Corte Dei Conti – Sezione di controllo
per la Campania
23 novembre 2016, n. 244, Incarico di
collaborazione in forma gratuita
OGGETTO DEL PARERE
Con la nota richiamata in
epigrafe il Sindaco del comune di G. ha chiesto alla Sezione un parere con
riguardo alla possibilità di conferire un incarico di
collaborazione, in forma gratuita, ad un funzionario collocato in quiescenza
per raggiunti limiti di età, ex responsabile dell’ufficio tecnico
comunale con funzioni dirigenziali e, in particolare, se l’incarico di
collaborazione possa ricomprendere la conservazione della funzione di RUP per
gli interventi iniziati in costanza del rapporto di lavoro, se la gratuità
della collaborazione possa confliggere con il riconoscimento della quota
dell’incentivo ex art. 93 d. lgs. n. 163/2006 e/o art. 113 d. lgs. n. 50/2016
(commisurato alla responsabilità connessa alle specifiche prestazioni da
svolgere) e se sia consentito, in via generale, fornire copertura assicurativa
a carico dell’amministrazione, per le prestazioni svolte dal funzionario
destinatario dell’incarico in forma gratuita.
OMISSIS
MERITO
Ciò premesso, questa Sezione
rileva come al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione inerisca
la generale previsione di accesso tramite concorso, passibile di essere
superata solo in forza di una disposizione di legge (art. 97, comma 4).
La modalità di ingresso agli
impieghi pubblici tramite concorso costituisce, da un lato, uno strumento al
servizio del buon andamento dell’agire pubblico (art. 97 Cost.), in quanto
volto ad individuare il miglior candidato per la posizione bandita e,
dall’altro lato, presidia il diritto di tutti i cittadini ad accedere agli
uffici pubblici (art. 51 Cost.) quale strumento per promuovere l’uguaglianza e
rimuovere gli ostacoli che di fatto la limitano (art. 3 Cost.).
Il rapporto di lavoro subordinato
riveste un carattere necessariamente oneroso in aderenza al dettato dell’art.
36 della Costituzione, in forza del quale “Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa”.
L’art. 2094 c.c. qualifica come
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore di
lavoro.
L’onerosità è garantita dall’art.
2126 c.c., anche nel caso di nullità o annullamento del contratto di lavoro non
derivante da illiceità dell’oggetto o della causa, allorquando è riconosciuto
il diritto al trattamento retributivo per la prestazione di fatto svolta dal
lavoratore.
Il carattere necessariamente
oneroso del rapporto di lavoro subordinato discende, con riferimento agli enti
locali, dall’art. 90, comma 2, TUEL, ai sensi del quale “al personale assunto
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”. (Sezione
Campania 155/2014/PAR).
Dunque,
pur comprendendo le istanze dell’Ente (che riterrebbe auspicabile la continuità
dell’azione amministrativa intrapresa e il mantenimento di un elevato livello
qualitativo delle attività di competenza del RUP), deve ribadirsi che la
disciplina generale in merito alla gestione del personale pubblico è informata
e plasmata da principi sistematici tali che non consentono l’utilizzo di
personale a titolo gratuito, quali quelli sopra espressi, legati alla tutela
della dignità del lavoro e al rispetto della normativa generale in materia,
oltre che alla necessità di evitare l’esposizione degli enti pubblici a rischi
legali e di contenzioso e, quindi, finanziari per le ricadute sul bilancio in
caso di soccombenza (cfr. SRC Campania n. 213/2015/PAR).
In definitiva, il rapporto di una
pubblica amministrazione con qualsiasi soggetto non può che essere di tipo
oneroso e comunque inquadrabile in uno degli schemi giuridici previsti dal
codice civile e dalle leggi speciali in materia di lavoro, anche in ragione del
fatto che l’inserimento di un soggetto nell’organizzazione pubblica non può non
comportare la soggezione al potere di controllo e di indirizzo necessario alla
realizzazione delle sue finalità istituzionali, con le conseguenze di legge che
si ricollegano alla instaurazione di un rapporto di servizio, incompatibile con
una logica di precarietà giuridica conseguente alla gratuità delle prestazioni.
La giurisprudenza di questa Corte
ha più volte ricordato che il lavoro gratuito è ammesso nei soli casi
espressamente disciplinati dalla legge (cfr. anche SRC Lombardia n.
192/2015/PAR), ipotesi fra cui rileva il lavoro prestato gratuitamente nelle
organizzazioni di volontariato. Nella prospettiva di favorire l’autonoma
iniziativa dei cittadini sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale,
la legge n. 91/266 ha, infatti, introdotto nell’ordinamento la figura
soggettiva delle organizzazioni di volontariato, che persegue finalità di
carattere sociale, civile e culturale per il tramite degli aderenti. Costoro
devono prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
scopo di lucro neppure indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà. Ai
sensi dell’art. 4 della legge n. 266/1991 “Le organizzazioni di volontariato
debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’ipotesi
prospettata appare, in ogni caso, in aperta contraddizione con le indicazioni
fornite dall’Autorità nazionale anticorruzione e dalla giurisprudenza di questa
Corte, volte a valorizzare il criterio di rotazione del personale nell’ambito
delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, nello schema di
Piano nazionale anticorruzione 2016, (datato 20 maggio 2016), si auspica la
rotazione del personale, quale misura organizzativa preventiva, finalizzata a
limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche
improprie nella gestione, contribuendo, inoltre, in tal modo, alla formazione
del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del
lavoratore, anche attraverso appositi percorsi di formazione.
La Corte dei conti, Sezione
Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato, con Deliberazione 28.4.2016, n. 7, da parte sua,
occupandosi della richiesta di rinnovo di un incarico dirigenziale che si
prolungava dal 2005, ha negato il visto di legittimità evidenziando come
l’ulteriore proroga dell’incarico per altri tre anni, in assenza di selezione
comparativa, superasse i criteri di ragionevolezza rappresentando, il rinnovo,
infatti, sempre secondo il Collegio, un istituto eccezionale a carattere
derogatorio. Anche in questo caso, quindi, viene in evidenza l’esigenza di
assicurare discontinuità nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il
parere della Sezione.
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