La questione del
crocefisso (negli uffici pubblici)
Tar Sardegna 7 giugno 2017, n. 383
Il Collegio ricorda: 1) che “la Grande Camera della
Corte europea per i diritti dell'uomo, con sentenza del 18 marzo 2011,
ric.30814/06, ha assolto l’Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani
per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, affermando che la
cultura dei diritti dell’uomo non deve essere posta in contraddizione con i
fondamenti religiosi della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un
contributo essenziale”; 2) che, nella
pronuncia suddetta, si è evidenziato come, “secondo il principio di
sussidiarietà, (…sia..) doveroso
garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al valore dei
simboli religiosi nella propria storia culturale e identità nazionale e quanto
al luogo della loro esposizione; in caso contrario, in nome della libertà
religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o persino a negare
questa libertà, finendo per escluderne dallo spazio pubblico ogni espressione”;
3) che, secondo i giudici di Strasburgo, “il crocifisso non viene considerato
un elemento di indottrinamento, ma espressione dell’identità culturale e
religiosa dei Paesi di tradizione cristiana”. Critico sulla lettura della sentenza di Strasburgo, fornita dal
Tar, CORTESE, Il giudice crocefisso,
in www.lacostituzione.info (13
giugno 2017)
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 gennaio 2010 e depositato in
data 17 febbraio 2010, l’Unione ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 23
novembre 2009 n. 21, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.
267/2000, con la quale il Sindaco del Comune di M. ha ordinato l’immediata
affissione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici presenti nel territorio
comunale, e ha previsto la sanzione amministrativa di euro 500,00 a carico dei
trasgressori, incaricando la polizia locale alla vigilanza sulla esatta
osservanza dell’ordine impartito.
In data 22 gennaio 2010, il Sindaco di M., con ordinanza n.
3/2010, ha disposto la revoca del provvedimento impugnato.
In seguito alla revoca dell’ordinanza n. 21/2009, è
sopravvenuta la carenza di interesse della ricorrente all’annullamento del
provvedimento impugnato, che deve sussistere non solo al momento della
proposizione del ricorso ma anche in epoca successiva, in base al principio per
cui le condizioni dell’azione devono permanere fino al passaggio in decisione
della controversia; ciò stante, non resta al Collegio che prendere atto della sopravvenuta
carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità della domanda di
annullamento.
Tuttavia l’UUAR, con memoria depositata il 29.4.2017, ha
insistito per la pronuncia sulla fondatezza delle proprie pretese.
Tralasciando i vizi formali dell’ordinanza impugnata, divenuti
irrilevanti in seguito alla revoca del provvedimento medesimo, questo Collegio
ritiene di doversi pronunciare sui vizi di merito eccepiti nel ricorso e
ribaditi nella memoria di parte ricorrente.
Nel merito il ricorso è infondato.
Invero, la
Grande Camera della Corte europea per i diritti dell'uomo,
con sentenza del 18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto l’Italia dall'accusa
di violazione dei diritti umani per l'esposizione del crocefisso nelle aule
scolastiche, affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve essere
posta in contraddizione con i fondamenti religiosi della civiltà europea, a cui
il cristianesimo ha dato un contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre
che, secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso garantire ad ogni Paese
un margine di apprezzamento quanto al valore dei simboli religiosi nella
propria storia culturale e identità nazionale e quanto al luogo della loro
esposizione; in caso contrario, in nome della libertà religiosa si tenderebbe
paradossalmente invece a limitare o persino a negare questa libertà, finendo
per escluderne dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso, in
particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo un elemento di
indottrinamento, ma espressione dell’identità culturale e religiosa dei Paesi
di tradizione cristiana.
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche le doglianze di
merito devono essere disattese.
In conclusione il ricorso va in parte respinto ed in parte
dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
fra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando, in parte respinge ed in parte dichiara
improcedibile il ricorso come in epigrafe. Compensa integralmente fra le parti
le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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