Corte Dei Conti – Sezione di
controllo per l’Umbria 24 novembre 2016, n. 113, Gettone di presenza per il segretario della S.C.E.C.
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Il principio di onnicomprensività deve raccordarsi con il principio
enunciato nell’articolo 36 della Costituzione, nel senso che la retribuzione
del dipendente pubblico (e non soltanto del dirigente) può variare in
funzione delle responsabilità, del bilanciamento tra prestazione richiesta e
risultato atteso (il sinallagma), tra una negoziazione generale (collettiva)
e una posizione individuale, in aderenza al singolo profilo ricoperto
Non si deve
corrispondere al dipendente pubblico chiamato a svolgere le attività di
segretario della Sottocommissione elettorale un “compenso aggiuntivo” laddove
tali compiti siano riconducibili a “funzioni e poteri connessi alla sua
qualifica e all’ufficio ricoperto” o corrispondano “a mansioni cui egli non
possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio”, nonché
qualora le medesime attività siano svolte durante l’orario di lavoro e siano
comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici
Al dipendente comunale
delegato (non appartenente al comparto dirigenziale e non incaricato di
posizione organizzativa) per le attività di segretario
della Sottocommissione elettorale spetta, in relazione alle sedute svolte al
di fuori dell’orario di lavoro o il gettone di presenza previsto dall’art. 24
del T.U. 223/1967, oltre al rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, oppure il compenso per le ore di lavoro
straordinario effettivamente svolto
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OMISSIS
F A T T O
Con la nota sopra
indicata il Sindaco del Comune di F., dopo avere premesso che:
- l'art. 24
del T.U. 20.03.1967 n. 223 prevede che "a
ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale
può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute
di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i
componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello
Stato.";
- l'art.
230 della L. 24.12.2007 n. 244 ha successivamente sancito che "l'incarico di componente delle
commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni
elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio
effettivamente sostenute”;
- a seguito della revisione
delle competenze territoriali delle Commissioni circondariali di Perugia e
Spoleto al Comune di F. è stata assegnata la I^ Sotto-commissione elettorale circondariale di
Spoleto avente competenza sui Comuni di F., Cannara, Sellano, Nocera Umbra,
Spello e Valtopina;
- il Segretario della S.C.E.C.
di cui fa parte il Comune di F. è un dipendente comunale, al quale è stato
conferito tale incarico con decreto del Sindaco;
chiede di conoscere l'orientamento di
questa Sezione rispetto alle seguenti problematiche:
1. Se sia legittimo, dato il
quadro normativo attuale, corrispondere il gettone di presenza al Segretario
della S.C.E.C. con spesa a carico dei fondi della Commissione;
2. Se tale corresponsione
spetti anche qualora il Segretario delegato (non appartenente al comparto
dirigenziale e non incaricato di posizione organizzativa) sia incaricato,
presso il Comune assegnatario della S.C.E.C., delle funzioni di responsabile
dell'Ufficio Elettorale e di Segretario della Commissione Elettorale Comunale;
3. Se le riunioni della
S.C.E.C. debbano svolgersi durante od al di fuori del normale orario di lavoro,
ed in che rapporto, nel caso si svolgano in regime di plus-orario, debba porsi
l'eventuale compenso per lavoro straordinario (o l'eventuale recupero) con il
gettone di presenza, qualora spettante.
Considerato in
D I R I T T O
OMISSIS
Nel caso di specie, la richiesta di
parere deve
ritenersi ammissibile anche sul piano oggettivo, attenendo i quesiti proposti a
questioni ermeneutiche di carattere generale ed astratto attinenti a norme di
contenimento della spesa pubblica, chiaramente riconducibili alla materia della
contabilità pubblica, nell’accezione dinamica anzi descritta.
Nel merito
Con il primo quesito il Comune
di F. chiede se sia legittimo corrispondere il gettone di presenza al
Segretario della S.C.E.C., con spesa a carico dei fondi della Commissione, alla
stregua del vigente quadro normativo.
La risposta al quesito richiede
un breve inquadramento delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e del loro rapporto con le
competenze dei Comuni. Dall’esame della normativa che le riguarda (artt. 21
e ss. del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle
leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali) e artt. 30 e ss. del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali) si rileva che le suddette
Commissioni e le Sottocommissioni sono organi collegiali, presieduti
rispettivamente dal prefetto (o da un suo delegato) e da un dipendente del
Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura,
mentre tra i componenti non è contemplato il dipendente designato a svolgere
compiti segretariali.
Si
tratta di organi dello Stato dotati di una propria soggettività giuridica (cfr.
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 29 gennaio 1966, n. 38), non
incardinati in una struttura ministeriale né in quella comunale, che si avvalgono
del supporto “segretariale” del Comune nel quale hanno sede. In particolare, l’art.
27, comma 2, del d.P.R. 223/1967 dispone che le funzioni di redazione dei
processi verbali di tutte le operazioni della Commissione elettorale
circondariale “sono svolte dal segretario
o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle
Sottocommissioni le medesime funzioni sono svolte dal segretario del comune che
ne è sede o da altri impiegati designati dal sindaco”. Inoltre, l’art. 62
del citato d.P.R. dispone che “Le spese
per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle
eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella
circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni
medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale…”.
Alla
luce del suesposto quadro normativo si evince che il segretario non è assimilabile
ai componenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni e che l’equiparazione
ad essi è stata operata dalla norma soltanto al fine di estendere “anche” al
segretario la corresponsione di un gettone di presenza. Recita infatti l’art. 24 del citato D.P.R. 223/67, come
modificato dall’art. 10 della legge 120/99, che “a ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale
circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000,00,
al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle
disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le
Amministrazioni dello Stato. L’importo del gettone di presenza è rivalutato, a
partire dal mese di aprile dell’anno 2000, con le procedure ed i termini
previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117”.
Successivamente,
l’art. 2, comma 30, della legge 244/2007, nel disporre che “l’incarico
di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito ad eccezione delle spese
di viaggio effettivamente sostenute”, ha sancito la
gratuità dell’incarico dei “componenti” ma nulla ha disposto circa il compenso
spettante al segretario.
L’orientamento
maturato in seno alle Sezioni di controllo di questa Corte che si sono occupate
della problematica (Sez. Toscana, del. n. 144/09/PAR; Sez. Lombardia, del. n.
307/2010/PAR; Sez. Piemonte, del. n. 4/2010/SRCPIE/PAR) è nel senso che, nel
silenzio della legge 244/2007, l’Ente (rectius gli enti che
appartengono alla circoscrizione elettorale in cui insiste la Commissione o la Sottocommissione)
ha (hanno) la facoltà di corrispondere un gettone di presenza al segretario
della Commissione o Sottocommissione elettorale in quanto non espressamente
vietato dalla normativa vigente.
In una più
recente pronuncia altra Sezione di controllo (Sez. Friuli Venezia Giulia, del.
n. 27 del 21/02/2012) ha tuttavia affermato che “le disposizioni di cui all’art. 24 del
d.P.R. 223/1967 vanno interpretate, in chiave logico-sistematica, anche alla
luce dei numerosi e reiterati interventi legislativi che, dopo l’entrata in
vigore della legge 244/2007, sono volti a limitare le spese delle
amministrazioni pubbliche, in particolare quelle inerenti il funzionamento
degli organi di governo e degli apparati politici, nonché quelle degli organi
amministrativi e di controllo. Peraltro, in relazione alle medesime Commissioni
e Sottocommissioni elettorali circondariali, le norme successivamente
intervenute a garantirne la funzionalità non hanno comportato “maggiori oneri a
carico della finanza pubblica” (cfr. art. 4, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n.
3, come modificato dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26; art. 1, comma 1, del Decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37
convertito dalla L. 1 giugno 2011, n. 78).
A sostegno di tale orientamento, la citata Sezione
adduce che la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego ha reso
sempre più stringenti i limiti alla corresponsione di compensi “aggiuntivi”
rispetto al trattamento economico stabilito dal contratto, e che le
norme che dettano principi generali in materia di ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche possono trovare applicazione anche
nei confronti dei soggetti che sono designati dal sindaco per svolgere le
funzioni di segretario di Commissione e Sottocommissione elettorale
circondariale. Ciò in quanto si tratta di disposizioni (art.
2, comma 3 e art. 45, comma 3 del d.lgs. 165/2001, e, ancor prima, art. 19,
comma 4 del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191) che introducono
nell’ordinamento giuridico il cd. regime
di onnicomprensività del trattamento economico per
tutti i dipendenti pubblici (ivi compresi quelli che non rivestono la qualifica
dirigenziale), che “impedisce di
attribuire compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle funzioni
attribuite e nelle connesse responsabilità,
per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri
istituzionali dei dipendenti pubblici” (v., in tal senso, Consiglio di Stato,
Sez. V, 2.8.2010, n. 5099; Cons. St., Sez. V, 12.2.2008, n. 493).
Il principio di onnicomprensività della
retribuzione troverebbe ulteriore conferma, seguendo detta tesi, nel disposto
dell’art. 53 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 (che recita: “le pubbliche amministrazioni non possono
conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio,
che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative”), il quale sancisce il divieto di erogare compensi ai dipendenti
pubblici in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia
riconducibile alla qualifica o a funzioni e obblighi connessi alla sua
posizione organizzativa e/o all’ufficio ricoperto o comunque corrispondenti a
mansioni rientranti nei normali compiti di servizio.
Ne discende che il
trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai
dipendenti pubblici dal contratto di lavoro, ivi compreso qualsiasi incarico ad
essi conferito in ragione del loro ufficio, con facoltà del dipendente di non
accettare incarichi che non rientrano in alcun modo nelle funzioni loro assegnate.
In effetti, il
principio di onnicomprensività del “trattamento economico” in ambito pubblico è
stato costruito, in dottrina e in giurisprudenza, analizzando la struttura
della retribuzione a carattere “vincolato” del dirigente pubblico, atteso che,
in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono
essere erogati direttamente, a titolo di “retribuzione di risultato”, solo i
compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente
recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e
secondo le modalità da queste stabilite, riconoscendo ad ogni singola Amministrazione
la facoltà di determinare l’incidenza delle predette “erogazioni aggiuntive”
sull’ammontare della retribuzione di risultato sulla base criteri generali
oggetto di previa concertazione sindacale.
La Sezione condivide la tesi secondo la quale l’anzidetto principio di
onnicomprensività deve raccordarsi con l’altro principio enunciato
nell’articolo 36 della Costituzione, nel senso che la retribuzione del
dipendente pubblico (e non soltanto del dirigente) può variare in funzione
delle responsabilità, del bilanciamento tra prestazione richiesta e risultato
atteso (il sinallagma), tra una negoziazione generale (collettiva) e una
posizione individuale, in aderenza al singolo profilo ricoperto D’altra parte,
va pure tenuto conto, come già evidenziato dalla Sezione di controllo per il
Friuli nella deliberazione sopra citata, che sul regime di onnicomprensività della retribuzione si è innestato il recente
blocco della dinamica retributiva nel pubblico impiego, reso necessario dalle
sempre più pressanti e urgenti esigenze di contenimento della spesa pubblica. In
particolare, meritano di essere segnalati:
1. il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto
nell’ordinamento l’obbligo di riduzione della spesa per il personale del
settore pubblico nell’ambito delle misure di contenimento delle dinamiche
occupazionali.
2. il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all’art. 76 comma 7
aveva stabilito il divieto assoluto di assunzioni in caso di superamento del
limite massimo di incidenza percentuale, nonché i limiti alla spesa per le
nuove assunzioni;
- il decreto legge n. 90/2014, il cui art. 3, co. 5-quater ha
consentito il turn over in misura piena dall'anno 2015 soltanto in favore degli
enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o
inferiore al 25%.
Ai fini della risposta al primo quesito proposto appare utile
richiamare un parere reso dall’Aran, la quale ha ritenuto che sia necessario
verificare se le
prestazioni correlate allo svolgimento delle funzioni richiese al dipendente
interessato rientrino o meno nelle ordinarie competenze del dipendente
medesimo. Qualora esse rientrino nei normali obblighi di lavoro (sono cioè svolte
"ratione officii") e vengano svolte durante l'orario di lavoro, sono
retribuite unicamente con il trattamento economico fondamentale e accessorio
previsto dal CCNL di riferimento. Se, invece, dette prestazioni si collocano al
di fuori delle competenze ordinarie, e quindi non sono svolte "ratione
officii", esse
possono essere svolte solo su incarico (o preventiva autorizzazione) dell'ente,
ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.165/2001, devono essere svolte al di fuori e non
a carico dell'orario di lavoro e solo in tal caso possono essere
percepiti eventuali compensi o gettoni ulteriori rispetto al trattamento
economico fondamentale e accessorio previsto dai contratti collettivi.
Alla luce di quanto sopra osservato, ritiene il
Collegio che l’ente locale dovrà evitare di corrispondere al
dipendente pubblico chiamato a svolgere le attività si segretario della
Sottocommissione elettorale un “compenso aggiuntivo” laddove tali compiti siano
riconducibili a “funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all’ufficio ricoperto”
o corrispondano “a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei
normali compiti di servizio” (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2002, n. 5163),
nonché qualora le medesime attività siano svolte durante l’orario di lavoro e
siano comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici
(cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 33/2011,
Sezione del controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 13/2010,
Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 13/2010, Sezione
regionale di controllo per la
Toscana, deliberazione n. 144/2009).
Con il secondo quesito si
chiede alla Sezione se tale corresponsione spetti anche qualora il Segretario
delegato (non appartenente al comparto dirigenziale e non incaricato di
posizione organizzativa) sia incaricato, presso il Comune assegnatario della
S.C.E.C., delle funzioni di responsabile dell'Ufficio Elettorale e di
Segretario della Commissione Elettorale Comunale.
L’art. 27, comma
3 del T.U. 223/1967 dispone che le funzioni di segretario delle sottocommissioni
istituite presso comuni diversi dal comune capoluogo del circondario sono
svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso,
designati dal sindaco.
Ritiene il Collegio che le funzioni
di responsabile dell'Ufficio Elettorale e di Segretario della Commissione
Elettorale Comunale siano ontologicamente distinte dalle funzioni di segretario
della Sottocommissione circondariale, trattandosi quest’ultimo di un organo distinto
dal Comune e dalla Commissione elettorale comunale e richiedendosi, per lo
svolgimento delle funzioni di segretario di detta Sottocommissione, una
specifica designazione del Sindaco.
Tuttavia, poiché il medesimo
dipendente svolge anche le funzioni di responsabile dell'Ufficio Elettorale e
di Segretario della Commissione Elettorale Comunale e poiché le funzioni di
segretario della Sottocommissione circondariale sono sicuramente riconducibili
ai compiti d’istituto dell’amministrazione d’appartenenza (ex art. 27, comma 3,
del cit. d.P.R. 223/1967), nessun compenso aggiuntivo dovrebbe spettare al
dipendente per lo svolgimento di dette funzioni “aggiuntive” durante il suo
orario di lavoro.
Ciò non può assolutamente
significare che la
Sottocommissione elettorale circondariale sia tenuta a
riunirsi esclusivamente durante l’orario di lavoro del segretario, cosa
peraltro non prevedibile né praticabile atteso che detto organo, ai sensi
dell’art. 32-bis del citato d.P.R. 223/1967, è obbligato a provvedere in tempo
utile in ordine alle richieste di ammissione al voto presentate dai soggetti
interessati durante l’intera durata di apertura dei seggi elettorali per
consentire l’esercizio del diritto di voto. Viceversa, per le attività di segretario
di detta Sottocommissione svolte dal predetto impiegato al di fuori dell’orario
di lavoro l’ente locale è tenuto a corrispondere al medesimo o il gettone di
presenza previsto dall’art. 24 del citato T.U., oltre al rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, oppure il compenso per le ore di lavoro
straordinario effettivamente svolto, trattandosi di attività da svolgersi
obbligatoriamente nei termini sopra indicati.
P. Q. M.
La Corte dei
conti - Sezione di controllo per l’Umbria
rilascia nelle suestese considerazioni
il parere, indicato in epigrafe, richiesto dal Comune di F.
Dispone
che, a cura
della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di
F. per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria
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