Cass., Sez. Lav., 30 novembre
2016, n. 24460 (ord.)
Il diploma di scuola magistrale
è diploma di scuola secondaria superiore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte
d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 763/10, rigettava l’impugnazione
proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti di
Asta Margherita, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di
Trapani n. 282 del 27 aprile 2007.
2. Il Tribunale aveva riconosciuto alla lavoratrice, dipendete
del suddetto Ministero inquadrata nella categoria C1 Super, il diritto alla
partecipazione al corso di riqualificazione per il passaggio alla posizione C2,
indetto con il bando di selezione del 4 aprile 2001. ‘
In particolare, il Tribunale,
premesso che il CCNL (all. A CCNL Ministeri del 16 febbraio 1999) richiedeva
come requisito di ammissione alla procedura di riqualificazione, il possesso di
diploma di scuola secondaria superiore, riteneva l’illegittimità del bando di
selezione nella parte in cui aveva prescritto il possesso del diploma di scuola
secondaria di durata di cinque anni, e previa disapplicazione dello stesso,
aveva ritenuto che il titolo di studio posseduto dalla lavoratrice (diploma di
scuola magistrale della durata di tre anni) fosse idoneo a consentire la partecipazione
al concorso in base alla normativa contrattuale.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello
ricorre il Ministero prospettando un motivo di impugnazione.
4. Resiste la lavoratrice con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con
motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente della Corte
di cassazione in data 14 settembre 2016.
2. Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero prospetta la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 191 del d.lgs. n. 297/1994, nonché
dell’art. 15 del CCNL Comparto ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999, in
relazione all’art. 360, n. 3, cpc.
Espone il ricorrente, nel
richiamare il testo dell’art. 191 citato, che la Corte d’Appello attribuiva
rilievo ai commi 1 e 2, secondo i quali, rispettivamente “L’istruzione
secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente
successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola
media”.
“Sono istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo
scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l’istituto magistrale,
la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d’arte”, ma
trascurava quanto sancito dal comma 3 del medesimo art. 191, che riserva
l’accesso agli studi universitari a chi abbia conseguito la maturità dopo un
corso di studi di cinque anni. Il corso
di studi triennale frequentato dalla lavoratrice non era equiparabile a quello
di scuola secondaria superiore, come si evinceva anche dall’art. 194 del d.lgs.
n. 297 del 1994. A sostegno delle proprie argomentazioni richiamava
giurisprudenza amministrativa e deduceva l’erronea interpretazione delle
clausole del CCNL.
3. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
La declaratoria contrattuale in
questione richiedeva, per l’accesso alla procedura di riqualificazione in
questione il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Tale è la scuola magistrale ai
sensi dell’art. 191, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994.
In tal senso si è già pronunciata
questa Corte con la sentenza S.U. n. 26281 del 2009, laddove, nel vagliare i
requisiti per partecipare ad una selezione interna, si è affermato, con
argomentazioni che si condividono, “Non è contestato che le attuali contro
ricorrenti siano in possesso del “titolo di studio di scuola media superiore” e
cioè del diploma di scuola magistrale, la quale rientra, ai sensi del d.lgs. n.
297 del 1994, tra le scuole di istruzione secondaria superiore. Tanto sembra
sufficiente ad integrare le previsioni del CCNL e del bando, dal momento che
questi fanno esclusivo riferimento al tipo del titolo di studio, tacendo su
quale dovesse esserne la durata, di talché, seguendo la interpretazione propugnata
dall’Istituto ricorrente, si finirebbe con l’imporre, per la partecipazione al
concorso, una ulteriore condizione, non prevista”.
4. Il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
cento per esborsi, euro tremila per compensi professionali, oltre spese
generali in misura del 15 per cento e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera
di consiglio del 4 ottobre 2016
Dal sito http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/
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