Sui poteri del
prefetto, in materia di stato civile, interviene il Consiglio di Stato
Cons. di Stato, III, 1 dicembre 2016, n. 5047
L’ordinamento dello stato civile prevede
specifiche regole, divergenti da quelle di carattere generale previste dall’art.
54 del d.lg. 267/2000.
L’ordinamento dello stato civile va
considerato settoriale, speciale e completo e non prevede – in deroga all’art.
21 nonies della legge sul procedimento amministrativo [osserva il Collegio, sul
punto, che “dall’art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, si
desume un principio di simmetria per il quale, nei casi previsti dalla legge,
un «altro organo» può emanare un atto di annullamento, solo se ciò sia
consentito alla Autorità emanante”] – alcuna disposizione attributiva del
potere di disporre l’annullamento di un atto trascritto, né in sede di
autotutela da parte dell’organo che lo ha emesso, né da parte di un altro
organo (che sia il Ministro dell’Interno o il Prefetto). Tuttavia, l’art. 2, c.
3, della l. 400/1988 (per il quale «sono sottoposti alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri …. p) le determinazioni concernenti l’annullamento
straordinario, a tutela dell’unità dell’ordinamento, degli atti amministrativi
illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato») e l’art. 138, c. 1, del d. lgs. 267/2000 (per
il quale «In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con
d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio
o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali
viziati da illegittimità»), da intendersi richiamati dall’art. 21 nonies della
l. 241/1990, attribuiscono al Governo della Repubblica nella sua collegialità,
e non al Ministro dell’Interno o al Prefetto, il potere di disporre
«l’annullamento straordinario, a tutela dell’unità dell’ordinamento, degli atti
amministrativi illegittimi» (tranne gli atti delle Regioni e delle Province
Autonome, come statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale 21 aprile
1989, n. 229), e dunque, ove ne sussistano i presupposti, anche degli atti
formalmente amministrativi, emessi dal Sindaco, quale ufficiale dello stato
civile.
Tra il Prefetto ed il Sindaco, quale
ufficiale di stato civile, non sussiste un rapporto di gerarchia ‘in senso
tecnico e tradizionale’ [osserva il Collegio che“qualora vi fosse
effettivamente un tale rapporto di gerarchia, si dovrebbe di conseguenza
ammettere che, avverso gli atti emessi dal Sindaco quale ufficiale di stato
civile, ogni interessato potrebbe proporre al Prefetto un ricorso gerarchico
(da considerare quale istituto coessenziale al rapporto di gerarchia) e,
inoltre, che la relativa decisione gerarchica a sua volta sarebbe impugnabile
con ricorso al tribunale amministrativo regionale o al Presidente della
Repubblica”, ma tali conseguenze “si porrebbero in palese contraddizione con le
articolate disposizioni del codice civile e del d.P.R. n. 396 del 2000, le
quali (salvi i casi di correzione degli «errori materiali di scrittura»: art.
98, comma 1, del medesimo d.P.R.) riservano alla Autorità giudiziaria ordinaria
la cognizione delle controversie e comunque non consentono agli organi del
Ministero dell’Interno di incidere sugli effetti prodotti dagli atti degli
ufficiali di stato civile”].
E’ impugnabile la circolare del Ministero
dell’Interno, volta a chiarire l’ambito dei poteri-doveri degli ufficiali di
stato civile.
E’
illegittima la circolare del Ministero dell’Interno in data 7 ottobre
2014, nella parte in cui ha ritenuto
sussistente un potere di annullamento dei Prefetti. Né si può affermare che sia
stata proprio tale circolare ad ‘attribuire’ un tale potere di annullamento ai
Prefetti, poiché l’art. 9 del d.P.R. 396/2000 non ha conferito al Ministro un
proprio potere di ampliare l’ambito delle competenze dei Prefetti.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2016, proposto
dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
OMISSIS
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, n. 228
del 2015, resa tra le parti, concernente la trascrizione di un matrimonio nei
registri di stato civile;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora
-OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto del 30 settembre 2014, il Sindaco di U. ha iscritto
- nel registro dei matrimoni presso l’ufficio di stato civile – il matrimonio
contratto nel 2010 in S. dalla signora appellata (residente in B. ed iscritta all’anagrafe
del Comune di U.), con una persona dello stesso sesso, di nazionalità s.
Dando seguito ad una nota del Ministero dell’Interno di data 7
ottobre 2014 (che ha rilevato come tale trascrizione non sia consentita dal
d.P.R. n. 396 del 2000), il Prefetto di U. – in data 9 ottobre 2014 - ha
dapprima invitato il Sindaco ad annullare tale trascrizione e poi, con decreto
di data 27 ottobre 2014, in applicazione dell’art. 21 nonies della legge
n. 241 del 1990 ha disposto l’«annullamento d’ufficio» della trascrizione del
matrimonio, nominando un delegato, che ha annotato l’atto di annullamento nel
registro dei matrimoni.
2. Con il ricorso di primo grado n. 457 del 2014 (proposto al
TAR per il Friuli Venezia Giulia), l’appellata ha impugnato gli atti sopra
indicati, chiedendo la declaratoria della loro nullità ovvero il loro
annullamento, per vari profili di violazione di legge, per incompetenza
assoluta e difetto assoluto di attribuzione.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di U. si
sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
3. Con la sentenza impugnata, il TAR ha accolto il ricorso ed
ha annullato gli atti impugnati.
In particolare, il TAR ha ritenuto che:
- sussiste per la controversia la giurisdizione amministrativa
generale di legittimità, ai sensi dell’art. 7 del codice del processo
amministrativo, perché oggetto del giudizio è il provvedimento del Prefetto di
data 27 ottobre 2014 (e non lo status di coloro che hanno contratto il
matrimonio);
- sussiste l’interesse della appellata ad ottenere
l’annullamento del medesimo provvedimento del Prefetto;
- va estromesso dal giudizio il Comune di U., che non ha un
«reale interesse al ricorso, tale da giustificare un suo intervento in causa»;
- per esaminare se sia legittimo o meno il provvedimento del
Prefetto, va esaminata preventivamente la questione se l’ordinamento italiano
consenta «la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero da un cittadino
italiano con una persona del medesimo sesso»;
- dalle disposizioni del codice civile e dall’art. 64 del
d.P.R. n. 396 del 2000, si evince che «la trascrizione disposta dal Sindaco di U.
e poi annullata con il provvedimento prefettizio in questa sede impugnato era
contraria alla legge»;
- dall’art. 453 del codice civile e dalle disposizioni del
d.P.R. n. 396 del 2000, si evince che «l’ufficiale di stato civile ha solo il
potere di aggiornare i registri e di correggere gli eventuali errori materiali»,
mentre solo l’Autorità giudiziaria può correggere «altri tipi di errori»;
- nel caso di «errori» commessi dal Sindaco, anche quale
«ufficiale di governo», il Prefetto (che, ai sensi dell’art. 54, commi 3 e 11,
del t.u. n. 267 del 2000, ha poteri sostitutivi solo «nel caso di inerzia del
Sindaco»), non può annullare gli atti con cui si commettano tali «errori»,
perché «spetta solo all’Autorità giudiziaria ordinaria disporre la
cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro degli atti di
matrimonio», mentre «l’ufficiale di stato civile ha solo il potere di
aggiornare i registri e di correggere gli errori materiali»;
- la mancanza di un potere di annullamento del Prefetto si
desume anche dall’art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990,
per il quale «il provvedimento amministrativo illegittimo … può essere
annullato d’ufficio …. dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge», dal momento che nessuna legge attribuisce al
Prefetto il potere di annullare gli atti emanati dal Sindaco, quale ufficiale
di stato civile;
- la circolare del Ministro dell’Interno, di data 7 ottobre
2014, è legittima «nella parte i cui ribadisce la non trascrivibilità dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso, in quanto non prevista
dall’ordinamento italiano», mentre «risulta illegittima nella parte in cui
prevede un intervento sostitutivo diretto del Prefetto sui registri di stato
civile»;
- «spetta al Procuratore della Repubblica o di sua iniziativa
ovvero su segnalazione del Ministro o del Prefetto, attivare il Tribunale a
intervenire a norma di legge per rimuovere un atto di trascrizione palesemente
illegittimo, cioè, come recita l’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, per
disporre ‘la cancellazione di un atto indebitamente registrato’»;
- va dunque annullato l’atto del Prefetto, da considerare
illegittimo (e non nullo per il «difetto assoluto di attribuzione»
disciplinato dall’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990), poiché
vi è stato un «uso errato del potere», avendo il Prefetto ed il Ministero
dell’Interno – in materia di stato civile e in presenza di un illegittimo atto
del Sindaco poteri di «indirizzo, di vigilanza e sostitutivi»;
- va altresì annullata la circolare del Ministero dell’Interno
di data 7 ottobre 2014, nella parte in cui ha previsto un potere «prefettizio
sostitutivo di annullamento».
4. La sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 226 del
2015 è stata impugnata sia dal Ministero dell’Interno che dalla ricorrente
originaria.
4.1. Con l’appello principale, dopo aver richiamato le vicende
che hanno condotto al secondo grado del giudizio, il Ministero dell’Interno:
- ha richiamato i principi affermati in casi analoghi da questo
Consiglio, con le sentenze nn. 4897, 4988 e 4899 del 2015;
- ha condiviso – sino a p. 18 - i passaggi motivazionali della
sentenza del TAR, per i quali il Sindaco non può disporre la trascrizione dei
matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso;
- ha dedotto – da p. 19 a p. 30 - che, in materia di stato
civile, vi è «una posizione generale di sovraordinazione del Prefetto, rispetto
al Sindaco», con un potere del Prefetto di «annullamento gerarchico» degli atti
illegittimi del Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del testo unico n. 267 del 2000
e dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990;
- ha dedotto – da p. 30 a p. 33 - che la sentenza del TAR
sarebbe contraddittoria nell’affermare - da un lato - la natura amministrativa
dell’atto del Sindaco che dispone la trascrizione del matrimonio contratto
all’estero e - dall’altro - l’assenza del potere del Prefetto di annullare
l’illegittimo atto del Sindaco, dovendosi ritenere sussistente tale potere, ai
sensi dei medesimi art. 54 del t.u.e.l. e art. 21 nonies della legge n.
241 del 1990, per garantire l’esercizio uniforme, a livello nazionale, della
funzione di stato civile ai fini della certezza giuridica;
- ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza del TAR,
siano caducate le sue statuizioni di annullamento della circolare ministeriale
di data 7 ottobre 2014 (che ha riconosciuto in materia la sussistenza del
potere dei Prefetti di annullare gli atti illegittimi degli ufficiali di stato
civile) e dell’atto di annullamento, emesso dal Prefetto di U. in data 27
ottobre 2014.
4.2. Con l’appello incidentale, la ricorrente in primo grado,
così come già eccepito in primo grado dal Ministero dell’Interno e dopo aver
richiamato le decisioni rese in materia dal TAR Lombardia e dal TAR Toscana, ha
chiesto – sino a p. 9 –, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, poiché:
- ai sensi dell’art. 8 del codice del processo amministrativo,
solo il giudice civile si può occupare delle questioni «concernenti lo stato e
la capacità delle persone»;
- il provvedimento del Prefetto sarebbe stato emesso in
‘carenza di potere in astratto’, non potendo desumersi la sussistenza del
relativo potere dal contenuto della circolare ministeriale del 7 ottobre 2014,
sicché l’atto sarebbe nullo ex art. 21 septies della L. 241/90, e dunque
non sarebbe in grado di ‘degradare’ la posizione giuridica soggettiva dei
destinatari, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario;
- ove si dovessero condividere i principi affermati dal
Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4897, 4898, 4899 del 2015, si dovrebbe
ammettere un ‘duplice regime di impugnazioni’ sul medesimo atto di
trascrizione, il che non sarebbe accettabile, se non altro perché potrebbe
esservi un contrasto tra giudicati.
Inoltre, l’appellante incidentale:
- ha condiviso la sentenza del TAR, sia nella parte in cui essa
ha rilevato che nessuna legge ha attribuito al Prefetto il potere di annullare
gli atti del Sindaco, emessi quale ufficiale di stato civile (v. pp. 9-19
dell’appello incidentale), sia nella parte in cui essa ha rilevato che solo
l’Autorità giudiziaria, su ricorso del pubblico ministero, può disporre la
correzione del contenuto dei medesimi atti del Sindaco (v. pp. 20-26);
- ha lamentato (a p. 26) che la sentenza impugnata ha violato
il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, anche perché
«non è necessario alla soluzione della controversia» l’esame della questione
della «legittimità della trascrizione dei matrimoni fra persone dello stesso
sesso contratti all’estero»;
- ha dedotto che - contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero
dell’Interno e dal Prefetto di U. ed è stato affermato la sentenza impugnata –
l’atto del Sindaco, annullato dal Prefetto, risulta conforme alle disposizioni
dell’ordinamento italiano, da interpretare sulla base dei principi desumibili
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (v. pp. 26-37 dell’appello incidentale)
4.3. Con l’ordinanza n. 2980 del 22 luglio 2016, la Sezione ha respinto
l’istanza del Ministero dell’Interno, con cui è stata chiesta la sospensione
della esecutività della sentenza appellata.
4.4. All’udienza del 13 ottobre 2016, dopo che le parti hanno
tutte rappresentato di avere un perdurante interesse alla definizione del
secondo grado del giudizio, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Per le ragioni che saranno esplicitate rispettivamente nei
paragrafi 6, 7 e 8, ritiene la
Sezione che:
a) sono inammissibili le deduzioni dell’appellante incidentale,
secondo cui sussisterebbe il difetto della giurisdizione amministrativa sulla
cognizione del ricorso di primo grado;
b) è fondato il motivo proposto a p. 26 dell’appello
incidentale, per il quale il TAR si sarebbe dovuto pronunciare unicamente sulla
legittimità degli atti del Ministero dell’Interno formalmente impugnati, e non
anche sulla questione sostanziale – di per sé irrilevante nel giudizio – se il
Sindaco abbia potuto disporre la trascrizione dei matrimoni fra persone dello
stesso sesso contratti all’estero (sicché risultano irrilevanti le contrapposte
e reiterate deduzioni formulate al riguardo dalle Amministrazioni appellanti,
sino a p. 18 nell’appello principale, e dalla appellante incidentale da p. 26 a
p. 37 del suo gravame);
c) sono infondate le censure di pp. 19-30 dell’appello
principale del Ministero dell’Interno, proposte contro le statuizioni con cui
il TAR ha annullato in parte qua la circolare ministeriale emessa il 7
ottobre 2014 e l’atto del Prefetto di U. di data 27 ottobre 2014, poiché
nessuna disposizione di legge ha attribuito agli organi del Ministero
dell’Interno il potere di annullare gli atti sindacali di trascrizione nel
Registro degli atti di matrimonio [potere che invece, in linea di principio, è
attribuito al Governo nella sua composizione collegiale, dall’art. 2, comma 3,
lettera p) della legge n. 400 del 1988 e dall’art. 138, comma 1, del testo
unico sugli enti locali 18 agosto 2000, n. 267].
Nei successivi paragrafi, sono dunque esplicitate le ragioni di
queste statuizioni del Collegio, sintetizzate nelle lettere a), b) e c).
6. Per evidenti ragioni di ordine logico, devono essere
preventivamente esaminate le censure dell’appellante incidentale, secondo cui
non sussisterebbe sulla controversia la giurisdizione di legittimità del
giudice amministrativo.
6.1. Va premesso che il Ministero appellante non ha formulato
alcuna censura avverso la statuizione con cui la sentenza impugnata ha rilevato
che sussiste la giurisdizione amministrativa di legittimità, quando è impugnato
un atto del Prefetto che annulla un atto del Sindaco, emesso nella qualità di
ufficiale dello stato civile.
6.2. Ciò posto, ritiene la Sezione che risultano inammissibili le censure
dell’appellante incidentale, secondo cui non sussisterebbe per la controversia
la giurisdizione amministrativa di legittimità.
Infatti, l’appellante incidentale, poiché ha proposto il
ricorso di primo grado, non può contestare in grado d’appello la sussistenza
della giurisdizione amministrativa.
Va richiamata la consolidata giurisprudenza di questo
Consiglio, per la quale chi ha proposto un ricorso al giudice amministrativo
non può poi contestare – con un motivo d’appello - la sussistenza della
giurisdizione del giudice, da lui adito.
Questo principio è stato affermato nel caso in cui il
ricorrente sia risultato soccombente in primo grado e poi abbia dedotto con un
motivo d’appello che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito
(Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4501; Sez. III, 13 aprile 2015, n.
1855; Sez, V, 27 marzo 2015, n., 1605; Sez. III, 7.4.2014, n. 1630; Sez. VI, 8.2.2013,
n. 703; Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656; v. anche Cass., Sez. Un., ord. 24
aprile 2014, n. 9251, anche sulla configurabilità di alcuni temperamenti al
principio, in questa sede non pertinenti, nonché Sez. Un., 20 ottobre 2016, n.
21260).
Tale principio, per identità di ratio, rileva però anche
quando, come è avvenuto nella specie, il ricorso di primo grado sia stato
accolto, con l’annullamento dell’atto impugnato, e, a seguito della
proposizione dell’appello principale dell’Amministrazione soccombente,
l’originario ricorrente intenda contestare con l’appello incidentale la
giurisdizione da lui stesso adito.
6.3. La censura di difetto di giurisdizione – formulata
dall’appellante incidentale - è altresì infondata, perché il provvedimento del
Prefetto di U., emesso in data 27 ottobre 2014, va qualificato come atto
autoritativo, incidente di per sé su posizioni di interesse legittimo.
Poiché tale principio si desume dall’esame dei poteri spettanti
in materia alle Autorità statali, sul punto si rimanda al successivo § 8.4.
della presente sentenza.
7. Va ora esaminato il motivo proposto a p. 26 dell’appello
incidentale, per il quale il TAR – una volta ravvisata l’illegittimità degli
atti del Ministero dell’Interno formalmente impugnati – si sarebbe dovuto limitare
a disporre il loro annullamento, senza esaminare anche la questione sostanziale
– conseguentemente irrilevante - se il Sindaco abbia potuto disporre la
trascrizione del matrimonio in questione, contratto all’estero.
Ad avviso dell’appellante, decidendo in tal modo il TAR avrebbe
violato il «principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato».
7.1. Per l’esame di tale motivo, va osservato che, col ricorso
di primo grado, l’appellante incidentale:
- ha impugnato gli atti con cui il Ministero dell’Interno e il
Prefetto di U. hanno disposto l’annullamento dell’atto del Sindaco di U. del 30
settembre 2014, deducendo la violazione dell’art. 21 nonies, comma 1,
della legge n. 241 del 1990, per il quale «Il provvedimento amministrativo
illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies … può essere annullato d'ufficio,
… dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge»;
- ha dedotto che gli atti statali impugnati sarebbero
annullabili o nulli, perché – tenuto conto del principio generale espresso dal
medesimo art. 21 nonies - nessuna disposizione di legge ha attribuito
alle Autorità emananti il potere di annullare gli atti emessi dal Sindaco,
nella qualità di ufficiale di stato civile;
- ha osservato che non voleva discutere della «correttezza o
meno della trascrizione effettuata dal Sindaco di U.», affrontando la questione
della legittimità sostanziale di tale trascrizione solo per rimarcare che il
provvedimento del Prefetto, oltre ad essere viziato per incompetenza,
risulterebbe viziato anche per ragioni di ordine sostanziale.
Nel determinare l’«ordine di trattazione delle questioni», la
sentenza appellata ha però ritenuto dapprima di pronunciarsi sulla legittimità
dell’atto (non impugnato) del Sindaco di U. di data 30 settembre 2014,
ritenendolo illegittimo, e poi ha esaminato le censure sulla illegittimità
degli atti (impugnati) del Ministero dell’Interno e del Prefetto di U.,
ritenendoli anch’essi illegittimi.
Col suo appello incidentale, la ricorrente originaria ha
lamentato che il TAR avrebbe dovuto applicare i principi sul processo
amministrativo (e, in particolare, quello sulla ‘corrispondenza tra il chiesto
ed il pronunciato’) ed avrebbe dovuto considerare come oggetto del giudizio gli
atti statali impugnati in primo grado, mentre avrebbe potuto considerare
rilevanti le questioni sulla legittimità dell’atto del Sindaco di data 30
settembre 2014, solo nel caso di reiezione delle censure ‘preliminari’ sulla
incompetenza delle Autorità statali.
7.2. Ritiene la
Sezione che risultano fondate queste censure dell’appellante
incidentale, per le seguenti distinte considerazioni.
7.2.1. In primo luogo, poiché nella specie era stata disposta
dall’ufficiale di stato civile la trascrizione del matrimonio, le censure
formulate col ricorso originario hanno riguardato unicamente gli impugnati
provvedimenti emessi dal Ministero dell’Interno e dal Prefetto di U., di cui è
stato così chiesto l’annullamento, sia per violazione delle disposizioni
riguardanti la competenza dei Prefetti, sia per la violazione sostanziale delle
leggi in materia di trascrizione dei matrimoni.
Non possono di certo considerarsi come ‘motivi di ricorso di
primo grado’ le ‘argomentazioni’ della originaria ricorrente sulla questione
sostanziale concernente la legittimità o meno dell’atto del Sindaco di data 30
settembre 2014 (che ha accolto la sua richiesta): tali ‘argomentazioni’ sono
state dedotte per sostenere che gli atti statali, qualora non risultanti
viziati per incompetenza, si sarebbero dovuti annullare per ragioni sostanziali,
cioè per la violazione – in ipotesi commessa dal Prefetto - delle leggi sulla
trascrizione dei matrimoni e sull’ambito dei poteri del Sindaco, quale
ufficiale di stato civile.
Risulta pertanto errata la determinazione del TAR di
capovolgere l’ordine di trattazione delle questioni controverse: il TAR avrebbe
dovuto dapprima esaminare le censure sulla illegittimità per incompetenza degli
atti statali e, solo nel caso di reiezione di tali censure, si sarebbe potuto
pronunciare sulla legittimità ‘sostanziale’ o meno dei medesimi atti statali,
verificando cioè se l’atto del Sindaco andava annullato dal Prefetto per
violazione della normativa sostanziale sulla trascrizione dei matrimoni.
7.2.2. In secondo luogo, vanno richiamati – per identità di ratio
– i principi applicabili sull’«ordine di trattazione delle questioni», quando
erano impugnate le decisioni negative di controllo.
Nel caso di impugnazione, per tardività o per incompetenza, di
un atto di annullamento di un provvedimento ‘controllato’, e di proposizione di
ulteriori censure di carattere sostanziale proposte contro la decisione
negativa di controllo, il giudice amministrativo doveva dapprima esaminare le
censure di tardività o di incompetenza e solo nel caso di loro reiezione
avrebbe potuto esaminare le questioni sulla legittimità sostanziale dell’atto
di controllo e, di riflesso, di quello annullato in sede amministrativa.
Pur se vanno ravvisate notevoli differenze tra l’esercizio dei
poteri degli organi collegiali di controllo (a suo tempo previsti dagli artt.
125 e 130 della Costituzione, prima della loro modifica) e l’esercizio del
potere prefettizio di annullamento di un atto sindacale (peraltro posto
radicalmente in discussione nel presente giudizio), va evidenziato il principio
generale per cui, quando si impugna in sede giurisdizionale un atto di
annullamento di un atto di un ente locale, oggetto del giudizio è proprio e
solo il provvedimento di annullamento, sicché sul piano logico dapprima vanno
esaminati i motivi di ricorso con cui sia dedotta la tardività o la non
configurabilità dell’esercizio del potere di annullamento, mentre solo dopo la
reiezione di tali censure si può passare all’esame della legittimità
sostanziale dell’atto di annullamento (e, di riflesso, di quella dell’atto annullato).
7.2.3. In terzo luogo, vanno richiamati i principi enunciati
dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, 27 aprile 2015, n,
5, sul c.d. ordine di trattazione delle questioni.
Tale sentenza ha evidenziato che il ricorrente in primo grado,
nell’esporre le proprie censure, può delimitare la possibile ratio decidendi
della sentenza del giudice amministrativo, il quale deve tenere conto
dell’interesse del medesimo ricorrente e delle domande da lui specificamente
proposte.
Ne consegue che, poiché la ricorrente in primo grado ha chiesto
l’annullamento degli atti statali, innanzitutto per l’incompetenza delle
Autorità emananti, il TAR non si sarebbe dovuto pronunciare per saltum
(e sostanzialmente con un obiter dictum) sulla legittimità dell’atto
sindacale, per poi esaminare (ed accogliere) le censure sulla incompetenza del
Ministro dell’Interno e del Prefetto.
7.3. Pertanto, in accoglimento del motivo proposto a p. 26
dall’appellante incidentale, la sentenza impugnata va riformata, nella parte in
cui essa ha considerato illegittimo l’atto del Sindaco di U., emesso in data 30
settembre 2014: la sentenza stessa – avendo annullato in parte qua e per
incompetenza la circolare del Ministero dell’Interno e il provvedimento del
Prefetto di U. – non si sarebbe dovuta pronunciare sulla legittimità dell’atto
del Sindaco, di data 30 settembre 2014.
7.4. Di conseguenza (e poiché di seguito saranno confermate le
statuizioni di annullamento, della circolare del Ministero e dell’atto del
Prefetto di U., per incompetenza), risultano irrilevanti - e vanno dichiarate
inammissibili - le contrapposte e reiterate censure delle parti, riguardanti la
legittimità o meno dell’atto del Sindaco del 30 settembre 2014 (censure
formulate al riguardo dalle Amministrazioni appellanti sino a p. 18
nell’appello principale, e dalla ricorrente originaria da p. 26 a p. 37 del suo
gravame incidentale).
8. Si deve ora passare all’esame della
questione, centrale nel presente giudizio, se il Prefetto di U. abbia
esercitato in materia una propria competenza attribuita dalla legge, mediante
il suo atto di data 27 ottobre 2014 (che ha annullato quello emesso dal Sindaco
in data 30 settembre 2014), nonché all’esame della questione – strettamente
connessa - se sia legittima la circolare del Ministero dell’Interno di data 7
ottobre 2014, nella parte in cui ha affermato la sussistenza del potere dei
Prefetti di annullare gli atti emessi dagli ufficiali di stato civile.
8.1.1. Col ricorso di primo grado, l’interessata aveva
contestato la legittimità dell’atto del Prefetto di data 27 ottobre 2014,
deducendo che:
- esso dovrebbe essere considerato illegittimo e comunque nullo
per ‘carenza di potere’ o ‘difetto assoluto di attribuzione’;
- nessuna legge ha attribuito al Prefetto il potere di annullare
gli atti di trascrizione dei matrimoni, emessi dal Sindaco quale ufficiale di
stato civile, né un tale potere può essere stato attribuito ex novo
dalla circolare del Ministero dell’Interno emessa il 7 ottobre 2014, poiché
l’art. 453 del codice civile ed il d.P.R. n. 396 del 2000 hanno attribuito alla
autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione (anche su impulso del pubblico
ministero) sulle domande inerenti la rettificazione degli atti dello stato
civile.
Con la sentenza appellata, il TAR ha ritenuto che:
- l’atto di annullamento – emesso dal Prefetto in data 27
ottobre 2014 – è illegittimo per incompetenza (e non nullo per il «difetto
assoluto di attribuzione» disciplinato dall’art. 21 septies della
legge n. 241 del 1990), poiché il Prefetto – in materia di stato civile e in
presenza di un illegittimo atto del Sindaco – ha poteri di «indirizzo, di
vigilanza e sostitutivi», ma non anche quello di annullare l’atto sindacale,
emesso quale ufficiale di stato civile;
- per le medesime ragioni, è illegittima in parte qua la
circolare del Ministero dell’Interno di data 7 ottobre 2014, che – in sede di
interpretazione del quadro normativo – ha affermato la sussistenza di un tale
potere di annullamento dei Prefetti.
8.1.2. Con l’appello principale, le Amministrazioni statali
hanno richiamato i principi affermati in casi analoghi da questo Consiglio, con
le sentenze nn. 4897, 4988 e 4899 del 2015 (deducendo che, in materia di stato
civile, vi sarebbe «una posizione generale di sovraordinazione del Prefetto, rispetto
al Sindaco», con un potere del Prefetto di «annullamento gerarchico» degli atti
illegittimi del Sindaco) e hanno altresì dedotto che il TAR - nell’affermare la
natura amministrativa dell’atto del Sindaco che dispone la trascrizione del
matrimonio contratto all’estero – con un non condivisibile salto logico avrebbe
negato la sussistenza del potere del Prefetto di annullare l’atto del Sindaco.
In particolare, le Amministrazioni hanno dedotto che:
- la tenuta dei registri dello stato civile è una materia di
competenza statale, rispetto alla quale il Sindaco esercita le sue funzioni
come ufficiale di Governo (art. 53, comma 3, del d.lg. n. 267 del 2000);
- il Sindaco, nell’esercizio delle relative funzioni, deve
attenersi alle istruzioni impartite del Ministero dell’Interno (art. 54, comma
12, del d.lg. n. 267 del 2000 e art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000);
- il Prefetto dispone di poteri di vigilanza sulla tenuta degli
atti dello stato civile (art. 9, comma 2, del d.P.R. cit.) e di sostituzione del
Sindaco, in caso di inerzia nell’esercizio di taluni compiti (art. 54, comma
11, del d.lgs. cit.);
- sussiste tra il Sindaco ed il Ministero dell’Interno una
«relazione interorganica» di subordinazione che assoggetta il primo ai poteri
di direttiva e vigilanza del secondo, per l’uniformità di indirizzo nella
tenuta dei registri dello stato civile su tutto il territorio nazionale;
- il potere del Prefetto di annullare gli atti del Sindaco
sarebbe ‘connaturale’ a tale rapporto di sovraordinazione e a tale «relazione
interorganica, in quanto ‘implicito’ e comunque desumibile dai medesimi poteri
di direzione, sostituzione e vigilanza;
- come ha affermato la circolare ministeriale del 7 ottobre
2014, l’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, tenuto conto in
materia dell’art. 54 del d.lg. n. 267 del 2000, andrebbe interpretato nel senso
che è ravvisabile il potere di annullamento d’ufficio di un atto illegittimo,
da parte di un organo diverso dalla Autorità emanante, che sia ‘sovraordinato’
in quanto disponga della ‘potestà di controllo’ e della ‘sovraordinazione
gerarchica’, che implicherebbe anche l’esercizio del potere di autotutela;
- ravvisare il potere del Prefetto – di annullare gli atti
dell’ufficiale di stato civile – significherebbe anche garantire l’«uniformità»
dell’esercizio del potere, nel rispetto delle direttive date dall’autorità
centrale, poiché con il ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria, previsto
dall’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, non vi potrebbe essere una equivalente
uniformità di indirizzo in materia e non vi sarebbe la più idonea tutela degli
interessi pubblici coinvolti.
8.2. Per l’esame delle questioni così sollevate dall’appello
principale, ritiene la Sezione
di dover premettere due considerazioni, in ordine agli aspetti processuali e
sostanziali riguardanti l’emanazione della circolare del Ministero dell’Interno
del 7 ottobre 2014, impugnata in primo grado ed annullata in parte qua
dal TAR.
Tale circolare è stata emessa nell’esercizio del potere
previsto dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, per il quale «l’ufficiale
dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono
impartite dal Ministero dell’Interno».
La sentenza impugnata:
- ha ritenuto – pur non basando tale statuizione su una
particolare motivazione - che tale circolare sia lesiva ed impugnabile;
- ha annullato la medesima circolare, nella parte in cui ha
ritenuto sussistente il potere dei Prefetti di annullare gli atti emessi dagli
ufficiali di stato civile, di cui si ravvisi l’illegittimità.
8.2.1. La prima considerazione della Sezione riguarda gli
aspetti processuali della impugnazione della circolare ministeriale del 7
aprile 2014.
Al riguardo, la
Sezione prende atto del fatto che – malgrado il codice del
processo amministrativo abbia previsto la «competenza territoriale
inderogabile» del TAR per il Lazio sulle controversie aventi per oggetto
provvedimenti aventi effetti sull’intero territorio nazionale, pur quando sia
impugnato un atto applicativo (art. 13, comma 4 bis) – la sentenza
impugnata si è pronunciata sulla legittimità della medesima circolare.
Sul punto, in assenza di uno specifico motivo dell’appello
principale riconducibile all’art. 15, comma 1, del codice del processo
amministrativo, tale profilo processuale non può essere considerato rilevante
in questa sede.
8.2.2. Quanto alla impugnabilità della
medesima circolare (e alle connesse questioni della ammissibilità delle censure
di primo grado rivolte contro di essa e della sussistenza dell’interesse del
Ministero appellante di farne riaffermare la legittimità del contenuto), la Sezione ritiene di dover
ribadire i principi già affermati con la propria precedente sentenza 26 ottobre
2016, n. 4478.
Questa sentenza ha ritenuto ammissibile
l’impugnazione di un'altra circolare emessa dal Ministero dell’Interno, volta a
chiarire l’ambito dei poteri-doveri degli ufficiali di stato civile (v. la
circolare 24 aprile 2015, n. 6, concernente l’ambito di applicazione dell’art.
12 del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito nella l. 10 novembre 2014,
n. 162, sulla nuova procedura di separazione personale tra i coniugi e di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti
all’ufficiale di stato civile).
Con la citata sentenza n. 4478 del 2016, questa Sezione – con considerazioni
che il Collegio condivide e fa proprie – ha osservato che:
- «la circolare interpretativa di una disposizione di legge è
in linea di principio un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente
l’azione degli organi amministrativi, e privo di effetti esterni, cosicché, non
essendo considerabile quale atto presupposto del provvedimento applicativo
ritenuto lesivo, non sussiste l’onere della sua impugnazione»;
- «cionondimeno nella specifica materia dello stato civile,
retta da peculiari principî, ‘l’ufficiale dello stato civile è tenuto ad
uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’Interno’
(art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000)»;
- «le istruzioni ministeriali in questo settore
dell’ordinamento sono normalmente contenute in circolari…, vincolanti per ogni
ufficiale dello stato civile che deve ad esse uniformarsi e, quindi, anche nei
confronti del Sindaco che, nella sua veste di ufficiale dello stato civile, è
posto in posizione di subordinazione rispetto al Ministero dell’Interno, per
quanto non di tipo gerarchico in senso tecnico, se non altro perché avverso gli
atti dell’ufficiale di stato civile non è ammesso alcun ricorso gerarchico, nel
sistema previsto dal d.P.R. n. 396 del 2000»;
- «la circolare ministeriale che reca le istruzioni in questa
materia, pertanto, vincola gli ufficiali dello stato civile, a differenza delle
altre circolari interpretative che, ordinariamente, sono prive di efficacia
vincolante nei confronti degli organi periferici – i quali possono, infatti,
disattenderne l’interpretazione senza che ciò comporti l’illegittimità dei loro
atti per violazione di legge – e che si limitano a riproporre il contenuto
precettivo di atti normativi in vigore, con la conseguenza che, per l’assenza
di una loro immediata lesività, non è configurabile un interesse concreto ed
attuale ad impugnarle»;
- «questa sensibile differenza delle istruzioni impartite dal
Ministero dell’Interno agli ufficiali dello stato civile rispetto all’ordinario
regime delle circolari interpretative rende ragione, in via generale, della
loro immediata impugnabilità, in questa materia, perché la loro efficacia
vincolante, per gli ufficiali dello stato civile, condiziona necessariamente
l’applicazione delle disposizioni e degli istituti introdotti per regolare gli
stessi atti dello stato civile e si riverbera con effetti esterni, altrettanto
necessariamente, anche sulla posizione dei terzi, che di tali atti siano
destinatari (salva la loro tutela avverso i singoli atti, azionabile innanzi al
tribunale civile, ai sensi dell’art. 453 c.c. e delle disposizioni del d.P.R.
n. 396 del 2000)».
Pertanto, in considerazione
dell’interesse del Ministero dell’Interno – ora appellante - di far riaffermare
la legittimità della propria circolare, avente natura autoritativa in quanto
emessa nell’esercizio del potere previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 396 del
2000, risultano ammissibili le complessive censure della Amministrazione
statale, volte ad ottenere la riforma non solo della statuizione del TAR che ha
annullato il decreto del Prefetto di U., di data 27 ottobre 2014, ma anche
della statuizione – connessa e anzi logicamente presupposta – con cui il TAR ha
annullato in parte qua la circolare del 7 ottobre 2014, nella parte in
cui ha ritenuto sussistente in materia il potere di annullamento dei Prefetti.
8.3. Ciò posto, ritiene la Sezione che le censure
delle Amministrazioni appellanti principali vadano respinte e che le
statuizioni del TAR – di annullamento parziale della circolare del 7 ottobre
2014 e di annullamento anche dell’atto del Prefetto di data 27 ottobre 2014 –
vadano confermate, sia pure sulla base di una motivazione parzialmente diversa
da quella posta a base della sentenza di primo grado.
La Sezione,
infatti, ritiene di dover rivedere il proprio precedente orientamento circa
l’ambito di applicazione dell’art. 21 nonies, comma 1, della legge n.
241 del 1990, per il quale «il provvedimento amministrativo illegittimo …
può essere annullato d’ufficio …. dall’organo che lo ha emanato, ovvero da
altro organo previsto dalla legge».
8.3.1. Tale disposizione trova il suo fondamento nell’art. 97,
primo comma, della Costituzione, per il quale «i pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge».
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 21 nonies, comma
1, della legge n. 241 del 1990, sopra riportato, erano sorte delicate questioni
interpretative circa l’applicazione del «principio della articolazione delle
competenze».
Infatti, per i casi di sussistenza di poteri direttivi,
sostitutivi (ad es. di poteri di «avocazione») o ispettivi, sia in
dottrina che in giurisprudenza sono state sostenute diverse tesi, in ordine
alla necessità o meno che una espressa disposizione prevedesse il «potere di
annullamento», da parte dell’Autorità titolare dei medesimi poteri direttivi,
sostitutivi o ispettivi.
Viceversa, analoghe discussioni non vi erano per i casi in cui
fosse configurabile un rapporto di gerarchia in senso tecnico, poiché l’art. 6,
comma quarto, del testo unico di pubblica sicurezza n. 773 del 1931 (sul potere
di annullamento gerarchico da parte del Ministro dell’Interno) era considerato
espressione di un principio generale, riferibile all’essenza stessa di un
rapporto gerarchico.
Tenuto conto di tali dibattiti, il sopra riportato art. 21 nonies,
comma 1, della legge n. 241 del 1990 ha affermato la regola generale, per la
quale il potere di annullamento d’ufficio può essere esercitato «dall’organo
che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge».
Quanto al potere di annullamento in sede di autotutela da parte
della stessa autorità emanante, nulla quaestio: il medesimo comma 1 ha
esplicitato il principio da sempre pacificamente affermato da questo Consiglio,
sulla portata generale del principio del diritto pubblico, per il quale la legge
– nel prevedere che una determinata autorità possa emanare un provvedimento di
amministrazione attiva – attribuisce alla medesima autorità anche il potere di
rimuovere il proprio atto, in sede di autotutela (v. il parere del Consiglio di
Stato, Sezione dell'Interno, 16 marzo 1864, approvato dalle Sezioni riunite
nella adunanza del 20 aprile 1864, sui principi applicabili e sulla
facoltatività dell’esercizio del potere di annullamento in sede di autotutela,
ovvero da parte di un’altra autorità indicata dalla legge).
Quanto, invece, al potere di
annullamento in sede di autotutela da parte di un «altro organo previsto
dalla legge», l’art. 21 nonies, comma 1, proprio col richiamo
all’altro organo «previsto dalla legge» - ha inteso sopire il precedente
dibattito sulla sussistenza o meno di ‘poteri impliciti’ ed ha affermato più
rigorosamente il principio di legalità sancito dall’art. 97 della Costituzione,
disponendo che – in tema di annullamento di un atto amministrativo - le
articolazioni delle competenze devono essere previste «dalla legge»
(potendosi comunque intendere tale espressione come richiamo anche a
disposizioni di rango regolamentare, nel rispetto della legalità formale e
sostanziale).
8.3.2. Occorre, dunque, verificare se,
nella materia dell’ordinamento dello stato civile, vi sia una disposizione
espressa che attribuisca al Prefetto il potere di annullare l’atto del Sindaco,
sulla trascrizione di un matrimonio.
Tutte le parti, così come anche la sentenza appellata, hanno
richiamato la normativa sulla tenuta dei registri di stato civile.
Per l’art. 453 del codice civile, «nessuna annotazione può
essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per
legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria».
L’articolo 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 (emanato in
applicazione dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
prevede che si possa proporre ricorso al tribunale civile, per la modifica
degli atti di stato civile, compresa la cancellazione di un atto indebitamente
registrato.
I primi due commi dell’art. 95, infatti, dispongono che:
- «1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto
dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la
formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente
registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di
ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione,
una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui
circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato
l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito
l'adempimento»;
«2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo
promuovere il procedimento di cui al comma 1».
In coerenza con l’art. 95, l’art. 100 del medesimo d.P.R. n.
396 del 2000 dispone che il tribunale civile possa disporre eventuali
correzioni di atti ricevuti da autorità straniere e trascritti in Italia, oltre
la cancellazione di quelli indebitamente trascritti.
Altre disposizioni del d.P.R. n. 396 del 2000, rilevanti in
materia, sono:
- l'art. 5, comma 1, lettera a), per il quale «l'ufficiale
dello stato civile, nel dare attuazione ai principi generali sul servizio dello
stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice civile e nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espleta i seguenti compiti: … a) forma,
archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile»;
- l’art. 11, comma 3, per il quale «l'ufficiale dello stato
civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e
indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto»;
- l’art 12, comma 1, per il quale «gli atti dello stato
civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'Interno», e comma 6, per il quale «gli atti dello stato
civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente.
Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni»;
- l’art. 69, comma 1, lettera i), sulle annotazioni negli atti
di matrimonio e sui provvedimenti di rettificazione;
- l'art. 98, comma 1, per il quale «l'ufficiale dello stato
civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli
errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli
atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al
procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché
agli interessati»:
- l’art. 102, per il quale «le annotazioni disposte per
legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si
riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e
senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza
di parte»;
- l'art. 109, per il quale «i tribunali della Repubblica
sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai
precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità
straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli
indebitamente trascritti».
In materia rileva anche il decreto del Ministro dell’Interno
del 5 aprile 2002, il quale, nell’individuare la formula di annotazione,
all'Allegato A) ha previsto che «con provvedimento del Tribunale di ... n.
...in data ... l'atto di cui sopra è stato cosi rettificato (inserire
specificamente le rettificazioni così come sono state disposte) ».
8.3.3. Dall’esame delle disposizioni sopra riportate, e delle rilevanti
disposizioni del codice civile e del d.P.R. n. 396 del 2000 nel suo complesso,
si desume che:
- «successivamente alla chiusura gli atti non possono subire
variazioni» (art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000) e cioè neppure
il Sindaco può modificare o annullare in sede di autotutela gli atti da lui
emessi quale ufficiale di stato civile, salvo unicamente il potere di
correggere «gli errori materiali di scrittura» (art. 98, comma 1, del
medesimo d.P.R.);
- in ogni caso, solo il tribunale civile può «disporre le
rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti
dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia» e solo
il tribunale civile può «provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente
trascritti» (art. 109 del d.P.R. n. 396 del 2000, coerente con il principio
generale previsto dall’art. 453 del codice civile).
Pertanto, si deve concludere nel senso
che l’ordinamento dello stato civile prevede specifiche regole, divergenti da
quelle di carattere generale previste dall’art. 54 del d.lg. n. 267 del 2000:
l’ordinamento dello stato civile va considerato ‘settoriale, speciale e
completo’ e non prevede alcuna disposizione attributiva del potere di disporre
l’annullamento di un atto trascritto, né in sede di autotutela da parte
dell’organo che lo ha emesso, né da parte di un altro organo (che sia il
Ministro dell’Interno o il Prefetto).
8.3.4. Dopo aver constatato che il
potere di annullamento di un atto amministrativo deve essere previsto da una
espressa norma (di rango legislativo o regolamentare) e che il codice civile e
il d.P.R. n. 396 del 2000 non hanno attribuito al Prefetto o al Ministro
dell’Interno - e, va rimarcato, nemmeno alla stessa Autorità emanante - il
potere di annullare atti (in ipotesi illegittimi) degli ufficiali di stato
civile, va esaminata la tesi delle Amministrazioni appellanti, secondo cui un
tale potere si dovrebbe desumere dalla esistenza di un ‘rapporto gerarchico’,
nel quale il Prefetto andrebbe considerato come Autorità ‘gerarchicamente
sovraordinata’.
Ritiene la Sezione che, in effetti,
non è posta in discussione – in dottrina ed in giurisprudenza – la sussistenza
di un generale potere di annullamento (desumibile dal sopra riportato art. 7
del t.u.p.s., oltre che dal d.lg. n. 1199 del 1971 sulla disciplina dei ricorsi
gerarchici) anche da parte della ‘autorità superiore’, quando sussista un
rapporto di sovraordinazione di natura gerarchica.
Senonché, nella specie, il potere del
Prefetto di annullare l’atto dell’ufficiale di stato civile non si può ritenere
sussistente, per un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, come sopra rilevato al
paragrafo 8.2.1., dall’art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del
1990, si desume un principio di simmetria per il quale, nei casi previsti dalla
legge, un «altro organo» può emanare un atto di annullamento, solo se
ciò sia consentito alla Autorità emanante: e, come si è osservato, il Sindaco
non è titolare del potere di annullare in sede di autotutela il proprio atto,
emesso quale ufficiale di stato civile.
In secondo luogo, la Sezione neppure ritiene
che si possa ravvisare un rapporto di gerarchia ‘in senso tecnico e
tradizionale’ tra il Prefetto ed il Sindaco, quale ufficiale di stato civile
(in termini, Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478, sopra citata).
Qualora vi fosse effettivamente un tale
rapporto di gerarchia, si dovrebbe di conseguenza ammettere che, avverso gli
atti emessi dal Sindaco quale ufficiale di stato civile, ogni interessato
potrebbe proporre al Prefetto un ricorso gerarchico (da considerare quale
istituto coessenziale al rapporto di gerarchia) e, inoltre, che la relativa
decisione gerarchica a sua volta sarebbe impugnabile con ricorso al tribunale
amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica, sulla base delle
disposizioni del d.lg. n. 1199 del 1971 e dei principi enunciati dalla Adunanza
Plenaria di questo Consiglio, con le sentenze nn. 16 e 17 del 1989.
Tali conseguenze (sulla ammissibilità
del ricorso gerarchico al Prefetto e sulla conseguente proponibilità del
ricorso in sede di giustizia amministrativa avverso la decisione del Prefetto),
però, si porrebbero in palese contraddizione con le articolate disposizioni del
codice civile e del d.P.R. n. 396 del 2000, le quali (salvi i casi di
correzione degli «errori materiali di scrittura»: art. 98, comma 1, del
medesimo d.P.R.) riservano alla Autorità giudiziaria ordinaria la cognizione
delle controversie e comunque non consentono agli organi del Ministero
dell’Interno di incidere sugli effetti prodotti dagli atti degli ufficiali di
stato civile.
8.3.5. In materia di ordinamento dello stato civile, se proprio
si intende ravvisare un rapporto di sovraordinazione gerarchica tra Prefetto e
Sindaco, si deve dare comunque rilevanza al principio di legalità e cioè alle
complessive disposizioni sopra riportate.
Il d.P.R. n. 396 del 2000, infatti, ha disciplinato i poteri di
vigilanza e di direzione, mentre l’art. 54, comma 11, del t.u. n. 267 del 2000
ha previsto il potere di sostituzione nel caso di inerzia.
Nessuna disposizione di legge o di
regolamento, infatti, ha previsto però il potere di autoannullamento da parte
dell’ufficiale di stato civile, e neppure il potere di annullamento gerarchico,
ovvero la possibilità della proposizione di un ricorso gerarchico.
Un tale ricorso gerarchico, per le
ragioni sopra esposte, si porrebbe in rapporto di incompatibilità sistematica
con l’ambito della giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, proprio
perché – tranne che per i casi di «errore materiale di scrittura» - per
la rettificazione degli atti di trascrizione occorre sempre una pronuncia della
Autorità giudiziaria ordinaria.
8.3.6. In considerazione del quadro
normativo sopra riportato, si deve ritenere effettivamente illegittima la circolare
del Ministero dell’Interno, di data 7 ottobre 2014, che ha dato una non
condivisibile lettura delle disposizioni sopra riportate e ha ritenuto
sussistente un potere di annullamento dei Prefetti, in realtà non previsto da
alcuna disposizione di legge.
Né si può affermare che sia stata
proprio tale circolare ad ‘attribuire’ un tale potere di annullamento ai
Prefetti, poiché l’art. 9 del d.P.R. n. 396 del 2000 non ha conferito al
Ministro un proprio potere di ampliare l’ambito delle competenze dei Prefetti
(da individuare in materia, alla luce del principio espresso dall’art. 21 septies
della legge n. 241 del 1990, unicamente in base alle disposizioni
dell’ordinamento dello stato civile, sopra riportate).
8.4. A questo punto, la Sezione osserva che in materia
rilevano l’art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il quale «sono
sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri …. p) le
determinazioni concernenti l’annullamento straordinario, a tutela dell’unità
dell’ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del
Consiglio di Stato», nonché l’art. 138, comma 1, del testo unico sugli enti
locali 18 agosto 2000, n. 267, per il quale «In applicazione dell'articolo
2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a
tutela dell'unità dell'ordinamento, con d.P.R., previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in
qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di
Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità».
Tali disposizioni (nelle quali è stato
trasfuso l’art. 6 del t.u. n. 383 del 1934, a sua volta riproduttivo, con
modificazioni, dell’art. 164 del regolamento del 12 febbraio 1911, n. 297,
dell’art. 117 del regolamento del 10 giugno 1889 e dell’art. 7 del regolamento
applicativo dell’allegato A della legge n. 2248 del 1865) devono intendersi
senz’altro richiamate dal sopra citato art. 21 nonies della legge n. 241
del 1990.
Nel rispetto del procedimento ivi
previsto, esse – quale chiave di volta del sistema - hanno attribuito al
Governo della Repubblica nella sua collegialità, e non al Ministro dell’Interno
o al Prefetto, il potere di disporre «l’annullamento straordinario, a tutela
dell’unità dell’ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi» (tranne
gli atti delle Regioni e delle Province Autonome, come statuito dalla sentenza
della Corte Costituzionale 21 aprile 1989, n. 229), e dunque, ove ne sussistano
i presupposti, anche degli atti formalmente amministrativi, emessi dal Sindaco
quale ufficiale dello stato civile.
L’attribuzione in linea di principio di
un tale potere al Governo (in sede centrale e non nella sua articolazione
territoriale) comporta che in questa sede si deve ritenere viziato da
incompetenza relativa (e non dal «difetto assoluto di attribuzione», che
di per sé comporterebbe la nullità ex art. 21 septies della legge n. 241
del 1990) l’atto del Prefetto emesso il 27 ottobre 2014, che ha invece ritenuto
di esercitare una propria ulteriore e concorrente competenza, in realtà non
prevista da disposizioni di legge o di regolamento e neppure desumibile dallo
spessore dei pur cospicui poteri attribuitigli dal d.P.R. n. 396 del 2000.
Pertanto, sia pure sulla base di una
diversa motivazione, la
Sezione ritiene che vada confermata la statuizione con cui la
sentenza appellata ha ritenuto annullabile, e non nullo, il provvedimento del
Prefetto impugnato in primo grado.
9. Per le ragioni che precedono:
- l’appello incidentale va dichiarato in parte inammissibile
(v. §6 ) e in parte va accolto (v. § 7);
- l’appello principale va respinto per la parte in cui ha
dedotto che non sarebbe viziata in parte qua la circolare del 7 ottobre 2014 e
che non sarebbe viziato per incompetenza il provvedimento emesso in data 27
ottobre 2014 dal Prefetto di U.;
- poiché l’atto sindacale del 30 settembre 2014 ha riconseguito
efficacia (a seguito delle statuizioni di annullamento del TAR, confermate in
questa sede), non si possono considerare tutelabili in questa sede – non
potendosi affermare principi in via astratta - né l’interesse dell’appellata
all’accertamento della sostanziale legittimità del medesimo atto sindacale, né
l’interesse delle Amministrazioni statali all’accertamento – al contrario –
della sostanziale illegittimità del medesimo atto sindacale (e, specularmente,
della sostanziale legittimità della circolare del 7 marzo 2014, nella parte in
cui ha ritenuto disposta contra legem la trascrizione dei matrimoni
contratti tra persone dello stesso sesso).
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, e
con modifica della sua motivazione, vanno confermate unicamente le statuizioni
con cui il TAR ha annullato, per violazione di legge, la circolare ministeriale
del 7 ottobre 2014 (nella parte in cui ha rilevato che sussiste il potere dei
Prefetti di annullare gli atti emessi dagli ufficiali di stato civile), nonché,
per incompetenza, il provvedimento del Prefetto di U. di data 30 settembre
2014.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate, può
disporsi la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello n. 191 del 2016, come in epigrafe
proposto, così dispone:
dichiara in parte inammissibile ed in parte accoglie l’appello
incidentale nei soli termini indicati in motivazione;
- respinge l’appello principale, nei termini indicati in
motivazione;
- per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
mantiene ferma la statuizione del TAR di annullamento della circolare del
Ministero dell’Interno di data 7 ottobre 2014 (nella parte in cui ha rilevato
che sussiste il potere dei Prefetti di annullare gli atti emessi dagli
ufficiali di stato civile), nonché del provvedimento emesso in data 9 ottobre
2014 dal Prefetto di U., con caducazione delle altre statuizioni della medesima
sentenza e conseguente irrilevanza delle difformi rationes decidendi
poste a loro base;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Vista la richiesta dell'appellata contenuta nel controricorso e
ricorso incidentale (pag. 38), e ritenuto che sussistano i presupposti di cui
all'art. 52, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o
della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
identificare la parte appellata.
Nessun commento:
Posta un commento