mercoledì 29 marzo 2017



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (G.U. 18 marzo 2017, n. 65 – S.O. n. 15), Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 [stralcio: artt. 61-63]


Art. 61                        
Assistenza sanitaria all'estero

1.  Il  Servizio  sanitario   nazionale   garantisce   l'assistenza sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in  temporaneo  soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA (Svizzera,  Norvegia,  Islanda, Liechtenstein) nonché negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale. L'assistenza  é  erogata alle medesime condizioni previste per  i  cittadini  dello  Stato  di soggiorno nei limiti e con le modalità fissate dai Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 o  dalle  convenzioni  stipulate  dallo  Stato italiano  e  dalla  normativa  nazionale  o  e  regionale  attuativa. L'assistenza sanitaria in forma diretta é  altresì  garantita  agli assistiti italiani del SSN residenti in uno Stato UE, dell'area  EFTA o in un Paese in convenzione, nei limiti e con le  modalità  fissate dai regolamenti CE n. 883/2004 e  n.  987/2009  o  dalle  convenzioni stipulate dallo Stato italiano.   

2. Ai sensi dei regolamenti CE n. 883/2004 e n.  987/2009  e  della normativa nazionale e  regionale  attuativa,  il  Servizio  sanitario nazionale  garantisce  agli  assistiti  obbligatoriamente   iscritti, previa autorizzazione dell'azienda  sanitaria  locale  di  residenza, l'erogazione, in forma diretta, negli Stati della UE, dell'area  EFTA e, ove previsto, negli Stati con i quali sono in  vigore  accordi  di sicurezza sociale, l'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza se le prestazioni stesse non possono  essere erogate in Italia entro  un  lasso  di  tempo  accettabile  sotto  il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute  dell'assistito  e della probabile evoluzione della sua malattia. La medesima tutela, in forma diretta, é prevista, nei limiti e con le modalità fissate dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, agli assistiti italiani del SSN residenti in un Paese UE e dell'area EFTA, previa  autorizzazione rilasciata dalla  Istituzione  competente  del  Paese  di  residenza, sentita l'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia.   

3. Ai sensi della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  del  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  38,  di attuazione della direttiva stessa, il  Servizio  sanitario  nazionale garantisce agli assistiti il rimborso delle spese  sostenute  per  le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali  di  assistenza, fruite  negli  Stati  della  UE  fino  a  concorrenza  delle  tariffe regionali vigenti per le prestazioni stesse,  nei  limiti  e  con  le modalità fissate  dal  decreto  legislativo  citato  e  delle  norme nazionali e regionali attuative.   

4. Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre  1985,  n.  595,  il Servizio  sanitario  nazionale  garantisce,  in  via  di   eccezione, l'assistenza  sanitaria  all'estero,   preventivamente   autorizzata, limitatamente alle prestazioni di altissima specializzazione  incluse nelle aree di attività di cui ai livelli essenziali  di  assistenza, che non  siano  ottenibili  in  Italia  tempestivamente  o  in  forma adeguata alla particolarità del caso clinico, nelle forme e  con  le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome.  A  tale scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre 1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in  forma indiretta presso centri  di  altissima  specializzazione  all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 273 del 22 novembre  1989),  e  successive modificazioni, di seguito indicato come «decreto ministeriale»,  come modificato dai seguenti commi 5, 6 e 7.   

5. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto  ministeriale  é  sostituito dal seguente: «É considerata «prestazione non  ottenibile  in  forma adeguata  alla  particolarità  del  caso  clinico»  la   prestazione garantita ai propri assistiti dall'autorità sanitaria nazionale  del Paese   nel   quale   é   effettuata   che    richiede    specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non  praticate, ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale,  di efficacia superiore alle procedure tecniche o curative  praticate  in Italia ovvero realizzate mediante attrezzature piu' idonee di  quelle presenti  nelle  strutture  italiane  pubbliche  o  accreditate   dal servizio sanitario nazionale.»   

6. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto  ministeriale  é  sostituito dal seguente: «Ai fini  del  presente  decreto,  é  da  considerarsi centro di altissima specializzazione, la struttura  estera,  nota  in Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri a carico del  sistema  sanitario  nazionale,  che  sia  in  grado  di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e  che possegga  caratteristiche  superiori  agli   standards,   criteri   e definizioni propri dell'ordinamento italiano.»   

7. Sono  confermate  le  previsioni  del  decreto  ministeriale  24 gennaio 1990 «Identificazione  delle  classi  di  patologia  e  delle prestazioni fruibili  presso  centri  di  altissima  specializzazione all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 27  del  2  febbraio  1990)  e successive modificazioni.



Art. 62            
Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea  iscritti al Servizio sanitario nazionale

1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e  successive  modificazioni  e  dell'art.  42  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394,  il  Servizio sanitario nazionale garantisce  agli  stranieri  obbligatoriamente  o volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena  uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in  Italia.  L'assistenza  sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.                                



Art. 63            

Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno


1. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 43 del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  il  Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini  stranieri  presenti  sul territorio  nazionale,  non  in  regola   con   le   norme   relative all'ingresso ed al soggiorno, le cure  ambulatoriali  ed  ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative,  per  malattia ed infortunio ed i programmi di medicina  preventiva  a  salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono  considerate  urgenti  le cure che non possono essere differite senza pericolo per  la  vita  o danno per la  salute;  sono  considerate  essenziali  le  prestazioni sanitarie, diagnostiche e  terapeutiche,  relative  a  patologie  non pericolose nell'immediato e nel  breve  termine,  ma  che  nel  tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute  o  rischi  per  la vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.   

2. Sono, in particolare, garantiti:     

a) la tutela sociale  della  gravidanza  e  della  maternità,  a parità di trattamento con le  cittadine  italiane,  ai  sensi  della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194,  e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;     

b)  la  tutela  della  salute  del  minore  in  esecuzione  della Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo  del  20   novembre   1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio  1991,  n. 176; 

c)  le  vaccinazioni  secondo  la  normativa  e  nell'ambito   di interventi di campagne di prevenzione  collettiva  autorizzati  dalle regioni e dalle province autonome;     

d) gli interventi di profilassi internazionale;     

e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive  ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai.   

3. Secondo quanto  previsto  dall'art.  35,  comma  4,  del  citato decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive  modifiche  e integrazioni, le prestazioni di cui al comma  1  sono  erogate  senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi  di  risorse  economiche sufficienti, fatte salve le quote  di  partecipazione  alla  spesa  a parità con i cittadini italiani.   

4. I minori stranieri presenti sul  territorio  nazionale,  non  in regola con le  norme  relative  all'ingresso  ed  al  soggiorno  sono iscritti   al   Servizio   sanitario   nazionale   ed    usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità  con  i  cittadini italiani.   

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