Circolare Ministero dell’Interno
– Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 14 giugno 2017,
n. 7, Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016. Attribuzione
del cognome materno ai nuovi nati. Indicazioni operative e monitoraggio
La sentenza della Corte
Costituzionale in oggetto - in relazione alla quale è stata diramata, lo scorso
19 gennaio, una prima circolare informativa - ha, come noto, accolto la
questione di legittimità secondo cui «la norma che impone l'attribuzione
automatica ed esclusiva del solo cognome paterno .... sarebbe lesiva sia dei
principi che garantiscono la tutela del diritto al nome, sia di quelli in tema
di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del
cognome al figlio, sia esso legittimo o naturale».
Dunque, è ora consentito ai
genitori del nuovo nato - tra loro coniugati o meno - di attribuire, di comune
accordo, il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita.
Al fine di corrispondere alle richieste
di chiarimento finora pervenute, si forniscono le seguenti indicazioni
operative.
Una. prima questione attiene
all'esistenza o meno di formalità necessarie per documentare l'accordo tra i
genitori sul cognome materno, e come tali preliminari all'accoglimento, da
parte dell'ufficio dello stato civile, della richiesta dei genitori di
attribuire al nuovo nato «anche» tale cognome. In particolare, con riguardo
alla fattispecie, invero frequente, in cui è il padre che rende la
dichiarazione di nascita, è stato posta la questione circa la necessità che
questi fornisca all'ufficio anche la prova dell'accordo, mediante la presentazione
di una dichiarazione sottoscritta dalla madre, ancora ricoverata presso il
centro di nascita.
Al riguardo va chiarito che, in
assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non
possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a
quelli previsti dall'ordinamento.
Ed, infatti, nell'ordinamento
dello stato civile, le formalità che sorreggono il legittimo e corretto operare
degli uffici sono esclusivamente quelle poste dalle apposite fonti di settore
e, quindi, dal codice civile e dalle altre leggi rilevanti, dai regolamento di
cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nonché dal decreto del Ministro
dell'Interno del 5 aprile 2002, recante le formule per la redazione degli atti
e dei processi verbali da inserire nei registri e da conservare negli archivi.
Del resto, la stessa disciplina
dell'attribuzione del nome al nuovo nato - nella quale è da sempre escluso
qualsivoglia automatismo - fa perno sull'accordo dei genitori, presunto e non
da provare davanti all'ufficiale, in quanto elemento presupposto nella
dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori.
L'attribuzione del nome - cui ora
è possibile ricondurre anche l'attribuzione del cognome - è infatti un atto di
esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta
dei genitori.
E già dal 1975 la riforma del
diritto di famiglia ha superato il principio per cui tale potere spetti al
padre quale capo della famiglia e titolare delle decisioni familiari.
D'altra parte, va pure rimarcato
che si collocano su un piano ben diverso quelle disposizioni che, invece,
prescrivono che l'accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formi
davanti all'ufficiale dello stato civile, stabilendo specifiche formalità, come
In materia di separazione e divorzio (art. 12, D.L. n. 132/2014, conv. L. n.
164/2014).
***
In relazione alle altre
problematiche sinora emerse, si forniscono - alla luce della pronuncia
costituzionale, e in attesa di auspicati interventi del legislatore, anche ivi
richiamati - i seguenti, ulteriori chiarimenti:
1.Considerato che la pronuncia ha
riguardo alla trasmissione «anche» del cognome materno, deve ritenersi che le
relative novità ordinamentali riguardino unicamente la posposizione di questo
al cognome paterno, e non l'anteposizione.
2. L'attribuzione «anche» del
cognome materno al nuovo nato, ove prescelta, non può non riguardare tutti gli
elementi onomastici di cui detto cognome sia composto.
3. In tema di adozione, ambito
pure attinto dalla declaratoria di incostituzionalità, l'attribuzione «anche»
del cognome materno all'adottato, che risulti dal pertinente provvedimento
giudiziario, va esattamente riportata in sede di trascrizione dello stesso.
4. L'attribuzione «anche» del
cognome materno, ove risultante dagli atti di nascita formati dalle autorità
indicate nell'art. 8, D.P.R. n. 396/2000, va esattamente riportata in sede di
trascrizione degli stessi.
5. La volontà della madre di non
essere nominata nella dichiarazione di nascita (art. 30, comma 1, D.P.R. n.
396/2000) deve ritenersi incompatibile con la presunzione di accordo tra i
genitori - coniugati o meno - sull'attribuzione del cognome materno.
6. Sui piano del diritto
Internazionale privato, anche gli atti di nascita, formati all'estero, di figli
di genitori entrambi esclusivamente italiani, recanti il cognome materno di
seguito a quello paterno, sono ora ricevibili ai fini della trascrizione.
7. Le novità in esame trovano
applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza (avvenuta nella G.U. n. 52 del 28/12/2016), fermo
restando che, dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome
rientra nella disciplina autorizzatoria di cui agli artt. 89 e ss., D.P.R. n.
396/2000.
A tale ultimo riguardo si pone in
evidenza che le SS.LL. - nel valutare le domande volte a conseguire, ai sensi
dei citati artt. 89 e ss., l'autorizzazione ad aggiungere il cognome materno a
quello paterno - non potranno non tener conto dei principi generali espressi
nella nota sentenza, seppure riferiti ad un diverso ambito.
Le SS.LL. vorranno portare a
conoscenza dei Sigg. Sindaci quanto sopra rappresentato, segnalando ulteriori
questioni di rilievo, monitorando l'attuazione delle descritte novità, con
particolare riferimento a:
a) dichiarazioni di nascita;
b) richieste di trascrizione;
c) istanze ex artt. 89 e ss.,
D.P.R. n. 396/2000, riguardanti l'aggiunta del cognome materno.
Confidando nella consueta
collaborazione, si resta in attesa, entro il 15 luglio p.v., di una prima
rappresentazione alla data del 30 giugno 2017.
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