giovedì 9 marzo 2017



Regolarizzazione dell’imposta di bollo


Tar Lazio, Roma, 6 marzo 2017, n. 3137

E’ illegittima l’esclusione dalla gara per la mancanza della marca da bollo sull’offerta economica [osserva il Collegio che 1) “in sede di aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione l'inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera d'invito circa le modalità di presentazione delle offerte può implicare l'esclusione dalla gara, in assenza di espressa previsione al riguardo, solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti”; 2) nel caso deciso, premesso che il disciplinare di gara non sanzionava espressamente l’irregolarità fiscale con l’esclusione dalla gara, “si è fuori dall’ipotesi testé descritta, in quanto la prescrizione della lex specialis di gara, relativa alla presentazione dell'offerta economica su carta legale, con marca da bollo di € 16,00, non è volta a garantire la par condicio dei concorrenti, ma è esclusivamente inerente all'obbligo di corrispondere il pagamento dell'imposta di bollo”; 3) “ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 642/72, la Stazione appaltante non avrebbe potuto rifiutare la ricezione dell’atto mancante del bollo, salva solo la necessità di assoggettarlo a regolarizzazione”]

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