Sollevata la questione di legittimità costituzionale sull’obbligo del
giuramento, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, da parte della
persona affetta da disabilità
Trib. Modena (g.t.) 6 dicembre 2016
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10 della l. 5 febbraio 1992, n. 91, 7, 1° comma,
d.p.r. 572 del 12 ottobre 1993 e 25, 1° comma, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396,
nella parte in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento, quale
condizione per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale
adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità
a causa di tale condizione patologica, per violazione degli artt. 2 e 3°, 2°
comma, Cost. e dell'art. 18 della Convenzione O.N.U. per i diritti delle
persone disabili, ratificata dall’Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009,
nonché degli artt. 21 e 26 della Dichiarazione O.N.U. dei Diritti delle Persone
con Disabilità del 1975
I. XXX XXX, amministratore di sostegno (nominato con decreto di
questo g.t. in data 14 ottobre 2012) della figlia XXX XXX (nata in India il XXX
e residente a XXX), ha richiesto al giudice tutelare di autorizzare la
trascrizione del decreto concessivo della cittadinanza a favore della figlia
datato 20 luglio 2016, in assenza del prescritto giuramento. Dato che la figlia
non sarebbe in grado, né in condizioni di prestare tale atto, in quanto affetta
da “epilessia parziale con secondaria generalizzazione in attuale buon
controllo con terapia anticomiziale-associato ritardo mentale grave in
pachigiria focale” (come da documentazione della Commissione per l'accertamento
dello stato di invalidità).
La giovane beneficiaria, è stata
ascoltata in udienza, alla presenza del padre-a.d.s. per saggiarne l'idoneità a
prestare il prescritto giuramento.
In vero, la persona è apparsa
completamente disorientata nel tempo e nello spazio (dal verbale risulta che la
ragazza dice che il giudice “è Stefano” e non è in grado di precisare dove si trova,sottoscrive
il verbale col nome “Sara”) e il padre-a.d.s. ha precisato che XXX non sa
leggere, né scrivere.
II. In diritto, va preliminarmente fornito un rapido quadro normativo
della materia.
In base all’art. 9, 1° comma,
lett. f), della l. n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può essere concessa
con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di stato, su proposta
del Ministro dell’interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno
dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’art. 10, della cit. l. n. 91
prevede che: «il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la
persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del
decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le
leggi dello Stato», mentre l’art. 23, 1° co., l. n. 91/1992 dispone che «le
dichiarazioni per l’acquisto […] della cittadinanza e la prestazione del
giuramento previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello stato civile
del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria
residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità
diplomatica o consolare del luogo di residenza».
A sua volta, l'art. 7, 2° comma,
d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572, dispone che: “il giuramento di cui all'art. 10
della legge d e v e e s s e r e p r e s t a t o e n t r o s e i m e s i d a l l
a n o t i f i c a all'intestatario del decreto di cui agli artt. 7 e 9 della
legge”.
Infine, l’art. 25, 1° comma, d.p.r.
3.11.2000, n. 396, ord. stato civile, stabilisce che: «l’ufficiale dello stato
civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima
non è stato prestato il giuramento prescritto dall’art. 10, l. 5.2.1992, n.
91», mentre secondo l’art. 27, d.p.r. cit., «l’acquisto della cittadinanza
italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il
giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 10 e 15, l. 5.2.1992, n.
91, anche quando la trascrizione del decreto di concessione avviene in data
posteriore». In concreto, la dottrina ha sottolineato che il giuramento è
sempre stato, in ogni luogo, diretto a “rafforzare una pronunzia del giurante”.
Lo stesso, più in particolare, “non è più che la forma rafforzata di una
promessa, una solennità supplementare destinata indubbiamente a far riflettere
il giurante sulla gravità dell'atto che sta compiendo, ma che giuridicamente non
lo modifica e nulla vi aggiunge”. La portata di tale atto si esplica su di un
piano prevalentemente morale, in quanto “sospinge, attraverso un vincolo
interno, all'osservanza di obblighi e doveri preesistenti”, cosicchè il
giuramento non rivestirebbe efficacia costitutiva, ma accessoria.
III. Il problema che il ricorso suscita non è di poco momento; esso
consiste nel verificare, a fronte di persona che, a causa dell'infermità
mentale che l'affligge non sia in grado di prestare il prescritto giuramento,
in che modo l'ordinamento debba reagire e porsi da un punto di vista
sistematico e ricostruttivo, ricercando se sussista una lacuna normativa,
ovvero, un contrasto del tessuto normativo rispetto ai parametri costituzionali
ed sovranazionali dati.
IV. Un primo decreto petroniano (Trib. Bologna 9 gennaio 2009, in
personaedanno, con nota di COSTANZO) ha ritenuto di estendere l'esonero dal
giuramento per acquisire la cittadinanza affermando l'applicabilità
all'amministrazione di sostegno, quale effetto ex art. 411 c.c., dall'esenzione
dal giuramento sulla scorta di parere favorevole espresso dal Consiglio di
Stato con riguardo la concessione della cittadinanza all'interdetto senza
prestazione di giuramento, in quanto atto personalissimo non delegabile al
tutore (C.d.S. 13 marzo 1987, n. 261/85).
IV. Altro provvedimento del Tribunale di Mantova (Trib. Mantova 2
dicembre 2010) ha semplicemente ritenuto di esentare l'interdetto dalla
prestazione del giuramento necessario ad acquisire la cittadinanza, non essendo
lo stesso delegabile al tutore.
V. Soluzioni giuridiche riferite in precedenza non convincono.
Non pare ipotizzabile
l'applicazione analogica dell'art. 411 c.c. ,che ammette di estendere
all'amministrazione di sostegno “determinati effetti, limitazioni o decadenze,
previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato”. Nella specie,
è trasparente che la norma codicistica richiamata ammette l'estensione
all'amministrazione di sostegno di disposizioni di “legge”; non il contenuto di
atti amministrativi, quali sono i pareri espressi dal C.d.S. in sede
consultiva.
VI. Dall'altro, può ipotizzarsi l'insorgenza di questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni normative richiamate in precedenza (art. 10
l. n. 91 del 1992, art. 7, 2° comma, d.p.r. 572 del 1993, e 25 d.p.r. 396 del
2000), in particolare, nella parte in cui le stesse non prevedono deroghe all'obbligo
della prestazione del giuramento, quale condizione per l'acquisizione della
cittadinanza italiana, in presenza di condizioni personali di infermità mentale
in cui versi il futuro cittadino, impeditive il compimento dell'atto formale in
discorso.
Da questo punto di vista, dato
che, a giudizio della dottrina, il giuramento, avendo natura ancillare e
secondaria rispetto al conseguimento della cittadinanza, non avrebbe efficacia costitutiva
di essa ,potrebbe ritenersi non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni normative richiamate e che
impongono la prestazione del giuramento quale condizione per l'acquisizione
della cit tad ina nza , pe r vi ola zio ne d i più di un par ame tro costituzionale.
In particolare, se la Repubblica riconosce e
garantisce i “diritti inviolabili dell'uomo” (art. 2 Cost.), non permettere al disabile
psichico l'acquisizione di un diritto fondamentale, qual è l o status di
cittadino (fonte di diritti e doveri pubblicistici), dal momento che non è in
grado della prestazione dell'atto formale del giuramento, significherebbe, alla
fin fine, non “garantire” tale diritto; escludendo, così, l'infermo di mente dalla
nuova collettività in cui è nato e si è formato, solo a causa dell'impedimento
determinato dalla sua condizione psichica di natura personale. L'ostacolo
personale impedirebbe l'acquisizione del diritto e gli arrecherebbe un
considerevole danno.
Che dire poi del parametro
affidato al capoverso dell'art. 3 Cost.?
Se è compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana”,
non si può forse ritenere che l'impossibilità di prestazione del giuramento per
acquisire la cittadinanza, determinato dalla condizione patologica della
persona affetta da malattia mentale, non costituisca significativo “ostacolo”
all'esplicazione della personalità dell'individuo, come tale contrastante con
tale cruciale previsione programmatica ?
Se così è, allora, le disposizione
normative in precedenza richiamate, disponenti che il mancato giuramento nei
sei mesi successivi alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza
ne determina inefficacia, paiono contrastare anche con quest'ultimo parametro
costituzionale, creando disparità di trattamento tra cittadini sani e normali,
questi ultimi in grado di prestare giuramento, e quanti sani non siano in
quanto affetti da disabilità e che, per effetto della mancata prestazione del giuramento,
non possono acquistare lo status civitatis.
Tenuto conto di ciò, il presente
procedimento va sospeso, con remissione degli atti alla Corte Costituzionale,
dato che la questione di legittimità costituzionale quivi sollevata sugli artt.
10 della l. 5 febbraio 1992, n. 91, 7 d.p.r. 572 del 12 ottobre 1993 e 25, 1°
comma, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, appare rilevante, in questo procedimento
dovendosi applicare le disposizioni normative testè richiamate, e non
manifestamente infondata, alla luce della violazione dei parametri fissati
dagli artt. 2 e 3, 2° comma, Cost.
VII. Il mancato rispetto del principio di uguaglianza quale diritto
fondamentale dell’individuo va rilevato anche con riferimento al quadro
legislativo sovranazionale, cui l'ordinamento dello Stato è tenuto a conformarsi.
VIII. Infatti, l’art. 18 della Convenzione O.N.U. per i diritti
delle persone disabili, ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009
(e quindi legge dello Stato a tutti gli effetti), dispone che: “il diritto alla
cittadinanza non può essere negato e dunque i disabili hanno il diritto di
acquisire e cambiare la cittadinanza e non possono essere privati della stessa arbitrariamente
o a causa della loro disabilità”.
IX. Lo scopo della Convenzione è quello di indurre gli Stati firmatari
a promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i
diritti umani e le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità.
La condizione di disabilità viene individuata nell'esistenza di barriere di
diversa natura e tipologia che possano ostacolare la piena ed effettiva partecipazione
nella società, in condizioni di uguaglianza con gli altri, per le persone che
presentano delle durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o
sensoriali.
Il testo normativo richiama la Convenzione europea
dei diritti dell'uomo ed è dotato di portata universale, dato che si rivolge a tutte
le persone disabili, indipendentemente dalla nazionalità, e alle quali
garantisce il diritto ad un livello di vita adeguato e il diritto alla protezione
sociale, rievocando i principi enunciati anche dalla Dichiarazione O.N.U. dei
Diritti delle Persone con Ritardo Mentale del 1971, della Dichiarazione O.N.U. dei
Diritti delle Persone con Disabilità del 1975, degli articoli 21 (“Nell'ambito
d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del
trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati
stessi”) e 26 (“L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare
di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e
professionale e la partecipazione alla vita della comunità”) della Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea di Nizza, resa vincolante dal Trattato
di Lisbona del 2009.
Si evince, pertanto, che l’Unione
è fondata sul rispetto dell’uguaglianza della dignità umana, della democrazia,
dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani compresi quelli enunciati
dall’art. 67 TFUE in base ai quali “l'Unione realizza uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi
ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati
membri”.
Da tali principi dell’ordinamento
si ricava che la tutela dei diritti umani nell’Unione europea non dipende dal
possesso della cittadinanza dell’Unione, che va riconosciuta anche ai cittadini
di paesi terzi. Sotto questo profilo si è avviato il passaggio da una fase
improntata alla salvaguardia dei diritti dei cittadini dell’Unione ad una nuova
fase caratterizzata anche dalla tutela della persona in quanto tale. Il punto
cruciale riguarda il rapporto intercorrente tra l’iniziativa
dell’amministratore ed i bisogni, le aspirazioni, gli interessi del
beneficiario straniero ed incapace; nell’ipotesi di totale nonché effettiva
incapacità di formazione della volontà consapevole da parte dello straniero disabile,
la privazione tout court della capacità di agire nell’esercizio dell’acquisto
della cittadinanza (in quanto atto personalissimo, come tale non delegabile in
via surrogatoria all’amministratore di sostegno), appare criticabile almeno per
un duplice ordine di ragioni: in primis, tale impostazione lederebbe la
legittima aspettativa dello straniero a vedersi riconosciuta la cittadinanza
italiana, stante il ricorso dei requisiti oggettivi fissati dalla legge; in
secundis, si affaccerebbe il rischio, di lasciare lo straniero isolato da
quella trama di relazioni di cui, ai fini dello status civitatis, costituisce
il principale centro di imputazione di interessi.
Come si vede, quindi, anche da
questo punto di vista, si dubita della legittimità costituzionale della trama
normativa costituita dalle disposizioni normative che impongono anche al disabile,
che ne sia impossibilitato per effetto della patologia mentale che l'affligge,
di prestare giuramento quale presupposto per l'acquisto della cittadinanza.
P.Q.M.
Ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
10 della l. 5 febbraio 1992, n. 91, 7, 1° comma, d.p.r. 572 del 12 ottobre 1993
e 25, 1° comma, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in cui prevedono
l'obbligo di prestazione del giuramento, quale condizione per l'acquisizione
della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da
parte di persona affetta da disabilità a causa di tale condizione patologica,
per violazione degli artt. 2 e 3°, 2° comma, Cost. e dell'art. 18 della
Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone disabili, ratificata dall’Italia
con legge n. 18 del 3 marzo 2009, nonché degli artt. 21 e 26 della
Dichiarazione O.N.U. dei Diritti delle Persone con Disabilità del 1975, dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il
procedimento in corso. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale, previa notifica alla parte istante, nonché al Presidente del Consiglio
dei Ministri e con comunicazione dell'ordinanza anche ai presidenti delle due
Camere del Parlamento.
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