Natura pubblicistica (ai fini penali) della raccolta del risparmio
postale
Cass. pen. 6 marzo 2017 (ud. 23 novembre 2016) n. 10875
Poiché il servizio di raccolta del risparmio postale, rientrante tra i
servizi “Bancoposta”, ha natura pubblicistica, il personale addetto a tali
servizi si deve considerare, ai sensi
dell’art. 12 d.P.R. 156/1973, incaricato di pubblico servizio, agli effetti di
cui all’art. 357 c.p.
RITENUTO IN FATTO
1. C.F. ricorre per mezzo del suo
difensore di fiducia avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma ha
confermato quella di primo grado che ad esito di giudizio abbreviato lo aveva
ritenuto responsabile per numerose condotte di peculato, a lui contestate
perché, in qualità di direttore dell'ufficio postale di G. ed avendo per tale
ragione il possesso del denaro giacente nella contabilità dell'ufficio postale,
unica per i servizi postali e di bancoposta, si appropriava di xxx euro,
prelevando materialmente dalla disponibilità di cassa somme di denaro che
artificiosamente faceva apparire come caricate nello sportello ATM ed
utilizzando tali somme per esigenze personali (capo A), nonché si appropriava
di un timbro intestato all'ufficio postale di G.(capo H) e di ulteriori ingenti
somme operando a proprio vantaggio il rimborso di buoni fruttiferi postali di
terzi (capi B e G) ovvero effettuando prelievi su libretti di risparmio postale
a lui affidati per l'esecuzione di operazioni bancarie diverse (capi C, D, E,
F), cagionando danni patrimoniali di rilevante gravità ai privati interessati e
a Poste Italiane S.p.a.
2. Il ricorrente censura la
sentenza impugnata lamentando violazione dell'art. 314 cod. pen. e vizi di
motivazione per avere la Corte
territoriale ritenuto la qualità di incaricato di pubblico servizio del
ricorrente nonostante egli abbia posto in essere le condotte a lui contestate
nell'esercizio dell'attività di bancoposta, da qualificarsi come attività di
carattere privato al pari di quella svolta dalle banche, sicché le condotte in
questione rientrerebbero nella fattispecie astratta dell'appropriazione
indebita e non in quella del reato proprio di peculato.
3. Il ricorrente e la parte
civile Poste Italiane S.p.a. hanno depositato memorie difensive in punto di
qualificazione giuridica dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso pone in questione
la qualifica soggettiva, a fini penali, del dipendente di Poste Italiane S.p.a.
che svolga attività di "bancoposta".
Si tratta di un tema sul quale si
registra un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Da una parte si è
infatti affermato che, in tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai
servizi postali, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il
dipendente di un ufficio postale addetto all'attività contabile, svolta anche
nel settore della raccolta del risparmio, in quanto la trasformazione
dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva
adozione della forma della società per azioni, di cui alla legge n. 662 del
1996, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali
definiti riservati dal D.Lgs. n. 261 del 1999, ma anche dei servizi non
riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i
libretti di risparmio postale ed i buoni fruttiferi (c.d.
"bancoposta"), ora disciplinata dal D.Lgs. n. 284 del 1999 (Sez. 5,
n. 31660 del 13.2.2015, Barone, Rv. 265290). Tale affermazione si pone in linea
di continuità con l'orientamento consolidato che riconosce agli addetti ai
servizi di 'bancoposta' la qualifica di incaricati di pubblico servizio, con
conseguente applicazione dello statuto della pubblica amministrazione (Sez. 6,
n. 20118 del 8 marzo 2001, Di Bartolo, rv. 218903; Sez. 6, n. 36007 del 15
giugno 2004, Perrone, rv. 229758; Sez. 6, n. 33610 del 21 giugno 2010, Serva,
rv. 248271).
Diverso indirizzo
giurisprudenziale ha invece affermato che il dipendente di Poste Italiane
S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto "bancoposta")
non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio; con la
conseguenza che l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso
del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato
(Sez. 6, n. 10124 del 21.10.2014, DeVito, Rv. 262746; Sez. 6, n. 18457 del
30.10.2014, Romano, Rv. 263359). Si è al riguardo sottolineato che il d.P.R. 14
marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), opera
una piena equiparazione dell'attività di 'bancoposta' a quella delle banche
comuni, né, in senso contrario, rileva il fatto che parte del capitale dì Poste
Italiane s.p.a. faccia capo alla Cassa Depositi e Prestiti, non essendo
certamente gestito in modo diverso da qualsiasi capitale investito
dall'azionista di una banca. Inoltre, la netta separazione contabile
normativamente prevista tra le attività bancarie e le altre svolte da Poste
Italiane S.p.a. evita qualsiasi commistione nella gestione delle provviste
dell'una e dell'altra attività, determinando una chiara distinzione dei servizi
di "bancoposta" da quelli postali poiché gli uni e gli altri sono
disciplinati da differenti e specifiche normative di settore (rispettivamente,
dal d.P.R. n. 144 del 2001 e dal d.lgs.vo n. 261 del 1999) e sono separati dal
punto di vista organizzativo e contabile. L'attività bancaria delle Poste non
costituisce dunque esercizio di pubblico servizio ma è attività privata, al
pari di quella svolta dalle banche. Quindi, l'impiegato di Poste Italiane S.p.a.
che svolge detti servizi non riveste né la qualifica di pubblico ufficiale, né
quella di incaricato di pubblico servizio. Riservare ai dipendenti di Poste
italiane S.p.a. impegnati nei servizi di "bancoposta" un trattamento
penale più rigoroso di quello applicabile ai dipendenti degli istituti di
credito, pur svolgendo essi attività di identica natura, comporterebbe del
resto una chiara violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
Cost..
4. Per affrontare la questione
controversa è necessario premettere i principi, peraltro generalmente
accettati, in base ai quali operare, ai fini penali, la qualificazione di un
soggetto quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Va al riguardo ricordato che
l'art. 358 cod. pen. definisce l'incaricato di un pubblico servizio come colui
che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da
qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico.
Il legislatore del 1990 (L. 26
agosto 1990, n. 86, art. 18), nel delineare la nozione di incaricato di
pubblico servizio, ha privilegiato il criterio oggettivofunzionale, utilizzando
la locuzione "a qualunque titolo" ed eliminando ogni riferimento,
contenuto invece nel vecchio testo dell'art. 358 c.p.p., al rapporto d'impiego
con lo Stato o altro ente pubblico. Non si richiede quindi che l'attività
svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente
che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati,
realizzi finalità pubbliche (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 46235 del
21/09/2016, Froio, Rv. 268127; Sez. 6, n. 6405 de/ 12/11/2015, Minzolini, rv.
265830; si veda, con specifico riferimento all'impiegato di sportello di un
istituto di credito che si appropri di una somma di danaro, ricevuta per conto
dell'amministrazione finanziaria a titolo di pagamento di imposte, Sez. 6, n.
39397 del 10/10/2007, Tardiola, rv. 237668).
Il capoverso dell'art. 358 cod.
pen. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente
omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357, ma caratterizzato
dalla mancanza di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi tipici di
quest'ultima. Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è
dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una
regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente
o ne disciplina la discrezionalità in coerenza col principio di legalità, con
esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni di ordine e
della prestazione di opera meramente materiale (ex multis, Sez. 6, n. 39359 del
7.3.2012, Ferrazzoli, rv. 254337). Ai fini penali, la qualifica pubblicistica
dell'agente deriva quindi dall'effettivo esercizio di funzioni nell'ambito di
un pubblico ufficio o servizio e prescinde dalla natura privata o pubblica
dell'ente di appartenenza, con la conseguenza che la natura dell'ente e la sua
attività tipica potranno eventualmente costituire utili indizi ai fini della
individuazione della qualifica soggettiva ma essi non sono di per sé a tale
scopo determinanti.
5. Tutto ciò premesso, il
Collegio osserva che entrambi gli orientamenti giurisprudenziali sopra
riassunti (sub 3.) considerano le attività di bancoposta come una categoria
omogenea, suscettibile in quanto tale di qualificazione unitaria a fini penali.
Ciò ha condotto a qualificare tutte insieme le funzioni di bancoposta come
aventi natura pubblicistica, ovvero privatistica, a prescindere da una compiuta
analisi delle caratteristiche delle diverse attività, normativamente definite,
svolte in tale ambito da Poste Italiane S.p.a..
La qualifica soggettiva di cui
all'art. 358 cod. pen. è stata pertanto riconosciuta o negata dalla
giurisprudenza di questa Corte per tutte le attività di bancoposta,
indistintamente considerate, laddove una valutazione condotta alla stregua del
criterio oggettivo-funzionale fatto proprio dal legislatore del 1990 avrebbe
richiesto una specifica considerazione della natura e delle caratteristiche proprie
di ciascuna delle attività di bancoposta definite all'art. 2, comma 1, del
D.P.R. 14.3.2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta)
e successive modifiche.
Tale norma prevede invero che
"Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di
risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico
bancario ed attività connesse e strumentali; b) raccolta del risparmio postale;
c) prestazioni di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta
elettronica e di altri mezzi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera
f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in
cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti
concessi da banche ed intermediari abilitati; f) servizi di investimento ed
accessori di cui all'art. 12; f-bis) servizio di riscossione crediti; fter)
esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per
conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17.1.2000, n. 7".
Orbene, ritiene il Collegio che
la raccolta del risparmio postale di cui alla lettera b) si distingua dalle
altre attività di bancoposta per alcune peculiari caratteristiche che la
rendono oggetto di una specifica disciplina pubblicistica.
A tale riguardo occorre in primo
luogo osservare che lo stesso art. 2 del D.P.R. 144/2001 distingue chiaramente
la "raccolta del risparmio postale", autonomamente richiamata alla
lett. b), dalla "raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita
dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o
strumentali", menzionata alla lett. a).
La norma riconosce in tal modo
plasticamente la specificità della raccolta del risparmio postale rispetto
all'ordinaria raccolta di risparmio tra il pubblico, che rappresenta una delle
caratteristiche attività bancarie ed è in quanto tale definita e sottoposta
alla generale disciplina del TUB.
Inoltre, mentre le altre attività
di bancoposta sono normativamente assimilate agli ordinari servizi bancari o
finanziari e per questo sono anch'esse disciplinate dalle pertinenti
disposizioni del testo unico bancario (TUB) e del testo unico finanza (TUE),
per la cui applicazione Poste è equiparata alle banche italiane (art. 2, commi
3, 4 e 5, D.P.R. n. 144/2001), il risparmio postale è oggetto di distinta
considerazione all'art. 2, comma 6, D.P.R. n. 144/2001, che ribadisce la
perdurante applicabilità a tale attività della specifica, previgente disciplina
recata dal D.L. 1.12.1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla L.
29.1.1994, n. 71, recante trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e
delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del
Ministero, e dal d.lgs. 30.7.1999, n. 284, relativo al riordino della Cassa Depositi
e Prestiti. La stessa disposizione di cui all'art. 2, comma 6, D.P.R. n.
144/2001 statuisce inoltre che le norme del TUB e del TUE potranno essere
applicate al risparmio postale solo "ove applicabili" e "in
quanto compatibili".
Deve invero rilevarsi che ai
sensi dell'art. 1 del citato d.lgs. 284/1999 la Cassa Depositi e
Prestiti era chiamata a svolgere attività e servizi normativamente definiti
"di interesse economico generale", consistenti tra l'altro nel
"ricevere direttamente depositi, con la garanzia dello Stato, da parte
(...) di privati nei casi prescritti da leggi o da regolamenti" e nel
"concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni,
agli enti locali, agli altri enti pubblici, ai gestori di pubblici servizi,
alle società a cui la Cassa
partecipa e agli altri soggetti indicati dalla legge", utilizzando allo
scopo, oltre al proprio patrimonio, "i fondi rimborsabili sotto forma di
libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti
finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato" (art. 2 d.lgs.
284/1999).
Tali attività di finanziamento
per finalità di pubblico interesse, sostenute da provvista raccolta per il
tramite del risparmio postale, rientrano tra gli scopi della Cassa Depositi e
Prestiti anche a seguito della sua trasformazione in S.p.a., disposta dall'art.
5 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con legge 24.11.2003, n. 326, e
successive modificazioni. Il comma 7 di tale norma è al riguardo esplicito, ed
anzi amplia l'utilizzo della raccolta del risparmio postale al finanziamento
"di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto
sociale della CDP S.p.a. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti"
pubblici o dagli stessi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per
il "compimento di operazioni nei settori di interesse generale"
individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e). Il perdurante,
diretto collegamento funzionale tra gli strumenti del risparmio postale -
l'art. 1 del "Regolamento bancoposta" vi comprende i libretti di
risparmio postale e i buoni postali fruttiferi - e le finalità di pubblico
interesse perseguite in forma societaria da CDP S.p.a. non potrebbe essere più
evidente.
Quel collegamento è del resto
consustanziale alla natura stessa del risparmio postale - del quale concorre a
determinare l'intera disciplina - e giustifica le forme organizzative e
gestionali dei soggetti coinvolti nella sua raccolta e nell'uso a fini pubblici
della relativa provvista finanziaria, cioè Poste Italiane S.p.a. e CDP S.p.a.
A questo riguardo deve in primo
luogo osservarsi che gli strumenti del risparmio postale (libretti di risparmio
postale e buoni postali fruttiferi) rappresentano forme di investimento
prudenziale caratterizzate in principio dall'immediata liquidabilità
dell'investimento senza perdite in conto capitale o penalizzazioni, in ciò
distinguendosi anche dagli investimenti nei comuni titoli di Stato, che al
contrario sono soggetti, in caso di vendita anticipata rispetto alla naturale
scadenza, ad eventuali fluttuazioni del valore in conto capitale.
Il carattere prudenziale di tali
strumenti di investimento corrisponde, da un lato, a specifiche finalità di
tutela del pubblico degli investitori a cui è prioritariamente rivolto - che è
particolarmente diffuso e generalmente non incline al rischio - e, dall'altro,
alla necessità di fornire un flusso di fondi costante e a tassi moderati per il
finanziamento delle attività di pubblico interesse affidate alla cura e alla
promozione della CDP S.p.a.
Coerente con queste finalità -
oltre che significativo della netta distinzione tra l'ordinaria raccolta di
risparmio tra il pubblico operata nell'esercizio della comune attività bancaria
e la raccolta del risparmio postale, del resto, come si è visto, considerate in
via autonoma e distinta alle lettere a) e b) dell'art. 2 D.P.R. 144/2001 - è
anche il regime di esclusiva tuttora riservato per legge a Poste Italiane
S.p.a. o a società da essa controllate per il collocamento presso il pubblico
dei citati strumenti del risparmio postale (D.P.R. n. 156/1973; D.P.R. n.
144/2001; art. 5, comma 7, lett.a, D.L. n. 269/2003). Esclusiva nel
collocamento alla quale corrisponde il monopolio di CDP S.p.a. nell'emissione
dei buoni fruttiferi postali distribuiti da Poste Italiane S.p.a., che a tale
riguardo agisce "per conto della Cassa Depositi e prestiti" (art. 1,
lett. b, D.P.R. n. 144/2001).
L'affidamento a Poste Italiane
S.p.a. e CDP S.p.a., soggetti societari di tipo privatistico, del perseguimento
di finalità pubbliche - individuate dalla legge nel finanziamento dello Stato,
delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di
diritto pubblico e di ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo
statuto di CDP S.p.a., in particolare nel settore delle infrastrutture di
pubblica utilità e nell'assunzione di partecipazioni in società di rilevante
interesse nazionale (art. 5, commi 7, lett. a, 8 e 8-bis L326/2003) - per il
tramite della raccolta e dell'impiego del risparmio postale, loro esclusivamente
attribuite, ha fatto sì che per entrambe la legge abbia previsto specifiche
strutture organizzative e di governo societario, nonché peculiari normative
contabili, di vigilanza e di controllo.
Per l'esercizio delle attività di
bancoposta, Poste Italiane S.p.a. è tenuta a istituire un sistema di
separazione patrimoniale, organizzativa e contabile. Il patrimonio destinato
all'attività di bancoposta, separato dal patrimonio generale di Poste Italiane
S.p.a., costituisce un insieme di beni e rapporti su cui i creditori
particolari del BancoPosta (inteso tanto come attività definite dall'art. 2 del
D.P.R. 144/2001 che come strutture organizzative separate istituite per il loro
esercizio ai sensi dell'art. 2, commi 17-octies e ss. D.L. 29.12.2010, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 26.2.2011, n. 10) hanno diritto di
rivalersi in via esclusiva ed è, pertanto, il parametro di applicazione degli
istituti prudenziali e di vigilanza riferiti a quelle attività.
L'assetto di governo societario
del BancoPosta si ispira ai principi di autonomia organizzativa, gestionale e
del sistema dei controlli rispetto alle altre attività di Poste Italiane S.p.a.
Analogamente, per il compimento
delle attività e il perseguimento delle finalità pubbliche di cui all'art. 5,
comma 7, lett. a, della legge 269/2003, CDP S.p.a. è tenuta, in ottemperanza a
quanto disposto dai successivi commi 8 e 8- bis del medesimo art. 5, a
istituire al suo interno un sistema separato ai soli fini contabili e
organizzativi.
Alla gestione separata sono
assegnate le sopra descritte attività di cui al comma 7, lett. a, e le
partecipazioni ad esse strumentali che siano state acquisite mediante risorse
provenienti dalla raccolta postale (art. 5, commi 8 e 8-bis L. 269/2003).
Per l'attività della gestione
separata il Ministro dell'economia determina con propri decreti di natura non
regolamentare i parametri e le principali condizioni di esercizio (art. 5,
comma 11, L. 269/2003).
La gestione separata può
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato (art. 5, comma 15, L. 269/2003). CDP
S.p.a. (art. 5, comma 17, L. 269/2003) e Poste Italiane S.p.a. (art. 5 del D.L.
1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modifiche, con legge 29 gennaio 1994
n. 71), sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti nelle forme previste
dall'art. 12 della legge n. 259 del 1958, che per Poste Italiane S.p.a. viene
esercitato anche per la sua funzione BancoPosta e non solo per il servizio
postale cosiddetto universale.
In definitiva, tutti gli indici
normativi sopra descritti concorrono a configurare un complessivo assetto
normativo di Poste Italiane S.p.a. e CDP S.p.a. dal quale traspare - al di là
della natura privatistica degli strumenti societari e della comunanza di talune
forme di disciplina e vigilanza con quelle proprie ai settori bancario e
finanziario — la specifica connotazione pubblicistica della raccolta e
dell'impiego del risparmio postale, in quanto per legge direttamente e
unicamente finalizzato al perseguimento di primari interessi pubblici.
Conferma di tale ricostruzione
sistematica si trae dall'art. 12 del D.P.R. n. 156/1973, secondo il quale
"Le persone addette ai servizi postali e di bancoposta, anche se dati in
concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in
conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale".
Occorre al riguardo osservare che
il testo vigente di questa norma deriva dalla modificata operata dall'art. 218,
lett. h, del d.lgs. n. 259/2003 - quindi in epoca successiva alla
trasformazione in S.p.a. dell'ente Poste e all'adozione del c.d.
"Regolamento bancoposta" - mediante la soppressione, tanto nella
rubrica che nel testo dell'articolo, del riferimento ai servizi "delle
telecomunicazioni".
Pertanto, ove nessuna delle
attività di bancoposta avesse avuto finalità e disciplina di carattere
pubblicistico e tutte fossero rientrate nei comuni servizi bancari, gestiti in
forme e per finalità privatistiche, al momento della citata modifica, il
mantenimento della norma avrebbe trovato giustificazione unicamente per i
servizi postali cosiddetti "universali" in ragione dell'interesse
pubblico loro proprio, mentre la qualifica pubblica degli addetti ai servizi di
bancoposta, pure esplicitamente affermata come possibile, non sarebbe stata
ipotizzabile ai fini penali.
A meno di accedere ad
un'interpretazione della norma in esame che ne comporti de facto una non
consentita abrogazione, liquidando la modifica intervenuta nel 2003 come una
semplice dimenticanza del legislatore, all'epoca impegnato solo a
"ripulire" formalmente il codice postale e delle telecomunicazioni da
obsoleti riferimenti a queste ultime, deve invece ritenersi che quella
disposizione segnali invece, in presenza degli univoci indici normativi sopra
descritti, la persistente configurabilità, tra le attività di bancoposta, di un
pubblico servizio, rappresentato dalla raccolta del risparmio postale, pure non
direttamente imputabile a un soggetto pubblico e concretamente attuato,
peraltro sulla base della sopra descritta regolamentazione di natura
pubblicistica, attraverso organismi privati.
Ciò che risponde del resto
pienamente al criterio oggettivo-funzionale seguito dal legislatore del 1990
nel ridefinire a fini penali la nozione di (incaricato di) pubblico servizio e
trova diretto riscontro nell'inciso dell'art. 12 del D.P.R. n. 156/1973 che
impone di procedere alla qualifica penale degli addetti ai servizi di
bancoposta "secondo la natura delle funzioni loro affidate".
6. La Corte territoriale ha perciò
fatto corretta applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 314 cod.
pen. laddove ha ritenuto integrare il delitto di peculato le condotte
contestate al ricorrente nella sua qualità di direttore dell'ufficio postale di
G. con riferimento al denaro, di cui egli aveva la disponibilità e il possesso
ex qualitate, afferente a raccolta di risparmio postale (in particolare per
operazioni riguardanti il rimborso di buoni fruttiferi postali - capi BeG- e
libretti di risparmio postale - capi C, D, E, F), nonché per l'appropriazione
del timbro Guller di cui al capo H, funzionale alla realizzazione delle altre
condotte appropriative testé indicate e allo svolgimento della stessa attività
certificativa - autonomamente rilevante ex art. 357 cod. pen. (Sez. 5, n. 32406
del 18/03/2015, Li Vigni, Rv. 265294) - del direttore C.
Il ricorso va dunque, su tali
punti e capi, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese sostenute in questa fase dalla parte civile Poste Italiane S.p.a.,
liquidate come in dispositivo.
7. La sentenza impugnata va
invece annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. a) cod. proc.
pen., limitatamente al reato di cui al capo A. Esso riguarda infatti l'appropriazione
da parte del ricorrente di somme di denaro la cui origine non risulta agli atti
in alcun modo afferente alla raccolta di risparmio postale (effettuata
unicamente attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali
fruttiferi). Somme che l'agente ha fatto artificiosamente apparire come
caricate nell'erogatore automatico di banconote (Bancomat) e che quindi
appaiono semmai inerenti al normale circuito di pagamento postale, ormai
integrato in quello bancario ordinario e rientrante dunque nelle attività di
bancoposta diverse dalla raccolta del risparmio postale, a pieno titolo
ricomprese nei comuni servizi bancari esercitati in un libero mercato
concorrenziale e come tali caratterizzate ai fini penali da natura
privatistica.
Ne consegue che la condotta
contestata al ricorrente al capo A va riqualificata come appropriazione
indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 7 cod. pen. (aggravante contestata
in relazione al danno di particolare gravità arrecato a Poste Italiane S.p.a.,
pari a Euro 146.950,00) e che di tale reato, commesso fino al 14.1.2009, vada
dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione. Per l'effetto, va
eliminato, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., il relativo
aumento per la continuazione stabilito nei giudizi di merito in mesi due di
reclusione, così rideterminandosi la pena complessiva per le restanti condotte
in quattro anni e quattro mesi di reclusione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata
limitatamente al reato di cui al capo A, riqualificato come appropriazione
indebita aggravata, perché il reato è estinto per prescrizione, e, per
l'effetto, elimina il relativo aumento per la continuazione di mesi due di
reclusione, così rideterminando la pena in quattro anni e quattro mesi di
reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il C. alla rifusione delle
spese sostenute in questa fase dalla parte civile Poste Italiane S.p.a. che
liquida in complessivi Euro cinquemila, oltre al quindici per cento per spese
generali, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso il 23/11/2016.
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