Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 10 novembre 2016, Nomina
assessori esterni candidati non eletti al consiglio comunale.
E’ stato chiesto un parere in
ordine alla legittimità della nomina di due assessori esterni (di cui uno
vicesindaco) già candidati non eletti alle ultime elezioni comunali. Ciò in
relazione al contenuto dell’articolo 41, comma 6, dello statuto comunale che
stabilisce che il sindaco può nominare assessori cittadini non facenti parte
del consiglio comunale … che non siano stati candidati alle ultime elezioni
comunali. Al riguardo, si richiama l'art. 47 del T.U.O.E.L. il quale, al comma
3, stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli
assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del
consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita',
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, senza prescrivere
ulteriori requisiti o condizioni. Il citato decreto legislativo n. 267/00
contiene, tra le altre, disposizioni che per determinate materie rinviano
necessariamente alla disciplina statutaria (dove usa il “deve”), mentre dove si
usa il “può”, tale rinvio è eventuale; è fatta salva, in ogni caso, la
previsione di norme statutarie praeter legem che disciplinino esigenze locali,
purché non incompatibili con la legge. Nel caso in esame, si osserva che la
prescrizione contenuta nello statuto che impedisce ai candidati non eletti di
assumere l’incarico di assessore all’interno della Giunta, oltre a non
rientrare in alcuno dei contenuti segnalati, si pone in contrasto con l'art.
117, comma 2, lett. p) della Costituzione che riserva alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato la materia “organi di governo” dei comuni, incidendo,
invero, sui diritti delle persone. La disposizione in parola appare dunque
illegittima, in quanto limitativa del diritto di assumere una funzione
pubblica, e dovrebbe essere espunta dall’ordinamento mediante la necessaria
modifica del vigente statuto comunale. Tuttavia, quest’ultima, ancorché
illegittima, conformemente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3357 del
2010, non potrebbe essere disapplicata se non previo ritiro (modifica dello
statuto) anche al fine di non esporre gli atti adottati al rischio di eventuali
impugnative
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