Regolarizzazione dell’imposta
di bollo
Tar Lazio, Roma, 6 marzo 2017, n. 3137
E’ illegittima l’esclusione dalla gara per la mancanza della marca da
bollo sull’offerta economica [osserva il Collegio che 1) “in sede di
aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione l'inosservanza
delle prescrizioni del bando o della lettera d'invito circa le modalità di
presentazione delle offerte può implicare l'esclusione dalla gara, in assenza
di espressa previsione al riguardo, solo quando si tratti di prescrizioni
rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o poste
a garanzia della par condicio dei concorrenti”; 2) nel caso deciso, premesso
che il disciplinare di gara non sanzionava espressamente l’irregolarità fiscale
con l’esclusione dalla gara, “si è fuori dall’ipotesi testé descritta, in
quanto la prescrizione della lex specialis di gara, relativa alla presentazione
dell'offerta economica su carta legale, con marca da bollo di € 16,00, non è
volta a garantire la par condicio dei concorrenti, ma è esclusivamente inerente
all'obbligo di corrispondere il pagamento dell'imposta di bollo”; 3) “ai sensi
dell'articolo 19 del DPR n. 642/72, la Stazione appaltante non avrebbe potuto rifiutare
la ricezione dell’atto mancante del bollo, salva solo la necessità di
assoggettarlo a regolarizzazione”]
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