Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 18 maggio 2017, Sostituzione
sindaco sospeso ai sensi del decreto legislativo n. 235/12. Computo vice
sindaco ai fini del quorum per la validità delle sedute del consiglio.
Si fa riferimento alla mail del 16 – 2 - 2017 con la quale è
stato trasmesso il quesito del comune di … in ordine alla applicazione della
normativa concernente il quorum strutturale del consiglio comunale. In
particolare è stato segnalato che il sindaco dell’ente è stato sospeso ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 235/12 e che le funzioni sindacali sono
state assegnate al vice sindaco, anch’egli consigliere comunale. Ai sensi del
regolamento sul funzionamento del consiglio comunale è previsto che, ai fini
della validità della seduta di prima convocazione, è necessaria la presenza di
almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, mentre non si rinvengono
norme statutarie in materia di quorum strutturale. Atteso il predetto quadro
normativo, è stato chiesto quale sia il numero di componenti necessario al fine
della validità della seduta in prima convocazione, posto che il consiglio si
compone di 16 membri escluso il sindaco e tenuto conto del disposto recato
dall’art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 235/12, ai sensi del
quale “Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la
sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono
computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione
di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata”. Al riguardo, si osserva che
l’art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/00 demanda proprio alla fonte
regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il
funzionamento dei consigli e la determinazione del numero legale per la
validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso,
essere inferiore al “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza
computare a tal fine il sindaco…”. Per quanto concerne la questione del computo
del sindaco ai fini del calcolo del quorum strutturale, si ritiene di non
doversi discostare dall’orientamento già espresso in molteplici occasioni,
secondo il quale, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il
sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità
di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare
a tal fine il sindaco”. Mancando nel regolamento comunale l’esclusione
esplicita del sindaco, si ritiene che lo stesso si sarebbe dovuto includere nel
computo del quorum che avrebbe dovuto essere calcolato in base al numero di
diciassette unità, comprensive dei sedici consiglieri più il sindaco. Pertanto,
nel caso prospettato e in costanza di sospensione ai sensi del citato art. 11
del decreto legislativo n. 235/12, si ritiene che la metà dei consiglieri
prevista dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale debba essere
calcolata su sedici componenti compreso il sindaco facente funzioni.
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