Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 25 gennaio 2017, Consiglieri
politici.
Si fa riferimento alla nota
allegata con la quale il sindaco del comune in oggetto ha formulato un quesito
in ordine alla possibilità di individuare e nominare i “consiglieri politici”.
Tali figure, non previste dallo statuto comunale, dovrebbero svolgere funzioni
di supporto all’azione amministrativa assicurando maggiore incisività ed
efficacia al governo della comunità locale, senza alcun onere per il comune. Al
riguardo, si osserva che, come noto, l’ordinamento degli enti locali non
prevede la figura del “consigliere politico”; i consiglieri, gli assessori ed
il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche
individuate dalla legge. Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore
costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in
materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e
Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia
statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei
principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. Ai sensi dell’art. 6 del
suddetto T.U.O.E.L., lo statuto stabilisce le norme fondamentali
dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi. E’
prevista, inoltre, la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi
di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo che
al primo comma demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la possibilità
di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo
e controllo loro attribuite dalla legge. Con riferimento a tale istituto, va
ricordato che la giurisprudenza contabile ha evidenziato il carattere
necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di funzioni di
staff (cfr. pronuncia SRC Campania n. 155/2014/PAR). Per quanto concerne la
possibilità che il sindaco deleghi proprie funzioni ai consiglieri, tali
ipotesi possono ricorrere, ai sensi dell’art. 54, comma 10, per l’esercizio
delle funzioni di ufficiale del Governo nei quartieri e nelle frazioni, e ai
sensi dell’art.31, comma 4, in caso di partecipazioni alle assemblee
consortili. Tutto ciò premesso, considerato che, nell’ambito dei principi
fissati con legge dello Stato, l’ente può integrare, nei termini suindicati, le
norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle,
l’individuazione della figura del “consigliere politico” non appare compatibile
con l’ordinamento degli enti locali. Su quanto precede si prega di fare analoga
comunicazione all’ente interessato.
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