Dal sito del Consiglio di Stato
La Consulta boccia alcune norme della c.d. legge –
delega Madia per mancanza della preventiva intesa in sede di Conferenza Stato
Regioni non fungibile con l’acquisizione del semplice parere.
Legge delega – Materie di competenza legislativa regionale –
Decreto delegato - Mancanza di intesa in sede di Conferenza Stato Regioni –
Incostituzionalità
Sono incostituzionali gli
artt. 11, comma 1, lettere a),
b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q),
e comma 2, 17, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), 18, lettere a),
b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7),
e 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge
7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevedono che i decreti
legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in
sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni (1).
(1) I. - Con la sentenza in epigrafe la Consulta, su ricorso
della Regione Veneto, dichiara l’illegittimità costituzionale di una serie di
norme di delega dettate dalla nota legge n. 124 del 2015 (c.d. riforma Madia),
nella parte in cui le stesse, disciplinando materie di competenza (anche)
regionale, hanno previsto l’acquisizione del parere della Conferenza Stato Regioni
in luogo della necessaria intesa.
Le norme sottoposte al vaglio del giudice delle leggi hanno ad
oggetto: la cittadinanza digitale (art.1), la dirigenza pubblica (art. 11), il
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 17), le partecipazioni
azionarie delle amministrazioni pubbliche (art. 18), i servizi pubblici locali
di interesse economico generale (art. 19).
II. - La Corte
ha inteso verificare preliminarmente se, fra le varie materie coinvolte (in cui
ha registrato l’oggettiva intrecciata compresenza di interessi statali,
regionali e degli enti locali), ve ne fosse una o più in relazione alla quale
emergesse la sicura prevalenza dell’interesse dello Stato cui ricondurre, in
maniera prevalente, il disegno riformatore nel suo complesso e, di conseguenza,
la competenza legislativa esclusiva dello Stato medesimo: questa prevalenza
avrebbe consentito di mettere fuori gioco le competenze legislative regionali.
A tale conclusione la
Corte è pervenuta in relazione all’art. 1, che è stato inteso
come riferito, in via prevalente, alla competenza statale nella materia del «coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale» (art.
117, secondo comma, lettera r), Cost.; sulla esclusione del rilievo del
principio di leale collaborazione nell’esercizio, da parte dello Stato, di
competenze proprie ancorché a carattere trasversale, Corte cost. 19 dicembre
2012, n. 293, in Foro it., 2013,
I, 765, con note di D’AURIA e CERRI, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina
giurisprudenza).
III. - A diverse conclusioni è giunta per le altre norme
contestate dalla Regione Veneto e sopra indicate (artt. 11, 17, 18 e 19).
In proposito la
Corte ha prima richiamato la propria consolidata
giurisprudenza sull’ambito dell’intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni
(cfr., fra le tante e da ultimo, 21 gennaio 2016, n. 7, in Foro it., 2016, I, 770, circa la
inderogabilità dell’intesa per ogni progetto strategico che incida sul
territorio regionale e in ogni ipotesi di esercizio in sussidiarietà da parte
dello Stato di funzioni legislative ed amministrative; 10 aprile 2014, n. 88, id., 2015, I, 401, con nota di D'AURIA,
in materia di finanza pubblica; 20 novembre 2013, n. 274, 5 giugno 2013, n.
122, id., 2014, I, 355,
relative alla congruità del termine per addivenire all’intesa, ivi ogni
ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza; più di recente 16 settembre
2016, n. 211).
Quindi, in senso evolutivo rispetto alla giurisprudenza
precedente, la sentenza in epigrafe ha precisato che l’intesa nella Conferenza
è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale debba,
come nella specie, essere attuata con decreti legislativi delegati, che il
Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall’art. 76 Cost. Tali decreti -
sebbene sottoposti a stringenti limiti temporali e qualitativi nonché
condizionati a tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione e nella legge
delega - non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire
il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.
IV. - A fronte di una pronuncia di tale impatto sopra una legge
delega recante una riforma di così ampio respiro, quale è stata intesa sin da
subito la legge n. 125, si pone la delicata questione dell’effetto della
pronuncia, sia in relazione ai decreti delegati già approvati e pubblicati, sia
di quelli in corso, sia rispetto ai previsti decreti correttivi.
In proposito, viene in rilievo il passaggio conclusivo della
sentenza (punto 9 del considerato in diritto) che proprio per la delicatezza
del tema e degli effetti ha inteso fornire alcuni ulteriori chiarimenti al
legislatore.
La Corte dichiara di aver
circoscritto il proprio scrutinio solo alle disposizioni di delega
specificamente impugnate dalla Regione Veneto, lasciando fuori le norme
attuative. Le pronunce di illegittimità costituzionale colpiscono quindi le
disposizioni impugnate solo
nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo
parere e non previa intesa.
Con un’ulteriore precisazione si affronta il tema dell’incidenza
della decisione sulle norme attuative: “Le
eventuali impugnazioni delle norme attuative dovranno tener conto delle
concrete lesioni delle competenze regionali, alla luce delle soluzioni correttive
che il Governo, nell’esercizio della sua discrezionalità, riterrà di apprestare
in ossequio al principio di leale collaborazione”.
Circa i limiti che incontra il legislatore delegato nell’esercizio
del potere correttivo di un decreto delegato e sulla naturale portata
retroattiva delle disposizioni correttive, Cass. civ., s.u., 17 dicembre 2003,
n. 19388; 2 agosto 2002, n. 11631; sez. I, 27 gennaio 1993, n. 1017, in Foro it., 1993, I, 1476; Cons. Stato.,
sez. atti normativi, 5 luglio 2012, n. 5922/12; 26 luglio 2011, n. 2602/11, in Foro it., 2013, III, 32; 5 novembre 2007,
n. 3838/07, in Foro amm.Cons. Stato,
2007, 3225; 9 luglio 2007, n. 2660/07, ibidem,
2288; Ad. gen. 6 giugno 2007, n. 1750/07.
In dottrina, senza pretesa di completezza, si vedano i contributi
di CARTABIA, I decreti legislativi
<>: il paradosso dell’effettività,
in Rass. parlamentare, 1997,
45; N. LUPO, Un criterio (ancora un po’
incerto) per distinguere tra decreti legislativi correttivi “veri” o “falsi”, in
Giur. cost. 2001, 2661.
V. - Occorre evidenziare come, fra le norme sin qui già adottate e
pubblicate in attuazione delle deleghe censurate, si rinvengono testi rilevanti
come i seguenti: il testo unico in tema di società partecipate di cui al d.lgs.
n. 175 del 2016 (oggetto della News US in data 4 settembre 2016), la riforma
del licenziamento disciplinare di cui al d.lgs. n. 116 del 2016 (oggetto della
News US in data 5 luglio 2016). Vengono poi in rilievo i testi in tema di
dirigenza pubblica, di servizi pubblici e di riforma del testo unico del
pubblico impiego, il cui iter
di adozione non è stato completato nel termine di scadenza della delega per i
primi due, mentre per l’approvazione del c.d. codice del pubblico impiego il
termine non risulta ancora scaduto.
Nessun commento:
Posta un commento