Corte di Giustizia UE 14 dicembre 2016, n. C-238/15
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone –
Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (UE) nº
492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Sussidio economico per studi
superiori – Condizione per gli studenti non residenti nel territorio dello
Stato membro interessato di essere figli di lavoratori che siano stati occupati
o abbiano esercitato la loro attività lavorativa in tale Stato membro per un
periodo ininterrotto di almeno cinque anni – Discriminazione
indiretta – Giustificazione – Obiettivo dell’aumento della
percentuale di persone residenti titolari di un diploma di istruzione superiore –
Congruità – Proporzionalità
L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, dev’essere interpretato
nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella controversa
nel procedimento principale, la quale subordina la concessione di un sussidio
economico per studi superiori per gli studenti non residenti al requisito che,
alla data della domanda di sussidio economico, almeno uno dei loro genitori
abbia lavorato in tale Stato membro per un periodo minimo e ininterrotto di
cinque anni, ma non prevede un siffatto requisito per gli studenti residenti
nel territorio di detto Stato membro, al fine di promuovere l’incremento della
percentuale di residenti titolari di un diploma di istruzione superiore.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 dicembre 2016
Nella causa C‑238/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal
administratif (Lussemburgo), con decisione del 20 maggio 2015, pervenuta in
cancelleria il 22 maggio 2015, nel procedimento
Maria do Céu Bragança Linares Verruga,
Jacinto Manuel Sousa Verruga,
André Angelo Linares Verruga
contro
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione,
A. Prechal, A. Rosas (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas,
giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 14 aprile 2016,
considerate le osservazioni presentate:
– per M.
Bragança Linares Verruga e altri, da G. Thomas e L. Urbany, avocats;
– per il
governo lussemburghese, da D. Holderer, in qualità di agente, assistita da
P. Kinsch, avocat;
– per il
governo danese, da M. Wolff e C. Thorning, in qualità di agenti;
– per il
governo norvegese, da I. Jansen, C. Anker e M. Schei, in qualità
di agenti;
– per la Commissione europea,
da M. Van Hoof, M. Kellerbauer e D. Martin, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 2 giugno 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i
sigg. Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga
e André Angelo Linares Verruga, da un lato, e il Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
(Ministro dell’istruzione superiore e della ricerca, Lussemburgo), dall’altro,
in merito al diniego da parte di quest’ultimo di concedere al sig. Linares
Verruga il sussidio economico dello Stato per gli studi superiori.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il
regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo
alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità
(GU 1968, L 257, pag. 2), come modificato dalla direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU 2004, L 158,
pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e
GU 2005, L 197, pag. 34; in prosieguo: il «regolamento
n. 1612/68») è stato abrogato, con effetto a decorrere dal 16 giugno 2011,
dal regolamento n. 492/2011.
4 Ai
sensi dell’articolo 41, secondo comma, di quest’ultimo regolamento, i
riferimenti al regolamento n. 1612/68 si intendono fatti al regolamento
n. 492/2011.
5 L’articolo
7 di quest’ultimo regolamento, che ricalca il tenore dell’articolo 7 del
regolamento n. 1612/68, prevede quanto segue.
«1. Il lavoratore
cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati
membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello
dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di
lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento,
reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli
stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
(...)».
6 Ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2004/38,
«[i]l cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via
continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al
soggiorno permanente in detto Stato».
7 L’articolo
24 della direttiva medesima così dispone:
«1. Fatte salve le
disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto
derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente
direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento
rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il
beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente.
2. In deroga al
paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a
prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se
del caso, durante il periodo più lungo previsto all’articolo 14, paragrafo 4,
lettera b), né è tenuto a concedere prima dell’acquisizione del diritto di
soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione
professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a
persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano
tale status, o loro familiari».
Il diritto lussemburghese
8 Il
sussidio economico dello Stato per gli studi superiori è disciplinato dalla loi
du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures
(Mémorial A 2000, pag. 1106, in prosieguo: la «legge relativa al sussidio
economico dello Stato per studi superiori»), la quale è stata modificata in
diverse occasioni.
9 Tale
sussidio economico viene concesso sotto forma di borsa di studio e di prestito
e può essere chiesto a prescindere dallo Stato in cui il richiedente intenda
seguire i propri studi superiori.
10 A
seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, punto 2, della loi du 26
juillet 2010 (legge del 26 luglio 2010, Mémorial A 2010, pag. 2040),
l’articolo 2 della legge relativa al sussidio economico dello Stato per studi
superiori definiva nei seguenti termini i beneficiari di tale sussidio:
«Possono beneficiare del sussidio economico dello Stato
per studi superiori gli studenti ammessi a seguire studi superiori e che
soddisfino uno dei seguenti requisiti:
a) essere
cittadino lussemburghese o familiare di un cittadino lussemburghese e risiedere
nel Granducato di Lussemburgo, o
b) essere
cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato
aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo [del 2 maggio 1992
(GU 1994, L 1, pag. 3)] e della Confederazione svizzera e soggiornare
nel Granducato di Lussemburgo, conformemente al capitolo 2 della legge del 29
agosto 2008, modificata, sulla libera circolazione delle persone e
sull’immigrazione, in qualità di lavoratore subordinato, di lavoratore
autonomo, di persona che conserva tale status o di familiare di una delle
categorie di persone precedentemente menzionate, oppure aver acquisito il
diritto di soggiorno permanente (...)
(...)».
11 La
normativa applicabile alla data in cui si sono svolti i fatti del procedimento
principale è quella risultante dalla modifica della legge relativa al sussidio
economico dello Stato per studi superiori operata mediante la loi du 19 juillet
2013 (Mémorial A 2013, pag. 3214; in prosieguo: la «legge del 22 giugno
2000 modificata»).
12 L’articolo
2 bis della legge del 22 giugno 2000 modificata, come introdotto
dall’articolo 1, punto 1, della legge del 19 luglio 2013, così dispone:
«Uno studente non residente nel Granducato di
Lussemburgo può parimenti beneficiare del sussidio economico per studi superiori
a condizione che egli sia figlio di un lavoratore subordinato o autonomo
cittadino lussemburghese o cittadino dell’Unione europea o di un altro Stato
aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione
svizzera, occupato o che eserciti la propria attività in Lussemburgo, e che
detto lavoratore sia stato occupato o abbia esercitato la propria attività in
Lussemburgo per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni al momento in cui
lo studente presenta la domanda di sussidio economico per studi superiori. La
durata dell’occupazione in Lussemburgo deve essere almeno pari alla metà della
normale durata dell’orario di lavoro applicabile nell’impresa ai sensi della
legge o, eventualmente, del contratto collettivo di lavoro in vigore. Il lavoratore
autonomo deve essere iscritto obbligatoriamente ed in maniera continua [alla
previdenza sociale] nel Granducato di Lussemburgo ai sensi dell’articolo 1,
punto 4), del Codice della previdenza sociale, durante i cinque anni precedenti
la domanda di sussidio economico per studi superiori».
13 Successivamente,
la legge del 22 giugno 2000 modificata è stata abrogata dalla loi du 24 juillet
2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (legge del
24 luglio 2014 relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori;
Mémorial A 2014, pag. 2188), che non era in vigore alla data dei fatti nel
procedimento principale. In particolare, il requisito di lavoro del genitore
dello studente non residente per un periodo ininterrotto di cinque anni alla
data della domanda di sussidio è stato abbandonato e sostituito dal requisito
di lavoro del genitore dello studente non residente per un lasso di tempo di
almeno cinque anni in un periodo di riferimento di sette anni precedenti la data
della domanda per l’ottenimento del sussidio economico.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
14 Il
sig. Linares Verruga, studente all’università di Liegi (Belgio), risiede
con i genitori, la sig.ra Bragança Linares Verruga e il sig. Sousa
Verruga, a Longwy (Francia). La sig.ra Bragança Linares Verruga è
impiegata in Lussemburgo quale lavoratrice subordinata dal 15 maggio 2004, con
un’unica interruzione per il periodo dal 1° novembre 2011 al 15 gennaio
2012. Il sig. Sousa Verruga ha lavorato in tale Stato membro quale
lavoratore subordinato per il periodo dal 1° aprile 2004 al 30 settembre
2011, nonché per il periodo dal 4 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014. Avendo
creato, il 1º febbraio 2014, un’impresa in Lussemburgo, egli vi lavora a partire
da tale data come lavoratore autonomo.
15 Il
sig. Linares Verruga, quale studente, ha chiesto allo Stato lussemburghese
la concessione di un sussidio economico per studi superiori per il semestre
invernale dell’anno accademico 2013/2014 in relazione alla preparazione del
diploma di laurea.
16 Con
decisione del 28 novembre 2013, il Ministro dell’istruzione superiore e della
ricerca ha respinto tale domanda di sussidio economico fondandosi
sull’inosservanza delle condizioni previste all’articolo 2 bis della legge
del 22 giugno 2000 modificata.
17 Il
23 dicembre 2013, il sig. Linares Verruga e i suoi genitori hanno proposto
un ricorso amministrativo avverso tale decisione. Con decisione del 14 gennaio
2014, il Ministro dell’istruzione superiore e della ricerca ha respinto tale
ricorso.
18 Il
sig. Linares Verruga ha parimenti chiesto allo Stato lussemburghese la
concessione di un sussidio economico per studi superiori per il semestre estivo
dell’anno accademico 2013/2014. Con decisione del 24 marzo 2014, il Ministro
dell’istruzione superiore e della ricerca ha respinto tale domanda di sussidio
economico per motivi identici a quelli enunciati nella sua decisione del 28
novembre 2013.
19 Il
15 aprile 2014, il sig. Linares Verruga e i suoi genitori hanno quindi
investito il tribunal administratif (Tribunale amministrativo, Lussemburgo) di
un ricorso inteso alla riforma o all’annullamento delle decisioni del Ministro
dell’istruzione superiore e della ricerca del 28 novembre 2013, del 14 gennaio
2014 e del 24 marzo 2014.
20 Dinanzi
a tale giudice, il sig. Linares Verruga e i suoi genitori sostengono, in
via principale, che il sussidio economico dello Stato per studi superiori
costituisce una prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE)
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L
166, pag.1), alla quale ogni lavoratore ha diritto. In subordine, la famiglia
Verruga fa valere che tale sussidio costituisce un vantaggio sociale ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, cosicché la sua
concessione è assoggettata al principio della parità di trattamento enunciato
in tale disposizione.
21 Il
governo lussemburghese fa valere che il citato sussidio non costituisce una
prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 883/2004 e contesta
l’applicabilità del regolamento n. 1612/68 alla controversia principale.
Tale governo fa inoltre valere che lo status di lavoratore di uno dei genitori
dello studente che non risiede in Lussemburgo non basta, di per sé solo, a dare
diritto a quest’ultimo al sussidio economico dello Stato per studi superiori.
Secondo detto governo, la sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12,
EU:C:2013:411), ha permesso al legislatore nazionale di subordinare la
concessione di un siffatto sussidio al rispetto della condizione secondo la
quale il lavoratore frontaliero deve aver lavorato nello Stato membro
interessato per un significativo periodo di tempo. Orbene, nel procedimento
principale, i coniugi Verruga non soddisferebbero tale condizione.
22 Il
tribunal administratif (Tribunale amministrativo) respinge, in primo luogo,
l’argomento del sig. Linares Verruga e dei suoi genitori secondo il quale
il sussidio economico dello Stato per studi superiori costituisce una
prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 883/2004. A tale
proposito, fa osservare che tale regolamento riguarda le prestazioni collegate
ai contributi obbligatori versati dai lavoratori dipendenti e autonomi e che
una prestazione rientra nel suo ambito di applicazione solo qualora copra un
rischio sociale. Orbene, il tribunal administratif (Tribunale amministrativo)
considera che il sussidio economico dello Stato per studi superiori non mira a
coprire un siffatto rischio.
23 Secondo
tale giudice, detto sussidio non può essere considerato il corrispettivo per la
soppressione degli assegni familiari per gli studenti di età superiore a 18
anni. Designando gli studenti quali beneficiari del sussidio economico dello
Stato per studi superiori, il legislatore lussemburghese avrebbe voluto sancire
il concetto di «autonomia dello studente», ossia il diritto di quest’ultimo di
proseguire gli studi superiori scelti dallo stesso, indipendentemente dalla
situazione economica e dalla volontà dei suoi genitori, al fine, in
particolare, di promuovere l’aumento della percentuale di persone titolari di
un diploma di istruzione superiore nella popolazione residente in Lussemburgo. Il
tribunal administratif (Tribunale amministrativo) sottolinea, a tale proposito,
che il sussidio economico dello Stato per studi superiori è assoggettato
unicamente a condizioni accademiche, e che viene erogato sotto forma di borsa
di studio o di prestito i cui importi variano unicamente in funzione della
situazione economica e sociale personale dello studente e delle spese di
iscrizione a suo carico.
24 Relativamente,
in secondo luogo, agli argomenti del sig. Linares Verruga e dei suoi
genitori relativi all’incompatibilità della legge del 22 giugno 2000 modificata
con il regolamento n. 1612/68, il tribunal administratif (Tribunale
amministrativo) considera che, nei limiti in cui il finanziamento degli studi
concesso da uno Stato membro ai figli di lavoratori costituisce, per un
lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
2, di tale regolamento, tale disposizione è applicabile alla controversia
principale.
25 Tale
giudice fa osservare, inoltre, che nella sentenza del 20 giugno 2013, Giersch
e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), la
Corte ha statuito che il requisito della residenza previsto
all’articolo 2, lettera b), della legge relativa al sussidio economico dello
Stato per studi superiori, come modificata dalla legge del 26 luglio 2010,
costituisce una discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza fra le
persone che risiedono in Lussemburgo e quelle che, senza risiedere in tale
Stato membro, sono figli di lavoratori frontalieri che esercitano un’attività
in detto Stato membro.
26 Secondo
il tribunal administratif, (Tribunale amministrativo) anche se, nella citata
sentenza, la Corte
ha affermato che il legislatore lussemburghese era legittimato a richiedere, ai
fini dell’erogazione del sussidio di cui trattasi, che il lavoratore
frontaliero, genitore dello studente, abbia lavorato in Lussemburgo per un
periodo minimo determinato, nondimeno la Corte non ha affermato che un siffatto requisito
debba costituire una condizione esclusiva e che una durata di occupazione in
tale Stato membro di cinque anni debba essere l’unico criterio ammissibile. Al
contrario, nella stessa sentenza, la
Corte avrebbe posto l’accento sul carattere troppo esclusivo
di una regola che privilegia un unico criterio ai fini della valutazione del
grado di collegamento del lavoratore frontaliero con la società lussemburghese
nonché sulla pertinenza e la giustificazione dei criteri che consentono di
individuare una ragionevole probabilità che lo studente faccia ritorno in
Lussemburgo dopo aver concluso i suoi studi.
27 Il
tribunal administratif (Tribunale amministrativo) rileva inoltre che la
concessione del sussidio economico dello Stato per studi superiori è stata
negata al sig. Linares Verruga a causa di un’interruzione di due mesi e
mezzo nell’esercizio dell’attività lavorativa dipendente della madre in
Lussemburgo, nonostante quest’ultima avesse esercitato una siffatta attività
per un periodo globale di circa otto anni, mentre un rifiuto simile non sarebbe
stato opposto, in condizioni identiche, ad un lavoratore residente nel citato
Stato membro.
28 Pertanto,
il tribunal administratif (Tribunale amministrativo) si chiede se la condizione
prevista all’articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000 modificata sia
sproporzionata. Esso fa osservare che una discriminazione indiretta è vietata
in linea di principio sempreché non risulti obiettivamente giustificata, cioè
sia idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non ecceda
quanto necessario per conseguirlo. A tale proposito, tale giudice osserva che
il governo lussemburghese deduce, come giustificazione, la necessità di
assicurarsi che esista un nesso tra il lavoratore frontaliero e la società
lussemburghese tale da lasciar presumere che, dopo aver beneficiato del sussidio
statale per finanziare i suoi studi, lo studente, figlio di un siffatto
lavoratore, ritornerà in Lussemburgo per mettere le conoscenze così acquisite
al servizio di uno sviluppo dell’economia di tale Stato membro.
29 Secondo
il tribunal administratif (Tribunale amministrativo), il governo lussemburghese
è consapevole del carattere sproporzionato e discriminatorio del requisito
previsto nell’articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000 modificata,
dato che la legge del 24 luglio 2014 relativa al sussidio economico dello Stato
per studi superiori ha sostituito il requisito del periodo di lavoro
ininterrotto di cinque anni con il requisito del lasso di tempo di lavoro
totale di cinque anni in un periodo di riferimento di sette anni, al fine di
consentire di prendere in considerazione interruzioni di lavoro dovute,
segnatamente, a periodi di disoccupazione. Tale giudice considera, tuttavia,
che, nonostante tale modifica dei requisiti di attribuzione del sussidio, la
questione della compatibilità della legge del 22 giugno 2000 modificata con il
regolamento n. 1612/68 è ancora atta ad influenzare la valutazione delle
decisioni del Ministro dell’istruzione superiore e della ricerca contestate nel
procedimento principale.
30 Pertanto,
il tribunal administratif (Tribunale amministrativo) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il requisito imposto agli studenti non residenti nel
Granducato di Lussemburgo dall’articolo 2 bis della legge del 22 giugno
2000 modificata, senza tener conto di altri criteri di collegamento, ossia
essere figli di lavoratori che sono stati occupati o hanno esercitato la
propria attività in Lussemburgo per un periodo ininterrotto di almeno cinque
anni al momento della domanda di sussidio economico, sia giustificato dalle
ragioni di politica educativa e di politica di bilancio esposte dallo Stato
lussemburghese, e sia adeguato, e comunque proporzionato rispetto all’obiettivo
indicato, ossia cercare di promuovere l’aumento della percentuale di persone
titolari di un diploma di istruzione superiore, cercando nel contempo di
garantire che tali persone, dopo aver beneficiato della possibilità offerta dal
regime di sussidio in parola di finanziare i loro studi, eventualmente svolti
all’estero, ritornino in Lussemburgo al fine di porre le conoscenze così
acquisite al servizio dello sviluppo dell’economia di tale Stato membro».
Sulla questione pregiudiziale
31 Con
la sua questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo
7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 debba essere interpretato nel
senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa
nel procedimento principale, la quale subordina la concessione di un sussidio
economico per studi superiori agli studenti non residenti al requisito che
almeno uno dei propri genitori abbia lavorato in tale Stato membro per un
periodo minimo e ininterrotto di cinque anni alla data della domanda di
sussidio economico, ma non prevede un siffatto requisito per gli studenti che
risiedono nel territorio del citato Stato membro, al fine di promuovere
l’aumento della percentuale di residenti titolari di un diploma di istruzione
superiore.
Osservazioni preliminari
32 Nella
causa sfociata nella sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12,
EU:C:2013:411), la Corte
ha già avuto modo di esaminare la normativa lussemburghese relativa al sussidio
economico dello Stato per studi superiori, che derivava all’epoca dalla legge
relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori, come modificata
dalla legge del 26 luglio 2010.
33 Alla
Corte è stato quindi chiesto di pronunciarsi sulla compatibilità con l’articolo
7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 di una normativa nazionale che
subordinava la concessione di un sussidio economico per studi superiori al
requisito di residenza dello studente ed istituiva così una disparità di
trattamento tra le persone residenti in Lussemburgo e quelle che, senza
risiedere in tale Stato membro, erano figli di lavoratori frontalieri che
svolgevano un’attività nello Stato membro medesimo.
34 La Corte ha statuito che la
disparità di trattamento, risultante dal fatto che un requisito di residenza
era richiesto agli studenti figli di lavoratori frontalieri, era costitutiva di
una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza, vietata in linea di
principio sempreché non risulti obiettivamente giustificata (v., in tal senso,
sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto
46).
35 A
tale proposito, la Corte
ha statuito che il requisito della residenza previsto dalla legge relativa al
sussidio economico dello Stato per studi superiori, come modificata dalla legge
del 26 luglio 2010, era idoneo a realizzare l’obiettivo di interesse generale,
riconosciuto a livello dell’Unione, consistente nella promozione dello
svolgimento di studi superiori e nell’incremento significativo della
proporzione di titolari di diplomi di istruzione superiore residenti in
Lussemburgo (sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12,
EU:C:2013:411, punti 53, 56 e 68).
36 Invece,
nel suo esame del carattere necessario del requisito di residenza, la Corte ha ritenuto che
quest’ultimo eccedesse quanto necessario ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo di incrementare la percentuale dei residenti titolari di un
diploma di istruzione superiore, considerato che impediva di tener conto di
altri elementi potenzialmente rappresentativi del reale grado di collegamento
del richiedente il sussidio economico di cui trattasi con la società o con il
mercato del lavoro dello Stato membro interessato, quali il fatto che uno dei
genitori, che continui a provvedere al mantenimento dello studente, sia un
lavoratore frontaliero, sia stabilmente occupato in tale Stato membro ed abbia
ivi già lavorato per un significativo periodo di tempo (sentenza del 20 giugno
2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 83).
37 A
seguito della sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12,
EU:C:2013:411), la legge del 19 luglio 2013 ha modificato la legge relativa al
sussidio economico dello Stato per studi superiori in modo da estendere il
beneficio di tale sussidio allo studente che non risiede in Lussemburgo, a
condizione che sia figlio di un lavoratore subordinato o autonomo cittadino
lussemburghese o cittadino dell’Unione europea occupato o esercente la propria
attività in Lussemburgo, e che detto lavoratore sia stato occupato o abbia
esercitato la propria attività in Lussemburgo per un periodo ininterrotto di
almeno cinque anni al momento in cui lo studente presenta la domanda di
sussidio economico per studi superiori.
38 Per
rispondere alla questione sottoposta dal giudice del rinvio occorre esaminare
se una normativa come quella derivante da tale modifica possa costituire una
discriminazione e, in caso affermativo, se sia oggettivamente giustificata.
Sull’esistenza di una discriminazione
39 A
norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, il cui
contenuto è formulato negli stessi termini dell’articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento n. 1612/68, il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode,
sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e
fiscali dei lavoratori nazionali. Tale disposizione opera a favore,
indifferentemente, tanto dei lavoratori migranti residenti in uno Stato membro
ospitante quanto dei lavoratori frontalieri i quali, pur esercitando attività
di lavoro dipendente nello Stato membro medesimo, risiedono in un altro Stato
membro (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre 1997, Meints, C‑57/96,
EU:C:1997:564, punto 50, e del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12,
EU:C:2013:411, punto 37).
40 Secondo
costante giurisprudenza, un sussidio concesso per il mantenimento e la formazione,
allo scopo di compiere studi universitari sanciti da un titolo qualificante
all’esercizio di un’attività professionale, costituisce per il lavoratore
migrante un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento n. 1612/68 (sentenze del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi
Bassi, C‑542/09, EU:C:2012:346, punto 34, nonché 20 giugno 2013, Giersch
e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 38), del quale può avvalersi, in prima
persona, il figlio del lavoratore migrante qualora, in forza del diritto
nazionale, tale sussidio sia concesso direttamente allo studente (v., in tal
senso, sentenze del 26 febbraio1992, Bernini, C‑3/90, EU:C:1992:89, punto 26;
del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑542/09, EU:C:2012:346, punto 48,
nonché del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto
40).
41 Il
principio di parità di trattamento sancito sia nell’articolo 45 TFUE sia
nell’articolo 7 del regolamento n. 1612/68 vieta non soltanto le
discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi
discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di
riferimento, pervenga al medesimo risultato (v. sentenza del 13 aprile 2010,
Bressol e a., C‑73/08, EU:C:2010:181, punto 40).
42 La
normativa nazionale controversa nel procedimento principale subordina la
concessione di un sussidio economico per studi superiori al requisito della
residenza dello studente nel territorio lussemburghese o, per gli studenti non
residenti in tale territorio, al requisito di essere figlio di lavoratori
impiegati o che abbiano esercitato la propria attività professionale in
Lussemburgo per un periodo minimo e ininterrotto di cinque anni alla data della
domanda di sussidio economico. Anche se si applica indistintamente ai cittadini
lussemburghesi e ai cittadini di altri Stati membri, un siffatto requisito di
un periodo di lavoro minimo e ininterrotto non è previsto per gli studenti che
risiedono nel territorio lussemburghese.
43 Una
siffatta distinzione in base alla residenza è idonea ad operare maggiormente a
sfavore dei cittadini di altri Stati membri in quanto i non residenti sono più
frequentemente cittadini non nazionali (v., in tal senso, sentenze del 14
giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑542/09, EU:C:2012:346, punto 38, nonché
del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 44).
44 Essa
costituisce pertanto una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza,
ammissibile soltanto a condizione di essere oggettivamente giustificata. Per
essere giustificata, essa dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un
obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per il conseguimento di
tale obiettivo.
Sull’esistenza di un obiettivo legittimo
45 Nelle
sue osservazioni scritte, il governo lussemburghese sostiene che l’obiettivo
perseguito dalla legge del 22 giugno 2000 modificata è identico all’obiettivo
sociale fatto valere per giustificare la normativa applicabile nella causa
sfociata nella sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12,
EU:C:2013:411). Tale obiettivo consiste nell’aumentare in modo significativo in
Lussemburgo la percentuale di residenti titolari di un diploma di istruzione
superiore.
46 Orbene,
nei punti 53 e 56 della sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12,
EU:C:2013:411), la Corte
ha ritenuto che l’obiettivo sociale, invocato dal governo lussemburghese per
giustificare la normativa applicabile nella causa sfociata in tale sentenza,
consistente nella promozione del proseguimento di studi superiori, costituisce
un obiettivo di interesse generale, riconosciuto a livello dell’Unione.
Infatti, un’azione intrapresa da uno Stato membro al fine di garantire un
livello elevato di formazione nell’ambito della propria popolazione residente
persegue un obiettivo legittimo, idoneo a giustificare una discriminazione
indiretta basata sulla cittadinanza.
47 Resta
da esaminare se il requisito del periodo di lavoro minimo ininterrotto di
cinque anni al momento della domanda di sussidio per gli studi sia adeguato e
necessario al raggiungimento del citato obiettivo.
Sull’adeguatezza del requisito del periodo di
lavoro minimo e ininterrotto
48 Secondo
il governo lussemburghese, con il parere del quale concordano sostanzialmente
il governo danese e quello norvegese, il requisito di un periodo di lavoro in
Lussemburgo minimo e ininterrotto di cinque anni mira a garantire che i sussidi
economici siano erogati ai soli studenti che presentano un criterio di
collegamento con la società lussemburghese tale affinché sussista un’elevata
probabilità d’installazione in Lussemburgo e un’integrazione nel mercato del
lavoro lussemburghese al termine degli studi superiori. Tale obiettivo sarebbe
conseguito se il genitore, lavoratore frontaliero, occupasse in Lussemburgo un impiego
stabile e vi abbia già lavorato per un periodo significativo, in quanto ciò
costituirebbe un elemento rappresentativo del grado reale di collegamento con
la società o il mercato del lavoro lussemburghese. La presenza di siffatte
circostanze consentirebbe di presumere che l’esempio dato dal genitore sarà
idoneo ad influenzare, con un sufficiente grado di probabilità, la scelta di
carriera dello studente.
49 Occorre,
in primo luogo, rammentare che, secondo costante giurisprudenza, con riferimento
ai lavoratori migranti e frontalieri, il fatto di aver avuto accesso al mercato
del lavoro di uno Stato membro determina, in linea di principio, il nesso di
integrazione sufficiente nella società di detto Stato, idoneo a consentir loro
di avvalersi del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori
nazionali con riferimento ai vantaggi di natura sociale (v., in tal senso,
sentenze del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑542/09, EU:C:2012:346,
punto 65, nonché del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411,
punto 63).
50 Il
nesso di integrazione risulta, in particolare, dal fatto che i lavoratori
migranti, con i contributi fiscali e sociali che versano nello Stato membro
ospitante per l’attività retribuita che esercitano, contribuiscono al
finanziamento delle politiche sociali di detto Stato. Essi devono pertanto
potersene avvalere alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali (v., in tal
senso, sentenze del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑542/09,
EU:C:2012:346, punto 66, nonché del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12,
EU:C:2013:411, punto 63).
51 Tuttavia,
la Corte ha già
ammesso che una normativa nazionale indirettamente discriminatoria, che limita
la concessione di vantaggi sociali ai lavoratori frontalieri ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 in mancanza di un
collegamento sufficiente con la società nella quale essi esercitano un’attività
senza risiedervi può essere oggettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo
perseguito (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, Hartmann, C‑212/05,
EU:C:2007:437, punti da 30 a 35 e 37; del 18 luglio 2007, Geven, C‑213/05,
EU:C:2007:438, punto 26; dell’11 settembre 2007, Hendrix, C‑287/05,
EU:C:2007:494, punti 54 e 55, nonché del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12,
EU:C:2013:411, punto 64).
52 Infatti,
nei punti 26 e da 28 a 30 della sentenza del 18 luglio 2007, Geven (C‑213/05,
EU:C:2007:438), la Corte
ha statuito che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 non
ostava ad una normativa di uno Stato membro che prevedeva la possibilità di
ottenere un vantaggio sociale unicamente per i lavoratori che, mediante la
scelta della propria residenza, avevano stabilito un collegamento effettivo con
la società di tale Stato membro, nonché, relativamente ai lavoratori
frontalieri che esercitavano un’attività professionale nel citato Stato membro
ma risiedevano in un altro Stato membro, per coloro che vi esercitavano
un’attività lavorativa di entità non trascurabile, poiché un contributo
oggettivo al mercato del lavoro nazionale costituiva anch’esso un valido
elemento di integrazione nella società dello Stato membro interessato.
53 Nella
normativa applicabile nella causa sfociata nella sentenza del 20 giugno 2013,
Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), il requisito della previa residenza
dello studente in Lussemburgo era considerato come l’unico requisito atto a
stabilire un collegamento con tale Stato membro.
54 La Corte ha statuito che un
siffatto requisito di residenza era idoneo a realizzare l’obiettivo consistente
nella promozione del proseguimento di studi superiori e nell’incremento
significativo della proporzione di titolari di diplomi di istruzione superiore
residenti in Lussemburgo, ma che esso presentava un carattere troppo esclusivo
(sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto
76). Infatti, la sussistenza di una ragionevole probabilità di vedere i
beneficiari dell’aiuto far ritorno a Lussemburgo e mettersi a disposizione del
mercato del lavoro di tale Stato membro, al fine di contribuire al suo sviluppo
economico, può essere verificata sulla base di elementi diversi da un siffatto
requisito (sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12,
EU:C:2013:411, punto 77).
55 Tra
tali elementi, la Corte
ha indicato che l’occupazione di un impiego da parte dei genitori dello
studente interessato per un periodo di tempo significativo nello Stato membro
erogatore dell’aiuto richiesto poteva essere adeguata a dimostrare il grado
reale di collegamento alla società o al mercato del lavoro di tale Stato
(sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto
78).
56 Nel
procedimento principale, come nella causa sfociata nella sentenza del 20 giugno
2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), in primo luogo, i beneficiari
del sussidio economico non sono i lavoratori stessi bensì i loro figli non
residenti in Lussemburgo, i quali intendono studiare indifferentemente in
Lussemburgo o in un qualsivoglia altro Stato e, in secondo luogo, il
collegamento con la società lussemburghese può essere, a tale proposito, meno
palese nel caso di figli di lavoratori frontalieri che in quello di figli di
lavoratori migranti residenti in Lussemburgo.
57 Pertanto,
sembra legittimo che lo Stato erogatore del sussidio intenda appurare che il
lavoratore frontaliero presenti effettivamente un legame di integrazione con la
società lussemburghese richiedendo un collegamento sufficiente a combattere il
rischio di veder sorgere un «turismo delle borse di studio», invocato dai
governi che hanno presentato osservazioni.
58 A
tale proposito, si deve ammettere che il requisito di un periodo di lavoro
minimo in Lussemburgo, svolto dal genitore lavoratore frontaliero, imposto dalla
legge del 22 giugno 2000 modificata affinché i figli dei lavoratori frontalieri
possano fruire del beneficio del sussidio economico dello Stato per studi
superiori, è tale da stabilire un siffatto collegamento di tali lavoratori con
la società lussemburghese nonché una ragionevole probabilità di vedere lo
studente far ritorno in Lussemburgo dopo aver concluso i suoi studi.
Sulla necessità del requisito di un periodo di
lavoro minimo e ininterrotto
59 Per
essere conforme al diritto dell’Unione, il requisito di durata minima e
ininterrotta di lavoro alla data della domanda di sussidio economico non deve
eccedere quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo perseguito.
60 Al
punto 76 della sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12,
EU:C:2013:411), la Corte
ha considerato che, imponendo un requisito di previa residenza come quello
controverso nella causa sfociata in tale sentenza, il Granducato di Lussemburgo
aveva privilegiato un elemento che non era necessariamente l’unico rappresentativo
del grado reale di collegamento tra l’interessato e tale Stato membro.
61 La Corte ha quindi indicato che
un sufficiente collegamento dello studente con il Granducato di Lussemburgo,
che consenta di dedurne la sussistenza di una ragionevole probabilità che egli
torni ad installarsi in tale Stato membro e si metta a disposizione del mercato
del lavoro dello stesso, può derivare parimenti dal fatto che tale studente
risieda solo ovvero con i propri genitori in uno Stato membro frontaliero del Granducato
di Lussemburgo e che, da un periodo di tempo significativo, i suoi genitori
svolgano attività lavorativa in Lussemburgo e vivano in prossimità di
quest’ultimo Stato membro (sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12,
EU:C:2013:411, punto 78).
62 Riguardo
alle possibilità offerte al legislatore lussemburghese, la Corte ha affermato che,
considerato che l’aiuto concesso è costituito, ad esempio, da un prestito, un
sistema di finanziamento che subordini la concessione di tale prestito, ovvero
del suo saldo o del suo mancato rimborso, alla condizione che lo studente che
ne benefici faccia ritorno in Lussemburgo dopo aver compiuto i propri studi
all’estero, per ivi lavorare e risiedere, potrebbe consentire il raggiungimento
dell’obiettivo perseguito senza ledere i figli dei lavoratori frontalieri
(sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto
79).
63 Inoltre,
al fine di evitare il rischio di veder sorgere un «turismo delle borse di
studio» e di garantire che il lavoratore frontaliero presenti un collegamento
sufficiente con la società lussemburghese, la Corte ha menzionato, al punto 80 della sentenza
del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), la possibilità
di subordinare la concessione del sussidio economico alla condizione che il
lavoratore frontaliero, genitore dello studente non residente in Lussemburgo,
abbia svolto attività lavorativa in tale Stato membro per un determinato
periodo minimo.
64 A
tale proposito, il governo lussemburghese fa valere che il legislatore
nazionale si è avvalso della possibilità offertagli dal punto 80 della sentenza
del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), traendo
ispirazione, per analogia, dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva
2004/38, il quale fa riferimento alle condizioni per l’acquisizione del diritto
di soggiorno permanente, formulate nell’articolo 16, paragrafo 1, di tale
direttiva. Orbene, quest’ultima disposizione prevede espressamente
l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente per «[i]l cittadino
dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque
anni nello Stato membro ospitante».
65 Tuttavia,
come indicato dall’avvocato generale nei paragrafi da 83 a 85 delle sue
conclusioni, l’analogia con l’articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 24,
paragrafo 2, della direttiva 2004/38, suggerita dal governo lussemburghese, è
priva di pertinenza per giustificare la necessità di un periodo ininterrotto di
lavoro di cinque anni imposto dalla normativa nazionale controversa nel
procedimento principale.
66 Infatti,
l’articolo 16 della direttiva 2004/38, il quale prevede un requisito di durata
minima di residenza continuativa al fine di assicurare la concessione del
diritto di soggiorno permanente a persone trasferitesi a tempo indeterminato
nello Stato membro ospitante, rientra, come esplicitato dalla Corte peraltro
nel punto 80 della sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12,
EU:C:2013:411), in un contesto diverso quale quello della parità di trattamento
tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti. Peraltro, l’articolo 24,
paragrafo 2, della direttiva 2004/38 precisa espressamente che la possibilità
offerta da tale disposizione di negare la concessione, prima dell’acquisizione
del diritto di soggiorno permanente, degli aiuti di mantenimento agli studi,
compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o
prestiti, si applica unicamente a persone che non siano lavoratori subordinati
o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari.
67 La Corte ha quindi fatto
riferimento, nel punto 80 della sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a.
(C‑20/12, EU:C:2013:411), all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 24,
paragrafo 2, della direttiva 2004/38, unicamente al fine di illustrare in che
modo il diritto dell’Unione consente, nel contesto dei cittadini dell’Unione
economicamente inattivi, di evitare il rischio di veder sorgere un «turismo
delle borse di studio».
68 Occorre
rilevare che, nel procedimento principale, il beneficio del sussidio economico
dello Stato per studi superiori è stato negato al sig. Linares Verruga
sebbene i suoi genitori abbiano lavorato in Lussemburgo per un periodo totale
maggiore di cinque anni, con alcune brevi interruzioni soltanto nel corso dei
cinque anni precedenti la domanda di sussidio economico.
69 Una
regola come quella prevista dalla normativa nazionale controversa nel
procedimento principale, la quale subordina la concessione agli studenti non
residenti di un sussidio economico per studi superiori al requisito di avere un
genitore che abbia lavorato in Lussemburgo ininterrottamente per un periodo
minimo di cinque anni alla data della domanda di sussidio economico, senza
consentire alle autorità competenti di concedere tale sussidio qualora, come
nel procedimento principale, i genitori, pur se con alcune brevi interruzioni,
abbiano lavorato in Lussemburgo per un lasso di tempo significativo, nella
specie circa otto anni, nel periodo precedente tale domanda, comporta una restrizione
che eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo legittimo di
incrementare il numero di titolari di diplomi di istruzione superiore
nell’ambito della popolazione residente, in quanto interruzioni siffatte non
sono idonee ad interrompere il collegamento tra il richiedente il sussidio
finanziario e il Granducato di Lussemburgo.
70 Emerge
da tutte le considerazioni suesposte che occorre rispondere alla questione
sottoposta dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
n. 492/2011 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di
uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale
subordina la concessione di un sussidio economico per studi superiori per gli
studenti non residenti al requisito che, alla data della domanda di sussidio
economico, almeno uno dei loro genitori abbia lavorato in tale Stato membro per
un periodo minimo e ininterrotto di cinque anni, ma non prevede un siffatto
requisito per gli studenti residenti nel territorio di detto Stato membro, al
fine di promuovere l’incremento della percentuale di residenti titolari di un
diploma di istruzione superiore.
Sulle spese
71 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011,
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione,
dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro,
come quella controversa nel procedimento principale, la quale subordina la
concessione di un sussidio economico per studi superiori per gli studenti non
residenti al requisito che, alla data della domanda di sussidio economico,
almeno uno dei loro genitori abbia lavorato in tale Stato membro per un periodo
minimo e ininterrotto di cinque anni, ma non prevede un siffatto requisito per
gli studenti residenti nel territorio di detto Stato membro, al fine di
promuovere l’incremento della percentuale di residenti titolari di un diploma
di istruzione superiore.
Dal sito http://curia.europa.eu
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