Corte Dei Conti – Sezione di controllo
per la Campania
30 novembre 2016, n. 348, Compenso per il
segretario delle commissioni elettorali circondariali
OMISSIS
FATTO
Con la nota indicata in epigrafe,
il Sindaco del Comune di T. (NA) ha rivolto alla Sezione una richiesta di
parere volta a conoscere quale interpretazione debba essere data all’articolo
2, comma 30, della legge 24 dicembre n. 244 che prevede, tra l’altro, la
gratuità dell’incarico di componente delle Commissioni e delle Sottocommissioni
Elettorali Circondariali.
In particolare, il Sindaco chiede
“un parere in ordine alla corretta applicazione dell’art. 2, comma 30, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, in combinato disposto con l’art. 24 del D.P.R.
20 marzo 1967, ed in particolare se al Segretario delle Commissioni Elettorali
Circondariali possa essere corrisposto il gettone di presenza”.
DIRITTO
OMISSIS
Nel Merito
In via
preliminare, ritenendo opportuno richiamare le norme rilevanti ai fini del
presente parere, si riportano integralmente le disposizioni sulla cui
interpretazione ci si interroga (art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre
2007, n. 244) : “Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite
al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli
articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di
componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese
di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della
legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla
commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile
dell'ufficio elettorale comunale”.
Dal tenore
della norma si può evincere che l’intervento del legislatore è finalizzato al
contenimento della spesa pubblica, anche mediante la semplificazione del
procedimento in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali: da un
lato, vengono infatti “attribuite” al responsabile dell’ufficio elettorale
comunale tutte le funzioni fino ad allora intestate alla commissione elettorale
comunale, cui residuano pertanto i compiti relativi alla tenuta e all'aggiornamento
dell'Albo degli scrutatori; dall’altro, viene statuita la gratuità
dell’incarico di componente delle Commissioni elettorali comunali, nonché di
quello di componente delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali
circondariali.
Con specifico
riferimento all’oggetto del quesito, è opportuno evidenziare che le competenze
delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali continuano ad
essere disciplinate dagli artt. 21 e ss. del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali) e dagli artt. 30 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).
In
particolare, si rileva che le suddette Commissioni e le Sottocommissioni sono
organi collegiali, presieduti rispettivamente dal prefetto (o da un suo
delegato) e da un dipendente del Ministero dell’interno con qualifica non
inferiore a consigliere di prefettura, e, tra i componenti non è contemplato il
dipendente designato a svolgere compiti segretariali (cfr. artt. 21 e 22 del
cit. D.P.R. 223/1967(1)).
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(1)A ciascun componente ed al segretario della
commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di
presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di
quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle
commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato
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Trattandosi di
organi dello Stato dotati di una propria soggettività giuridica (cfr. Consiglio
di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, 29 gennaio 1966, n. 38), le Commissioni e
le Sottocommissioni elettorali circondariali non sono incardinate in
un’amministrazione ministeriale né nell’organizzazione comunale, dovendosi
peraltro avvalere del supporto “segretariale” del Comune dove hanno sede. In
particolare, le funzioni di redazione dei processi verbali di tutte le
operazioni della Commissione elettorale circondariale “sono svolte dal
segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno
alle Sottocommissioni le medesime funzioni sono svolte dal segretario del
comune che ne è sede o da altri impiegati designati dal sindaco” (art. 27,
comma 2, del D.P.R. 223/1967). Infine, rileva l’art. 62 del D.P.R. 223/1967
nella parte in cui dispone che “Le spese per il funzionamento delle Commissioni
elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio
dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono
ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale.
Il riparto è reso esecutorio dal prefetto”.
Da quanto
sopra esposto, si può evincere che il segretario non è da considerarsi un
componente delle Commissioni e delle Sottocommissioni e che l’equiparazione ai
veri e propri componenti è stata effettuata esclusivamente nell’ambito della
norma che consentiva la corresponsione di un gettone di presenza “anche” al
segretario (art. 24, D.P.R. 223/19671). Proprio su tale disposizione ha inciso
l’art. 2, comma 30, della legge 244/2007 in commento che, nel disporre la
gratuità dell’incarico di “componente”, nulla prevede “expressis verbis” circa
il compenso spettante ai segretari.
La facoltà di
corrispondere un gettone di presenza ai segretari delle Commissioni non è
quindi espressamente vietata dalla normativa in vigore; tuttavia, ad avviso del
Collegio, le disposizioni di cui all’art. 24 del D.P.R. 223/1967 vanno
interpretate, in chiave logico-sistematica, anche alla luce dei numerosi e
reiterati interventi legislativi che, dopo l’entrata in vigore della legge
244/2007, sono volti a limitare le spese delle amministrazioni pubbliche, in
particolare quelle inerenti il funzionamento degli organi di governo e degli
apparati politici, nonché quelle degli organi amministrativi e di controllo.
Peraltro, in relazione alle medesime Commissioni e Sottocommissioni elettorali
circondariali, le norme successivamente intervenute a garantirne la
funzionalità non hanno comportato “maggiori oneri a carico della finanza
pubblica” (cfr. art. 4, decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, come modificato
dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26; art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile
2011, n. 37 convertito dalla L. 1 giugno 2011, n. 78).
Nel contempo,
la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego rende sempre più stringenti
i limiti alla corresponsione di compensi “aggiuntivi” rispetto al trattamento
economico stabilito dal contratto, coerentemente con i successivi interventi
normativi e con i principi generali evincibili in ordine al contenimento della
spesa pubblica e della spesa per il personale (“ex multis”, Sezione di
controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 27 del 21
febbraio 2012, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n.
144 del 30 giugno 2009).
Per quanto qui
interessa, rilevano le norme che, contenendo principi generali in materia di
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ben
possono trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti che sono
designati per svolgere le funzioni di segretario di Commissione e
Sottocommissione elettorale circondariale. Con specifico riferimento al
personale che riveste la qualifica dirigenziale, l’art. 24, al terzo comma del
cit. d.lgs. 165/2001, prevede che “Il trattamento economico determinato ai sensi
dei commi 1 e 2 (dal contratto collettivo e dal contratto individuale) remunera
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto
previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in
ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui
prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi
sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
Dalle predette
disposizioni si evince il cd. regime di onnicomprensività del trattamento
economico per i dirigenti pubblici (cui si ispira la struttura della
retribuzione disciplinata a livello contrattuale) “idoneo ad evitare di
retribuire con somme aggiuntive tutti quegli incarichi che il dirigente sarebbe
tenuto a svolgere sia per connessione (diretta o indiretta) con i doveri
d'ufficio, sia in conseguenza del possesso dello specifico “status” di
dirigente” (Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, Parere
n° 173/2004).
Inoltre,
discendendo dal combinato disposto dell’art. 2, comma 3 (2) e dell’art.
45, comma 3 (3), del medesimo d. lgs. 165/2001, e, ancor prima,
dall’art. 19, comma 4 (1), del D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191,
l’onnicomprensività del trattamento economico vale per tutti i dipendenti
pubblici (ivi compresi quelli che non rivestono la qualifica dirigenziale) e
“impedisce di attribuire compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle
funzioni attribuite e nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di
attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei
dipendenti pubblici” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2.08.2010, n. 5099; Cons.
St., Sez. V, 12.2.2008, n. 493).
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(2)“I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo
i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i
contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e
3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui
all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi
e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili
per la contrattazione collettiva
(3)“3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza
con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori
collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa
con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero
pericolose o dannose per la salute. 3-bis. Per premiare il merito e il
miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.”
(4)“Al personale dipendente degli enti locali di cui
all'art. 1 compete esclusivamente la retribuzione annua lorda derivante dal
trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale,
inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia
continuativo che occasionale ad eccezione del compenso per lavoro
straordinario, della indennità di missione e trasferimento, della indennità
per la funzione di coordinamento di cui all'art. 24, del compenso per servizio
ordinario notturno e festivo nonché delle indennità per maneggio valori, per
radiazioni ionizzanti e per profilassi antitubercolare da determinare con le
modalità di cui al regolamento di attuazione della legge n. 734/1973,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 146/1975, e
successive modificazioni, nonché con le modalità previste dalla legge n.
310/1953”.
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Si evidenzia,
altresì, che dall’art. 53 del decreto legislativo 165/2001, comma 2 (“le
pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative”) si può dedurre il divieto di
erogare compensi ai dipendenti pubblici in tutti i casi in cui l’attività
svolta dall’impiegato sia riconducibile alla qualifica o a funzioni e obblighi
connessi alla sua posizione organizzativa e/o all’ufficio ricoperto (“ratione
officii”) o comunque corrispondenti a mansioni rientranti nei normali compiti
di servizio.
Sul sopra
richiamato regime di onnicomprensività della retribuzione si sono innestati
negli anni successivi anche alcuni “blocchi” della dinamica retributiva nel
pubblico impiego necessitati dalle sempre più pressanti e urgenti esigenze di
contenimento della spesa pubblica (cfr. in particolare, art. 9, decreto legge
31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010).
Può dunque
concludersi che, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra
delineato, spetta all’amministrazione comunale, pur nell’ambito della propria
discrezionalità, individuare le soluzioni organizzativo-gestionali più idonee a
contenere, nel loro complesso, le spese di funzionamento delle richiamate
Commissioni e Sottocommissioni, evitando di adottare scelte che, vanificando
l’intento del legislatore, comportino maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Può peraltro
evidenziarsi, sul piano dei principi generali, che le attività segretariali di
commissioni ben potrebbero essere riconducibili a “funzioni e poteri connessi
alla sua qualifica e all'ufficio ricoperto” o corrispondere “a mansioni cui
egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio”
(cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2002, n. 5163), soprattutto qualora le medesime
attività siano comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti
pubblici in ottemperanza del già richiamato principio di onnicomprensività del
trattamento economico dei dipendenti della P.A. (cfr. Sezione regionale di
controllo per la Campania,
deliberazione n. 247/2014; Sezione di controllo della regione Friuli Venezia
Giulia in data 16 - 17 aprile 2012; Sezione regionale di controllo per il
Piemonte, deliberazione n. 33/2011, Sezione del controllo per la Regione Sardegna,
deliberazione n. 13/2010, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo,
deliberazione n. 13/2010, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione
144/2009).
Particolarmente
rilevante, appare l’orientamento della Corte dei conti in materia di emolumenti
erogabili ai dirigenti pubblici: in proposito, si evidenzia che “(…) Con l’art.
24 del d.lgs. n. 165/2001, (…) il legislatore ha inteso porre una regola di
carattere assolutamente generale che fosse congruente con l’avvenuta
attribuzione alla fonte negoziale (CCNL) della riserva di disciplina della
retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, di talché la sua nuova
conformazione composita risultasse esaustiva di ogni possibile spettanza
connessa all’esercizio delle relative funzioni. (…) la ratio restrittiva della
norma è di immediata percezione, ed altrettanto chiara si presenta la valenza
interpretativo/applicativa della stessa, rispetto ad altre disposizioni
previgenti o successive che rechino indicazioni con essa contrastanti:
quest’ultime devono essere lette(rilette) in modo conforme al nuovo canone
posto, sollevando ove ritenuto necessario appositi quesiti presso l’ARAN o il
Dipartimento della Funzione pubblica” (Sentenza n. 1396/2011, Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale per la
Campania).
Analogamente,
sempre per quanto attiene al trattamento economico dei dipendenti della PA, la Sezione della Autonomie,
nel corpo della deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG del 15 aprile 2014, ha
precisato che il sistema retributivo dei pubblici dipendenti “è basato sui due
principi cardine di omnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 24,
comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché di definizione contrattuale
delle componenti economiche, fissato dal successivo art. 45, comma 1. Principi
alla luce dei quali nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che abbia
svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d’ufficio”.
Ciò posto,
dovendosi garantire la parità di trattamento nel rapporto di pubblico impiego e
le già richiamate esigenze di contenimento della spesa pubblica, l’ente locale
avrà cura di evitare di corrispondere al dipendente pubblico chiamato a
svolgere le attività segretariali un “compenso aggiuntivo” (anche sotto forma
di “gettone”) laddove tale evenienza, pur se non espressamente vietata dalle
norme o dalle stesse norme “facoltizzata”, incontri ulteriori limiti desumibili
dal principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti dell’ente
chiamati a svolgere tali funzioni, oltre che dalla disciplina introdotta dal
contratto nazionale di lavoro e dai contenuti degli accordi decentrati che
caratterizzano la contrattazione integrativa dell’ente, tenuto altresì conto
delle concrete modalità di supporto agli organi elettorali (cfr. sul punto,
cit. Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 13/2010).
Con
riferimento alle clausole contrattuali e alla relativa interpretazione, questa
Sezione regionale di controllo non può esprimere alcun parere coerentemente con
l’orientamento che esclude la materia contrattuale dalle materie di
“contabilità pubblica”, in sede consultiva. In proposito, le Sezioni Riunite
della Corte dei conti n. 50/CONTR/2010, hanno ritenuto inammissibili i quesiti
che comportano l’interpretazione di clausole contrattuali che devono trovare
soluzione nell’ambito delle procedure già previste dalla legge. Infatti l’art.
46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’ARAN, legale
rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza “ai fini
dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi” ed il successivo art. 49
introduce un’apposita procedura - l’accordo di interpretazione autentica - per
la definizione consensuale del significato delle clausole controverse ad opera
delle parti che hanno sottoscritto l’accordo (tra le altre, Corte dei conti,
Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 3 del 5 febbraio 2009;
Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 90 del 21 aprile
2016).
P.Q.M.
La Sezione regionale di
controllo pera la Campania
rende il parere nei termini di cui in motivazione.
Copia della presente
deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto,
all’Amministrazione interessata.
Così deliberato in Napoli, nella
camera di consiglio del 30 novembre 2016.
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