Cambiamento di nome e/o cognome e poteri dell’Amministrazione
Tar Puglia, Lecce, 22 giugno 2017,
n. 1046
Nell’ambito del cambiamento del nome e/o del
cognome, l’Amministrazione non è titolare di una potestà discrezionale in senso
“classico”, il cui esercizio debba concludersi con la ponderazione
dell'interesse privato con quello pubblico, ma rileva, piuttosto, (soltanto)
l'esigenza di una verifica della serietà del fatto e dei connessi motivi di
rilievo anche morale dell'istanza avanzata dal privato [osserva il Collegio
che, “per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il legislatore non limita
la possibilità di richiedere il cambiamento del nome a ipotesi specifiche,
citando a titolo meramente esemplificativo le ipotesi del norme "ridicolo
o vergognoso" o capace di "rivelare l'origine naturale"
dell'interessato; l'unico ostacolo predeterminato in termini vincolati dal
legislatore è rappresentato dal fatto che non può essere richiesta
l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in
errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o
particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del
richiedente o nel luogo di sua residenza”” ]
L’ordinamento non pone limiti alla
reiterazione di istanze di mutamento del cognome, se frutto non di mero
capriccio ma di scelte ponderate
L’art. 89 del d.P.R. 396/2000 non pone alcun
divieto all’utilizzo di cognomi di fantasia, unico impedimento essendo quello
di assunzione di cognomi di importanza storica, ovvero tali da indurre in
errore l’interlocutore.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui è stata rigettata
l’istanza di mutamento del cognome proposta dal ricorrente.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti
motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 2, 22, 32
Cost; 89 d.P.R. n. 396/2000; art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per errore,
difetto di istruttoria, irrazionalità; sviamento.
Nella camera di consiglio del 21.6.2017, fissata per la
discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del
contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha
definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata,
ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati
congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce il ricorrente
l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto assunto in base a presupposti
giuridici e fattuali errati. In particolare, ad avviso del ricorrente, la
scelta di cognome svincolato da pregressi legami parentali non sarebbe vietata
dall’ordinamento. Inoltre, la copiosa documentazione allegata all’istanza
renderebbe del tutto evidenti le ragioni della sua -OMISSIS-ntà di cambiamento,
da ricercarsi nella necessità di affrancarsi, almeno dal punto di vista
documentale, da un cognome – quello paterno – divenuto sinonimo di
incomprensione e di mancanza di amore.
Le censure sono fondate.
2.2. Premette anzitutto il Collegio che il diritto al nome
(quest’ultimo inteso sia come prenome, sia come cognome) costituisce un diritto
assoluto della persona, la cui tutela risulta garantita sia dal codice civile
(artt. 6 e ss.), sia dalla Carta Costituzionale (art. 22), sia dalle Carte sovranazionali
(art. 8 CEDU; art. 7 Carta dei diritti fondamentali UE).
Il nome non rappresenta dunque soltanto lo strumento attraverso
il quale la persona viene identificata all’interno dell’ordinamento, quale
soggetto titolare di diritti e di obblighi, ma si pone anche e soprattutto
quale attributo fondamentale della persona, quale segno distintivo, cioè, nel
quale si identifica e compendia la personalità di ogni individuo.
Per tali ragioni, il legislatore, lungi dall’adottare un
atteggiamento di aprioristica chiusura verso le domande di modifica del nome,
tende invece a salvaguardare le relative istanze, purché esse siano espressione
di scelte serie e ponderate, e non siano invece dettate dal semplice capriccio
e/o vanità estetica, ovvero dalla -OMISSIS-ntà di ingenerare volutamente
confusione negli interlocutori.
2.3. In particolare, ai sensi dell’art. 89, 1° comma, d.P.R. n.
396/2000, “Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare
il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome,
anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o
aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della
provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato
l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la
richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a
fondamento della richiesta”.
Dispone poi i successivo secondo comma che: “Nella domanda si
deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome
oppure il nome o il cognome che si intende assumere”.
Recita infine il 3° comma che: “In nessun caso può essere
richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da
indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o
particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del
richiedente o nel luogo di sua residenza”.
3. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa,
occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, osserva il Collegio che, per condivisa
giurisprudenza amministrativa, “Il legislatore non limita la possibilità di
richiedere il cambiamento del nome a ipotesi specifiche, citando a titolo
meramente esemplificativo le ipotesi del norme "ridicolo o
vergognoso" o capace di "rivelare l'origine naturale"
dell'interessato; l'unico ostacolo predeterminato in termini vincolati dal
legislatore è rappresentato dal fatto che non può essere richiesta
l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in
errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o
particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del
richiedente o nel luogo di sua residenza” (TAR Sardegna, I, 20.5.2016, n. 445.
In termini confermativi, cfr, ex multis, TAR Lombardia, I, 10.1.2011, n. 7. Di
recente, cfr. TAR Toscana, II, 14.2.2017, n. 252).
Ne consegue che l’Amministrazione non è titolare di una potestà
discrezionale in senso “classico”, il cui esercizio debba quindi concludersi
con la ponderazione dell'interesse privato con quello pubblico, venendo
piuttosto in evidenza soltanto l'esigenza di una verifica della serietà del
fatto e dei connessi motivi di rilievo anche morale dell'istanza.
4. Venendo ora al caso in esame, si legge nell’impugnato
provvedimento che l’istanza “… non risulta sorretta da adeguata motivazione”.
Inoltre, alla luce di precedenti istanze presentate dal ricorrente per mutare
il proprio nome e cognome, “… la reiterazione di più istanze è incompatibile
con il carattere di eccezionalità che il cambiamento del cognome, quale
elemento fondante della identità personale, riveste nell’ordinamento
giuridico”.
Nel provvedimento odiernamente impugnato si riportano infine le
valutazioni espresse nel preavviso di diniego emesso in altro procedimento
riguardante il ricorrente, in cui si afferma che: “… la richiesta non (può)
essere accolta in quanto priva di elementi validi e sufficienti per procedere
al cambiamento richiesto essendo un cognome scelto senza relazione ad alcun
legame parentale ed essendo tra l’altro l’attribuzione di un cognome di pura
fantasia, in linea generale, contrario ai principi dello stato civile. …”.
Alla luce di tale impianto motivazionale, le ragioni del
diniego possono dunque così sintetizzarsi:
1) l’istanza non sarebbe sorretta da adeguata motivazione;
2) la reiterazione di più istanze sarebbe incompatibile con il
ritenuto carattere di eccezionalità del cambiamento del cognome;
3) il cognome scelto (-OMISSIS-, in luogo di -OMISSIS-) non avrebbe
alcuna relazione con il legame parentale, e sarebbe quindi di pura fantasia. La
qual cosa sarebbe contraria ai principi dello stato civile.
Ognuna di tale motivazione deve ritenersi giuridicamente
errata.
5. Per quel che attiene al profilo sub 1), vi è in atti copiosa
documentazione che rende del tutto evidenti le ragioni di cambiamento del
cognome da parte del ricorrente. In particolare, quest’ultimo ha assunto alla
nascita il cognome materno -OMISSIS-, avendogli la madre detto che il proprio
papà era morto. Di seguito, a seguito del rifiuto della propria madre a tenerlo
presso di sé, il ricorrente ha trascorso la propria infanzia passando da un
istituto per l’infanzia ad un altro, e di ciò la propria personalità ne ha
fortemente e negativamente risentito, come attestato dalle numerose relazioni
degli assistenti sociali in atti.
Solo all’età di 16 anni il ricorrente è venuto a conoscenza che
il proprio padre era in vita. Contattatolo, il genitore ha rifiutato ogni tipo
di riconoscimento, e ciò ha indotto il ricorrente all’instaurazione di giudizio
di riconoscimento della paternità, conclusosi con sentenza del Tribunale di
Brindisi n. …, di accertamento di paternità giudiziale.
Ad onta del riconoscimento giudiziale, il padre ha continuato a
rifiutare ogni contatto con il figlio, evitando finanche di rispondere alle
numerose lettere inviategli da quest’ultimo.
Particolarmente significativa è l’ultima missiva rivolta dal
ricorrente al padre in data 22.9.2016. Se ne estrapolano i passi più
significativi:
“Ciao papà sono mesi che ti scrivo lettere … ma non ha mai
ricevuto risposta … Avrei voluto capire il motivo della tua scelta, avrei
voluto solo capire che ruolo avevi nella mia vita quando ero piccolo e che
ruoli vuoi adesso nella mia vita, ma dopo tutti gli insulti e minacce prese dai
tuoi figli, dove chiedevo solo il modo di poter parlare con te e vederti,
capisco che non ti è mai importato niente, il tuo silenzio è brutale … Ho
deciso di non cercarti più, questa sarà la mia ultima lettera; sappi che sono cresciuto
solo, circondato dal dolore, sofferenza, solitudine, abbandono, ma a te questo
non importa, dentro di me c’è parte di te … ti abbraccio con tutto l’amore che
posso, mille emozioni attraversano il mio essere, la mia fragilità non mi
permette di scriverti senza che la mia tastiera del pc sia inondata di lacrime,
ti auguro tutta la felicità del mondo e spero che in un’altra vita tu possa
avere l’occasione di amarmi perché non sai che figlio meraviglioso avete messo
al mondo.
Con amore, tuo figlio (non riesco ad odiarti)”.
Alla luce di tale missiva, la cui chiarezza di intenti è tale
da non richiedere alcun commento interpretativo, sono di tutta evidenza le
profonde motivazioni che hanno indotto il ricorrente a richiedere il cambio di
cognome. Trattasi di motivazioni del tutto serie, che legittimano ex se la
richiesta di cambiamento.
Motivazioni che, nondimeno, l’Amministrazione ha ignorato.
6. Venendo ora al profilo ostativo descritto sub 2) (la
presunta incompatibilità della reiterazione di istanze con il ritenuto
carattere di eccezionalità del cambiamento del cognome), esso deve ritenersi
parimenti infondato, alla luce del percorso di vita che il ricorrente ha dovuto
sostenere. Invero:
- la prima istanza, con cui il ricorrente ha chiesto il
mutamento del nome da -OMISSIS- ad -OMISSIS-, fermo restando il cognome della
madre (-OMISSIS-), è stata accolta con decreto prefettizio del 19.1.2011;
- la seconda istanza, di mutamento del cognome materno
(-OMISSIS-) in altro cognome – e segnatamente: -OMISSIS-; cognome,
quest’ultimo, con il quale il ricorrente ha avviato un proprio percorso
professionale in campo artistico – è stata rigettata con decreto 20.12.2013,
periodo in cui il ricorrente aveva tuttavia già scoperto di avere un padre
(-OMISSIS- -OMISSIS-), ottenendone altresì il relativo riconoscimento dal
Tribunale di Brindisi. Dunque, il citato diniego prefettizio si giustifica
proprio in ragione del recente mutamento di cognome che era scaturito dalla
suddetta pronuncia giudiziale (da -OMISSIS- a -OMISSIS-), il che sconsigliava
un ulteriore cambio, allorquando, però, nulla lasciava presagire che il
genitore giudizialmente riconosciuto persistesse nel suo atteggiamento di
rifiuto di accettazione finanche dell’esistenza del proprio figlio;
- infine, la terza istanza, di mutamento del cognome da
-OMISSIS- a -OMISSIS-, è quella oggetto della presente controversia. Tale
istanza, lungi dal ritenersi meramente reiterativa della precedente, deve
invece ritenersi del tutto seria, alla luce del “muro di silenzio” che il
ricorrente ha incontrato nel proprio padre, tanto da indurlo ad un’ultima,
struggente lettera di amore/addio (la citata lettera del 22.9.2016. Cfr. infra,
punto n. 5).
Per tali ragioni, è di tutta evidenza che, contrariamente a
quanto ritenuto dall’Amministrazione, la reiterazione di istanze di mutamento
del cognome, lungi dal poter essere considerata quale espressione di mero
capriccio del ricorrente, è invece sintomo di una scelta del tutto ponderata da
parte di quest’ultimo. Scelta che, in difetto di ulteriori ragioni ostative (in
alcun modo evidenziate dall’Amministrazione), avrebbe dovuto, pertanto, essere
senz’altro assecondata.
7. Infine, per quel che attiene al profilo ostativo descritto
sub 3) (il cognome scelto – -OMISSIS-, in luogo di -OMISSIS- – non avrebbe
alcuna relazione con il legame parentale, e sarebbe quindi di pura fantasia. La
qual cosa sarebbe contraria ai principi dello stato civile), trattasi di
argomentazione giuridica errata, essendo essa smentita dal citato dettato
normativo (art. 89 d.P.R. n. 396/2000), che non pone alcun divieto all’utilizzo
di cognomi di fantasia, unico impedimento essendo quello di assunzione di
cognomi di importanza storica, ovvero tali da indurre in errore
l’interlocutore.
8. Alla luce di tali considerazioni, è evidente l’illegittimità
dell’atto impugnato, avendo l’Amministrazione posto a fondamento del diniego
considerazioni ora infondate in fatto (la presunta assenza di motivazioni
giustificative del cambio del cognome), ora giuridicamente irrilevanti (la reiterazione
di istanze), ora contrastanti con il dettato normativo (la natura di pura
fantasia del cognome prescelto), laddove invece l’esame obiettivo della
documentazione allegata all’istanza – e in particolare, la serietà della stessa
– rendeva doverosa l’attribuzione del cambio del cognome.
9. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l’annullamento
dell’atto impugnato.
10. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -
Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma
1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della
parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
e il controinteressato.
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