Corte di Giustizia UE 9 febbraio 2017, n. C-560/14
Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia —
Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato — Domanda di protezione
sussidiaria — Regolarità del procedimento nazionale di esame di una domanda di
protezione sussidiaria presentata in seguito al rigetto di una domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato — Diritto di essere ascoltato —
Portata — Diritto ad un colloquio orale — Diritto di chiamare testimoni e di
esaminarli in contraddittorio
Il diritto di essere ascoltato, come
applicabile nell’ambito della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del
29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di
paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta, non esige, in linea di principio, che, qualora una
normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale,
preveda due procedimenti distinti, uno successivo all’altro, per l’esame,
rispettivamente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e
della domanda di protezione sussidiaria, il richiedente la protezione
sussidiaria benefici del diritto ad un colloquio orale concernente la sua
domanda e del diritto di chiamare testimoni o di esaminarli in contraddittorio
durante tale colloquio.
Deve tuttavia essere organizzato un colloquio orale qualora circostanze
specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente
oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di
protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena
cognizione di causa tale domanda, il che deve essere verificato dal giudice del
rinvio
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 febbraio 2017
Nella causa C‑560/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme
Court (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 24 novembre 2014,
pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2014, nel procedimento
M
contro
Minister for Justice and Equality,
Ireland,
Attorney General,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di
sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby,
giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza
del 18 febbraio 2016,
considerate le osservazioni presentate:
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per M, da B. Burns e S. Man, solicitors, nonché da
I. Whelan e P. O’Shea, BL;
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per l’Irlanda, da E. Creedon, J. Davis e
J. Stanley, in qualità di agenti, assistiti da N. Butler, SC, e
K. Mooney, BL;
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per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in
qualità di agenti;
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per il governo francese, da D. Colas e
F.X. Bréchot, in qualità di agenti;
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—
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per la
Commissione europea, da M. Wilderspin e
M. Condou-Durande, in qualità di agenti,
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sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 3 maggio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1
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La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione del diritto di essere ascoltato nell’ambito del
procedimento per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria,
previsto dalla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).
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2
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Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia
che contrappone M, cittadino ruandese, al Minister for Justice and Equality
(Ministro della Giustizia e delle Pari Opportunità, Irlanda) (in prosieguo:
il «Ministro»), all’Irlanda e all’Attorney General, in merito alla regolarità
del procedimento di esame della domanda di protezione sussidiaria presentata
da M alle autorità irlandesi.
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Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2004/83
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3
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L’articolo 2 della direttiva 2004/83, intitolato
«Definizioni», così disponeva:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
(…)».
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4
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L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Esame dei
fatti e delle circostanze», era formulato come segue:
«1. Gli Stati membri possono ritenere che il
richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a
motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto,
in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi
significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al paragrafo 1
sono le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in possesso
del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei
congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha
soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio,
documenti di identità e di viaggio nonché i motivi della sua domanda di
protezione internazionale.
3. L’esame della domanda di protezione
internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la
valutazione:
4. Il fatto che un richiedente abbia già
subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni
o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del
richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni
gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o
danni gravi non si ripeteranno.
5. Quando gli Stati membri applicano il
principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda
di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del
richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la
loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
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5
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L’articolo 15 della medesima direttiva, intitolato «Danno
grave», così disponeva:
Direttiva 2005/85/CE
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6
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Sotto il titolo «Ambito d’applicazione», l’articolo 3
della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o
dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13), disponeva quanto
segue:
«1. La presente direttiva si applica a tutte
le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera o
nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca dello status di
rifugiato.
(…)
3. Qualora gli Stati membri utilizzino o
avviino un procedimento in cui le domande di asilo sono esaminate sia quali
domande a norma della convenzione di Ginevra sia quali domande concernenti
altri tipi di protezione internazionale a seconda delle circostanze definite
dall’articolo 15 della direttiva 2004/83 (…), essi applicano la presente
direttiva nel corso dell’intero procedimento.
(…)».
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Diritto irlandese
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Il diritto irlandese distingue due tipi di domande volte
all’ottenimento di protezione internazionale, ossia:
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8
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Ciascuna di tali due domande costituisce l’oggetto di un
procedimento specifico, dato che il procedimento relativo alla domanda di
protezione sussidiaria, che viene avviato soltanto in caso di rigetto della
domanda di asilo, si svolge in seguito al procedimento che ha riguardato
l’esame di tale ultima domanda.
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9
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Dalla decisione di rinvio emerge che le disposizioni
nazionali che disciplinano l’esame delle domande di asilo sono contenute
principalmente nel Refugee Act 1996 (legge sui rifugiati del 1996), nella sua
versione in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale. Il
procedimento di esame delle domande di asilo prevede in particolare un
colloquio personale con il richiedente.
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10
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Le disposizioni relative al procedimento di esame delle
domande di protezione sussidiaria sono contenute nell’European Communities
(Eligibility for Protection) Regulations 2006 [decreto del 2006 relativo alle
Comunità europee (requisiti di ammissione alla protezione)] del Ministro, del
9 ottobre 2006, avente ad oggetto, in particolare, la trasposizione nel
diritto nazionale della direttiva 2004/83.
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La domanda di protezione sussidiaria è presentata mediante un
formulario il cui modello è contenuto in allegato a tale decreto.
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Detto decreto non contiene alcuna disposizione che prevede
che il richiedente la protezione sussidiaria debba essere sentito oralmente
nell’ambito dell’istruzione della sua domanda.
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Procedimento principale e questione
pregiudiziale
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M è stato ammesso in Irlanda, nel settembre 2006, in forza di
un visto per studenti. Terminati i suoi studi, M ha presentato una domanda di
asilo che è stata respinta dal Refugee Applications Commissioner (Commissario
incaricato delle domande di asilo, Irlanda), il 30 agosto 2008. Con
sentenza del Refugee Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per i rifugiati,
Irlanda), del 28 ottobre 2008, è stato respinto un ricorso presentato
avverso tale decisione.
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M ha successivamente presentato una domanda di protezione
sussidiaria. Tale domanda è stata respinta il 30 settembre 2010 ed il
5 ottobre 2010 il Ministro ha emesso, nei suoi confronti, un
provvedimento di allontanamento. Nella sua decisione del 30 settembre
2010, il Ministro si è basato, in larga misura, sulle decisioni precedenti
riguardanti la domanda di asilo presentata da M per concludere che
quest’ultimo non aveva dimostrato l’esistenza di fondati motivi per ritenere
che egli rischiasse di subire un grave danno, tenuto conto, in particolare,
dei forti dubbi sull’attendibilità delle affermazioni contenute nella sua
domanda.
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15
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Il 6 gennaio 2011, M ha presentato ricorso dinanzi alla
High Court (Alta Corte, Irlanda) avverso la decisione di rigetto della sua
domanda di protezione sussidiaria.
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Nell’ambito dell’esame di tale ricorso, la High Court (Alta Corte)
ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
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Nella sua sentenza del 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), la Corte ha ritenuto in particolare che, in un
sistema come quello messo in atto dalla normativa nazionale oggetto della
causa che ha dato luogo a tale sentenza, caratterizzato dall’esistenza di due
procedimenti distinti e successivi ai fini dell’esame, rispettivamente, della
domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di
protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto,
nell’ambito di ciascuno di tali procedimenti, dei diritti fondamentali del
richiedente e, più in particolare, del diritto di essere ascoltato, nel senso
che quest’ultimo deve poter esprimere utilmente le proprie osservazioni prima
dell’adozione di qualsiasi decisione che neghi il beneficio della protezione
richiesta. In un siffatto sistema, la circostanza che l’interessato sia già
stato validamente sentito durante l’istruzione della sua domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato non implica che si possa eludere
tale formalità nell’ambito del procedimento relativo alla domanda di
protezione sussidiaria.
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In seguito alla sentenza del 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), la High Court (Alta Corte) ha dichiarato, il
23 giugno 2013, che il Ministro aveva erroneamente omesso di organizzare
un’audizione effettiva di M nell’ambito dell’esame della sua domanda di
protezione sussidiaria.
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Il Ministro ha presentato ricorso avverso tale decisione
dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda). M, dal canto suo, ha
presentato ricorso incidentale avverso detta decisione.
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In tale contesto, la Supreme Court (Corte suprema), con decisione
del 24 novembre 2014, ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
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Sulla questione pregiudiziale
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Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se il diritto di essere ascoltato esiga che, qualora una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, preveda
due procedimenti distinti, uno successivo all’altro, per l’esame,
rispettivamente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e
della domanda di protezione sussidiaria, il richiedente la protezione
sussidiaria benefici del diritto ad un colloquio orale relativo alla sua
domanda e del diritto di chiamare testimoni o di esaminarli in
contraddittorio durante tale colloquio.
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La direttiva 2005/85 stabilisce norme minime per le procedure
di esame delle domande di protezione internazionale e precisa i diritti dei
richiedenti asilo. L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, di tale
direttiva precisa che quest’ultima si applica alle domande di asilo che sono
esaminate sia quali domande fondate sulla convenzione sullo status dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil
des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545
(1954)], sia quali domande concernenti altri tipi di protezione internazionale
a seconda delle circostanze definite dall’articolo 15 della direttiva
2004/83 (sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 26).
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23
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La Corte
ha quindi statuito che la direttiva 2005/85 non si applica alle domande di
protezione sussidiaria, salvo il caso in cui uno Stato membro abbia istituito
un procedimento unico nell’ambito del quale esamina una domanda alla luce
delle due forme di protezione internazionale, vale a dire quella relativa
allo status di rifugiato e quella attinente alla protezione sussidiaria
(sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 27).
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24
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Emerge tuttavia dal fascicolo che non era questa la
situazione in Irlanda all’epoca dei fatti oggetto del procedimento
principale, cosicché la direttiva 2005/85 non si applica alle domande di
protezione sussidiaria in tale Stato membro.
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25
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Ciò premesso, poiché il diritto di essere ascoltato è parte
integrante del rispetto dei diritti della difesa, che costituisce un
principio generale del diritto dell’Unione, l’obbligo di rispettare il
diritto di essere ascoltato dei destinatari di decisioni che incidono in modo
rilevante sui loro interessi incombe, in linea di principio, sulle
amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano provvedimenti
che rientrano nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, anche
quando la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità
(v., in tal senso, sentenze del 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, punti 49 e 50, nonché dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punti 39 e 40).
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Pertanto, come ha constatato la Corte al punto 91
della sentenza del 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), qualora una normativa nazionale, come
quella di cui al procedimento principale, preveda due procedimenti distinti,
uno successivo all’altro, per l’esame, rispettivamente, delle domande di
riconoscimento dello status di rifugiato e delle domande di protezione
sussidiaria, il diritto del richiedente di essere ascoltato deve essere
pienamente garantito nell’ambito di tali due procedimenti.
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27
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Tuttavia, da quanto precede non può desumersi che, in una
situazione come quella di cui al procedimento principale, tale diritto
richieda che si debba necessariamente procedere ad un colloquio orale
nell’ambito del procedimento di esame della domanda di protezione
sussidiaria.
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28
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Infatti, in primo luogo, dalle constatazioni contenute nella
sentenza del 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), non emerge che un colloquio orale debba
necessariamente essere organizzato nell’ambito del procedimento di
riconoscimento della protezione sussidiaria.
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Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi da 52 a 55
delle sue conclusioni, la
Corte, al punto 90 della sentenza del 22 novembre
2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), si è limitata a precisare che non può
essere accolta la tesi sostenuta dal giudice del rinvio e dall’Irlanda,
secondo la quale la circostanza che il richiedente abbia già beneficiato di
un’audizione orale nell’ambito dell’istruzione della domanda di asilo
renderebbe superflua l’organizzazione di un’audizione orale nell’ambito
dell’esame di una successiva domanda di protezione sussidiaria. La Corte ha quindi
semplicemente ricordato la necessità di garantire il rispetto del diritto di
essere ascoltato del richiedente la protezione sussidiaria, anche quando
quest’ultimo sia già stato sentito nell’ambito dell’esame della sua domanda
di asilo, senza tuttavia ravvisare un obbligo di organizzare, in qualunque
circostanza, un colloquio orale avente ad oggetto la domanda di protezione
sussidiaria.
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In secondo luogo, si deve rilevare che, in mancanza di una
normativa dell’Unione applicabile in materia in Irlanda, spetta
all’ordinamento giuridico nazionale di tale Stato membro stabilire le
modalità procedurali per l’esame di una domanda di protezione sussidiaria,
fermo restando che detto Stato membro è tenuto a garantire, in tale contesto,
la tutela effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico
dell’Unione e, in particolare, il rispetto del diritto del richiedente la
protezione sussidiaria di essere ascoltato (v., in tal senso, sentenza
dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C‑243/15, EU:C:2016:838, punto 65).
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A tale riguardo, occorre sottolineare che il diritto di
essere ascoltato garantisce a tale richiedente la possibilità di manifestare,
utilmente ed efficacemente, nel corso del procedimento amministrativo, il
proprio punto di vista in merito alla sua domanda di protezione sussidiaria
ed ai motivi in grado di giustificare che l’autorità competente si astenga
dall’adottare una decisione sfavorevole (v., per analogia, sentenza
dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 54, e del 17 marzo 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, punto 33).
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Inoltre, il diritto di essere ascoltato deve consentire a
tale autorità di istruire il fascicolo in modo da adottare una decisione con
piena cognizione di causa, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, e
motivare quest’ultima in modo adeguato, affinché il richiedente possa
eventualmente esercitare il suo diritto di ricorso (v., in tal senso,
sentenze del 18 dicembre 2008, Sopropé, C‑349/07, EU:C:2008:746, punto 49, e dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 59).
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Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte emerge che
l’esistenza di una violazione del diritto di essere ascoltato deve essere valutata
in funzione, in particolare, delle norme giuridiche che disciplinano la
materia in esame (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2013, G. e
R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
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34
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Ne consegue che le modalità secondo cui un richiedente la
protezione sussidiaria deve poter esercitare il suo diritto di essere
ascoltato prima dell’adozione di una decisione finale relativa alla sua
domanda devono essere valutate alla luce delle disposizioni della direttiva
2004/83 che mirano, in particolare, a stabilire norme minime relative ai requisiti
che devono soddisfare i cittadini di paesi terzi per beneficiare della
protezione sussidiaria (v., per analogia, sentenze del 5 novembre 2014,
Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 55, e dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 45).
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35
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Per pronunciarsi su una domanda di protezione sussidiaria,
l’autorità competente deve verificare se il richiedente soddisfi i requisiti
di cui all’articolo 2, lettera e), di detta direttiva, il che comporta,
in particolare, determinare se vi siano fondati motivi di ritenere che egli,
se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno, e se tale richiedente non può o, a causa di tale rischio, non
vuole avvalersi della protezione di detto paese.
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36
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A tal fine, dall’articolo 4 della medesima direttiva
risulta che, tra gli elementi pertinenti di cui l’autorità competente deve
tenere conto, figurano in particolare le dichiarazioni e la documentazione in
merito all’età del richiedente, alla sua estrazione, alla sua identità, alla
sua o alle sue cittadinanze, ai paesi in cui ha soggiornato in precedenza,
alle sue domande di asilo pregresse, ai suoi itinerari di viaggio, ai motivi
della sua domanda e, più in generale, ai gravi danni che ha subito o che
potrebbe subire. Se necessario, l’autorità competente deve inoltre prendere
in considerazione le spiegazioni fornite in merito alla mancanza di elementi
probanti e l’attendibilità generale del richiedente.
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37
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Pertanto, il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione
di una decisione relativa ad una domanda di protezione sussidiaria deve
consentire al richiedente di esporre il proprio punto di vista su tutti tali
elementi, al fine di motivare la sua domanda e permettere all’amministrazione
di procedere con piena cognizione di causa all’esame individuale dei fatti e
delle circostanze previste all’articolo 4 della direttiva 2004/83, in
modo da determinare se esista un rischio effettivo che il richiedente subisca
un grave danno, ai sensi di tale direttiva, se ritornasse nel proprio paese
di origine.
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38
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In tali circostanze, il fatto che un richiedente la
protezione sussidiaria abbia potuto illustrare siffatto punto di vista
soltanto in forma scritta non può, in via generale, essere considerato un
impedimento al rispetto effettivo del suo diritto di essere ascoltato prima
dell’adozione di una decisione sulla sua domanda.
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39
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Infatti, tenuto conto della natura degli elementi indicati al
punto 36 della presente sentenza, non si può escludere, in linea di
principio, che essi possano essere utilmente portati alla conoscenza
dell’autorità competente mediante dichiarazioni scritte del richiedente la
protezione sussidiaria o mediante un formulario predisposto a tale proposito,
accompagnati, se del caso, dalle prove documentali che il richiedente intende
allegare alla sua domanda.
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40
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Siffatto meccanismo procedurale, a condizione che lasci al
richiedente un margine di manovra sufficiente ad esprimere il proprio punto
di vista e gli consenta di beneficiare, se necessario, di un’adeguata
assistenza, è idoneo a consentire al richiedente di esprimersi in maniera
circostanziata sugli elementi che devono essere presi in considerazione
dall’autorità competente e di esporre, qualora lo ritenga opportuno,
informazioni e valutazioni differenti da quelle già presentate all’autorità
competente in occasione dell’esame della sua domanda di asilo.
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41
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Allo stesso modo, tale meccanismo è in grado di fornire
all’autorità competente gli elementi riguardanti il richiedente la protezione
internazionale, menzionati all’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, della
direttiva 2004/83, sulla base dei quali tale autorità deve procedere
all’esame individuale dei fatti e delle circostanze pertinenti, e, pertanto,
di consentirle di prendere la sua decisione con piena cognizione di causa e
di motivare quest’ultima in modo adeguato.
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42
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Inoltre, occorre ricordare che, in una situazione come quella
di cui al procedimento principale, l’esame della domanda di protezione
sussidiaria si svolge in seguito al procedimento di asilo, nel corso del
quale il richiedente la protezione internazionale ha beneficiato di un
colloquio orale vertente sulla sua domanda di asilo.
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43
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Ebbene, alcune informazioni o alcuni elementi raccolti
durante tale colloquio potrebbero rivelarsi utili anche per valutare la
fondatezza di una domanda di protezione sussidiaria. In particolare, elementi
relativi alla situazione individuale del richiedente o alle sue circostanze
personali potrebbero essere rilevanti ai fini dell’esame sia della sua
domanda di asilo sia della sua domanda di protezione sussidiaria.
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44
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Pertanto, sebbene un colloquio orale effettuato nel corso del
procedimento di asilo non sia sufficiente, in quanto tale, a garantire il
rispetto del diritto del richiedente di essere ascoltato in merito alla sua
domanda di protezione sussidiaria (v., in tal senso, sentenza del
22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 90), non si può tuttavia escludere che l’autorità
competente tenga conto, ai fini dell’esame della domanda di protezione
sussidiaria, di alcune informazioni o di alcuni elementi raccolti durante
tale colloquio, tali da contribuire a che essa possa pronunciarsi su tale
domanda con piena cognizione di causa.
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45
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A tale riguardo, si deve del resto rilevare che il diritto
del richiedente la protezione sussidiaria di esprimersi per iscritto sui
motivi che possono corroborare la sua domanda offre al medesimo l’occasione
di esporre il proprio punto di vista sulla valutazione di tali informazioni o
di tali elementi effettuata dall’autorità competente per pronunciarsi sulla
sua domanda di asilo.
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46
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Peraltro, occorre sottolineare che, sebbene l’organizzazione
di un nuovo colloquio orale nell’ambito dell’esame della domanda di
protezione sussidiaria possa offrire al richiedente l’occasione di aggiungere
nuovi elementi a quelli che egli ha già esposto per iscritto, il diritto di
essere ascoltato non implica che tale possibilità gli venga offerta (v., in
tal senso, sentenza del 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 71).
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47
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Tanto premesso, ciò non toglie tuttavia che, in alcuni casi,
circostanze specifiche possano rendere necessaria l’organizzazione di un
colloquio orale affinché sia effettivamente rispettato il diritto di essere
ascoltato del richiedente la protezione sussidiaria.
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48
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A tale riguardo, si deve ricordare che, qualora, per una
qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione
internazionale non fossero esaustivi, attuali o pertinenti,
dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 emerge che lo
Stato membro interessato deve cooperare attivamente con il richiedente per
consentire di riunire tutti gli elementi che consentono di valutare la sua
domanda (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 66).
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49
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Pertanto, deve essere organizzato un colloquio orale nel caso
in cui l’autorità competente non sia oggettivamente in grado, sulla base
degli elementi di cui dispone in seguito al procedimento scritto ed al
colloquio orale del richiedente svoltosi nell’ambito dell’esame della sua domanda
di asilo, di determinare con piena cognizione di causa se esistano fondati
motivi di ritenere che tale richiedente, se ritornasse nel paese di origine,
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e se egli non possa
o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto
paese.
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50
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In tale situazione, un colloquio orale potrebbe infatti
consentire all’autorità competente di interrogare il richiedente sugli
elementi mancanti per pronunciarsi sulla sua domanda e, se del caso,
verificare se ricorrano le condizioni di cui all’articolo 4,
paragrafo 5, della direttiva 2004/83.
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51
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Deve essere organizzato un colloquio orale anche nel caso in
cui, alla luce delle circostanze personali o generali in cui si inserisce la
domanda di protezione sussidiaria, segnatamente l’eventuale vulnerabilità
specifica del richiedente, dovuta per esempio alla sua età, al suo stato di
salute o al fatto che abbia subito forme gravi di violenza, risulti che
siffatto colloquio sia necessario al fine di consentirgli di esprimersi in
modo completo e coerente sugli elementi idonei a suffragare tale domanda.
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52
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Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio verificare se,
nella controversia di cui al procedimento principale, esistano circostanze
specifiche che rendano necessario il colloquio orale del richiedente la
protezione sussidiaria affinché il diritto di essere ascoltato di
quest’ultimo sia effettivamente rispettato.
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53
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Nell’eventualità in cui si sarebbe dovuto organizzare un
siffatto colloquio nell’ambito di un procedimento come quello in esame, il
giudice del rinvio si chiede se il richiedente la protezione sussidiaria
debba avere il diritto di chiamare testimoni e di esaminarli in
contraddittorio durante tale colloquio.
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54
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A tale riguardo, si deve rilevare, da un lato, che siffatto
diritto supera i requisiti che normalmente deriverebbero dal diritto di
essere ascoltato nei procedimenti amministrativi, come risulta dalla
giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 7 gennaio
2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P,
C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 200), e, dall’altro, che le norme applicabili all’esame
delle domande di protezione sussidiaria, in particolare quelle di cui
all’articolo 4 della direttiva 2004/83, non attribuiscono alle
testimonianze particolare importanza ai fini della valutazione dei fatti e
delle circostanze pertinenti.
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55
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Ne consegue che il diritto di essere ascoltato non implica
che un richiedente la protezione sussidiaria benefici del diritto di chiamare
testimoni o di esaminarli in contraddittorio durante un eventuale colloquio
orale nell’ambito dell’esame della propria domanda.
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56
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Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere
alla questione posta dichiarando che il diritto di essere ascoltato, come
applicabile nell’ambito della direttiva 2004/83, non esige, in linea di
principio, che, qualora una normativa nazionale, come quella di cui trattasi
nel procedimento principale, preveda due procedimenti distinti, uno
successivo all’altro, per l’esame, rispettivamente, della domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione
sussidiaria, il richiedente la protezione sussidiaria benefici del diritto ad
un colloquio orale concernente la sua domanda e del diritto di chiamare
testimoni o di esaminarli in contraddittorio durante tale colloquio.
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57
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Deve tuttavia essere organizzato un colloquio orale qualora
circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità
competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la
domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare
con piena cognizione di causa tale domanda, il che deve essere verificato dal
giudice del rinvio.
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Sulle spese
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58
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la
presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
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Il diritto di essere ascoltato, come
applicabile nell’ambito della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del
29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di
paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta, non esige, in linea di principio, che, qualora
una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, preveda due procedimenti distinti, uno successivo all’altro, per
l’esame, rispettivamente, della domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, il richiedente la
protezione sussidiaria benefici del diritto ad un colloquio orale concernente
la sua domanda e del diritto di chiamare testimoni o di esaminarli in
contraddittorio durante tale colloquio.
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Deve tuttavia essere organizzato un
colloquio orale qualora circostanze specifiche, che riguardano gli elementi
di cui dispone l’autorità competente oppure la situazione personale o
generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano
necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda,
il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.
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Dal sito http://curia.europa.eu
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