:ECHR:2009:0709JUD001136403, §§ 76 e da 90 a 97) risulterebbe che
occorre valutare la bontà del fondamento normativo, in particolare, in termini
di chiarezza, accessibilità e prevedibilità.
22 Il
giudice del rinvio si chiede, pertanto, se l’individuazione, nella propria
costante giurisprudenza, di criteri obiettivi che consentano di procedere al
trattenimento di persone ai sensi dell’articolo 129 della legge sul soggiorno
di cittadini stranieri possa soddisfare l’esigenza che tali criteri siano
definiti «dalla legge», a norma dell’articolo 2, lettera n), del regolamento Dublino
III, considerato che tale giurisprudenza sancisce una prassi amministrativa
costante della Polizia per gli stranieri, caratterizzata dall’assenza di
elementi di arbitrarietà, dalla prevedibilità e dalla valutazione individuale
caso per caso.
23 Alla
luce delle suesposte considerazioni, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema
amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la mera circostanza che la legge non abbia definito
criteri obiettivi ai fini della valutazione della sussistenza di un notevole
rischio di fuga di un cittadino straniero [ai sensi dell’articolo 2, lettera
n), del regolamento Dublino III] determini l’inapplicabilità del trattenimento
previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento medesimo».
Sulla questione pregiudiziale
24 Il
giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 2, lettera n), e
l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, debbano essere
interpretati, nel combinato disposto, nel senso che impongano agli Stati membri
di fissare nella legislazione nazionale i criteri obiettivi su cui si basano i
motivi per temere la fuga del richiedente una protezione internazionale (in
prosieguo: il «richiedente») oggetto di procedura di trasferimento e se
l’assenza di tali criteri nella legislazione nazionale determini
l’inapplicabilità dell’articolo 28, paragrafo 2, di tale regolamento.
25 Occorre
ricordare, anzitutto, che il regolamento Dublino III consente, in forza del suo
articolo 28, paragrafo 2, di trattenere i richiedenti al fine di assicurare le
procedure di trasferimento a norma di tale regolamento, ove sussista un rischio
notevole di fuga, sulla base di una valutazione caso per caso e solo qualora il
trattenimento sia proporzionale e non possano essere efficacemente applicate
altre misure alternative meno coercitive. L’articolo 2, lettera n), del
medesimo regolamento definisce, a sua volta, il termine «rischio di fuga» quale
sussistenza, in casi individuali, di motivi basati su criteri obiettivi
definiti dalla legge per ritenere che la persona interessata possa fuggire.
26 La Polizia per gli stranieri
e il governo ceco fanno valere, in limine, che un regolamento è applicabile
direttamente negli Stati membri e non implica, quindi, la previa trasposizione
nell’ordinamento nazionale. Di conseguenza, l’articolo 2, lettera n), del
regolamento Dublino III non imporrebbe al legislatore nazionale di procedere
all’attuazione in una legge nazionale di detti criteri obiettivi che
definiscono un rischio di fuga.
27 In
proposito, si deve ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza della
Corte, in forza dell’articolo 288 TFUE e a causa della natura stessa dei
regolamenti e della loro funzione nel sistema delle fonti del diritto
dell’Unione, le disposizioni di tali regolamenti producono, in genere, effetti
immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità
nazionali debbano adottare misure di attuazione. Tuttavia, alcune di tali
disposizioni possono richiedere, per la loro attuazione, l’adozione di misure
di applicazione da parte degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 14
aprile 2011, Vlaamse Dierenartsenvereniging e Janssens, C‑42/10, C‑45/10 e C‑57/10,
EU:C:2011:253, punti 47 e 48, e giurisprudenza ivi citata).
28 È
quanto avviene nel caso dell’articolo 2, lettera n), del regolamento Dublino
III, che richiede espressamente che i criteri obiettivi che definiscono la
sussistenza di un rischio di fuga siano «definiti dalla legge». Poiché tali
criteri non sono stati fissati nel regolamento stesso né in alcun altro atto
giuridico dell’Unione, la loro formulazione ricade, nel contesto del
regolamento medesimo, nell’ambito dell’ordinamento nazionale. Tale conclusione
risulta avvalorata dalla lettura combinata, da un lato, dell’articolo 8,
paragrafo 3, lettera f), della direttiva sull’accoglienza, a termini del quale
un richiedente può essere trattenuto conformemente all’articolo 28 del
regolamento Dublino III, e, dall’altro, con l’ultimo comma del medesimo
paragrafo 3 dell’articolo 8, che precisa che i motivi del trattenimento sono
specificati nel diritto nazionale. Inoltre, il considerando 20 del regolamento
Dublino III afferma, a sua volta, che, per quanto concerne le garanzie generali
che disciplinano il trattenimento nonché le condizioni del trattenimento, gli
Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare anche alle persone trattenute,
sulla base dello stesso regolamento, le disposizioni della direttiva
sull’accoglimento, che contiene, al menzionato articolo 8, un riferimento
diretto al diritto nazionale. Ne consegue che criteri del genere quali quelli
previsti all’articolo 2, lettera n), del regolamento Dublino III necessitano
un’attuazione nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro.
29 Occorre
poi determinare se il termine «legge» di cui all’articolo 2, lettera n), di
detto regolamento debba essere inteso nel senso di ricomprendere una
giurisprudenza consolidata eventualmente confermativa di una prassi
amministrativa costante.
30 Conformemente
a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una
norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera
della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa
di cui essa fa parte (sentenza del 26 maggio 2016, Envirotec Denmark, C‑550/14,
EU:C:2016:354, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
31 Per
quanto concerne il tenore letterale dell’articolo 2, lettera n), del
regolamento Dublino III, un’analisi puramente testuale della nozione «definiti
dalla legge» non consente di determinare se una giurisprudenza o una prassi
amministrativa costanti possano rientrare nell’ambito di detta nozione.
Infatti, nelle diverse versioni linguistiche del regolamento, il termine
equivalente al termine «legge» ha portata differente. In effetti, i termini
utilizzati, ad esempio, nelle versioni in lingua inglese, polacca e slovacca
sono simili alla nozione di «diritto», la quale può avere una portata più ampia
della nozione di «legge». Talune altre versioni, per esempio, in lingua
bulgara, spagnola, ceca, tedesca e francese hanno una portata più restrittiva.
32 Orbene,
in caso di divergenza tra le versioni linguistiche, la portata della
disposizione in questione dev’essere valutata non sulla base di una mera
interpretazione testuale, bensì in funzione del sistema e della finalità della
normativa di cui è parte (sentenza del 26 maggio 2016, Envirotec Denmark, C‑550/14,
EU:C:2016:354, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
33 Per
quanto riguarda la struttura in cui si colloca l’articolo 2, lettera n), del
regolamento Dublino III, la
Corte ha già avuto modo di dichiarare che dal considerando 9
dello stesso regolamento risulta che quest’ultimo, pur ribadendo i principi su
cui esso si basa, è diretto ad apportare i miglioramenti necessari, in vista
dell’esperienza acquisita, non solo al sistema di Dublino, ma anche alla
protezione offerta ai richiedenti, garantita in particolare dalla tutela
giurisdizionale di cui questi ultimi godono (sentenza del 7 giugno 2016,
Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 52).
34 Questo
livello elevato di protezione concesso ai richiedenti, contemplato dal
regolamento Dublino III, è previsto anche riguardo al loro trattenimento, come
risulta dal combinato disposto dell’articolo 28 e dell’articolo 2, lettera n),
del regolamento. Infatti, l’articolo 28, come emerge dal considerando 20 del
regolamento medesimo, limita notevolmente il potere degli Stati membri di
procedere ad un trattenimento. Dal paragrafo 1 dell’articolo 28 risulta,
infatti, che gli Stati membri non possono trattenere una persona per il sol
fatto che questa abbia presentato domanda di protezione internazionale.
Inoltre, il paragrafo 2 del medesimo articolo consente il trattenimento al fine
di garantire le procedure di trasferimento ai sensi dello stesso regolamento
solo laddove sussista un rischio notevole di fuga, la cui valutazione deve
basarsi su una valutazione caso per caso. Inoltre, il trattenimento dev’essere
proporzionato ed è giustificato soltanto se non possono essere effettivamente
applicate altre misure meno coercitive. Peraltro, conformemente al paragrafo 3
di detto articolo, il trattenimento ha durata quanto più breve possibile.
Infine, l’articolo 2, lettera n), del regolamento Dublino III esige che
l’accertamento della sussistenza di un rischio di fuga si basi su criteri
obiettivi che devono essere definiti per legge e applicati caso per caso.
35 Si
deve altresì rilevare che il regolamento Dublino III fornisce maggiori garanzie
riguardo al trattenimento rispetto al regolamento n. 343/2003 di cui il
regolamento Dublino III costituisce una rifusione. Infatti, il regolamento
n. 343/2003 non conteneva alcuna disposizione relativa al trattenimento.
Tale sviluppo sottolinea una maggiore attenzione da parte del legislatore
dell’Unione alla protezione dei richiedenti, come risulta altresì dalla
sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409).
36 Per
quanto concerne l’obiettivo perseguito dall’articolo 2, lettera n), nel
combinato disposto con il successivo articolo 28, paragrafo 2, del regolamento
Dublino III, occorre rammentare che, autorizzando il trattenimento di un
richiedente al fine di garantire le procedure di trasferimento conformemente al
regolamento medesimo nel caso in cui sussista un notevole rischio di fuga del
richiedente, tali disposizioni prevedono una limitazione all’esercizio del
diritto fondamentale alla libertà, sancito all’articolo 6 della Carta (v., per
analogia, sentenza del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84,
punto 49).
37 In
proposito, dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta risulta che eventuali
limitazioni all’esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di quest’ultimo nonché il principio di
proporzionalità. Laddove la
Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti
dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta prevede che il significato
e la portata degli stessi siano uguali a quelli conferiti da tale Convenzione,
precisando al contempo che il diritto dell’Unione può concedere una protezione
più estesa. Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 6 della Carta, si deve
quindi tener conto dell’articolo 5 della CEDU in quanto livello minimo di
protezione.
38 Orbene,
secondo la Corte
europea dei diritti dell’uomo, qualsiasi privazione della libertà dev’essere
regolare non solo nel senso che essa deve avere un fondamento normativo nel
diritto interno, ma anche nel senso che tale regolarità riguardi la qualità
della legge e comporti che una legge nazionale che autorizzi una privazione
della libertà debba essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile
nella sua applicazione, al fine di evitare qualunque rischio di arbitrarietà
(v., in tal senso, Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna,
CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, §125).
39 Inoltre,
conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia, si deve sottolineare
che l’obiettivo delle garanzie predisposte a tutela della libertà, sancite sia
all’articolo 6 della Carta sia all’articolo 5 della CEDU, è costituito, in
particolare, dalla protezione dell’individuo contro l’arbitrarietà. Pertanto,
l’attuazione di una misura privativa della libertà, per essere conforme a tale
obiettivo, implica, segnatamente, che sia priva di ogni elemento di malafede o
inganno da parte delle autorità (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio
2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 81).
40 Dalle
suesposte considerazioni risulta che il trattenimento dei richiedenti,
costituendo un’ingerenza grave nel loro diritto alla libertà, è soggetto al
rispetto di garanzie rigorose, vale a dire, la sussistenza di un fondamento
normativo, la chiarezza, la prevedibilità, l’accessibilità e la protezione
contro l’arbitrarietà.
41 Per
quanto concerne la prima di tali garanzie, occorre rilevare che la limitazione
all’esercizio del diritto alla libertà si basa, nel caso di specie,
sull’articolo 28, paragrafo 2, nel combinato disposto con l’articolo 2, lettera
n), del regolamento Dublino III, che costituisce un atto legislativo
dell’Unione. Quest’ultima definizione fa, a sua volta, riferimento, per quanto
attiene alla definizione di criteri obiettivi che evidenzino la sussistenza di
un rischio di fuga, al diritto nazionale. In tale contesto, si rende necessario
stabilire quale genere di norma soddisfi le altre garanzie, ossia la chiarezza,
la prevedibilità, l’accessibilità e la protezione contro l’arbitrarietà.
42 In
proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue
conclusioni, è importante che il potere discrezionale individuale di cui
dispongono le autorità interessate in forza dell’articolo 28, paragrafo 2, nel
combinato disposto con l’articolo 2, lettera n), del regolamento Dublino III,
per quanto concerne la sussistenza di un rischio di fuga, sia esercitato nel
quadro di determinate limitazioni previamente stabilite. Pertanto, è essenziale
che i criteri che definiscono la sussistenza di un rischio del genere, che
costituisce il motivo per un trattenimento, siano chiaramente definiti da un
atto cogente e prevedibile nella sua applicazione.
43 Tenuto
conto della finalità delle norme di cui trattasi, nonché alla luce dell’elevato
livello di protezione che risulta dal loro contesto, solo una norma di portata
generale può soddisfare i requisiti di chiarezza, di prevedibilità, di
accessibilità e, in particolare, di protezione contro l’arbitrarietà.
44 Infatti,
l’adozione di norme di portata generale offre le garanzie necessarie, poiché
tale testo normativo delimita in modo cogente e noto in anticipo la
discrezionalità delle autorità nella valutazione delle circostanze di ciascun
caso concreto. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 81 e
82 delle sue conclusioni, i criteri fissati in una norma cogente sono quelli
che meglio si prestano al controllo esterno sul potere discrezionale di dette
autorità, al fine di tutelare i richiedenti da arbitrarie privazioni di
libertà.
45 Ne
consegue che l’articolo 2, lettera n), e l’articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento Dublino III, letti nel loro combinato disposto, devono essere
interpretati nel senso che essi impongono che i criteri obiettivi su cui si
basano i motivi per temere la fuga di un richiedente siano fissati in una norma
cogente di portata generale. In ogni caso, una giurisprudenza consolidata, che
sancisca una prassi costante della Polizia per gli stranieri, come nella specie
del procedimento principale, non può essere sufficiente.
46 In
assenza di detti criteri sanciti in una norma di tal genere, come nella specie
del procedimento principale, il trattenimento dev’essere dichiarato
illegittimo, il che implica l’inapplicabilità dell’articolo 28, paragrafo 2,
del regolamento Dublino III.
47 Pertanto,
si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 2, lettera
n), e l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, letti nel loro
combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi impongono
agli Stati membri di fissare, in una norma vincolante di portata generale, i
criteri obiettivi su cui si fondano i motivi per temere la fuga del richiedente
oggetto di una procedura di trasferimento. L’assenza di una norma di tal genere
determina l’inapplicabilità dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento
medesimo.
Sulle spese
48 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
L’articolo 2, lettera n), e l’articolo 28,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide, letti nel loro combinato disposto, devono
essere interpretati nel senso che essi impongono agli Stati membri di fissare,
in una norma vincolante di portata generale, i criteri obiettivi su cui si
fondano i motivi per temere la fuga del richiedente protezione internazionale
oggetto di una procedura di trasferimento. L’assenza di una norma di tal genere
determina l’inapplicabilità dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento
medesimo.
Dal sito http://curia.europa.eu
Nessun commento:
Posta un commento