Corte di Giustizia UE 21 giugno
2017, n. C-449/16
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE)
n. 883/2004 – Articolo 3 – Prestazioni familiari –
Direttiva 2011/98/UE – Articolo 12 – Diritto alla parità di
trattamento – Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico
L’articolo 12 della direttiva 2011/98/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato
membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel
senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del
procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un paese terzo,
titolare di un permesso unico ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale
direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l’assegno a favore dei
nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge del 23
dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo.
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
21 giugno 2017
Nella causa C‑449/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte
d’appello di Genova (Italia), con ordinanza dell’8 luglio 2016, pervenuta in
cancelleria il 5 agosto 2016, nel procedimento
Kerly Del Rosario Martinez Silva
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
Comune di Genova,
LA CORTE
(Settima Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione,
A. Rosas e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per
K.D.R Martinez Silva, da L. Neri e A. Guariso, avvocati,
– per il
governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea,
da D. Martin e C. Cattabriga, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3,
paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1 e rettifica
in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009
(GU 2009, L 284, pag. 43) (in prosieguo: il «regolamento
n. 883/2004»), nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della
direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso
unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i
lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
(GU 2011, L 343, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
sig.ra Kerly Del Rosario Martinez Silva, da un lato, e l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS, Italia) e il Comune di Genova
(Italia), dall’altro, in merito al rigetto di un’istanza volta ad ottenere un
assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori (in
prosieguo: l’«ANF»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Un
«permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» è, ai sensi
dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), un
titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro interessato al momento
dell’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo previsto da
tale direttiva.
4 L’articolo
2 della direttiva 2011/98, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) “cittadino
di un paese terzo” chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b) “lavoratore
di un paese terzo” un cittadino di un paese terzo, ammesso nel territorio di
uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in
tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro retribuito conformemente
al diritto o alla prassi nazionale;
c) “permesso
unico” un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro
che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel
territorio di quello Stato membro a fini lavorativi;
(...)».
5 L’articolo
3, paragrafo 1, di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», dispone
quanto segue:
«La presente direttiva si applica:
(...)
c) ai
cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini
lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale».
6 Ai
sensi dell’articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Diritto alla parità di
trattamento»:
«1. I lavoratori dei
paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano
dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui
soggiornano per quanto concerne:
(...)
e) i settori
della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;
(...)
2. Gli Stati membri
possono limitare la parità di trattamento:
(...)
b) limitando i
diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1,
lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o
hanno svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono
registrati come disoccupati.
Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo
1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai
cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio
di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di
paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi
terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;
(...)».
7 In
forza dell’articolo 1, lettera z), del regolamento n. 883/2004, il termine
«prestazione familiare», designa tutte le prestazioni in natura o in denaro
destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli
assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati
nell’allegato I di tale regolamento.
8 L’articolo
3, paragrafo 1, lettera j), del medesimo regolamento prevede che quest’ultimo
si applica a tutte le legislazioni relative alle prestazioni familiari. Esso
non si applica, secondo il disposto del paragrafo 5, lettera a), di detto
articolo, all’assistenza sociale e medica.
Diritto italiano
9 Dall’ordinanza
di rinvio risulta che, in forza dell’articolo 65 della legge del 23 dicembre
1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo (supplemento ordinario alla GURI n. 210, del 29 dicembre 1998;
in prosieguo: la «legge n. 448/1998»), i nuclei familiari con tre o più
figli di età inferiore ai 18 anni, titolari di redditi inferiori a un
determinato limite (EUR 25 384,91 nel 2014) percepiscono l’ANF.
L’importo mensile di quest’ultimo era fissato, per il 2014, in EUR 141,02.
10 Inizialmente
riservato ai soli cittadini italiani, l’ANF è stato esteso ai cittadini
dell’Unione europea nel 2000, poi ai cittadini di paesi terzi titolari dello
status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria nel 2007 e, infine,
mediante l’articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97, recante
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 (GURI n. 194, del
20 agosto 2013), ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo e ai
familiari dei cittadini dell’Unione.
11 Il
recepimento della direttiva 2011/98 nel diritto interno è avvenuto con decreto
legislativo del 4 marzo 2014, n. 40, recante Attuazione della direttiva
2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un
permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e
lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti
per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato
membro (GURI n. 68, del 22 marzo 2014), che ha istituito il «permesso
unico di lavoro».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12 La
sig.ra Martinez Silva, cittadina di un paese terzo, risiede nel Comune di
Genova ed è titolare di un permesso unico di lavoro di durata superiore a sei
mesi. Madre di tre figli di età inferiore ai 18 anni e titolare di redditi
inferiori al limite stabilito dalla legge n. 448/1998, nel 2014 essa ha chiesto
l’attribuzione dell’ANF, che le è stata negata con il motivo che era priva del
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo‑CE.
13 Dinanzi
al Tribunale di Genova (Italia), essa ha quindi esperito, nei confronti del
Comune di Genova e dell’INPS, un’azione civile contro la discriminazione al
fine di ottenere il pagamento della somma di EUR 1 833,26
relativamente all’anno 2014 nonché il riconoscimento della spettanza di detto
assegno per gli anni successivi, facendo valere che tale rifiuto era contrario
all’articolo 12 della direttiva 2011/98. Tali domande sono state respinte con
ordinanza del 18 agosto 2015, con la motivazione che le disposizioni di cui al
regolamento n. 883/2004 invocate erano di carattere meramente
programmatico, che detto regolamento non comprendeva gli assegni alimentari tra
le prestazioni di sicurezza sociale a carico della collettività e che non
risultava dimostrato che la sig.ra Martinez Silva si trovasse legalmente
in Italia da almeno cinque anni.
14 La Corte d’appello di Genova
(Italia), adita in appello, nutre dubbi in merito alla compatibilità
dell’articolo 65 della legge n. 448/1998 con il diritto dell’Unione,
poiché tale disposizione non consente al cittadino di un paese terzo, titolare
di un permesso unico, di ottenere l’ANF, in contrasto con il principio di
parità di trattamento enunciato all’articolo 12 della direttiva 2011/98.
15 Il
giudice del rinvio espone anzitutto che l’ANF è una prestazione in denaro,
destinata a compensare i carichi familiari, che viene concessa alle famiglie
che ne abbiano particolare bisogno in considerazione del numero di figli minori
e delle condizioni economiche. A suo avviso, tale prestazione appare
riconducibile a quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento
n. 883/2004, con la precisazione che essa non costituisce un anticipo su
assegno alimentare né sugli assegni menzionati all’allegato I del medesimo
regolamento.
16 Richiamandosi
alla sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), il
giudice del rinvio osserva poi che nessuna delle limitazioni al principio di
parità di trattamento previste dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della
direttiva 2011/98 è applicabile al caso oggetto del procedimento principale,
dato che la Repubblica
italiana non ha inteso avvalersi della facoltà, prevista da tale disposizione,
di limitare l’applicazione di detto principio e che, per di più, la
sig.ra Martinez Silva non si trova in alcuna delle situazioni indicate al
secondo comma della medesima disposizione, essendo titolare di un permesso
unico di lavoro avente durata superiore ai sei mesi. Il giudice ritiene che
l’interessata faccia dunque parte delle persone alle quali si applica il
principio di parità di trattamento.
17 In
tale contesto, la Corte
d’appello di Genova ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una
prestazione come quella prevista dall’articolo 65 della legge n. 448/1998,
denominata [ANF], costituisca una prestazione familiare ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004.
2) In caso di
riposta positiva, se il principio di parità di trattamento sancito
dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE osti ad
una normativa, come quella italiana, in base alla quale un lavoratore di paese
terzo in possesso di “permesso unico per lavoro” (avente durata superiore ai
sei mesi) non può beneficiare del suddetto [ANF] pur essendo convivente con tre
o più figli minori e titolare di redditi inferiori al limite di legge».
Sulle questioni pregiudiziali
18 Con
le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12 della direttiva 2011/98 debba
essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come
quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale il cittadino di
un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell’articolo 2, lettera
c), di tale direttiva, non può ottenere il beneficio di una prestazione come
l’ANF, istituito dalla legge n. 448/1998.
19 Dato
che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 prevede che
i lavoratori provenienti da paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
lettere b e c), della medesima direttiva beneficino dello stesso trattamento
riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto
concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004,
occorre in primo luogo esaminare, come suggerito dal giudice del rinvio, se una
prestazione come l’ANF costituisca una prestazione di sicurezza sociale,
riconducibile alle prestazioni familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
lettera j), del medesimo regolamento, oppure una prestazione di assistenza
sociale, esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), di quest’ultimo, come sostiene il
governo italiano.
20 A
tale riguardo si deve ricordare che, come ripetutamente giudicato dalla Corte
con riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2), la distinzione fra
prestazioni escluse dall’ambito di applicazione del regolamento
n. 883/2004 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli
elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità
e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no
qualificata come prestazione di sicurezza sociale da una normativa nazionale
(v., in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C‑78/91,
EU:C:1992:331, punto 14; del 20 gennaio 2005, Noteboom, C‑101/04, EU:C:2005:51,
punto 24, e del 24 ottobre 2013, Lachheb, C‑177/12, EU:C:2013:689, punto 28).
Una prestazione può essere considerata come una prestazione di sicurezza
sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione
individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una
situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente
elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (v. in
tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C‑78/91,
EU:C:1992:331, punto 15; del 15 marzo 2001, Offermanns, C‑85/99, EU:C:2001:166,
punto 28, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C‑216/12 e C‑217/12,
EU:C:2013:568, punto 48).
21 La Corte ha già dichiarato che
le modalità di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che
la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono
irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale (v.
in tal senso, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C‑78/91, EU:C:1992:331,
punto 21; del 15 marzo 2001, Offermanns, C‑85/99, EU:C:2001:166, punto 46, e
del 24 ottobre 2013, Lachheb, C‑177/12, EU:C:2013:689, punto 32).
22 Peraltro,
il fatto che una prestazione sia concessa o negata in considerazione dei
redditi e del numero di figli non implica che la sua concessione dipenda da una
valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente,
caratteristica dell’assistenza sociale, nei limiti in cui si tratta di criteri
obiettivi e definiti per legge che, quando sono soddisfatti, danno diritto a
tale prestazione senza che l’autorità competente possa tener conto di altre
circostanze personali (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 1992, Hughes, C‑78/91,
EU:C:1992:331, punto 17). Così, prestazioni attribuite automaticamente alle
famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, riguardanti
segnatamente le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale,
prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze
personali, e destinate a compensare i carichi familiari, devono essere
considerate prestazioni di sicurezza sociale (sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/Regno
Unito, C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 60).
23 In
merito alla questione se una data prestazione rientri nelle prestazioni
familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento
n. 883/2004, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, lettera z),
del medesimo regolamento, l’espressione «prestazione familiare» indica tutte le
prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari,
ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali
di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I di tale regolamento. La Corte ha già dichiarato che
l’espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel
senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al
bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento
dei figli (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand,
C‑216/12 e C‑217/12, EU:C:2013:568, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
24 Per
quanto concerne la prestazione oggetto del procedimento principale, risulta
dagli atti che, da un lato, l’ANF è versato ai beneficiari che ne facciano
richiesta e che soddisfino le condizioni relative al numero di figli minori e
ai redditi previste dall’articolo 65 della legge n. 448/1998. Tale
prestazione, pertanto, viene concessa prescindendo da ogni valutazione
individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente, in base a
una situazione definita per legge. Dall’altro lato, l’ANF consiste in una somma
di denaro versata ogni anno ai suddetti beneficiari e destinata a compensare i
carichi familiari. Si tratta dunque proprio di una prestazione in denaro
destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad
alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.
25 Dall’insieme
delle suesposte considerazioni risulta che una prestazione quale l’ANF
costituisce una prestazione di sicurezza sociale, rientrante nelle prestazioni
familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento
n. 883/2004.
26 Occorre
pertanto esaminare, in secondo luogo, se il cittadino di un paese terzo,
titolare di un permesso unico ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della
direttiva 2011/98, possa essere escluso dal beneficio di una siffatta
prestazione da una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento
principale.
27 A
tal riguardo, dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
2011/98, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di
quest’ultima, risulta che devono beneficiare della parità di trattamento
prevista dalla prima di tali disposizioni, fra gli altri, i cittadini di paesi
terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del
diritto dell’Unione o del diritto nazionale. Ebbene, è questo il caso del
cittadino di un paese terzo titolare di un permesso unico ai sensi
dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, dato che, in forza di tale
disposizione, detto permesso consente a tale cittadino di soggiornare
regolarmente a fini lavorativi nel territorio dello Stato membro che l’ha
rilasciato.
28 Tuttavia,
ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), primo comma, della
direttiva 2011/98, gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti
dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva ai
lavoratori di paesi terzi, eccezion fatta per quelli che svolgono o hanno
svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono
registrati come disoccupati. Inoltre, conformemente all’articolo 12, paragrafo
2, lettera b), secondo comma, della predetta direttiva, gli Stati membri
possono decidere che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della stessa, che
concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che
sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un
periodo non superiore a sei mesi, nonché ai cittadini di paesi terzi che sono
stati ammessi in tale territorio a scopo di studio o ai cittadini di paesi
terzi cui è ivi consentito lavorare in forza di un visto.
29 Quindi,
analogamente alla direttiva 2003/109, la direttiva 2011/98 prevede, in favore
di taluni cittadini di paesi terzi, un diritto alla parità di trattamento, che
costituisce la regola generale, ed elenca le deroghe a tale diritto che gli
Stati membri hanno la facoltà di istituire. Tali deroghe possono dunque essere
invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per
l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di
avvalersi delle stesse (v., per analogia, sentenza del 24 aprile 2012,
Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punti 86 e 87).
30 Orbene,
il giudice del rinvio osserva che la Repubblica italiana non ha inteso avvalersi della
facoltà di limitare la parità di trattamento facendo ricorso all’articolo 12,
paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98, giacché essa non ha
manifestato in alcun modo una simile volontà. Quindi, le disposizioni della
normativa italiana che limitano il beneficio dell’ANF, nel caso di cittadini di
paesi terzi, ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo e alle
famiglie dei cittadini dell’Unione, disposizioni adottate del resto prima del
recepimento nel diritto interno della suddetta direttiva, come risulta dai
punti 10 e 11 della presente sentenza, non possono essere considerate come
istitutive delle limitazioni al diritto alla parità di trattamento che gli
Stati membri hanno la facoltà di introdurre ai sensi della medesima direttiva.
31 Ne
consegue che il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai
sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/98 non può essere
escluso dal beneficio di una prestazione quale l’ANF mediante una tale
normativa nazionale.
32 In
considerazione di tutto quanto precede, alle questioni sollevate occorre
rispondere dichiarando che l’articolo 12 della direttiva 2011/98 deve essere
interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella
oggetto del procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un
paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell’articolo 2, lettera
c), di tale direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l’ANF,
istituito dalla legge n. 448/1998.
Sulle spese
33 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione)
dichiara:
L’articolo 12 della direttiva 2011/98/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato
membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel
senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del
procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un paese terzo,
titolare di un permesso unico ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale
direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l’assegno a favore dei
nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge del 23
dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 giugno
2017.
Dal sito http://curia.europa.eu
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