Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 17 febbraio 2017, Consultazione
referendaria comunale
E’ stato posto un quesito in
ordine alla procedura referendaria comunale richiesta da otto consiglieri
comunali in ordine alla costruzione di un viadotto. In particolare, rilevato
che l’istituto referendario presenta attualmente una esclusiva disciplina
statutaria è stato chiesto se previa verifica dell’ammissibilità, il sindaco
possa consentire l’indizione del referendum e se il referendum locale possa
essere accorpato con il referendum nazionale atteso che lo statuto pone il
divieto espresso solo in coincidenza con le elezioni politiche e
amministrative; inoltre è stato chiesto se, alla luce dell’articolo 22 del
nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016) sia corretto limitare il
referendum alle sole sezioni elettorali sul cui territorio ricade l’opera
interessata. Ciò posto, per gli aspetti di specifica competenza di questa
Direzione Centrale, si osserva con riguardo al primo punto che è stato assunto
il costante orientamento secondo il quale, in assenza del regolamento per lo
svolgimento del referendum popolare previsto dallo statuto comunale, viene a
mancare il presupposto essenziale all'attivazione della consultazione
referendaria stessa. Nel caso di specie, un chiaro rinvio alle disposizioni
regolamentari è contenuto anche nell’articolo 41 dello statuto comunale non
potendosi peraltro ritenere esaustive le stesse norme statutarie, attesa la
funzione complementare ed integrativa del regolamento rispetto alle prime,
finalizzata a garantire la trasparenza e la veridicità delle procedure di
ammissibilità e di svolgimento della consultazione popolare. In tal senso si è
espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 464/98, laddove in particolare
è chiarito che “l'esistenza del regolamento si pone senz'altro come presupposto
per la realizzazione della procedura referendaria”. In ogni caso, in senso
conforme all’orientamento relativo alla necessità del regolamento, si è
espresso sempre il Consiglio di Stato – sez. IV – con la sentenza n. 3769/2008.
A giudizio del Consiglio di Stato, infatti, compete alla fonte regolamentare la
previsione delle varie fasi in cui si articola la consultazione, dall'iniziativa
sino alla proclamazione dei risultati, in modo da rendere automatico il
procedimento; il regolamento “dovrà stabilire chi siano i soggetti ai quali
spetti il potere di iniziativa, quelli interessati alla consultazione, come
venga formulato il quesito da sottoporre a votazione, le modalità e i tempi
dell'iter, le materie ammesse e quelle escluse, quali siano i sistemi con cui
sindacare l'ammissibilità della consultazione ...”. In merito al terzo quesito
si osserva preliminarmente che il citato articolo 22 del nuovo codice degli
appalti (d. lgs. n. 50/16) introduce forme di partecipazione obbligatorie da
parte dei portatori di interessi che esulano dalla volontaria richiesta di
referendum da parte dei cittadini o dei consiglieri comunali o di altri
soggetti. Peraltro, per la concreta applicazione della norma occorre attendere
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, con il
quale si fisseranno i criteri per l’individuazione delle opere soggette
all’obbligatoria procedura di dibattito pubblico. Si ritiene opportuno,
altresì, richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 3678 e l’ordinanza n.
3679 del 23.08.2016 con le quali, in riferimento a delibere regionali di
indizione di un referendum consultivo per il distacco di una frazione da un
comune ad altro si è puntualizzato che “in base alla giurisprudenza
costituzionale formatasi sull’art. 133, comma 2, della Carta fondamentale non
possono essere escluse dalla consultazione referendaria le popolazioni
direttamente interessate al mutamento circoscrizionale, né possono essere
escluse a priori quelle che essendo comunque residenti nei Comuni interessati
dalla proposta di mutamento, sebbene non direttamente coinvolte, in linea di
principio vantano comunque un interesse ad esprimersi su di essa, mentre le
stesse possono essere escluse solo in casi «particolari ed eccezionali» (Corte
Cost., sentenza 15 settembre 1995, n. 433)”. Pur riguardando un istituto
diverso rispetto al referendum di cui all’art. 8 del decreto legislativo n.
267/00, la giurisprudenza segnalata afferma comunque il principio che nel caso
di indizione di referendum locali debba essere coinvolta, di norma, tutta la
popolazione comunale, salvo casi particolari ed eccezionali che devono essere
adeguatamente dimostrati e disciplinati dalla normativa dell’ente locale. In
ogni caso, riguardo alla presente fattispecie, considerato che lo statuto del
Comune di …., all’art. 41, comma 3, dà facoltà ad almeno il 20% degli iscritti
alle liste elettorali del comune di richiedere il referendum su questioni di
competenza locale (presupponendosi, dunque, la partecipazione ipotetica di
tutti i cittadini del comune indipendentemente dalle sezioni di iscrizione e
ponendosi la richiesta dei consiglieri in alternativa alla richiesta dei
cittadini), si ritiene che il regolamento, ai fini della partecipazione
effettiva, non possa frammentare l’elettorato sulla base della localizzazione
dell’opera, dovendosi, invece, garantire la partecipazione generale. Su quanto
precede, si prega di fare analoga comunicazione all’Ente interessato.
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