Diritto dell’Unione e
conservazione dell’urna cineraria
Tar Veneto 31 maggio 2017, n. 543 (ord.)
E’ rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione la seguente questione:
“se gli articoli 49 e 56 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
devono essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione delle seguenti
disposizioni dell'art. 52 del regolamento dei servizi cimiteriali del comune di
Padova: "Non è in nessun caso consentito all'affidatario demandare a terzi
la conservazione dell'urna cineraria. Tale divieto vale anche in caso di
espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma terzo). È fatto obbligo
di conservare l'urna esclusivamente presso l'abitazione dell'affidatario (comma
quarto)… In nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere finalità
lucrative e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano ad
oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi
titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in caso di
espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma decimo)”
1. La presente ordinanza è adottata ai sensi dell'art. 267 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 105 del regolamento
di procedura della Corte di Giustizia (procedimento accelerato), trattandosi di
questione semplice ed attinente al riconoscimento delle libertà economiche
previste dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
2.Parte ricorrente ha impugnato le disposizioni regolamentari
con cui il Comune di Padova, nell'esercizio del potere di regolamentazione del
servizio cimiteriale e di fissazione delle prescrizioni relative
all'affidamento e alla conservazione delle urne cinerarie, ha escluso la
possibilità per l'affidatario delle urne cinerarie di avvalersi di servizi
commerciali privati, gestiti al di fuori dell'ordinario servizio cimiteriale
comunale, al fine di conservare le urne cinerarie fuori dell'ambito domestico.
In particolare l'art. 52 del regolamento dei servizi
cimiteriali del comune di Padova stabilisce tra l'altro quanto segue:
"Non è in nessun caso consentito all'affidatario demandare
a terzi la conservazione dell'urna cineraria. Tale divieto vale anche in caso
di espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma terzo).
È fatto obbligo di conservare l'urna esclusivamente presso
l'abitazione dell'affidatario (comma quarto)…
In nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere
finalità lucrative e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano
ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi
titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in caso di
espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma decimo)."
3.L’interesse ad agire in giudizio di M. S.r.l., è dato
dall’essere una società costituita allo scopo di offrire alla collettività un
servizio di custodia di urne cinerarie tramite contratti di concessione in uso
di posti urna/cellette su armadio a colombaro, al fine di agevolare l’esercizio
del diritto di preghiera, suffragio e M. dei propri cari defunti.
La società ha pertanto proposto la messa in esercizio di alcune
dimore cinerarie denominate “Luoghi della Memoria”, dislocate in altrettanti
quartieri della città di Padova, destinate ad ospitare esclusivamente urne
cinerarie in ambienti esteticamente gradevoli, riservati, protetti e
particolarmente adeguati al raccoglimento in preghiera in M. dei defunti.
4. Parte ricorrente espone, a fondamento del ricorso, quanto di
seguito riportato al presente punto 4.
"L’attività imprenditoriale che M. S.r.l. si propone di
svolgere nel Comune di Padova è ampiamente diffusa e praticata in molti Paesi
di elevata tradizione culturale (quali, a titolo esemplificativo, Stati Uniti
d’America, Canada, Singapore, Giappone, Taiwan, Argentina, e per quanto qui
interessa particolarmente, Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito,
Polonia) in considerazione del fatto che la conservazione delle urne cinerarie
in luoghi privati a ciò appositamente destinati ed alternativi all’abitazione
consente di risolvere le variegate ed agevolmente intuibili problematiche che
frequentemente insorgono a seguito della conservazione delle ceneri in ambito
domestico.
In questo senso la nuova disciplina comunale si pone in
contrasto con le previsioni dell’ordinamento comunitario e in particolare con i
principi in materia di libera circolazione delle persone, della libertà di
stabilimento e di servizi in particolare.
Non può infatti escludersi che qualche operatore economico
straniero con oggetto sociale analogo a quello di M. S.r.l. – avente sede in
uno Stato membro UE ove è consentita la collocazione di urne in dimore
cinerarie gestite da società commerciali – decida in futuro di svolgere la
propria attività nel territorio italiano o che cittadini di altri Stati membri
vogliano poter usufruire di servizi eiusdem generis – cui magari sono adusi nel
proprio Stato membro d’origine – nel territorio dello Stato italiano.
In siffatta ragionevole evenienza, in forza del diritto di
stabilimento e della libera prestazione di servizi di cui, rispettivamente,
agli artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE, non potrebbero certo frapporsi ostacoli
all’insediamento e alla svolgimento di tale attività che viene oggi preclusa,
del tutto ingiustificatamente, alla società ricorrente. E in ogni caso – per
costante giurisprudenza comunitaria – eventuali restrizioni non potrebbero
comportare un divieto assoluto di svolgimento dell’attività poiché finanche,
laddove giustificato (e qui siamo ben lungi dall’esserlo), un regime di
autorizzazione amministrativa preventiva non può legittimare un comportamento
discrezionale da parte delle autorità nazionali, tale da privare le
disposizioni di diritto dell’Unione, in particolare quelle relative ad una
libertà fondamentale come la libertà di stabilimento, del loro effetto utile.
Inoltre, affinché un regime di autorizzazione amministrativa preventiva sia
giustificato anche quando deroghi ad una tale libertà fondamentale, esso deve
essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e previamente conoscibili,
che garantiscano la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l’esercizio
del potere discrezionale delle autorità nazionali (sentenza del 10 marzo 2009,
Hartlauer, C-169/07, Racc. pag. I-1721, punto 64 e giurisprudenza ivi citata)
(cfr. Corte di Giustizia UE, sez. IV, sent. 13/02/2014 causa C-367/12
Sokoll-Seebacher, punto 27 della motivazione).
Contrastando con i principi derivanti dal diritto UE, la nuova
disciplina dell’affidamento di urne cinerarie recata dall’art. 52 del
regolamento comunale di Padova non sarebbe quindi opponibile all’operatore
economico comunitario.
In tal senso, anche a prescindere nel caso di specie dalla
sussistenza di una fattispecie transfrontaliera, verrebbe per ciò stesso a
determinarsi una c.d. discriminazione al rovescio ai danni di M. S.r.l.,
impedita ad intraprendere la medesima iniziativa economica consentita invece ad
un operatore di altro Stato membro.
Si ritiene debba quindi affermarsi l’illegittimità del
provvedimento impugnato anche ai sensi dell’art. 53 della L. n. 234/2012, il
quale stabilisce puntualmente che nei confronti dei cittadini italiani non
trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne
che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento
garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea".
5.In relazione a quanto sopra ritenuto da parte ricorrente, il
Collegio dubita in effetti che le citate ed impugnate disposizioni dell'art. 52
del regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova possano essere
poste a fondamento del divieto di prestare il servizio di custodia privato
delle urne cinerarie a causa del contrasto di tali disposizioni con gli
articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
L'art. 49 stabilisce che nel quadro delle disposizioni che
seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si
estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o
filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di
un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività
autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e
in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle
condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti
dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai
capitali.
Il citato articolo 56 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea stabilisce che le restrizioni alla libera prestazione dei
servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli
Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario
della prestazione.
L'art. 52 del regolamento dei servizi cimiteriali del comune di
Padova stabilisce quanto segue:
"Non è in nessun caso consentito all'affidatario demandare
a terzi la conservazione dell'urna cineraria. Tale divieto vale anche in caso
di espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma terzo).
È fatto obbligo di conservare l'urna esclusivamente presso
l'abitazione dell'affidatario (comma quarto)… .
In nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere
finalità lucrative e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano
ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi
titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in caso di
espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma decimo)."
Il contrasto della regolamentazione comunale di Padova con il
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea troverebbe fondamento nelle
seguenti circostanze:
- gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea stabiliscono il principio di libertà di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi nel senso che all'operatore europeo che voglia
stabilirsi in Italia o che voglia effettuare una prestazione di servizio in
Italia possono essere opposte solo quelle restrizioni che sono applicate ai
cittadini e agli operatori italiani.
Ne consegue che una regolamentazione, come quella riportata,
adottata dal comune di Padova, non potrebbe essere opposta all'operatore
europeo perché trattasi di restrizione riferita al solo territorio del comune
di Padova e dunque non alla generalità della popolazione italiana.
È solo infatti la restrizione applicabile nell'intero
territorio nazionale che può essere opposta all'operatore europeo e non invece
la restrizione applicabile ad una parte limitata del territorio nazionale.
Né sembrano sussistere nel caso di specie ragioni di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica tali da giustificare restrizioni
alla libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 52 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
Inoltre l'attività di affidamento in custodia delle urne
cinerarie sembra essere compresa nella nozione di servizi, che possono essere
liberamente prestati nel territorio dell'Unione Europea, cui fa riferimento
l'articolo 57 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Se l'attività di affidamento in custodia delle urne cinerarie è
compresa tra quelle per le quali gli articoli 49 e 56 riconoscono la libertà di
stabilimento e la libera prestazione di servizi, trova poi applicazione l'art.
53 della legge n° 234 del 2012, secondo cui nei confronti dei cittadini
italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o
prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e
al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione
europea.
Dunque anche nel caso di specie in cui è un’impresa italiana a
voler esercitare l’attività economica in una parte del territorio nazionale,
trovano applicazione gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea, per effetto del rinvio operato dall’art. 53 della legge n°
234 del 2012.
Ne consegue che si rende necessario verificare se gli articoli
49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ostano
all'applicazione del citato art. 52 del regolamento dei servizi cimiteriali del
comune di Padova.
Il collegio chiede pertanto alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea se gli articoli 49 e 56 del trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea devono essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione delle
seguenti disposizioni dell'art. 52 del regolamento dei servizi cimiteriali del
Comune di Padova:
"Non è in nessun caso consentito all'affidatario demandare
a terzi la conservazione dell'urna cineraria. Tale divieto vale anche in caso
di volontà espressa manifestata in vita dal defunto (comma terzo).
È fatto obbligo di conservare l'urna esclusivamente presso
l'abitazione dell'affidatario (comma quarto)…
In nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere
finalità lucrative e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano
ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi
titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in caso di
espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma decimo)."
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, non
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, d'ufficio, ai sensi
dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, chiede alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea di rispondere alle seguenti questioni,
con riferimento all'interpretazione degli articoli 49 e 56 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea, considerando che la decisione sulle
questioni proposte è necessaria per definire il giudizio sulla controversia
pendente:
se gli articoli 49 e 56 del trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea devono essere interpretati nel senso che ostano
all'applicazione delle seguenti disposizioni dell'art. 52 del regolamento dei
servizi cimiteriali del comune di Padova:
"Non è in nessun caso consentito all'affidatario demandare
a terzi la conservazione dell'urna cineraria. Tale divieto vale anche in caso
di espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma terzo).
È fatto obbligo di conservare l'urna esclusivamente presso
l'abitazione dell'affidatario (comma quarto)…
In nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere
finalità lucrative e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano
ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi
titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in caso di
espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma decimo)."
Chiede altresì alla Corte di Giustizia di sottoporre il
presente rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato ai sensi dell'art. 105
del regolamento di procedura della Corte di Giustizia, trattandosi di questione
semplice ed attinente al riconoscimento delle libertà economiche previste dal
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Sospende il giudizio nelle more della sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Dispone la trasmissione, a cura della segreteria, degli atti
alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
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