Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 16 maggio 2017, Normativa in
tema di parità di genere nelle giunte comunali. Legge 54/2014.
Si fa riferimento alla nota allegata, concernente la
applicazione della normativa in oggetto. A seguito delle dimissioni di un
assessore di genere femminile del Comune …., ente con popolazione superiore ai
40.000 abitanti, è venuta meno la percentuale del 40% a garanzia della parità
di genere prevista dalla vigente legislazione in materia di composizione delle
giunte degli enti locali. L’amministrazione, per esigenze di razionalizzazione
e di risparmio di spesa, avrebbe l’intenzione di lasciare inalterata l’attuale
compagine giuntale, composta da quattro assessori di genere maschile, due di
genere femminile e il sindaco di genere maschile. Al riguardo, si rappresenta
quanto segue. Come noto, il comma 137 della legge n. 56/2014 dispone che “nelle
giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento
aritmetico”. Si fa presente che il Consiglio di Stato, sez. V, n. 4626 del
5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art. 1,
comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e,
pertanto, un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole
nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle
adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della
suddetta normativa. Con riferimento alla adeguatezza dell’istruttoria
effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale
giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile
richiamare la sentenza n. 1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez.
Catanzaro, nel pronunciare l’annullamento del decreto di nomina della giunta,
ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria
finalizzata al reperimento di “… idonee personalità di sesso femminile nella
società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi
a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.”. (cfr Tar Calabria
sentenze nn. 2,3 e 4 del 2015). Inoltre il Consiglio di Stato, con sentenza n.
406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella
composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura
stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”. Nella citata pronuncia,
il Supremo Consesso Amministrativo ha, inoltre, dato conto della ragionevolezza
delle indicazioni fornite dalla scrivente amministrazione nella circolare n.
6508 del 24.4.2014 laddove si fa presente che occorre lo svolgimento di una
preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la
disponibilità dello svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone
di entrambi i generi e di fornire un’adeguata motivazione sulle ragioni della
mancata applicabilità del principio di pari opportunità. Tanto premesso, va
ribadito che il disposto recato dal comma 137 della legge n. 56/2014
costituisce il paradigma di riferimento per la composizione delle giunte degli
enti locali, come il Comune in oggetto, aventi popolazione superiore ai 3.000
abitanti. Pertanto, la deroga al principio della parità di genere declinato
dalla normativa in discorso esporrebbe l’esecutivo comunale al rischio di
annullamento in caso di eventuale impugnativa. Si prega di portare a conoscenza
del comune in oggetto il contenuto della presente nei modi ritenuti più
opportuni.
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