Ulteriore ‘tassello’
del Tar capitolino sull’ammissibilità del quesito referendario
Tar Lazio, Roma, 24 novembre
2016, n. 11752
Le ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso
la Corte di
Cassazione, non sono sottoposte al sindacato giurisdizionale
OMISSIS
1. Premesso che, con ricorso notificato il 25 ottobre 2016 e
depositato il 27 ottobre 2016, i ricorrenti chiedono l’annullamento del d.p.r.
del 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 227 del 28 settembre
2016, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, con cui è stato indetto
il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante
disposizioni per il superamento del bicameralismo perfetto, la riduzione del
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, legge
costituzionale approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale
numero 88 del 15 aprile 2016;
2. che i ricorrenti impugnano anche gli atti presupposti,
connessi e conseguenziali al decreto presidenziale, tra cui le ordinanze
dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 6
maggio 2016 e del 4 agosto 2016;
3. che la legittimazione dei ricorrenti sarebbe fondata sul
pregiudizio dei diritti civili e politici di partecipazione dei singoli
cittadini alla consultazione referendaria; i ricorrenti espongono anche di aver
costituito un comitato promotore di una raccolta di firme per la celebrazione
del referendum su parti omogenee della legge costituzionale, senza peraltro
raggiungere il numero di sottoscrizioni previste;
4. Considerato che, con il primo motivo di ricorso, i
ricorrenti deducono la violazione degli standard internazionali in materia di
elezioni e referendum, con riferimento alla libera espressione del diritto di
voto e all’unicità delle questioni oggetto del quesito; inoltre deducono la
violazione degli articoli 1, 10, 48 e 138 della Costituzione, nonché della
legge numero 352 del 1970, oltre che eccesso di potere per irragionevolezza,
difetto di istruttoria e di motivazione; ad avviso dei ricorrenti, considerato
che la legge di revisione costituzionale modifica in senso sostanziale
l’organizzazione della Repubblica e investe quasi tutti gli organi
costituzionali, dovrebbe essere consentito agli elettori di esprimersi su
quesiti omogenei; nella fattispecie, l’ampiezza degli argomenti oggetto di
referendum non ne consentirebbe una compiuta disamina; le logiche di
schieramento prevarrebbero sulla valutazione nel merito del quesito
referendario, alterando le regole democratiche, nonché la validità delle
votazioni tutelata anche dal patto internazionale sui diritti civili e politici
adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1966; la violazione
del principio democratico e del principio della libertà di voto risulterebbe in
contrasto anche con l’articolo 1, con l’articolo 3 e con l’articolo 48 della
Costituzione; il procedimento di revisione costituzionale dettato dall’articolo
138 della Costituzione, al fine di garantire il libero esercizio del diritto di
voto, imporrebbe che agli elettori siano sottoposti quesiti semplici e chiari,
esattamente corrispondenti alle questioni omogenee oggetto della revisione
costituzionale; il carattere omogeneo e puntuale del quesito referendario
sarebbe stato sancito dalla Corte costituzionale in occasione di pronunce sui
referendum abrogativi, ma sarebbe applicabile anche alla fattispecie del
referendum costituzionale, trattandosi di requisito intrinseco di validità
dell’istituto referendario;
5. Considerato che, con il 2º motivo, i ricorrenti deducono la
violazione delle norme già invocate con il primo motivo sotto altro profilo,
rappresentando la pluralità di elementi contenuti nella legge costituzionale
sottoposta al referendum; il testo del quesito referendario, come disciplinato
dall’articolo 16 della legge numero 352 del 1970, per il caso in cui gli
elettori siano chiamati a esprimersi su una modifica della costituzione,
dovrebbe indicare puntualmente quali parti della Costituzione sarebbero
modificate in caso di esito positivo del referendum; il semplice richiamo, nel
testo del quesito, al titolo della legge sarebbe fuorviante e comunque non
escluderebbe la possibilità di accompagnare il titolo della legge con la
puntuale indicazione di tutti gli articoli della Costituzione modificati;
neppure potrebbe sostenersi che l’Ufficio centrale per il referendum della
Corte di Cassazione abbia positivamente apprezzato il testo del quesito
referendario, essendosi tale ufficio limitato ad accertare la conformità della
richiesta di referendum alle norme dell’articolo 138 della Costituzione e della
legge, senza potersi esprimere sulla formulazione del quesito; tale
formulazione spetterebbe esclusivamente al decreto presidenziale, adottato
sulla base della deliberazione del Consiglio dei ministri, per cui la determinazione
concreta del quesito dovrebbe essere valutata dal giudice chiamato ad
esprimersi sulla legittimità del decreto presidenziale;
6. Considerato che, con il 3º motivo, i ricorrenti deducono la
illegittimità derivata del provvedimento impugnato, per illegittimità
costituzionale della stessa legge numero 352 del 1970, nella parte in cui essa
non prevede la possibilità che il referendum sia indetto per più quesiti
omogenei e nella parte in cui non prevede la giustiziabilità delle decisioni
dell’Ufficio centrale per il referendum; ad avviso dei ricorrenti, qualora la
legge numero 352 del 1970 fosse da interpretare nel senso indicato, essa
sarebbe costituzionalmente illegittima, per violazione del principio
democratico, della sovranità popolare e del libero esercizio del diritto di
voto, di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione, nonché della pienezza e
dell’effettività del referendum popolare, previsto dall’articolo 138 della
Costituzione, oltre che per violazione dell’articolo 10 della Costituzione che
riconosce validità nell’ordinamento interno ai principi internazionali in
materia di elezioni e referendum universalmente riconosciuti; la legge sarebbe
incostituzionale non prevedendo né la possibilità che il governo formuli il
quesito nel senso conforme ai principi richiamati, né che l’Ufficio centrale
del referendum presso la Corte
di Cassazione possa vagliare la legittimità del testo del quesito referendario;
mediante l’impugnazione del decreto presidenziale, quindi, dovrebbe essere
consentito ai ricorrenti di sollecitare il potere del giudice amministrativo di
sollevare la questione di illegittimità costituzionale delle norme di legge
applicate nella fattispecie, trattandosi di questione rilevante e non
manifestamente infondata;
7. Considerato che, in sede cautelare, i ricorrenti chiedono la
sospensione dei provvedimenti impugnati e l’adozione delle misure cautelari più
appropriate, compreso l’ordine di formulazione di tanti quesiti referendari
quante siano le questioni omogenee oggetto della legge di revisione
costituzionale sottoposta al referendum; in subordine, i ricorrenti chiedono la
sospensione dei provvedimenti impugnati e la rimessione alla Corte
costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
8. Rilevato che, in accoglimento di istanza di abbreviazione
dei termini proposta dai ricorrenti, il presidente della Sezione ha disposto la
trattazione dell’istanza cautelare nella camera di consiglio del 16 novembre
2016;
9. Rilevato, in tale camera di consiglio, che l’istruttoria è
completa, il contraddittorio è integro e sono stati rispettati i termini a
difesa;
10. Ritenuto che sussistano i presupposti per una sentenza in
forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la
decisione cautelare, tenuto conto che il collegio si è già pronunciato su
controversia analoga con la recente sentenza in forma semplificata numero 10445
del 2016, dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione;
11. Ritenuto, quindi, di dover confermare l’orientamento
precedentemente espresso, essendo contestati i medesimi atti impugnati con il
ricorso NRG 10693/2016, deciso con la richiamata sentenza breve numero 10445
del 2016;
12. Ritenuto, comunque, per esigenze di chiarezza e di
completezza di trattazione, di dover svolgere le seguenti considerazioni:
sebbene i ricorrenti chiedano l’annullamento del decreto del
Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, recante l’indizione del
referendum costituzionale, il provvedimento impugnato, nelle parti censurate
specificamente con il 1° e con il 2º motivo di ricorso, si limita a riprodurre
le determinazioni dell’Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di
Cassazione che, mediante le ordinanze del 6 maggio 2016 del 8 agosto 2016 ha
determinato il testo del quesito da sottoporre a referendum;
come già esposto, con il primo motivo i ricorrenti hanno
contestato la legittimità del quesito unico per l’approvazione della legge
costituzionale, sostenendo l’illegittimità della sottoposizione al corpo
elettorale di una legge di riforma della Costituzione eterogenea; in
alternativa, ad avviso dei ricorrenti, i cittadini avrebbero dovuto essere
chiamati a pronunciarsi su una pluralità di quesiti omogenei, ciascuno
corrispondente ad ogni singola modifica sostanziale dell’architettura
istituzionale;
con il 2º motivo, inoltre, i ricorrenti hanno denunciato la
scarsa chiarezza del quesito che avrebbe omesso di indicare alcune rilevanti
modifiche a principi, norme e organi costituzionali contenuti nella legge di
riforma; ad avviso dei ricorrenti, il quesito referendario, per essere
completo, avrebbe dovuto contenere l’elenco di tutti gli articoli della
Costituzione oggetto di revisione, così come stabilito dall’articolo 16 della
legge numero 352 del 1970 recante la disciplina del referendum popolare;
come è palese, i dedotti vizi del decreto presidenziale di
indizione del referendum sono in realtà riferibili alle ordinanze dell’Ufficio
centrale della Cassazione che ha testualmente determinato il quesito, unico e
non scomponibile, da sottoporre a referendum, in applicazione dell’articolo 16
della legge numero 352 del 1970; il quesito referendario così predisposto è
stato quindi trasfuso nel decreto presidenziale, senza che altri organi,
tantomeno governativi, siano intervenuti nella relativa formulazione;
i ricorrenti, dunque, deducono una sorta di illegittimità
derivata del decreto presidenziale, contestando, almeno implicitamente, le
determinazioni dell’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione;
l’inammissibilità del ricorso discende proprio da ciò, non
essendo possibile sottoporre al sindacato giurisdizionale le ordinanze
dell’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione;
le ragioni, già indicate con la richiamata sentenza breve
numero 10445 del 2016, risiedono nella natura degli atti dell’Ufficio centrale
per il referendum e derivano dalla speciale posizione di tale organo
nell’ordinamento statale;
nell’ambito del procedimento di revisione costituzionale,
delineato dall’articolo 138 della Costituzione, le funzioni dell’Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione sono
riconducibili alla categoria del controllo esterno di legalità, esercitato, nel
nostro ordinamento, da organi rigorosamente neutrali, in posizione di terzietà
e indipendenti da ogni altro potere;
l’Ufficio centrale per il referendum, in particolare, ai sensi
dell’art. 12 della legge n. 352 del 1970, verifica la conformità della
richiesta di referendum all’art. 138 della Costituzione, valutando la
completezza delle richieste di referendum, che devono contenere l’esatta
indicazione della legge costituzionale che s’intende sottoporre alla votazione
popolare, la tempestività delle richieste, il rispetto del numero dei
richiedenti in relazione alle loro qualità, l’autenticità delle sottoscrizioni;
che tale controllo di legalità sia esercitato da un organo
appartenente alla magistratura non muta la natura degli atti da esso adottati;
in realtà, la speciale composizione dell’Ufficio centrale per
il referendum, riconducibile alla magistratura ordinaria nella sua più elevata
espressione, corrisponde funzionalmente all’attività che tale organo è chiamato
a svolgere nell’ambito del procedimento di revisione costituzionale;
esso, infatti, esercita un controllo puramente formale, sulla
regolarità della procedura, senza in alcun modo intervenire nella sostanza del
procedimento di revisione costituzionale;
la neutralità della funzione si risolve nell’esercizio di una
funzione di controllo formale della legalità della procedura referendaria, a
garanzia dell’ordinamento e senza che gli atti da tale organo adottati siano
suscettibili di alcun ulteriore sindacato giurisdizionale, inammissibile in
quanto inutilmente ripetitivo del controllo di legalità già espletato;
l’inammissibilità del sindacato giurisdizionale, in questo caso
amministrativo, sulle ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum rende
inammissibile anche il 3º motivo di ricorso, mediante il quale i ricorrenti
intendono sollecitare il giudice adito a sollevare la questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni recate dalla legge numero 352 del 1970,
applicate nella fattispecie;
la questione di legittimità costituzionale è inammissibile per
irrilevanza, non essendo consentito al giudice amministrativo decidere sulla
legittimità degli atti impugnati;
13. Ritenuto, in conclusione, inammissibile il ricorso, per
difetto assoluto di giurisdizione;
14. Ritenuto di dover disporre, comunque, la compensazione
delle spese processuali tra le parti costituite, tenuto conto della novità e
della complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
Compensa le spese.
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