Corte di Giustizia UE 14 marzo 2017, n. C-157/15
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva
2000/78/CE – Parità di trattamento – Discriminazione basata sulla
religione o sulle convinzioni personali – Regolamento interno di
un’impresa che vieta ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni
visibili di natura politica, filosofica o religiosa – Discriminazione
diretta – Insussistenza – Discriminazione indiretta – Divieto
posto ad una dipendente di indossare il velo islamico
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il divieto di
indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un’impresa
privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico,
filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione
diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale
direttiva.
Siffatta norma interna di un’impresa privata
può invece costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato che
l’obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un
particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata
religione o ideologia, a meno che esso sia oggettivamente giustificato da una
finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di
una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i
clienti, e che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano
appropriati e necessari, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio
verificare.
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