domenica 5 marzo 2017



In tema di trasferimento della residenza del minore


Trib. Milano … giugno 2014



Ancorché il luogo di residenza dei minori debba essere deciso dai genitori  “di comune accordo”, è inammissibile un provvedimento di "cd. inibitoria", richiesto dal padre per contrastare il (paventato) trasferimento di residenza dei figli deciso unilateralmente dalla madre, ma, tenuto conto dell'interesse preminente dei minori, può disporsi che copia del provvedimento di rigetto (dell'inibitoria) venga comunicato al Comune di (supposta) destinazione, affinché, in caso di richiesta della madre, per i figli minori, (questi) respinga le istanze di trasferimento anagrafico degli stessi, fondandosi tali istanze su un atto contrario ai doveri discendenti dal corretto esercizio della responsabilità genitoriale.

Nessun commento:

Posta un commento