Concessioni
cimiteriali perpetue
Tar Toscana 7 dicembre 2016, n. 1750
E’ illegittima la deliberazione della Giunta
che, equiparandole a quelle temporanee, sottopone al pagamento di un canone
periodico le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate prima del 1975
[incidentalmente, il Collegio ribadisce il proprio orientamento, favorevole
alla revocabilità delle concessioni cimiteriali perpetue, rilasciate
anteriormente all’entrata in vigore del d.P.R. 803/1975]
FATTO e DIRITTO
1 - La sig.ra T.M., premesso di essere titolare per successione
ereditaria della concessione cimiteriale perpetua n. 60 del 1952, premesso
altresì di aver ricevuto nel dicembre 2015 richiesta comunale di pagamento di
canone rapportato a 40 o 50 anni, impugna la deliberazione consiliare del
Comune di M. n. 64 del 2015 che ha previsto anche per le concessioni perpetue
il pagamento di canone periodico, in uno con gli atti connessi, tra cui la
deliberazione di Giunta n. OMISSIS.
2 - Nei confronti degli atti gravati la ricorrente formula le
seguenti censure:
– con il primo motivo la ricorrente evidenzia la contrarietà
degli atti gravati all’art. 23 delle Cost., essendo stata imposta una
prestazione patrimoniale da atto dell’Amministrazione in violazione delle
riserva di legge, evidenziando altresì che i profili paritetici accessivi alla
concessione sono regolati da atto contrattuale, così che per le concessioni
perpetue non è possibile modificare il contenuto del rapporto così come
disciplinato, se non in forza di una disposizione di legge espressa;
– con il secondo motivo la ricorrente contesta gli atti gravati
che hanno di fatto imposto al concessionario una trasformazione della
concessione perpetua in concessione temporanea di 40 o 50 anni a scelta,
peraltro senza neppure attendere il decorso del termine di 99 anni e senza
garantire al privato la necessaria partecipazione in ambito procedimentale.
3 - Il Comune di M. si è costituto in giudizio per resistere al
ricorso.
4 - Con ordinanza n. 104 del 2016 la Sezione accoglieva la
domanda incidentale di sospensione degli atti gravati.
5 – Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nella parte
in cui evidenzia la illegittimità degli atti gravati laddove gli stessi
sottopongono a pagamento di canone periodico le concessioni cimiteriali perpetue
rilasciate prima del 1975, equiparandole alle concessioni cimiteriali
temporanee sottoposte a canone periodico.
6 - I cimiteri sono beni demaniali, ai sensi dell’art. 824,
comma 2, cod. civ. in relazione ai quali l’uso particolare a favore di un
singolo beneficiario è attribuito attraverso l’esercizio del potere
concessorio. È noto che nelle vicende relative a beni pubblici intervengono
solitamente due sequenze di atti: da un lato il provvedimento pubblicistico
attraverso il quale si esercita il potere concessorio, costituendo in capo al
privato un diritto che prima non esisteva, cioè nella specie il c.d. ius
sepulchri, che garantisce al concessionario ampie facoltà di godimento del
bene, con la conseguenza che, nei rapporti interprivati, la protezione della
situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali
assoluti di godimento (TAR Toscana, sez. 1^, 462 del 2015); dall’altro una
convenzione bilaterale di diritto privato, finalizzata a dar assetto ai
rapporti patrimoniali fra concedente e concessionario, in particolare
attraverso la previsione del pagamento di un canone. È altrettanto noto che il
concessionario, nonostante la situazione di diritto pieno che gode verso i
terzi, continua a soggiacere ai poteri regolatori e conformativi di stampo
pubblicistico propri dell’Amministrazione concedente, destinati primariamente a
garantire la funzionalizzazione dei beni demaniali, anche dopo l’attribuzione
ai singoli del c.d. uso particolare, al soddisfacimento del pubblico interesse.
Tuttavia i suddetti poteri regolatori e conformativi, com’è necessario che sia
per statuto costituzionale (ai sensi dell’art. 97 Cost.), sono assoggettati al
principio di legalità e quindi presuppongono la necessaria interposizione del
legislatore, che attribuisca con singole norme il potere di cui trattasi
all’ufficio pubblico chiamato a esercitarlo. Con riguardo al primo segmento di
attività sopra evocato, cioè la costituzione in capo al privato del diritto sul
bene demaniale, il potere pubblicistico configurabile in capo
all’Amministrazione, e che può sopravvenire a pregiudicare il godimento di
parte privata, è rappresentato in particolare dall’esercizio del potere di
revoca; si tratta, in ambito cimiteriale, del potere disciplinato dall’art. 92
del DPR n. 295 del 1990, che prevede la revoca della concessione cimiteriale
quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e si
verifichi una situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno
comunale, non altrimenti risolvibile. Con riferimento al secondo segmento di
attività sopra evocato, cioè la disciplina dei rapporti patrimoniali tra
concedente e concessionario, il privato è sottoposto alle modifiche rientranti
nel potere tariffario pubblicistico di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 267 del
2000, che prevede la competenza consiliare alla disciplina delle tariffe per la
fruizione dei beni pubblici. È di tutta evidenza che il richiamato potere
tariffario riguarda la determinazione del quantum del canoni, in quanto
dovuti, consentendo alle Amministrazione comunali di aggiornare nel tempo il
loro ammontare.
7 – Nel nostro ordinamento a far data dall’entrata in vigore
del DPR n. 803 del 1975 sono ammesse soltanto concessioni cimiteriali a tempo
determinato, continuando tuttavia a sopravvivere le concessioni cimiteriali
perpetue rilasciate in epoca anteriore, com’è quella della ricorrente. Ritiene
il Collegio che anche con riferimento a tale tipologia di concessioni, come già
affermato da questo Tribunale Amministrativo (ancorché esista pure orientamento
interpretativo diverso), sia configurabile l’esercizio del potere di revoca, al
ricorrere dei presupposti e delle specifiche esigenze indicate dall’art. 92 del
DPR n. 295 del 1990, poiché diversamente opinando si finirebbe per sottrarre i
beni pubblici alla loro ontologica finalità pubblicistica (TAR Toscana, sez.
1^, sentenza n. 462 del 2015). Nella specie tuttavia l’Amministrazione comunale
non ha attivato tal tipo di potere; al contrario il Comune di M., sul rilievo
che “i titolari di concessione cimiteriale perpetua hanno corrisposto illo
tempore un canone (e non un prezzo) assolutamente inadeguato”, stabilisce
di “procedere all’applicazione di un per le
concessioni cimiteriali perpetue presenti nelle aree cimiteriali del territorio
di M., senza mettere in dubbio la perpetuità delle stesse” (così la
deliberazione di Giunta n. 220 del 2015), con l’effetto quindi che “le
concessioni cimiteriali perpetue e a tempo determinato sono assoggettate a
canone periodico in base alle tariffe di tempo in tempo vigenti” (così la
deliberazione di Consiglio n. 64 del 2015). In tal modo l’Amministrazione
attiva quindi un intervento che non è destinato ad incidere sul segmento
pubblicistico attinente al rilascio della concessione, bensì viene ad incidere
sul profilo convenzionale, nell’ambito del quale è stato dato a suo tempo un
assetto ai rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario. Rileva
tuttavia il Collegio che operando in tal modo l’Amministrazione pubblica viene
ad incidere unilateralmente sulla disciplina pattiziamente stabilita in
relazione all’assetto economico del rapporto tra concedente e concessionario,
sostituendo alla regolamentazione che fu stabilita al momento del rilascio
della concessione perpetua una nuova disciplina, consistente nell’obbligo di
pagamento di canone periodico, attraverso l’assimilazione, a questo fine, delle
concessioni perpetue a quelle temporanee; ma tale intervento è realizzato senza
che sussista una specifica base legale a questa modifica dei rapporti economici
tra le parti, il potere tariffario attenendo al profilo della quantificazione
dei canoni periodici dovuti e non già alla possibile imposizione ex novo
di canoni periodici a rapporti che furono a loro tempo regolati diversamente.
8 – Consegue a quanto precede che gli atti gravati, laddove
stabiliscono la assoggettabilità al pagamento di canoni periodici delle
concessioni perpetue che non prevedevano tale obbligo, sono illegittimi e
devono essere annullati. La peculiarità della questione giustifica la
compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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