Decreto Presidente del Consiglio
dei Ministri 12 gennaio 2017 (G.U. 18 marzo 2017, n. 65 – S.O. n. 15), Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 [stralcio:
artt. 61-63]
Art. 61
Assistenza sanitaria all'estero
1. Il
Servizio sanitario nazionale
garantisce l'assistenza
sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in
temporaneo soggiorno negli Stati
della UE e dell'area EFTA (Svizzera,
Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
nonché negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di
sicurezza sociale. L'assistenza é erogata alle medesime condizioni previste
per i
cittadini dello Stato
di soggiorno nei limiti e con le modalità fissate dai Regolamenti CE n.
883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni
stipulate dallo Stato italiano e
dalla normativa nazionale
o e regionale
attuativa. L'assistenza sanitaria in forma diretta é altresì
garantita agli assistiti italiani
del SSN residenti in uno Stato UE, dell'area
EFTA o in un Paese in convenzione, nei limiti e con le modalità
fissate dai regolamenti CE n. 883/2004 e
n. 987/2009 o dalle convenzioni stipulate dallo Stato
italiano.
2. Ai sensi dei regolamenti CE n.
883/2004 e n. 987/2009 e
della normativa nazionale e
regionale attuativa, il
Servizio sanitario nazionale garantisce
agli assistiti obbligatoriamente iscritti, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale
di residenza, l'erogazione, in
forma diretta, negli Stati della UE, dell'area
EFTA e, ove previsto, negli Stati con i quali sono in vigore
accordi di sicurezza sociale,
l'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza se
le prestazioni stesse non possono essere
erogate in Italia entro un lasso
di tempo accettabile
sotto il profilo medico, tenuto
conto dello stato di salute
dell'assistito e della probabile
evoluzione della sua malattia. La medesima tutela, in forma diretta, é
prevista, nei limiti e con le modalità fissate dai regolamenti CE n. 883/2004 e
n. 987/2009, agli assistiti italiani del SSN residenti in un Paese UE e
dell'area EFTA, previa autorizzazione
rilasciata dalla Istituzione competente
del Paese di
residenza, sentita l'azienda sanitaria locale di ultima residenza in
Italia.
3. Ai sensi della direttiva
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e
del decreto legislativo
4 marzo 2014,
n. 38, di attuazione della direttiva stessa, il Servizio
sanitario nazionale garantisce
agli assistiti il rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni sanitarie incluse nei livelli
essenziali di assistenza, fruite negli
Stati della UE
fino a concorrenza
delle tariffe regionali vigenti
per le prestazioni stesse, nei limiti
e con le modalità fissate dal
decreto legislativo citato
e delle norme nazionali e regionali attuative.
4. Ai sensi dell'art. 3 della
legge 23 ottobre 1985, n.
595, il Servizio sanitario
nazionale garantisce, in
via di eccezione, l'assistenza sanitaria
all'estero, preventivamente autorizzata, limitatamente alle prestazioni
di altissima specializzazione incluse
nelle aree di attività di cui ai livelli essenziali di assistenza, che non siano
ottenibili in Italia
tempestivamente o in
forma adeguata alla particolarità del caso clinico, nelle forme e con le
modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome. A tale
scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre 1989
«Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di
altissima specializzazione all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 273
del 22 novembre 1989), e
successive modificazioni, di seguito indicato come «decreto
ministeriale», come modificato dai
seguenti commi 5, 6 e 7.
5. Il comma 4 dell'art. 2 del
decreto ministeriale é
sostituito dal seguente: «É considerata «prestazione non ottenibile
in forma adeguata alla particolarità del
caso clinico» la
prestazione garantita ai propri assistiti dall'autorità sanitaria
nazionale del Paese nel
quale é effettuata
che richiede specifiche professionalità ovvero procedure
tecniche o curative non praticate, ma
ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di efficacia superiore alle procedure
tecniche o curative praticate in Italia ovvero realizzate mediante
attrezzature piu' idonee di quelle
presenti nelle strutture
italiane pubbliche o
accreditate dal servizio
sanitario nazionale.»
6. Il comma 1 dell'art. 5 del
decreto ministeriale é
sostituito dal seguente: «Ai fini
del presente decreto,
é da considerarsi centro di altissima
specializzazione, la struttura estera, nota
in Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in
cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri a carico
del sistema sanitario
nazionale, che sia
in grado di assicurare prestazioni sanitarie di
altissima specializzazione e che
possegga caratteristiche superiori
agli standards, criteri
e definizioni propri dell'ordinamento italiano.»
7. Sono confermate
le previsioni del
decreto ministeriale 24 gennaio 1990 «Identificazione delle
classi di patologia
e delle prestazioni fruibili presso
centri di altissima
specializzazione all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 27 del
2 febbraio 1990)
e successive modificazioni.
Art. 62
Cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea iscritti al Servizio
sanitario nazionale
1. Ai sensi dell'art. 34 del
decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni e
dell'art. 42 del
decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, il
Servizio sanitario nazionale garantisce
agli stranieri obbligatoriamente o volontariamente iscritti, parità di
trattamento e piena uguaglianza di
diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'assistenza sanitaria erogata in
Italia. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a
carico regolarmente soggiornanti.
Art. 63
Cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno
1. Ai sensi dell'art. 35 del
decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e
integrazioni e dell'art. 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il
Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale,
non in regola
con le norme
relative all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative,
per malattia ed infortunio ed i
programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono considerate
urgenti le cure che non possono
essere differite senza pericolo per
la vita o danno per la salute;
sono considerate essenziali
le prestazioni sanitarie,
diagnostiche e terapeutiche, relative
a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve
termine, ma che
nel tempo potrebbero determinare
maggiore danno alla salute o rischi
per la vita, per complicanze,
cronicizzazioni o aggravamenti.
2. Sono, in particolare,
garantiti:
a) la tutela sociale della
gravidanza e della
maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane,
ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della
legge 22 maggio 1978, n. 194, e del
decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini
italiani;
b) la
tutela della salute
del minore in
esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo
del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176;
c) le
vaccinazioni secondo la
normativa e nell'ambito
di interventi di campagne di prevenzione
collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome;
d) gli interventi di profilassi
internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e
cura delle malattie infettive ed
eventualmente la bonifica dei relativi focolai.
3. Secondo quanto previsto
dall'art. 35, comma
4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1998, n.
286 e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di cui al
comma 1
sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora
privi di
risorse economiche sufficienti,
fatte salve le quote di partecipazione alla
spesa a parità con i cittadini
italiani.
4. I minori stranieri presenti
sul territorio nazionale,
non in regola con le norme
relative all'ingresso ed al soggiorno
sono iscritti al Servizio
sanitario nazionale ed
usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con
i cittadini italiani.
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