Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 18 maggio 2017, Diritto di
accesso dei consiglieri comunali. Quesito
Con mail in data 10 maggio u.s.,
ad ogni buon fine allegata in copia, il Sig. …, Consigliere del Comune di …, ha
segnalato che la propria richiesta di “presa visione della documentazione
relativa al bilancio di rendiconto” è stata respinta dagli addetti all’ufficio
finanziario in quanto, il comune, che non ha approvato il PEG, ha una
popolazione “inferiore ai 5000 abitanti”, per cui la visione del documento in
questa forma in base alla legge non spetterebbe. Il predetto consigliere,
pertanto, ha chiesto a questo Ufficio un parere in merito alla legittimità di
tale diniego. Al riguardo, come osservato dal Plenum della Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi, del 16 marzo 2010, il “diritto di
accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti
della P.A. trovano la loro disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n.
267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali,
nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Fermo
restando che l’Ente dovrebbe comunque disporre di apposito regolamento per la
disciplina di dettaglio per l’esercizio di tale diritto, si osserva che la
maggiore ampiezza di legittimazione all’accesso rispetto al cittadino (art. 10
del decreto legislativo n. 267/00) è riconosciuta in ragione del particolare
munus espletato dal consigliere comunale. Infatti, il consigliere deve essere
posto nelle condizioni di valutare, con piena cognizione di causa, la
correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde potere
esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A.,
opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione
pubblicistica da questi esercitata. Peraltro, “un pieno controllo sull’attività
dell’Ente spetta certamente a ciascun consigliere comunale, espressione
politica della collettività locale di cui il Comune è Ente esponenziale”
(parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del
17.12.2015). A tal fine, il consigliere comunale non deve motivare la propria
richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro
delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato
all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente,
gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra
l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e
le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Nel caso particolare,
si rileva che l’articolo 169 del decreto legislativo n. 267/00 relativo al
Piano esecutivo di gestione (PEG), al comma 3, prevede la facoltatività
dell’adozione di tale strumento per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti. L’art. 227 del medesimo decreto legislativo disciplina il rendiconto
di gestione disponendo al comma 3 una deroga per tale tipologia di comuni in
ordine alla predisposizione del conto economico, dello stato patrimoniale e del
bilancio consolidato per gli enti che si avvalgono della facoltà di non tenere
la contabilità economico-patrimoniale prevista dall'art. 232. Ciò premesso, non
appare che le disposizioni in parola contengano limitazioni all’accesso nei
riguardi dei consiglieri comunali i quali, oltre ad avere diritto di visionare
ed eventualmente di estrarre copia di qualsiasi atto che sia in possesso del
comune, hanno un diritto a visionare proprio gli specifici atti ai sensi
dell’articolo 227 citato - che al comma 2, prevede testualmente che “la
proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima
dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di
contabilità”. Pertanto, alla luce del quadro sopra delineato, non sembra che
possa negarsi l’accesso agli atti richiesti. Su quanto precede si prega di fare
analoga comunicazione all’ente interessato.
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