Corte di Giustizia UE 7 marzo 2017, n. C-638/16
Rinvio
pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 25,
paragrafo 1, lettera a) – Visto con validità territoriale limitata –
Rilascio di un visto per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali –
Nozione di “obblighi internazionali” – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali – Convenzione di Ginevra –
Rilascio di un visto nell’ipotesi di un rischio comprovato di una violazione
degli articoli 4 e/o 18 della carta dei diritti fondamentali –
Insussistenza di un obbligo
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice
comunitario dei visti (codice dei visti), come modificato dal regolamento (UE)
n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
deve essere interpretato nel senso che una domanda di visto con validità
territoriale limitata presentata da un cittadino di un paese terzo per motivi
umanitari, sulla base dell’articolo 25 del codice in parola, presso la
rappresentanza dello Stato membro di destinazione situata nel territorio di un
paese terzo, con l’intenzione di presentare, dal momento dell’arrivo in tale
Stato membro, una domanda di protezione internazionale e, pertanto, di
soggiornare in detto Stato membro più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni,
non rientra nell’ambito di applicazione del codice menzionato, bensì, allo
stato attuale del diritto dell’Unione europea, unicamente in quello del diritto
nazionale.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
7 marzo 2017
Nella causa C‑638/16 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil du
Contentieux des Étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di
stranieri, Belgio), con decisione dell’8 dicembre 2016, pervenuta in
cancelleria il 12 dicembre 2016, nel procedimento
X e X
contro
État belge,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da
Cruz Vilaça e M. Berger (relatore), presidenti di sezione, A. Borg
Barthet, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, E. Jarašiūnas,
C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: V. Giacobbo‑Peyronnel, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 30 gennaio 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per X e
X, da T. Wibault e P. Robert, avocats;
– per il
governo belga, da C. Pochet e M. Jacobs, in qualità di agenti,
assistite da C. L’hoir, M. Van Regemorter e F. Van Dijck, esperti, e
da E. Derriks e F. Motulsky, avocats;
– per il
governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;
– per il
governo danese, da N. Lyshøj e C. Thorning, in qualità di agenti;
– per il
governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente;
– per il
governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;
– per il
governo francese, da E. Armoet, in qualità di agente;
– per il
governo ungherese, da M. Fehér, in qualità di agente;
– per il
governo maltese, da A. Buhagiar, in qualità di agente;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M. de Ree, in qualità di agente;
– per il
governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;
– per il
governo polacco, da M. Kamejsza, M. Pawlicka e B. Majczyna, in
qualità di agenti;
– per il
governo sloveno, da V. Klemenc e T. Mihelič Žitko, in qualità di
agenti;
– per il
governo slovacco, da M. Kianička, in qualità di agente, assistito da
I. Pištová, G. Hépalová, L. Szlobodová e D. Markova,
esperti;
– per il
governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 7 febbraio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice
comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1 e
rettifica in GU 2013, L 154, pag. 10), come modificato dal
regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013 (GU 2013, L 182, pag. 1) (in prosieguo: il «codice dei
visti»), e degli articoli 4 e 18 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra X e X, da
un lato, e, dall’altro, lo Stato belga, relativamente al rifiuto di rilasciare
visti con validità territoriale limitata.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 Ai
sensi dell’articolo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in
prosieguo: la «CEDU»), intitolato «Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo»:
«Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona
sottoposta
alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo
della presente Convenzione».
alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo
della presente Convenzione».
4 L’articolo
3 della CEDU, intitolato «Proibizione della tortura», inserito al titolo I
della stessa, così dispone:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o
trattamenti inumani o degradanti».
5 L’articolo
33 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il
28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189,
pag. 150, n. 2545 (1954)], come completata dal protocollo relativo
allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, esso stesso
entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di
Ginevra»), intitolato «Divieto d’espulsione e di rinvio al confine», al
paragrafo 1 così prevede:
«Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in
qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o
la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua
religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o
delle sue opinioni politiche».
Diritto dell’Unione
La
Carta
6 Ai
sensi dell’articolo 4 della Carta, intitolato «Proibizione della tortura e
delle pene o trattamenti inumani o degradanti»:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o
trattamenti inumani o degradanti».
7 Ai
sensi dell’articolo 18 della Carta, intitolato «Diritto di asilo»:
«Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle
norme stabilite dalla [Convenzione di Ginevra] e a norma del trattato
sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(...)».
8 L’articolo
51 della Carta, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede
quanto segue:
«Le disposizioni della [Carta] si applicano alle
istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà,
come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto
dell’Unione. (...)».
Il codice dei visti
9 Ai
sensi del considerando 29 del codice dei visti:
«Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali
e osserva i principi sanciti in particolare dalla [CEDU] e dalla [Carta]».
10 L’articolo
1 del codice suddetto, intitolato «Obiettivo e ambito d’applicazione», al suo
paragrafo 1, enuncia quanto segue:
«Il presente regolamento fissa le procedure e le
condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti sul
territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180
giorni».
11 Secondo
l’articolo 2 del codice in parola:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni
(…)
2 “visto”:
autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:
a) del
transito o di un soggiorno previsto sul territorio degli Stati membri, la cui
durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b) del
transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri;
(…)».
12 L’articolo
25 del codice dei visti, intitolato «Rilascio di un visto con validità
territoriale limitata», così prevede:
«1. I visti con
validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti
casi:
a) quando, per
motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi
internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:
i) derogare al
principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso di cui [al regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1)],
ii) rilasciare
un visto nonostante l’opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata
dallo Stato membro consultato a norma dell’articolo 22, oppure
iii) rilasciare
un visto per motivi di urgenza (...);
ovvero
b) quando, per
motivi ritenuti giustificati dal consolato, è rilasciato un nuovo visto per un
soggiorno durante lo stesso periodo di 180 giorni a un richiedente che, al di
là di questo periodo di 180 giorni, ha già utilizzato un visto uniforme o un
visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di 90 giorni.
2. Un visto con
validità territoriale limitata è valido per il territorio dello Stato membro di
rilascio. In via eccezionale può essere valido per il territorio di più Stati
membri, fatto salvo il consenso di ciascuno degli Stati membri interessati.
(...)
4. Se il visto con
validità territoriale limitata è stato rilasciato nei casi di cui al paragrafo
1, lettera a), le autorità centrali dello Stato membro di rilascio procedono,
senza indugio (...) alla trasmissione delle informazioni rilevanti alle
autorità centrali degli altri Stati membri.
5. I dati (...) sono
inseriti nel [Sistema informazione visti] una volta presa la decisione sul
rilascio del visto».
13 L’articolo
32, paragrafo 1, lettera b), del codice dei visti, intitolato «Rifiuto di un
visto», così prevede:
«Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 25,
paragrafo 1, il visto è rifiutato:
(...)
b) qualora vi
siano ragionevoli dubbi (...) sull[’intenzione del richiedente] di lasciare il
territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto».
Regolamento (UE) 2016/399
14 L’articolo
4 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1; in prosieguo: il «codice frontiere
Schengen»), intitolato «Diritti fondamentali», è così formulato:
«In sede di applicazione del presente regolamento, gli
Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale,
compresa la [Carta], del pertinente diritto internazionale, compresa la
[Convenzione di Ginevra], degli obblighi inerenti all’accesso alla protezione
internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non
respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali
del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento
devono essere adottate su base individuale».
15 L’articolo
6 del codice frontiere Schengen, intitolato «Condizioni d’ingresso per i
cittadini di paesi terzi», ha il seguente tenore:
«1. Per soggiorni
previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a
90 giorni su un periodo di 180 giorni, (...) le condizioni d’ingresso per i
cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
a) essere in
possesso di un documento di viaggio valido;
b) essere in
possesso di un visto valido, se richiesto (…);
c) giustificare
lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di
sussistenza sufficienti (...);
d) non essere
segnalato (...) ai fini della non ammissione;
e) non essere
considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute
pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (...).
(…)
5. In deroga al
paragrafo 1:
(...)
c) i cittadini
di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al
paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo
territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi
internazionali. (...)».
La direttiva 2013/32/UE
16 L’articolo
3 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60),
così dispone:
«1. La presente direttiva
si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel
territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di
transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione
internazionale.
2. La presente
direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale
presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
(...)».
Il regolamento (UE) n. 604/13
17 L’articolo
1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31), intitolato
«Oggetto», è così formulato:
«Il presente regolamento stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide (…)».
18 Ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013:
«Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di
protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e
nelle zone di transito. (…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19 I
ricorrenti nel procedimento principale, una coppia sposata e i loro tre figli
minorenni in tenera età, sono siriani e vivono ad Aleppo (Siria). Il 12 ottobre
2016, hanno presentato, sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a),
del codice dei visti, domande di visti con validità territoriale limitata
presso l’ambasciata del Belgio a Beirut (Libano), prima di fare ritorno in
Siria il giorno seguente.
20 A
sostegno di tali domande, i ricorrenti nel procedimento principale hanno
esposto che i visti richiesti miravano a consentire loro di lasciare la città
assediata di Aleppo al fine di presentare una domanda d’asilo in Belgio. Uno
dei ricorrenti nel procedimento principale ha dichiarato, in particolare, di
essere stato sequestrato da un gruppo terrorista, e successivamente percosso e
torturato, prima di essere infine liberato su pagamento di un riscatto. I
ricorrenti nel procedimento principale insistevano segnatamente sulla precaria
situazione della sicurezza in Siria in generale ed a Aleppo in particolare,
nonché sulla circostanza che, appartenendo alla confessione cristiana
ortodossa, rischiavano di essere oggetto di persecuzione a causa delle loro
credenze religiose. Essi hanno aggiunto che per loro era impossibile ottenere
di essere registrati come rifugiati nei paesi limitrofi, in considerazione,
segnatamente, della chiusura della frontiera fra il Libano e la Siria.
21 Con
decisioni del 18 ottobre 2016, rese note ai ricorrenti nel procedimento
principale il 25 ottobre 2016, l’Office des étrangers (Ufficio per gli
stranieri, Belgio) ha respinto le domande di cui trattasi. L’Office des
étrangers (Ufficio per gli stranieri) ha esposto, in particolare, che i
soggetti di cui trattasi avevano l’intenzione di soggiornare per un periodo
superiore a 90 giorni in Belgio, che l’articolo 3 della CEDU non imponeva agli
Stati membri della suddetta convenzione di ammettere nei propri rispettivi
territori «le persone che vivevano una situazione catastrofica» e che le sedi
diplomatiche belghe non rientravano nel novero delle autorità presso le quali
uno straniero può introdurre una domanda di asilo. Secondo l’Office des
étrangers (Ufficio per gli stranieri), autorizzare il rilascio di un visto di
entrata ai ricorrenti nel procedimento principale affinché possano presentare
una domanda d’asilo in Belgio equivarrebbe a consentire loro di presentare una
simile domanda presso una sede diplomatica.
22 Il
giudice del rinvio, dinanzi al quale i ricorrenti nel procedimento principale
contestano le decisioni in parola, precisa che questi ultimi hanno richiesto,
secondo la procedura nazionale denominata «d’extrême urgence (di estrema
urgenza)», la sospensione dell’esecuzione delle decisioni in parola. Orbene,
considerato che la ricevibilità di una simile domanda è dubbia alla luce delle
disposizioni nazionali applicabili, detto giudice ha deciso di adire la Cour constitutionnelle (Corte
costituzionale, Belgio) affinché quest’ultima statuisca su tale questione. In
attesa della risposta da parte della citata Cour constitutionnelle (Corte
costituzionale), il giudice del rinvio prosegue l’esame del procedimento
principale secondo la procedura di estrema urgenza.
23 Dinanzi
al giudice del rinvio, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono, in
sostanza, che l’articolo 18 della Carta prevede un obbligo positivo per gli Stati
membri di garantire il diritto d’asilo e che la concessione di una protezione
internazionale è l’unico mezzo per evitare il rischio che siano violati
l’articolo 3 della CEDU e l’articolo 4 della Carta. Nel caso di specie, poiché
le autorità belghe stesse hanno ritenuto che la situazione dei ricorrenti nel
procedimento principale avesse un carattere umanitario eccezionale, questi
ultimi fanno valere che, in considerazione degli obblighi internazionali che
incombono al Regno del Belgio, sarebbero soddisfatte le condizioni di
applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti e
ne traggono la conclusione che essi avrebbero dovuto, per motivi umanitari,
ottenere il rilascio dei visti richiesti.
24 Lo
Stato belga, da parte sua, considera di non essere tenuto né sulla base
dell’articolo 3 della CEDU né su quella dell’articolo 33 della Convenzione di
Ginevra ad ammettere nel proprio territorio un cittadino di un paese terzo,
giacché l’unico obbligo ad esso incombente a tale riguardo consisterebbe in un
obbligo di non-refoulement (non respingimento).
25 Il
giudice del rinvio fa presente che, come risulta dall’articolo 1 della CEDU,
quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, i ricorrenti nel
procedimento principale potrebbero avvalersi dell’articolo 3 della CEDU
unicamente a condizione di trovarsi soggetti alla «giurisdizione» belga.
Orbene, il giudice del rinvio si chiede se l’attuazione della politica dei
visti possa essere considerata come l’esercizio di una simile giurisdizione.
Peraltro, secondo il menzionato giudice, un diritto d’ingresso potrebbe
derivare, in quanto corollario dell’obbligo di adottare misure preventive e del
principio di non-refoulement (non respingimento), dall’articolo 3 della CEDU nonché,
mutatis mutandis, dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra.
26 Inoltre,
il giudice del rinvio rileva che l’applicazione dell’articolo 4 della Carta,
contrariamente all’articolo 3 della CEDU, non dipende dall’esercizio di una
giurisdizione, bensì dall’attuazione del diritto dell’Unione. Orbene, né dai
trattati né dalla Carta risulterebbe che siffatta applicazione sia limitata
sotto il profilo territoriale.
27 Quanto
all’articolo 25 del codice dei visti, il giudice del rinvio fa notare che
quest’ultimo prevede, in particolare, che un visto sia rilasciato quando uno
Stato membro lo «ritiene» necessario in virtù di obblighi internazionali. Detto
giudice si pone tuttavia interrogativi vertenti sull’ampiezza del margine di
valutazione lasciato agli Stati membri in siffatto contesto e considera che,
tenuto conto della natura vincolante degli obblighi internazionali e di quelli
derivanti dalla Carta, a tale riguardo qualsiasi margine potrebbe risultare
escluso.
28 In
tale contesto, il Conseil du Contentieux des Étrangers (Commissione per il
contenzioso in materia di stranieri, Belgio) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli
“obblighi internazionali” di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del
codice dei visti, si riferiscano all’insieme dei diritti garantiti dalla Carta,
fra i quali, segnatamente, quelli garantiti dagli articoli 4 e 18, e se essi
comprendano anche gli obblighi imposti agli Stati membri in considerazione
della CEDU e dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra.
2) a) Tenuto
conto della risposta data alla prima questione, se l’articolo 25, paragrafo 1,
lettera a), del codice dei visti, debba essere interpretato nel senso che, fatto
salvo il margine di discrezionalità di cui dispone riguardo alle circostanze
della causa, lo Stato membro investito di una domanda di visto con validità
territoriale limitata è tenuto a rilasciare il visto richiesto, quando sia
dimostrato un rischio di violazione dell’articolo 4 e/o dell’articolo 18 della
Carta o di un altro obbligo internazionale dal quale esso è vincolato.
b) Se incida
sulla risposta a questa questione l’esistenza di collegamenti tra il
richiedente e lo Stato membro investito della domanda di visto (ad esempio
legami familiari, famiglie d’accoglienza, garanti e sponsor, ecc.)».
Sul procedimento d’urgenza
29 Il
giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al
procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento
di procedura della Corte.
30 A
sostegno di tale richiesta, il giudice del rinvio ha posto in rilievo,
segnatamente, la drammatica situazione del conflitto armato in Siria, la tenera
età dei figli dei ricorrenti nel procedimento principale, il profilo
particolarmente vulnerabile di questi ultimi, legato alla loro appartenenza
alla comunità cristiana ortodossa, e, in ogni caso, il fatto di essere stato
adito nel contesto di una procedura di sospensione d’estrema urgenza.
31 Il
giudice del rinvio ha precisato, a detto riguardo, che il presente rinvio
pregiudiziale aveva avuto l’effetto di sospendere il procedimento di cui era
investito.
32 A
tale proposito occorre osservare, in primo luogo, che il presente rinvio
pregiudiziale, vertente sulla validità dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera
a), del codice dei visti, pone questioni attinenti agli ambiti di cui al tTtolo
V, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, della terza parte
del Trattato FUE. Esso è quindi idoneo ad essere trattato con procedimento
d’urgenza, in conformità all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di
procedura.
33 In
secondo luogo, è pacifico che, quanto meno alla data di esame della domanda
finalizzata all’applicazione al presente rinvio pregiudiziale del procedimento
pregiudiziale d’urgenza, i ricorrenti nel procedimento principale correvano il
rischio di essere esposti a trattamenti inumani o degradanti, circostanza che
deve essere considerata costituire un elemento di urgenza che giustifica
l’applicazione degli articoli 107 e seguenti del regolamento di procedura.
34 In
considerazione di quanto precede, la Quinta Sezione della Corte ha deciso, il 15
dicembre 2016, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale,
di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente
rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza. Essa ha inoltre
deciso di rinviare la causa dinanzi alla Corte affinché fosse attribuita alla
Grande Sezione.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla competenza della Corte
35 La
competenza della Corte a rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio
è contestata, in particolare, dal governo belga con la motivazione che
l’articolo 25, paragrafo 1, del codice dei visti, di cui si chiede
l’interpretazione, non sarebbe applicabile alle domande in discussione nel
procedimento principale.
36 Ciò
nondimeno, dalla decisione di rinvio risulta inequivocabilmente che le suddette
domande sono state presentate, per motivi umanitari, sulla base dell’articolo
25 del codice dei visti.
37 Quanto
al punto di accertare se il codice di cui trattasi sia applicabile a domande,
come quelle in discussione nel procedimento principale, finalizzate a consentire
ai cittadini di paesi terzi di presentare domande di asilo sul territorio di
uno Stato membro, esso è collegato in modo indissociabile alle risposte che
vanno fornite alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Alla luce di
tali considerazioni la Corte
è competente a rispondere alla questione sollevata (v. in tal senso, sentenza
del 10 settembre 2015, Wojciechowski, C‑408/14, EU:C:2015:591, punto 26 e
giurisprudenza citata).
Sulle questioni pregiudiziali
38 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti debba essere
interpretato nel senso che gli obblighi internazionali di cui allo stesso
includono il rispetto, da parte di uno Stato membro, del complesso dei diritti
garantiti dalla Carta, in particolare ai suoi articoli 4 e 18, nonché dalla
CEDU e dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra. Con la seconda questione
detto giudice chiede, tenuto conto della risposta alla sua prima questione,
sostanzialmente se l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti
debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro a cui è stata
presentata una domanda di visto è tenuto a rilasciare il visto richiesto quando
sia dimostrato un rischio di violazione degli articoli 4 e/o 18 della Carta o
di un obbligo internazionale che tale Stato membro deve adempiere. Nella
fattispecie in esame, il giudice in parola si propone di accertare se la
sussistenza di collegamenti fra il richiedente e lo Stato membro a cui è stata
presentata la domanda di visto incida a tale proposito.
39 Occorre
innanzitutto ricordare che, sulla base di una costante giurisprudenza della
Corte, il fatto che il giudice del rinvio abbia formulato una questione
pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto
dell’Unione non osta a che la
Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di
interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è
investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto
riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. Spetta, al riguardo,
alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e,
in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di
diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto
dell’oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza del 12 febbraio
2015, Oil Trading Poland, C‑349/13, EU:C:2015:84, punto 45 e giurisprudenza
citata).
40 Nel
caso di specie è importante porre in rilievo che il codice dei visti è stato
adottato sulla base dell’articolo 62, punto 2, lettera a) e lettera b), ii),
del Trattato CE, in forza del quale il Consiglio dell’Unione europea adotta
misure relative ai visti per i soggiorni previsti di durata non superiore a tre
mesi, segnatamente le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti da
parte degli Stati membri.
41 Ai
sensi del suo articolo 1, il codice dei visti è diretto a fissare le procedure
e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti
sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di
180 giorni. L’articolo 2, punto 2), lettere a) e b), del menzionato codice
definisce la nozione di «visto», ai fini del codice stesso, come
«l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro» necessaria, rispettivamente,
ai fini: «del transito o di un soggiorno previsto sul territorio degli Stati
membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180
giorni» e «del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati
membri».
42 Orbene,
come risulta dalla decisione di rinvio e dagli elementi del fascicolo
sottoposto alla Corte, i ricorrenti nel procedimento principale hanno
presentato presso l’ambasciata del Belgio in Libano domande di visti per motivi
umanitari, basate sull’articolo 25 del codice dei visti, con l’intenzione di
chiedere asilo in Belgio nel momento del loro arrivo in detto Stato membro e,
pertanto, di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno la cui validità
non sia limitata a 90 giorni.
43 In
conformità dell’articolo 1 del codice dei visti, simili domande, ancorché siano
state formalmente presentate sulla base dell’articolo 25 del codice menzionato,
non rientrano nell’ambito di applicazione del suddetto codice, in particolare
del suo articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la cui interpretazione è
richiesta dal giudice del rinvio in relazione alla nozione di «obblighi
internazionali» che compare nella disposizione in parola.
44 Inoltre,
dal momento che, come fatto notare dal governo belga e dalla Commissione
europea nelle rispettive osservazioni scritte, ad oggi, il legislatore
dell’Unione non ha adottato alcun atto, sul fondamento dell’articolo 79, paragrafo
2, lettera a), TFUE, per quanto riguarda le condizioni di rilascio, da parte
degli Stati membri, di visti o di titoli di soggiorno di lunga durata a
cittadini di paesi terzi per motivi umanitari, le domande in discussione nel
procedimento principale rientrano nell’ambito di applicazione unicamente del
diritto nazionale.
45 Poiché
la situazione in discussione nel procedimento principale non è, quindi,
disciplinata dal diritto dell’Unione, le disposizioni della Carta, in
particolare quelle dei suoi articoli 4 e 18, considerate nelle questioni del
giudice del rinvio, non risultano alla stessa applicabili (v., in tal senso, in
particolare, sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10,
EU:C:2013:105, punto 19, e del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13,
EU:C:2014:187, punto 29 e giurisprudenza citata).
46 La
conclusione suesposta non è rimessa in discussione dalla circostanza che
l’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice dei visti costituisce come
motivo di rifiuto di un visto, e non come causa di non applicazione del codice
menzionato, la sussistenza di «ragionevoli dubbi sull[’]intenzione [del
richiedente] di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza
del visto richiesto».
47 La
situazione in discussione nel procedimento principale non è infatti
caratterizzata dalla sussistenza di dubbi del genere, bensì da una domanda che
ha un oggetto differente da quello di un visto di breve durata.
48 È
necessario aggiungere che la conclusione contraria equivarrebbe, laddove il
codice dei visti è stato concepito ai fini del rilascio di visti per soggiorni
sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di
180 giorni, a consentire ai cittadini di paesi terzi di presentare, basandosi
sul codice in parola, domande di visto finalizzate ad ottenere il beneficio di
una protezione internazionale nello Stato membro di loro scelta, il che
lederebbe l’impianto generale del sistema istituito dal regolamento
n. 604/2013.
49 È
altresì importante porre in rilievo che una simile conclusione contraria
comporterebbe che gli Stati membri sarebbero tenuti, sulla base del codice dei
visti, a consentire, di fatto, a cittadini di paesi terzi di presentare una
domanda di protezione internazionale presso rappresentanze degli Stati membri
situate nel territorio di un paese terzo. Orbene, atteso che il codice dei
visti non è finalizzato ad armonizzare le normative degli Stati membri relative
alla protezione internazionale, occorre constatare che gli atti dell’Unione
adottati sul fondamento dell’articolo 78 TFUE che disciplinano le
procedure applicabili alle domande di protezione internazionale non prevedono
un obbligo del genere e, al contrario, escludono dal loro ambito di
applicazione le domande presentate presso rappresentanze degli Stati membri.
Come risulta infatti dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/32,
la direttiva in parola è applicabile alle domande di protezione internazionale
presentate nel territorio degli Stati membri, compreso alla frontiera, nelle
acque territoriali o nelle zone di transito, ma non alle domande di asilo
diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati
membri. Parimenti, dall’articolo 1 e dall’articolo 3 del regolamento n. 604/2013
deriva che il medesimo impone agli Stati membri di esaminare qualsiasi domanda
di protezione internazionale presentata nel territorio di uno Stato membro,
compreso alla frontiera e nelle zone di transito, e che le procedure previste
dal regolamento in parola si applicano esclusivamente a siffatte domande di
protezione internazionale.
50 In
tale contesto, le autorità belghe hanno erroneamente qualificato le domande in
discussione nel procedimento principale come domande di visti di breve durata.
51 Alla
luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste
dichiarando che l’articolo 1 del codice dei visti deve essere interpretato nel
senso che una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata da
un cittadino di un paese terzo per motivi umanitari, sulla base dell’articolo
25 del codice in parola, presso la rappresentanza dello Stato membro di
destinazione situata nel territorio di un paese terzo, con l’intenzione di
presentare, dal momento dell’arrivo in tale Stato membro, una domanda di
protezione internazionale e, pertanto, di soggiornare in detto Stato membro più
di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, non rientra nell’ambito di
applicazione del codice menzionato, bensì, allo stato attuale del diritto dell’Unione,
unicamente in quello del diritto nazionale.
Sulle spese
52 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
L’articolo 1 del regolamento (CE)
n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), come
modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, deve essere interpretato nel senso che una
domanda di visto con validità territoriale limitata presentata da un cittadino
di un paese terzo per motivi umanitari, sulla base dell’articolo 25 del codice
in parola, presso la rappresentanza dello Stato membro di destinazione situata
nel territorio di un paese terzo, con l’intenzione di presentare, dal momento
dell’arrivo in tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale e,
pertanto, di soggiornare in detto Stato membro più di 90 giorni su un periodo
di 180 giorni, non rientra nell’ambito di applicazione del codice menzionato,
bensì, allo stato attuale del diritto dell’Unione europea, unicamente in quello
del diritto nazionale.
Dal sito http://curia.europa.eu
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