Messaggio
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 21 dicembre 2016, n. 5171, Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del
21 maggio 2016 è stata pubblicata la legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in
vigore il 5 giugno 2016 e recante disposizioni in materia di “Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze”.
La legge in esame disciplina le
unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto, in
particolare l’articolo 1:
1. ai commi da 1 a 35 regolamenta
le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
2. ai commi da 36 a 65 regolamenta
le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da
matrimonio o da un’unione civile;
3. ai commi da 66 a 69 fornisce le
disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al
monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti
dalle unioni civili.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 20, della legge
n. 76 del 2016, con riferimento alle unioni civili, dispone che “Al solo
fine di assicurare l’effettività della tutela dei
diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione
civile tra persone dello stesso sesso, le
disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le
disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti
aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli
atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano
anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso”.
Pertanto, a decorrere dal 5 giugno
2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e
previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo,
maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e
dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente
dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Inoltre, l’articolo 1, commi da 66
a 69, della legge in esame prevede la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili,
nonché la comunicazione da parte dell’Inps al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali dei dati relativi agli oneri di natura previdenziale ed
assistenziale derivanti dall’attuazione della diposizione in esame, al fine di
consentire il relativo monitoraggio da parte del predetto Dicastero.
Con successivo messaggio verranno
fornite istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni
pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della
norma in oggetto.
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