La Corte di Cassazione sul referendum
costituzionale [2]
Cass., Sez. Un., 1° dicembre 2016, n. 24624
Salve le dinamiche dei rapporti tra i poteri a vario titolo coinvolti,
è insindacabile il DPR di indizione del referendum di revisione costituzionale
OMISSIS
Fatto e ragioni della decisione
1) Il Codacons e il suo legale
rappresentante avv. Giuseppe U., ricorrente anche in proprio, hanno proposto
ricorso presso il Tar Lazio per l'annullamento del decreto del Presidente della
Repubblica del 27 settembre 2016 di indizione del referendum popolare
confermativo della legge costituzionale approvata dal Parlamento e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.
La Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e il Ministero della
Giustizia, difesi dall'avvocatura dello Stato, hanno eccepito il difetto
assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo.
In pendenza di questo ricorso,
iscritto al Tar Lazio con il n. 10914/16, i ricorrenti hanno pertanto proposto
il presente Regolamento preventivo di giurisdizione, datato 24 ottobre 2016,
notificato il giorno dopo e depositato il 26.
Hanno poi depositato
"istanza di trattazione urgente", con la quale hanno chiesto che, in
considerazione dell'imminente celebrazione della consultazione referendaria
fissata per il 4 dicembre 2016, il regolamento venga sollecitamente deciso.
Il Presidente aggiunto, pervenute
le conclusioni del Procuratore Generale, ha fissato l'adunanza camerale per il
22 novembre 2016 abbreviando i termini di costituzione delle parti intimate e
quelli per il successivo deposito di memorie in modo tale da consentire la
decisione sul ricorso entro la data fissata per la consultazione referendaria.
L'avvocatura dello Stato ha
depositato "controricorso", previa rituale notifica a controparte.
Nel costituirsi in giudizio per le Amministrazioni resistenti, ha precisato che
la Presidenza
della Repubblica è priva di legittimazione processuale, posto che il Ministro o
il Presidente del Consiglio, che controfirmano l'atto del Presidente della
Repubblica, «ne assumono la responsabilità con la conseguente legittimazione
passiva in sede processuale».
I ricorrenti hanno depositato
"memoria ex art. 380 ter c.p.c."
Gli altri soggetti istituzionali
evocati nel giudizio - le due Camere e i parlamentari presentatori di richieste
referendarie - non hanno svolto attività difensiva.
2) Preliminarmente occorre
soffermarsi sulla ritualità del procedimento, che è stato regolato con il
provvedimento presidenziale di fissazione del 9 novembre 2016.
Al ricorso si applica, in forza
della disposizione transitoria di cui al comma 2 dell'art. 1 bis della legge n.
197/2016, il disposto dell'art. 380 ter c.p.c., novellato dalla legge testè
citata.
Le nuove disposizioni
disciplinano i ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore della
legge n.197 (29 ottobre 2016), per i quali non sia stata ancora fissata
adunanza in camera di consiglio.
Il nuovo art. 380 ter prevede che
sulle istanze di regolamento di giurisdizione il presidente richiede al
pubblico ministero le conclusioni scritte e che dette conclusioni e il
provvedimento che fissa l'adunanza sono notificati almeno venti giorni prima
agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non
oltre cinque giorni prima della adunanza.
Nella specie, stante la
sollecitazione di parte ricorrente e l'imminenza della consultazione popolare,
è stato ritenuto opportuno comprimere i termini di legge, per un bilanciamento
dei valori di rango costituzionale del diritto di difesa e di corretto e
tempestivo svolgimento delle operazioni referendarie.
Si è in tal modo seguito un
meccanismo di abbreviazione dei termini, già instaurato, con riguardo a
controversia incidente su consultazione elettorale, nel caso deciso con la
sentenza n. 9151/08.
Sono stati depositati gli scritti
difensivi sopraindicati. Parte ricorrente, oltre a replicare in memoria alle
eccezioni dell'avvocatura, ha chiesto di essere sentita.
Senza nulla eccepire in ordine
alla formazione del contraddittorio, le parti costituite sono comparse
all'adunanza camerale e i ricorrenti hanno prodotto ordinanza 21 novembre 2016
del Tar Lazio, che ha disposto la sospensione del processo n. 10914/16 in
attesa della decisione delle Sezioni Unite sul Regolamento.
Il Collegio, sebbene il terzo
comma del novellato art. 380 ter cpc stabilisca che in camera di consiglio la Corte giudica senza
l'intervento del pubblico ministero e delle parti, onde perfezionare sotto ogni
profilo lo scambio difensivo ha ammesso una breve discussione orale,
limitandola a un difensore per i ricorrenti congiuntamente difesi e uno per le
amministrazioni resistenti. Il pubblico ministero nulla ha aggiunto allo
scritto depositato.
É stato in tal modo adottato un
ulteriore correttivo al fine di adeguare il rito camerale alle esigenze
costituzionali di rispetto del diritto di difesa e al concreto loro svolgersi
nella specie, considerata la compressione dei termini di deposito delle memorie
resa necessaria dall'incombente scadenza referendaria.-
3) Il ricorso del cittadino
elettore U. e del Codacons mira all'annullamento degli atti contenenti le
richieste di referendum presentati all'Ufficio Centrale per il Referendum
presso la Corte
di Cassazione e del DPR di indizione del referendum, decreto che sarebbe viziato
nella parte in cui recepisce l'ordinanza dell'Ufficio Centrale, la quale ha
stabilito il quesito da sottoporre alla consultazione popolare, che è il
seguente: <
In sintesi si sostiene che tale
quesito riporta testualmente "la rubrica del disegno di riforma"
costituzionale approvato dal Parlamento, ma non sarebbe rispettoso dell'art. 16
della L. 352/70, perché non consentirebbe di comprendere il contenuto della
riforma.
Secondo i ricorrenti, le leggi di
revisione costituzionale richiedono un quesito che indichi "ogni singolo
articolo della Costituzione oggetto di revisione e il rispettivo
contenuto".
L'avvocatura dello Stato ha
rilevato che, come esposto nell'istanza di Regolamento, ricorso analogo è già
stato proposto da altri soggetti ed è stato definito, previo intervento ad
adiuvandum del Codacons, con sentenza n. 10445/16 del Tar Lazio. Il Tar ha
dichiarato l'inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto
l'atto del Presidente della Repubblica e il quesito sarebbero insuscettibili di
sindacato giurisdizionale, non essendo «riconducibili all'esercizio di attività
amministrativa ma all'esplicazione di funzioni di garanzia e di controllo
aventi carattere neutrale poste a presidio dell'ordinamento».
Il controricorso aggiunge che il
DPR che indice il referendum è un atto costituzionalmente dovuto, il quale
recepisce il quesito stabilito nell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il
referendum, ordinanza da ritenere insindacabile secondo la giurisprudenza del
Consiglio di Stato.
In memoria parte ricorrente ha
ribadito la tesi che vuole l'Ufficio Centrale non legittimato a pronunciarsi
sulla conformità del quesito all'art. 16 della legge 352/70, trattandosi di
compito rimesso agli Organi chiamati ad indire il referendum.
Dopo aver sottolineato le
differenze di disciplina tra referendum abrogativo e referendum costituzionale,
la memoria U.-Codacons deduce che il quesito referendario è da considerare
parte dell'attività svolta dal Consiglio dei Ministri nell'esercizio di potere
amministrativo a carattere vincolato. Gli stessi provvedimenti dell'Ufficio
Centrale, il quale ha di recente conosciuto le istanze di revocazione delle
Ordinanze, offrirebbero argomenti in tal senso, poiché alludono a un
procedimento "contraddistinto da una sequenza di fasi
procedimentali", che sfocia nel DPR.
Dunque i provvedimenti dell'UCR
sarebbero endoprocedimentali e non avrebbero quel carattere integrativo di
un'unica procedura "di natura e funzione legislativa", indicata dalle
conclusioni del Procuratore Generale, dalle quali deriverebbe l'assenza di
strumenti «di tutela avverso i provvedimenti in forza dei quali viene indetto
il referendum».
4) In ordine alla questione che
ha formato oggetto del ricorso al Tar di cui qui si discute v'è difetto
assoluto di giurisdizione.
Giova subito rilevare che con
sentenza n.24102/2016 del 28 novembre scorso è stato dichiarato inammissibile
il ricorso, recante il n.22576/16, con cui il Codacons ed il suo legale
rappresentante anche in proprio avevano chiesto la cassazione delle ordinanze
con le quali l'Ufficio centrale per il referendum ha ammesso le richieste
referendarie che sono state oggetto del decreto del Presidente della Repubblica
del 27 settembre 2016.
Le Sezioni Unite hanno affermato
che l'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale per il referendum, non avendo
sostanziale natura di atto di giurisdizione, «non è suscettibile d'impugnazione
giurisdizionale, men che mai dinanzi alla Corte di Cassazione di cui quello
stesso Ufficio costituisce una articolazione interna».
Queste conclusioni vanno poste a
base anche della conclusione cui si perviene nell'esaminare, sotto il profilo sollecitato
dal regolamento, il ricorso avverso il DPR di indizione del referendum
costituzionale. Le argomentazioni spese nella sentenza del 28 novembre in gran
parte assorbono la materia del contendere. Il DPR viene infatti impugnato
esclusivamente in relazione a quel segmento della sequenza di atti, provenienti
da organi diversi dello Stato, di cui è investito l'Ufficio Centrale.
L'attività dell'Ufficio, benché
esso abbia natura soggettivamente giurisdizionale, è stata ritenuta funzionale
al procedimento referendario e alla modificazione dell'ordinamento generale. A
ciò è volto l'insieme eterogeno di compiti, materiali e decisori, affidatigli
dalla legge, compiti che «non assumono rilevanza autonoma, a tutela di
specifici interessi».
Le Sezioni Unite hanno notato
inoltre che l'ordinanza resa dall'Ufficio viene qualificata come definitiva
dall'art. 32 L. n. 352/70, norma in tema di referendum abrogativo: sfugge
quindi a un'impugnazione diretta in sede giurisdizionale, ma non a quella per
conflitto di attribuzione.
È già agevole con questi richiami
dedurre che se non è sindacabile, per via della sua natura, l'atto al quale
risale la violazione denunciata, ancor meno potrà esserlo il decreto
presidenziale che lo recepisce.
La circostanza che il DPR giunga
a conclusione di un procedimento composto di varie fasi non vale ad attribuire
natura di atto amministrativo al decreto presidenziale e in particolare a quel
suo contenuto riferibile all'ordinanza dell'Ufficio Centrale.
Il ricorso per Regolamento deduce
(pag.8) che detto Ufficio non poteva pronunciarsi sulla conformità del quesito
all'art. 16 della I. n. 352/70, competenza che spetterebbe in via esclusiva al
Consiglio dei Ministri e al Presidente della Repubblica. Per sostenere questa
tesi vengono messe a confronto le disposizioni in tema di referendum
costituzionale e referendum abrogativo e ci si duole della circostanza che gli
organi costituzionali che sono intervenuti a valle dell'operato dell'UCR non
abbiano riformulato il quesito.
La difesa di parte ricorrente non
spiega però perché da questa sorta di autolimitazione discenda che sarebbe
"evidente" la natura "amministrativa del potere relativo alla
determinazione" del quesito.
Questa configurazione della
questione non attiene al tipo di valutazione che l'UCR doveva compiere, ma,
poiché espone l'alternatività tra potere dell'UCR e potere del Consiglio dei
Ministri di formulare il quesito, sembra profilarla come contestazione della
esistenza stessa del potere dell'UCR di pronunciarsi, nell'ordinanza ammissiva
del referendum costituzionale, anche sul quesito.
Dunque parte ricorrente si
esprime in termini che sottintendono un conflitto tra poteri (cfr Corte Cost.
n. 102/1997) che partecipano del procedimento referendario e di quello di
formazione legislativa cui questo tipo di referendum è teso.
Senonché il Consiglio dei
Ministri e il Presidente della Repubblica non solo non hanno ravvisato alcuna
lesione della loro sfera, ma hanno dato sèguito all'attività cui l'ordinanza
era finalizzata, senza attivare alcun conflitto.
4.1) La contestazione in ordine
all'esercizio nel merito del potere di indire il referendum è prospettata anche
in relazione alla violazione dell'art. 16, il che fonderebbe un "eccesso
di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti" (ricorso
pag. 5).
Gli atti difensivi dei ricorrenti
considerano indubitabile (memoria ex art. 380 ter, pag. 10) la natura
amministrativa del Decreto presidenziale di indizione.
É questa la verifica che è
richiesta alle Sezioni Unite, giacché ai fini del riparto della giurisdizione
rileva il "petitum" sostanziale, come prospettato nella domanda,
restando superata la rilevanza ai fini della giurisdizione degli aspetti,
maggiormente approfonditi da parte ricorrente, relativi al mancato esercizio del
potere di formulare il quesito, sui quali si è già detto.
Sul punto appare condivisibile la
tesi secondo cui gli atti oggetto del ricorso sono resi in funzione della
procedura referendaria, che attiene (oppositivamente nel caso del referendum
abrogativo, come si è notato in dottrina e giurisprudenza) al processo di
revisione costituzionale e non all'esercizio di un potere dell'amministrazione.
Il Tar del Lazio (sentenza
10445/16) ha opportunamente ricordato che, nonostante sia doverosa ogni cautela
nell'ampliare il novero dei casi di insindacabilità assoluta, o, come altrove
si legge, di atti esenti da giurisdizione, non è ravvisabile nella specie una
ipotesi di atto amministrativo soggetto al sindacato giurisdizionale.
Il contenuto del provvedimento presidenziale
è infatti la risultante di una sequenza di atti che va dalla comunicazione al
Governo dell'approvazione secondo la maggioranza di cui al primo o terzo comma
dell'art. 138 Cost. (art. 1 della L. n. 352/70), alla richiesta di referendum,
agli adempimenti delle camere nel caso di richiesta proveniente da membri di
una di esse (art.6), al deposito degli atti presso la Corte di cassazione, fino
all'indizione del referendum da parte del Presidente della Repubblica su
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La predisposizione, nell'art. 16,
della formula del quesito da sottoporre a referendum di revisione
costituzionale (o su legge costituzionale) limita i margini decisionali degli
organi procedenti più che nel caso di referendum abrogativo, per il quale si
innesca un procedimento più complesso.
Si deve quindi ritenere che ci si
trovi di fronte a un'attività procedimentalizzata e vincolata, volta alla
realizzazione della verifica referendaria, indispensabile per la ultimazione
del processo di revisione costituzionale, in cui l'opera dei poteri dello Stato
è connessa e interdipendente. Essa sfugge, quanto alla materia qui esaminata,
che risale all'operato dell'Ufficio Centrale per il referendum, alla
qualificazione di attività amministrativa soggetta, in quanto tale, al
controllo giurisdizionale, tanto del giudice amministrativo che del giudice
ordinario.
In tal senso, salve le dinamiche
dei rapporti tra i poteri a vario titolo coinvolti (cfr., per riferimenti, in
motivazione, Corte Cost. n. 37/2000 sull'inadeguatezza di un quesito abrogativo
e Cass SU 5490/1994 sulla gestione dei conflitti), risulta insindacabile il DPR
di indizione del referendum di revisione costituzionale.
4.2) Non si ravvisa infine alcuno
dei profili di incostituzionalità ventilati in sede di discussione orale in
relazione alla non impugnabilità per questa via del provvedimento che indice il
referendum.
Né, stante l'oggetto della
contesa, appare ipotizzabile alcuna lesione dei principi che regolano, nella
dimensione del diritto europeo, i principi dell'equo processo e del diritto a
un ricorso effettivo.
5) Discende da quanto esposto,
conformemente alla richiesta del Procuratore Generale, la declaratoria di
difetto assoluto di giurisdizione e la condanna alla refusione delle spese di
lite, liquidate in dispositivo.
Resta assorbita ogni questione
relativa alla legittimazione a ricorrere o a resistere al ricorso (cfr
Cass.24102/16, § 7).
PQM
La Corte dichiara il difetto
assoluto di giurisdizione in ordine a quanto forma oggetto del procedimento
pendente dinanzi al Tribunale regionale amministrativo per il Lazio recante il
numero di ruolo generale 10914/2016. Condanna i ricorrenti in solido alla
refusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti,
liquidate in euro 5.000 per compenso, oltre rimborso delle spese prenotate a
debito.
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