giovedì 15 giugno 2017





Circolare Ministero dell’Interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 14 giugno 2017, n. 7,  Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016. Attribuzione del cognome materno ai nuovi nati. Indicazioni operative e monitoraggio


La sentenza della Corte Costituzionale in oggetto - in relazione alla quale è stata diramata, lo scorso 19 gennaio, una prima circolare informativa - ha, come noto, accolto la questione di legittimità secondo cui «la norma che impone l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno .... sarebbe lesiva sia dei principi che garantiscono la tutela del diritto al nome, sia di quelli in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del cognome al figlio, sia esso legittimo o naturale».

Dunque, è ora consentito ai genitori del nuovo nato - tra loro coniugati o meno - di attribuire, di comune accordo, il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita.

Al fine di corrispondere alle richieste di chiarimento finora pervenute, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Una. prima questione attiene all'esistenza o meno di formalità necessarie per documentare l'accordo tra i genitori sul cognome materno, e come tali preliminari all'accoglimento, da parte dell'ufficio dello stato civile, della richiesta dei genitori di attribuire al nuovo nato «anche» tale cognome. In particolare, con riguardo alla fattispecie, invero frequente, in cui è il padre che rende la dichiarazione di nascita, è stato posta la questione circa la necessità che questi fornisca all'ufficio anche la prova dell'accordo, mediante la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dalla madre, ancora ricoverata presso il centro di nascita.

Al riguardo va chiarito che, in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento.

Ed, infatti, nell'ordinamento dello stato civile, le formalità che sorreggono il legittimo e corretto operare degli uffici sono esclusivamente quelle poste dalle apposite fonti di settore e, quindi, dal codice civile e dalle altre leggi rilevanti, dai regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nonché dal decreto del Ministro dell'Interno del 5 aprile 2002, recante le formule per la redazione degli atti e dei processi verbali da inserire nei registri e da conservare negli archivi.

Del resto, la stessa disciplina dell'attribuzione del nome al nuovo nato - nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo - fa perno sull'accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all'ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori.

L'attribuzione del nome - cui ora è possibile ricondurre anche l'attribuzione del cognome - è infatti un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori.

E già dal 1975 la riforma del diritto di famiglia ha superato il principio per cui tale potere spetti al padre quale capo della famiglia e titolare delle decisioni familiari.

D'altra parte, va pure rimarcato che si collocano su un piano ben diverso quelle disposizioni che, invece, prescrivono che l'accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formi davanti all'ufficiale dello stato civile, stabilendo specifiche formalità, come In materia di separazione e divorzio (art. 12, D.L. n. 132/2014, conv. L. n. 164/2014).



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In relazione alle altre problematiche sinora emerse, si forniscono - alla luce della pronuncia costituzionale, e in attesa di auspicati interventi del legislatore, anche ivi richiamati - i seguenti, ulteriori chiarimenti:

1.Considerato che la pronuncia ha riguardo alla trasmissione «anche» del cognome materno, deve ritenersi che le relative novità ordinamentali riguardino unicamente la posposizione di questo al cognome paterno, e non l'anteposizione.

2. L'attribuzione «anche» del cognome materno al nuovo nato, ove prescelta, non può non riguardare tutti gli elementi onomastici di cui detto cognome sia composto.

3. In tema di adozione, ambito pure attinto dalla declaratoria di incostituzionalità, l'attribuzione «anche» del cognome materno all'adottato, che risulti dal pertinente provvedimento giudiziario, va esattamente riportata in sede di trascrizione dello stesso.

4. L'attribuzione «anche» del cognome materno, ove risultante dagli atti di nascita formati dalle autorità indicate nell'art. 8, D.P.R. n. 396/2000, va esattamente riportata in sede di trascrizione degli stessi.

5. La volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 396/2000) deve ritenersi incompatibile con la presunzione di accordo tra i genitori - coniugati o meno - sull'attribuzione del cognome materno.

6. Sui piano del diritto Internazionale privato, anche gli atti di nascita, formati all'estero, di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani, recanti il cognome materno di seguito a quello paterno, sono ora ricevibili ai fini della trascrizione.

7. Le novità in esame trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (avvenuta nella G.U. n. 52 del 28/12/2016), fermo restando che, dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria di cui agli artt. 89 e ss., D.P.R. n. 396/2000.

A tale ultimo riguardo si pone in evidenza che le SS.LL. - nel valutare le domande volte a conseguire, ai sensi dei citati artt. 89 e ss., l'autorizzazione ad aggiungere il cognome materno a quello paterno - non potranno non tener conto dei principi generali espressi nella nota sentenza, seppure riferiti ad un diverso ambito.

Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci quanto sopra rappresentato, segnalando ulteriori questioni di rilievo, monitorando l'attuazione delle descritte novità, con particolare riferimento a:
a) dichiarazioni di nascita;
b) richieste di trascrizione;
c) istanze ex artt. 89 e ss., D.P.R. n. 396/2000, riguardanti l'aggiunta del cognome materno.


Confidando nella consueta collaborazione, si resta in attesa, entro il 15 luglio p.v., di una prima rappresentazione alla data del 30 giugno 2017.

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