Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 18 maggio 2017, Accesso al
sistema informativo comunale da parte di consiglieri. Quesito
Con la nota che si allega in
copia, il Sindaco del Comune di …ha chiesto un parere in materia di diritto di
accesso al sistema informativo comunale da parte dei consiglieri. L’Ente
ritiene, in particolare, che possa essere consentito l’accesso al protocollo
informatico e non già l’accesso indiscriminato al sistema informatico. Riguardo
agli atti classificati con “oggetto riservato”, il Sindaco ipotizza la
possibilità di abilitare i consiglieri alla lettura dell’oggetto al fine di
valutare l’interesse e chiederne l’accesso formale. Riterrebbe, invece inaccessibili
i documenti contenenti dati personali ultrasensibili (attinenti alla salute e
alla vita sessuale), nonché gli atti (appunti, documenti in formazione o
infraprocedimentali) identificati con numero interno. Al riguardo, come
osservato dal Plenum della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, del 16 marzo 2010, il “diritto di accesso” ed il “diritto di
informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro
disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a
questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende
ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,utili
all’espletamento del proprio mandato. L’Ente dovrebbe comunque disporre della
disciplina di dettaglio per l’esercizio di tale diritto, mediante l’adozione di
apposito regolamento. Ciò premesso, la maggiore ampiezza di legittimazione
rispetto al cittadino (art. 10 del T.U.O.E.L.) è riconosciuta in ragione del
particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa
valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia
dell’operato dell’Amministrazione, onde potere esprimere un giudizio
consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando
il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi
esercitata. A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria
richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. assumerebbe il ruolo di
arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo
deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.
Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso
intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un
Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.
Sempre secondo quanto sostenuto dalla Commissione per l’accesso con il parere
sopra citato “l’accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al
sistema informatico dell’Ente, ove operante, è uno strumento di accesso
certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva
acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l’ordinaria attività
amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della
segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art.
43, comma 2, T.U.O.E.L.)”. Il Sindaco di … rende fruibile il protocollo
informatico in conformità alla giurisprudenza (sentenza n. 29/2007 del T.A.R.
della Sardegna - sentenza 1° marzo 2004, n. 163, del T.A.R. Lombardia, Brescia)
nonché ai pareri del 24 novembre 2009 e del 22 febbraio 2011 della Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi. Tuttavia, dal citato parere della
Commissione per l’accesso del 16 marzo 2010 si evincerebbe l’accessibilità a
tutti i dati del sistema, di cui il protocollo informatico fa parte. Così come
riconosciuto sempre dalla Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, nella seduta del 14 luglio 2009, anche sulla base della
giurisprudenza del Consiglio di Stato, ai consiglieri comunali spetta un’ampia
prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di
riservatezza, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i
divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla
riservatezza. Anche il Garante per la protezione dei dati personali (v.
relazione del 2004, pag. 19 e 20) ha specificato che “nell’ipotesi in cui l’accesso
da parte dei consiglieri comunali riguardi dati sensibili, l’esercizio di tale
diritto, ai sensi dell’art. 65, comma 4, lett. b), del Codice, è consentito se
indispensabile per lo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo
politico, di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti
riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per
consentire l’espletamento di un mandato elettivo. Resta ferma la necessità, …
che i dati così acquisiti siano utilizzati per le sole finalità connesse
all’esercizio del mandato, rispettando in particolare il divieto di
divulgazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Spetta quindi
all’amministrazione destinataria della richiesta accertare l’ampia e
qualificata posizione di pretesa all’informazione ratione officii del
consigliere comunale”. Infine, in merito alla volontà di escludere dall’accesso
gli appunti, i documenti in formazione o infraprocedimentali, si ritiene,
conformemente a quanto sostenuto dalla Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009 che è indubbio che i
consiglieri … ai sensi degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/00,
hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e
incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le
notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio
mandato, che è quello di controllare l’attività degli organi istituzionali del
Comune. Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri
comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un
illegittimo ostacolo alla loro funzione visto, peraltro che ai sensi dell’art.
22, c. 1, lett. d), della legge n. 241/90 anche gli atti interni rientrano nel
concetto di “documento amministrativo”, indipendentemente dalla loro eventuale
idoneità probatoria. Su quanto precede si prega di fare analoga all’Ente
interessato.
Nessun commento:
Posta un commento