Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 18 maggio 2017, Approvazione
del regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla
tutela della riservatezza delle informazioni.
Con la nota che si allega in
copia, il Gruppo consiliare … del Comune di … ha inoltrato il regolamento
indicato in oggetto, chiedendo, alla luce dei rilievi avanzati, di valutare se
il medesimo provvedimento, per la parte in cui disciplina l’accesso dei
consiglieri comunali, sia “rispettoso del principio generale di trasparenza e
del miglior espletamento del mandato elettorale ed eventualmente di adottare i
provvedimenti del caso”. Al riguardo, come è noto, il sistema dei controlli
degli atti degli enti locali come disciplinato dal decreto legislativo n.
26700, è venuto meno a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 della
Costituzione disposta dalla legge costituzionale n. 3/01. La richiesta, come
formulata dai consiglieri comunali di minoranza, comporterebbe, nella sostanza,
un controllo di legittimità del provvedimento che, in base al vigente
ordinamento, non compete a questa Amministrazione. Tuttavia, si ritiene
opportuno segnalare che la
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nell’esercizio
della funzione di vigilanza nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni
(v. Rivista quadrimestrale n. 2 - Supplemento al volume “L’accesso ai documenti
amministrativi” n. 10/2006, pag. 9), nelle sedute dell'11 ottobre e dell'8 novembre
2011 ha esaminato una fattispecie analoga alla presente (disposizioni normative
interne di un ente locale che tendevano a restringere il diritto di accesso
agli atti comunali da parte dei consiglieri comunali). La Commissione ha
specificato che “in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale
amministrativo (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22 maggio 2007, n. 929),
riguardo le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione
richieste dai consiglieri comunali ex art 43 TUEL, il diritto di accesso agli
atti di un consigliere comunale - nell'esercizio del proprio munus publicum -
non può subire compressioni di alcun genere, tali da ostacolare l'esercizio del
suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta
(qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non
determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente”. Alla luce del
predetto orientamento, sembrerebbe che le norme regolamentari del comune di …
siano restrittive del diritto dei consiglieri. Tuttavia, così come ricordato
sempre dalla citata Commissione con l’indicato parere, qualora la maggioranza
consiliare non intenda modificare le norme regolamentari, può farsi valere il
proprio diritto soltanto dinanzi al giudice amministrativo. Su quanto precede
si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato.
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