mercoledì 14 giugno 2017





La questione del crocefisso (negli uffici pubblici)

Tar Sardegna 7 giugno 2017, n. 383

Il Collegio ricorda: 1) che “la Grande Camera della Corte europea per i diritti dell'uomo, con sentenza del 18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto l’Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un contributo essenziale”; 2)  che, nella pronuncia suddetta, si è evidenziato come, “secondo il principio di sussidiarietà, (…sia..)  doveroso garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale e identità nazionale e quanto al luogo della loro esposizione; in caso contrario, in nome della libertà religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o persino a negare questa libertà, finendo per escluderne dallo spazio pubblico ogni espressione”; 3) che, secondo i giudici di Strasburgo, “il crocifisso non viene considerato un elemento di indottrinamento, ma espressione dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione cristiana”. Critico sulla lettura della sentenza di Strasburgo, fornita dal Tar, CORTESE, Il giudice crocefisso, in www.lacostituzione.info (13 giugno 2017)




FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 gennaio 2010 e depositato in data 17 febbraio 2010, l’Unione ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 23 novembre 2009 n. 21, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Sindaco del Comune di M. ha ordinato l’immediata affissione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici presenti nel territorio comunale, e ha previsto la sanzione amministrativa di euro 500,00 a carico dei trasgressori, incaricando la polizia locale alla vigilanza sulla esatta osservanza dell’ordine impartito.
In data 22 gennaio 2010, il Sindaco di M., con ordinanza n. 3/2010, ha disposto la revoca del provvedimento impugnato.
In seguito alla revoca dell’ordinanza n. 21/2009, è sopravvenuta la carenza di interesse della ricorrente all’annullamento del provvedimento impugnato, che deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche in epoca successiva, in base al principio per cui le condizioni dell’azione devono permanere fino al passaggio in decisione della controversia; ciò stante, non resta al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità della domanda di annullamento.
Tuttavia l’UUAR, con memoria depositata il 29.4.2017, ha insistito per la pronuncia sulla fondatezza delle proprie pretese.
Tralasciando i vizi formali dell’ordinanza impugnata, divenuti irrilevanti in seguito alla revoca del provvedimento medesimo, questo Collegio ritiene di doversi pronunciare sui vizi di merito eccepiti nel ricorso e ribaditi nella memoria di parte ricorrente.
Nel merito il ricorso è infondato.
Invero, la Grande Camera della Corte europea per i diritti dell'uomo, con sentenza del 18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto l’Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre che, secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale e identità nazionale e quanto al luogo della loro esposizione; in caso contrario, in nome della libertà religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o persino a negare questa libertà, finendo per escluderne dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso, in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo un elemento di indottrinamento, ma espressione dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione cristiana.
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche le doglianze di merito devono essere disattese.
In conclusione il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, in parte respinge ed in parte dichiara improcedibile il ricorso come in epigrafe. Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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