Corte di Giustizia UE 14 dicembre 2016, (cause riunite) nn.
C-401/15, C-402/15, C-403/15
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone –
Diritti dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi
sociali – Sussidio economico per il compimento di studi superiori –
Requisito di filiazione – Nozione di “figlio” – Figlio del coniuge o
del partner registrato – Contributo al mantenimento di tale figlio
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione,
vanno interpretati nel senso che deve intendersi per figlio di un lavoratore
frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui a
quest’ultima disposizione, quali il finanziamento degli studi concesso da uno
Stato membro ai figli dei lavoratori che esercitano o hanno esercitato la
propria attività in tale Stato, non solo il figlio che ha un legame di
filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del
partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest’ultimo provveda al
mantenimento di tale figlio. Quest’ultimo requisito risulta da una situazione
di fatto che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali,
verificare senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto
sostegno né a quantificarne l’entità in modo preciso.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
15 dicembre 2016
Nelle cause riunite da C‑401/15 a C‑403/15,
aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour
administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo), con decisioni del 22 luglio
2015, pervenute in cancelleria il 24 luglio 2015, nei procedimenti
Noémie
Depesme (C‑401/15),
Saïd
Kerrou (C‑401/15),
Adrien
Kauffmann (C‑402/15),
Maxime
Lefort (C‑403/15)
contro
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione,
A. Prechal, A. Rosas (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas,
giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. Calot Escobar
considerate le osservazioni presentate:
– per
N. Depesme e S. Kerrou, da P. Peuvrel, avocat;
– per
A. Kauffmann, da S. Jacquet, avocat;
– per
M. Lefort, da S. Coï, avocat;
– per il
governo lussemburghese, da D. Holderer, in qualità di agente, assistita da
P. Kinsch, avocat;
– per la Commissione europea,
da D. Martin e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 9 giugno 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli
45 TFUE e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141,
pag. 1).
2 Le
suindicate domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie di cui
sono parti, rispettivamente, la sig.ra Noémie Depesme unitamente al
sig. Saïd Kerrou, il sig. Adrien Kauffmann e il sig. Maxime
Lefort, da un lato, e, dall’altro, il ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche
(Ministro dell’Istruzione superiore e della Ricerca, Lussemburgo; in prosieguo:
il «ministro»), vertenti sul diniego da parte di quest’ultimo di concedere,
alla sig.ra Depesme e ai sigg. Kaufmann e Lefort, il sussidio
finanziario di Stato per il compimento di studi superiori per l’anno accademico
2013/2014.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai
sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n.°1612/68 del Consiglio, del 15
ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno
della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2):
«1. Il lavoratore
cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati
membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello
dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di
lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento,
reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli
stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
(...)».
4 L’articolo
10 del regolamento n. 1612/68 così recitava:
«1. Hanno diritto di
stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul
territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge
ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;
(…)».
5 L’articolo
10 del regolamento n. 1612/68 è stato abrogato dalla direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
(GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229,
pag. 35).
6 I
considerando 3 e 5 della direttiva 2004/38 così recitano:
«(3) La
cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei
cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera
circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli
strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori
subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di
semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di
tutti i cittadini dell’Unione.
(...)
(5) Il diritto
di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in
oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo
diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Ai fini della
presente direttiva, la definizione di “familiare” dovrebbe altresì includere il
partner che ha contratto un’unione registrata, qualora la legislazione dello
Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio».
7 L’articolo
2 di detta direttiva così prevede:
«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti
definizioni:
(...)
2) “familiare”:
a) il coniuge;
b) il partner
che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla
base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello
Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel
rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato
membro ospitante;
c) i
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge
o partner di cui alla lettera b);
(...)
(...)».
8 Il
regolamento n. 1612/68 è stato abrogato, con effetto a partire dal 16
giugno 2011, dal regolamento n. 492/2011. L’articolo 7 del regolamento
n. 492/2011 ricalca il tenore dell’articolo 7 del regolamento
n. 1612/68.
9 Il
considerando 1 della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare
l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori (GU 2014, L 128. pag. 8), è redatto nel
seguente modo:
«La libera circolazione dei lavoratori è una delle
libertà fondamentali dei cittadini dell’Unione nonché uno dei pilastri del
mercato interno dell’Unione sancita dall’articolo 45 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Questo principio trova ulteriore
applicazione nel diritto dell’Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei
diritti conferiti ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Il termine
“loro familiari” dovrebbe avere lo stesso significato del termine definito
all’articolo 2, punto 2, della direttiva [2004/38/CE], che si applica anche ai
familiari di lavoratori frontalieri».
10 L’articolo
1 della suddetta direttiva così prevede:
«La presente direttiva stabilisce disposizioni che
agevolano l’uniforme applicazione e attuazione pratica dei diritti conferiti
dall’articolo 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento [n.
492/2011]. La presente direttiva si applica ai cittadini dell’Unione che
esercitano tali diritti e ai loro familiari (“lavoratori dell’Unione e loro
familiari”)».
11 Ai
sensi dell’articolo 2 della suddetta direttiva:
«1. La presente
direttiva si applica alle materie seguenti, di cui agli articoli da 1 a 10 del
regolamento [n. 492/2011], nel campo della libera circolazione dei lavoratori:
(...)
c) accesso ai
vantaggi sociali e fiscali;
(...)
2. L’ambito di
applicazione della presente direttiva è identico a quello del regolamento [n.
492/2011]».
Diritto lussemburghese
12 Il
sussidio economico dello Stato per studi superiori era disciplinato, alla data
dei fatti del procedimento principale, dalla legge del 22 giugno 2000, relativa
al sussidio economico dello Stato per studi superiori (loi du 22 juin 2000
concernant l’aide financière de l’État pour etudes supérieures; Mémorial A
2000, pag. 1106), come modificata dalla legge del 19 luglio 2013 (Mémorial
A 2013, pag. 3214) (in prosieguo: la «legge del 22 giugno 2000 modificata»).
13 La
legge del 19 luglio 2013, che è stata adottata per dare seguito alla sentenza
del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), e che ha
modificato la legge del 22 giugno solo per quanto riguarda l’anno accademico
2013/2014, ha inserito un articolo 2 bis in suddetta legge.
14 L’articolo
2 bis della legge del 22 giugno 2000 modificata era così formulato:
«Uno studente non residente nel Granducato di
Lussemburgo può parimenti beneficiare del sussidio economico per studi
superiori a condizione che egli sia figlio di un lavoratore subordinato o
autonomo cittadino lussemburghese o cittadino dell’Unione europea o di un altro
Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo [del 2 maggio 1992
(GU 1992. L 1, pag. 3)] o della Confederazione svizzera occupato o
esercente la propria attività in Lussemburgo, e detto lavoratore sia stato
occupato o abbia esercitato la propria attività in Lussemburgo per un periodo
ininterrotto di almeno cinque anni al momento in cui lo studente presenta la
domanda di sussidio economico per studi superiori. La durata dell’occupazione
in Lussemburgo deve essere almeno pari alla metà della normale durata
dell’orario di lavoro applicabile nell’impresa ai sensi della legge o,
eventualmente, del contratto collettivo di lavoro in vigore. Il lavoratore
autonomo deve essere iscritto obbligatoriamente e in maniera continua [alla
previdenza sociale] del Granducato del Lussemburgo ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 4, del Codice della previdenza sociale durante i cinque anni
precedenti la domanda di sussidio economico per studi superiori».
15 La
legge del 22 giugno 2000 modificata, è stata abrogata dalla legge del 24 luglio
2014 concernente il sussidio economico dello Stato per studi superiori (loi du
24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures;
Mémorial A 2014, pag. 2188).
16 L’articolo
3 della citata legge prevede quanto segue:
«Possono beneficiare del sussidio economico dello Stato
per studi superiori gli studenti e gli allievi definiti all’articolo 2,
indicati in prosieguo con il termine “lo studente”, e che soddisfino una delle
seguenti condizioni:
(...)
5) per gli
studenti non residenti nel Granducato del Lussemburgo:
(...)
b) essere
figlio di un lavoratore cittadino lussemburghese o cittadino dell’Unione
europea o di un altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo
o della Confederazione elvetica che sia occupato o eserciti la propria attività
nel Granducato del Lussemburgo al momento in cui lo studente presenta la
domanda di sussidio economico per studi superiori, a condizione che il
lavoratore in questione continui a contribuire al mantenimento dello studente e
che sia stato occupato o abbia esercitato la propria attività nel Granducato
del Lussemburgo per un periodo di almeno cinque anni al momento in cui lo
studente presenta la domanda di sussidio economico per studi superiori durante
un periodo di riferimento di sette anni da calcolarsi retroattivamente a
decorrere dalla data della domanda di sussidio economico per studi superiori o
che, in via di deroga, la persona che conserva lo status di lavoratore abbia
soddisfatto il suindicato criterio dei cinque anni su sette al momento della
cessazione dell’attività.
(...)».
Procedimenti principali e questione pregiudiziale
18 Conformemente
a detta legge, tali sussidi economici sono concessi agli studenti che non
risiedono in Lussemburgo a condizione, da un lato, che essi siano figli di un
lavoratore subordinato o autonomo, cittadino lussemburghese o cittadino
dell’Unione, e dall’altro, che il lavoratore in questione sia stato occupato o
abbia esercitato la propria attività in Lussemburgo per un periodo ininterrotto
di almeno cinque anni al momento della domanda di sussidio.
19 È
pacifico che la sig.ra Depesme e il sig. Kauffmann, cittadini
francesi residenti in Francia, e il sig. Lefort, cittadino belga residente
in Belgio, hanno richiesto alle autorità lussemburghesi, per l’anno accademico
2013/2014, un sussidio economico al fine di compiere studi superiori in
Francia, per quanto riguarda i primi, e in Belgio, per il secondo.
20 Con
lettere, rispettivamente, del 26 settembre, del 17 ottobre e del 12 novembre
2013 il ministro ha respinto tali domande sulla base del rilievo che la sig.ra Depesme
e i sigg. Kauffmann e Lefort non soddisfacevano i requisiti previsti dalla
legge del 22 giugno 2000 modificata.
21 Dalle
tre decisioni di rinvio emerge che gli studenti di cui trattasi hanno
presentato, ciascuno, una domanda di sussidio facendo valere a tale proposito
unicamente la qualità di lavoratore subordinato in Lussemburgo del loro padre
acquisito. Il ministro ha pertanto considerato che la sig.ra Depesme e i
sigg. Kauffmann e Lefort non potevano essere qualificati «figli» di un
lavoratore frontaliero, conformemente al requisito di cui all’articolo
2 bis della legge del 22 giugno modificata, poiché solo i loro padri
acquisiti lavoravano in Lussemburgo.
22 Il
20 dicembre 2013 la sig.ra Depesme ha proposto un ricorso dinanzi al
tribunal administratif de Luxembourg (tribunale amministrativo di Lussemburgo)
per chiedere l’annullamento della decisione di diniego che la riguardava. Il
sig. Kerrou, suo padre acquisito, facendo valere la sua qualità di
lavoratore dipendente in Lussemburgo e sostenendo di provvedere al mantenimento
della sig.ra Depesme, è intervenuto volontariamente nella controversia da
essa avviata.
23 Il
29 gennaio e il 25 aprile 2014 i sigg. Lefort e Kauffmann hanno presentato
dinanzi a tale giudice, ciascuno, un ricorso analogo avverso le decisioni di
diniego che li riguardavano.
24 Con
sentenze del 5 gennaio 2015 il tribunal administratif de Luxembourg (tribunale
amministrativo di Lussemburgo) ha dichiarato i ricorsi della
sig.ra Depesme e del sig. Kerrou, nonché dei sigg. Kauffmann e
Lefort ricevibili, ma non fondati.
25 La
sig.ra Depesme e il sig. Kerrou, nonché i sigg. Kauffmann e
Lefort hanno impugnato le suindicate sentenze dinanzi al giudice del rinvio.
26 La
sig.ra Depesme e il sig. Kerrou sostengono segnatamente che
quest’ultimo, lavoratore frontaliero in Lussemburgo da quattordici anni, il 24
maggio 2006, ha contratto matrimonio con la madre della sig.ra Depesme e
che da quel momento, costituiscono tutti e tre una sola famiglia. Il sig. Kerrou
contribuirebbe al mantenimento della figlia della propria coniuge, anche per
quanto riguarda gli studi superiori e avrebbe percepito assegni familiari
lussemburghesi per la figlia acquisita, prima che la stessa iniziasse gli studi
superiori.
27 Il
sig. Kauffmann adduce che i suoi genitori sono separati dal 2003 e hanno
divorziato il 20 giugno 2005, e che l’affidamento dei figli è stato attribuito
in via esclusiva alla madre. Indica che, il 10 marzo 2007, sua madre ha sposato
il sig. Kiefer, lavoratore frontaliero in Lussemburgo, con il quale da
tale momento il sig. Kaufmann condividerebbe la medesima abitazione. Il
sig. Kiefer avrebbe provveduto al mantenimento e all’istruzione del
sig. Kauffmann e avrebbe percepito assegni familiari lussemburghesi per quest’ultimo.
28 Il
sig. Lefort fa presente che suo padre è deceduto e che sua madre si è
risposata con il sig. Terwoigne, lavoratore frontaliero in Lussemburgo, da
oltre cinque anni e che, dalla data di tale matrimonio, forma una famiglia con
la madre e il padre acquisito. Il sig. Terwoigne contribuirebbe alle spese
della famiglia e provvederebbe anche alle spese per gli studi superiori del
sig. Lefort.
29 Lo
Stato lussemburghese chiede, da parte sua, che siano confermate le decisioni
del tribunal administratif (tribunale amministrativo) del 5 gennaio 2015 e fa
valere che la sig.ra Depesme e i sigg. Kauffmann e Lefort non sono
figli dei loro padri acquisiti nel senso giuridico del termine.
30 La Cour adminstrative (Corte
amministrativa, Lussemburgo) sottolinea che il requisito della filiazione di
cui all’articolo 2 bis della legge del 22 giugno modificata, è stato
istituito per tenere conto della sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a.
(C‑20/12, EU:C:2013:411).
31 Secondo
il giudice del rinvio, la soluzione delle tre controversie pendenti dinanzi ad
esso dipende dall’interpretazione della nozione di «figlio» di un lavoratore
frontaliero, ai sensi dell’articolo 2 bis della legge del 22 giugno
modificata, in considerazione di tale sentenza e del rispetto del principio di
non discriminazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
n. 492/2011. Detto giudice espone, infatti, che «il criterio rilevante
enunciato da [tale sentenza] è quello del reale grado di collegamento di uno studente
non residente, che richiede al Granducato di Lussemburgo un sussidio economico
per studi superiori, con la società e il mercato del lavoro del Lussemburgo».
Nell’ipotesi in cui siffatto collegamento provenga non direttamente dallo
studente, sulla base del rilievo che lo stesso non è residente, ma dal
lavoratore frontaliero di riferimento, esso s’interroga sul concetto, se con
un’accezione strettamente giuridica oppure piuttosto in chiave economica, da
considerare per quanto riguarda il legame di filiazione tra lo studente che
richiede la concessione di un sussidio economico allo Stato per gli studi
superiori e il lavoratore frontaliero. A suo avviso, entrambi i concetti sono
in linea di principio ipotizzabili. Nell’ipotesi in cui la nozione di «figlio»,
ai sensi della legge del 22 giugno modificata, rinviasse a quella di figlio a
carico, si porrebbe quindi la questione dell’eventuale incidenza dell’entità
della presa a carico dello studente da parte del lavoratore frontaliero. La Cour administrative (Corte
amministrativa) precisa che tale questione riguarda il confronto tra l’entità
della presa in carico dello studente da parte del lavoratore frontaliero, da un
lato, e dal suo o dai suoi genitori, dall’altro. In ultimo, esso s’interroga
sulla portata dell’intensità del legame del lavoratore frontaliero con uno dei
genitori dello studente.
32 In
tale contesto, la Cour
administrative (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente, redatta in
termini identici nelle cause da C‑401/15 a C‑403/15, fatta salva un’aggiunta
nella causa C‑403/15, citata tra parentesi quadre:
«Al fine di soddisfare debitamente i requisiti di non
discriminazione dettati dalle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, del
[regolamento n. 492/2011], in combinato disposto con l’articolo 45,
paragrafo 2, TFUE, [causa C‑403/15: “tenendo presente l’articolo 33, paragrafo
1, della Carta, in combinato disposto, se del caso, con il suo articolo 7”],
nell’ambito della considerazione del reale grado di collegamento di uno
studente non residente, che richiede un sussidio economico per studi superiori,
con la società e il mercato del lavoro del Lussemburgo, Stato membro nel quale
un lavoratore frontaliero è stato occupato o ha esercitato la sua attività alle
condizioni di cui all’articolo 2 bis della [legge del 22 giugno 2000
modificata], in quanto conseguenza diretta della sentenza della Corte del 20
giugno 2013, [Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411)],
– se
occorra qualificare la condizione posta a detto studente di essere il “figlio”
del lavoratore frontaliero in parola come equivalente ad essere suo
“discendente in linea diretta e in primo grado, la cui filiazione sia
giuridicamente stabilita in rapporto al suo autore” ponendo l’accento sul
legame di filiazione stabilito tra lo studente e il lavoratore frontaliero, che
si presume sotteso al collegamento previsto, oppure
– se
occorra porre l’accento sul fatto che il lavoratore frontaliero “continua a
provvedere al mantenimento dello studente”, senza che un legame giuridico di
filiazione necessariamente lo unisca allo studente, segnatamente ravvisando un
legame sufficiente nella comunione di vita, di natura tale da unirlo ad uno dei
genitori dello studente rispetto al quale è giuridicamente stabilito un legame
di filiazione.
In questa seconda ipotesi, se il contributo,
ipoteticamente non obbligatorio, del lavoratore frontaliero, nel caso in cui
esso non sia esclusivo, ma parallelo a quello di uno o dei genitori uniti da un
legame giuridico di filiazione allo studente e tenuti pertanto in linea di
principio ad un obbligo legale di mantenimento nei suoi confronti, debba
rispondere a taluni criteri di entità».
Sulla questione pregiudiziale
33 Con
la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011
debbano essere interpretati nel senso che per figlio di un lavoratore
frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui
all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, quale il
finanziamento degli studi concesso da un Stato membro ai figli dei lavoratori
che esercitano o hanno esercitato la propria attività in detto Stato, occorra
intendersi solo il figlio che ha un legame di filiazione con il lavoratore in
parola o altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore
suddetto. In quest’ultima ipotesi, il giudice del rinvio s’interroga, in
sostanza, sull’incidenza della rilevanza dell’onere contributivo del lavoratore
frontaliero al mantenimento di tale figlio sul suo diritto di percepire un
sussidio economico per compiere studi superiori, come quello di cui al
procedimento principale.
34 Va
rilevato, in limine, che l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE dispone che la libera
circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione,
fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto
riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (sentenza
del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 34).
35 La Corte ha dichiarato che
l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, il cui testo è
stato ripreso dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011,
costituisce l’espressione particolare, nel campo specifico della concessione di
vantaggi sociali, della regola della parità di trattamento sancita
dall’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e deve essere interpretato allo stesso modo
di quest’ultima disposizione (v. sentenze del 23 febbraio 2016
Commissione/Spagna, C‑205/04, non pubblicata, EU:C:2006:137, punto 15; dell’11
settembre 2007, Hendrix, C‑287/05, EU:C:2007:494, punto 53, nonché del 20
giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 35).
36 A
norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 e
dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, il lavoratore
cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri,
degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
37 La Corte ha ripetutamente
considerato, per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
n. 1612/68, che tale disposizione opera a favore, indifferentemente, tanto
dei lavoratori migranti residenti in uno Stato membro ospitante quanto dei
lavoratori frontalieri i quali, pur esercitando attività di lavoro dipendente
nello Stato membro medesimo, risiedono in un altro Stato membro (v. sentenze
del 18 luglio 2007, Geven, C‑213/05, C‑213/05, EU:C:2007:438, punto 15, del 14
giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑542/09, EU:C:2012:346, punto 33; del 20
giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 37, e del 14
dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949
punto 39).
38 Inoltre,
secondo costante giurisprudenza, un sussidio concesso per il mantenimento e la
formazione, per il compimento di studi universitari sanciti da un titolo
abilitante all’esercizio di un’attività professionale, costituisce un vantaggio
sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68
(sentenze del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto
38, e del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15,
EU:C:2016:949 punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
39 La Corte ha del pari dichiarato
che il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei
lavoratori costituisce, per il lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai
sensi di detto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, quando
questi continui a provvedere al mantenimento del figlio (sentenza del 20 giugno
2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 39 e giurisprudenza ivi
citata).
40 Peraltro,
ai sensi della giurisprudenza della Corte, i familiari del lavoratore migrante
sono beneficiari indiretti della parità di trattamento riconosciuta a detto
lavoratore dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68.
Poiché la concessione del finanziamento degli studi al figlio di un lavoratore
migrante costituisce, per il lavoratore migrante, un vantaggio sociale, tale
figlio può, in prima persona, avvalersi di detta disposizione per ottenere tale
finanziamento qualora, in forza del diritto nazionale, esso sia concesso
direttamente allo studente (sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12,
EU:C:2013:411, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
41 Nei
procedimenti principali il giudice del rinvio è adito di alcuni ricorsi
presentati da studenti non residenti in Lussemburgo, proposti in seguito al
diniego dello Stato membro in parola di attribuire loro il sussidio economico
per gli studi superiori. Tali studenti ritengono di poter beneficiare del
menzionato sussidio sulla base del loro legame con un lavoratore frontaliero,
il quale, pur non essendo il loro padre, è diventato il coniuge della madre
dopo il divorzio dei loro genitori o, nel caso del sig. Lefort, dopo il
decesso del padre di quest’ultimo.
42 Occorre,
pertanto, esaminare se i termini «figlio di un lavoratore migrante», nel senso
in cui essi sono usati nella giurisprudenza della Corte relativa all’articolo
7, paragrafo 2, del regolamento 1612/68, che è applicabile all’articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, e in particolare nella sentenza
del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), ricomprendono i
figli del coniuge o del partner riconosciuto dal diritto nazionale di tale
lavoratore.
43 A
tale proposito, va rilevato che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento n. 1612/68, abrogato dalla direttiva 2004/38, prevedeva che il
coniuge di un lavoratore cittadino di uno Stato membro «e i loro discendenti
minori di ventuno anni o a carico» avevano il diritto di stabilirsi con il
lavoratore sul territorio di un altro Stato membro, a prescindere dalla loro
cittadinanza.
44 La Corte ha interpretato la
succitata disposizione nel senso che il diritto di stabilirsi con tale
lavoratore spetta tanto ai discendenti del lavoratore quanto a quelli del
coniuge. Difatti, interpretare restrittivamente tale disposizione nel senso che
unicamente i figli in comune del lavoratore migrante e del coniuge avrebbero
avuto il diritto di stabilirsi con i medesimi si porrebbe in contrasto con
l’obiettivo del regolamento n. 1612/68 (v., in tal senso, sentenza del 17
settembre 2002, Baumbast e R, C‑413/99, EU:C:2002:493, punto 57).
45 Inoltre,
la Corte ha già
avuto l’occasione di rilevare che i familiari di un lavoratore che beneficiano
indirettamente della parità di trattamento riconosciuta al lavoratori migranti
dall’articolo 7 del regolamento n. 1612/68, erano i familiari di cui
all’articolo 10 del regolamento n. 1613/68 (v., in tal senso, sentenza del
18 giugno1987, Lebon, 316/85, EU:C:1987:302, punto 12).
46 Va
constatato che l’articolo 10 del regolamento n. 1612/68 è stato abrogato
dalla direttiva 2004/38, perché il legislatore dell’Unione ha inteso
codificare, in un solo testo legislativo, il diritto al ricongiungimento
familiare dei lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre
persone inattive al fine di semplificare e rafforzare tale diritto.
47 Nell’ambito
di siffatta riforma, il legislatore ha ripreso, all’articolo 2, punto 2,
lettera c), della menzionata direttiva, la nozione di «familiare», come
definita dalla Corte a proposito del regolamento n. 1612/68, precisando
che in essa vanno inclusi i discendenti diretti di tale cittadino di età
inferiore a ventuno anni o a carico e «quelli del coniuge o del partner»
riconosciuto dal diritto nazionale.
48 Come
ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, è in
tale contesto giurisprudenziale e legislativo, esposto ai punti da 42 a 47
della presente sentenza, che sono da collocare la sentenza del 20 giugno 2013,
Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411) e il termine «figlio» in essa
utilizzato.
49 Risulta,
quindi, che i termini «figlio di un lavoratore migrante», nel senso in cui essi
sono usati nella giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7, paragrafo
2, del regolamento 1612/68, devono essere interpretati come comprensivi dei
figli del coniuge di tale lavoratore o del suo partner riconosciuto dal diritto
nazionale.
50 L’argomento
del governo lussemburghese secondo il quale la direttiva 2004/38 verterebbe
unicamente sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri e non
sul diritto dei lavoratori frontalieri di beneficiare degli stessi vantaggi
sociali dei lavoratori nazionali, previsto all’articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento n. 492/2011, non è idoneo a infirmare questa interpretazione.
51 Dall’evoluzione
della legislazione dell’Unione evocata ai punti 46 e 47 della presente
sentenza, e dalla circostanza che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
n. 492/2011 si è limitato a riprendere senza modifiche l’articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, emerge infatti che i familiari
che possono beneficiare indirettamente della parità di trattamento ai sensi del
regolamento n. 492/2011 sono i familiari ai sensi della direttiva 2004/38.
Nessun elemento lascia supporre che il legislatore dell’Unione abbia voluto
stabilire, per quanto riguarda i familiari, una distinzione netta fra i
rispettivi ambiti di applicazione della direttiva 2004/38 e del regolamento
n. 492/2011, secondo la quale i membri della famiglia di un cittadino
dell’Unione ai sensi della direttiva 2004/38 non sarebbero necessariamente le
stesse persone dei familiari di tale cittadino ove questi venga considerato
nella sua qualità di lavoratore.
52 Peraltro,
la circostanza che i termini «figlio di un lavoratore frontaliero», idoneo a
beneficiare indirettamente del principio di parità sancito dall’articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, vadano interpretati alla luce della
nozione di «familiare», come definita dalla giurisprudenza della Corte relativa
al regolamento n. 1612/68 e ripresa in seguito dall’articolo 2 della
direttiva 2004/38, è avvalorata dalla direttiva 2014/54, il cui termine di
trasposizione è scaduto il 21 maggio 2016.
53 Infatti,
dal considerando 1 della direttiva 2014/54, ai sensi del quale la libera
circolazione dei lavoratori «trova ulteriore applicazione nel diritto
dell’Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai
cittadini dell’Unione e ai loro familiari», deriva che l’espressione «“loro
familiari” dovrebbe avere lo stesso significato del termine definito
all’articolo 2, punto 2, della direttiva [2004/38], che si applica anche ai
familiari di lavoratori frontalieri».
54 Orbene,
secondo l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/54, il suo ambito di
applicazione è identico a quello del regolamento n. 492/2011. Ai sensi
dell’articolo 1 della direttiva 2014/54, l’oggetto della stessa consiste
nell’agevolare l’uniforme applicazione e attuazione pratica dei diritti
conferiti dall’articolo 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento
n. 492/2011.
55 Purché
rientrino nella definizione di «familiari», ai sensi dell’articolo 2, punto 2,
lettera c) della direttiva 2004/38, di un lavoratore frontaliero avente egli
stesso legami sufficienti con la società dello Stato membro di accoglienza,
risulta che i figli del coniuge o del partner riconosciuto da detto Stato
membro di accoglienza di tale lavoratore frontaliero possono essere considerati
come figli dello stesso al fine di poter beneficiare del diritto di percepire
un sussidio economico per il compimento dei loro studi superiori considerato
come un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
n. 492/2011.
56 Il
giudice del rinvio s’interroga altresì, in sostanza, sull’incidenza della
rilevanza della partecipazione del lavoratore frontaliero al mantenimento del
figlio del coniuge sul diritto di tale figlio di percepire un sussidio economico,
come quello di cui al procedimento principale.
57 A
tale proposito, emerge dalla giurisprudenza rammentata al punto 39 della
presente sentenza, che è nell’ipotesi in cui il lavoratore migrante continui a
provvedere al mantenimento del figlio che il finanziamento degli studi concesso
da uno Stato membro a detto figlio costituisce per il lavoratore un vantaggio
sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68.
Va, inoltre, rilevato che l’articolo 10, del regolamento n. 1612/68,
abrogato dalla direttiva 2004/38, prevedeva che avevano il diritto di
stabilirsi con il lavoratore sul territorio di un altro Stato membro, a
prescindere dalla loro cittadinanza, «il coniuge e i loro discendenti minori di
ventuno anni o a carico». Con la direttiva 2004/38 il legislatore dell’Unione
considera altresì che devono essere considerati «familiari» ai sensi
dell’articolo 2, punto 2, lettera c), della stessa, i «i discendenti diretti
[del cittadino dell’Unione] di età inferiore a ventuno anni o a carico e quelli
del coniuge o del partner [riconosciuto]».
58 La Corte ha dichiarato che la
qualità di familiare a carico, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento
n. 1612/68, non presuppone un diritto agli alimenti. Se così fosse, il
ricongiungimento delle famiglie previsto da tali disposizioni verrebbe a
dipendere dalle normative nazionali, che cambiano da uno Stato all’altro, il
che condurrebbe ad un’applicazione non uniforme del diritto dell’Unione. La Corte ha quindi interpretato
l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1612/68 nel senso che
la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto. Si tratta
di un familiare il cui sostegno è fornito dal lavoratore, senza che sia
necessario determinarne i motivi, né chiedersi se l’interessato sia in grado di
provvedere a se stesso esercitando un’attività retribuita. Tale interpretazione
è imposta dal principio secondo il quale le disposizioni che sanciscono la
libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno dei fondamenti
dell’Unione, devono essere interpretate estensivamente (v., in tal senso,
sentenza del 18 giugno 1987, Lebon, 316/85, EU:C:1987:302, punti da 21 a 23).
59 Orbene,
come ha constatato l’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, un’interpretazione
del genere ai applica anche qualora si tratti della partecipazione di un
lavoratore frontaliero al mantenimento dei figli del coniuge o del suo partner
riconosciuto.
60 Si
deve, quindi, considerare nella presente fattispecie, che la qualità di
familiare a carico risulta da una situazione di fatto che spetta allo Stato
membro e, se del caso, ai giudici nazionali, valutare. La qualità di familiare
di un lavoratore frontaliero che è a carico di quest’ultimo può quindi
risultare, allorché riguarda la situazione del figlio del coniuge o del partner
riconosciuto di tale lavoratore, da elementi oggettivi come la sussistenza di
un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente, senza che sia necessario
determinare le ragioni della partecipazione del lavoratore frontaliero al
mantenimento dello studente, né di quantificarne la precisa entità.
61 Il
governo lussemburghese, tuttavia, fa valere che sarebbe difficile richiedere
all’amministrazione competente che essa verifichi, in ciascun caso, se e in che
misura il lavoratore frontaliero, padre acquisito di un figlio che richiede la
concessione del sussidio economico di cui ai procedimenti principali,
contribuisca al mantenimento di tale studente.
62 Orbene,
occorre constatare, da un lato che il legislatore dell’Unione considera che si
presume che i figli siano, in ogni caso, a carico fino al compimento del
ventunesimo anno di età, come risulta in particolare dall’articolo 2, punto 2,
lettera c), della direttiva 2004/38.
63 Dall’altro
lato, dal fascicolo di cui dispone la
Corte risulta che il legislatore lussemburghese stesso ha
subordinato la concessione del sussidio economico dello Stato per gli studi
superiori, in applicazione dell’articolo 3 della legge del 24 luglio 2014,
applicabile dall’anno accademico 2014/2015, al requisito che il lavoratore
«continui a contribuire al mantenimento dello studente». Il governo
lussemburghese non può, quindi, validamente sostenere che un requisito di
partecipazione al mantenimento dello studente non può essere verificato
dall’amministrazione.
64 Alla
luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione
posta dichiarando che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento n. 492/2011 vanno interpretati nel senso che deve intendersi
per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei
vantaggi sociali di cui a quest’ultima disposizione, quali il finanziamento
degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori che esercitano
o hanno esercitato la propria attività in tale Stato, non solo il figlio che ha
un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del
coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest’ultimo
provveda al mantenimento di tale figlio. Quest’ultimo requisito risulta da una
situazione di fatto, che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici
nazionali, verificare senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni
di detto sostegno né a quantificarne l’entità in modo preciso.
Sulle spese
65 Nei
confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno dell’Unione, vanno interpretati nel senso che deve intendersi per
figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei
vantaggi sociali di cui a quest’ultima disposizione, quali il finanziamento
degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori che esercitano
o hanno esercitato la propria attività in tale Stato, non solo il figlio che ha
un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del
coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest’ultimo
provveda al mantenimento di tale figlio. Quest’ultimo requisito risulta da una
situazione di fatto che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici
nazionali, verificare senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni
di detto sostegno né a quantificarne l’entità in modo preciso.
Dal sito http://curia.europa.eu
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