giovedì 29 giugno 2017



Cambiamento di nome e/o cognome e poteri dell’Amministrazione

Tar Puglia, Lecce, 22 giugno 2017, n. 1046

Nell’ambito del cambiamento del nome e/o del cognome, l’Amministrazione non è titolare di una potestà discrezionale in senso “classico”, il cui esercizio debba concludersi con la ponderazione dell'interesse privato con quello pubblico, ma rileva, piuttosto, (soltanto) l'esigenza di una verifica della serietà del fatto e dei connessi motivi di rilievo anche morale dell'istanza avanzata dal privato [osserva il Collegio che, “per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il legislatore non limita la possibilità di richiedere il cambiamento del nome a ipotesi specifiche, citando a titolo meramente esemplificativo le ipotesi del norme "ridicolo o vergognoso" o capace di "rivelare l'origine naturale" dell'interessato; l'unico ostacolo predeterminato in termini vincolati dal legislatore è rappresentato dal fatto che non può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”” ]


L’ordinamento non pone limiti alla reiterazione di istanze di mutamento del cognome, se frutto non di mero capriccio ma di scelte ponderate

L’art. 89 del d.P.R. 396/2000 non pone alcun divieto all’utilizzo di cognomi di fantasia, unico impedimento essendo quello di assunzione di cognomi di importanza storica, ovvero tali da indurre in errore l’interlocutore.



FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui è stata rigettata l’istanza di mutamento del cognome proposta dal ricorrente.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 2, 22, 32 Cost; 89 d.P.R. n. 396/2000; art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria, irrazionalità; sviamento.
Nella camera di consiglio del 21.6.2017, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto assunto in base a presupposti giuridici e fattuali errati. In particolare, ad avviso del ricorrente, la scelta di cognome svincolato da pregressi legami parentali non sarebbe vietata dall’ordinamento. Inoltre, la copiosa documentazione allegata all’istanza renderebbe del tutto evidenti le ragioni della sua -OMISSIS-ntà di cambiamento, da ricercarsi nella necessità di affrancarsi, almeno dal punto di vista documentale, da un cognome – quello paterno – divenuto sinonimo di incomprensione e di mancanza di amore.
Le censure sono fondate.
2.2. Premette anzitutto il Collegio che il diritto al nome (quest’ultimo inteso sia come prenome, sia come cognome) costituisce un diritto assoluto della persona, la cui tutela risulta garantita sia dal codice civile (artt. 6 e ss.), sia dalla Carta Costituzionale (art. 22), sia dalle Carte sovranazionali (art. 8 CEDU; art. 7 Carta dei diritti fondamentali UE).
Il nome non rappresenta dunque soltanto lo strumento attraverso il quale la persona viene identificata all’interno dell’ordinamento, quale soggetto titolare di diritti e di obblighi, ma si pone anche e soprattutto quale attributo fondamentale della persona, quale segno distintivo, cioè, nel quale si identifica e compendia la personalità di ogni individuo.
Per tali ragioni, il legislatore, lungi dall’adottare un atteggiamento di aprioristica chiusura verso le domande di modifica del nome, tende invece a salvaguardare le relative istanze, purché esse siano espressione di scelte serie e ponderate, e non siano invece dettate dal semplice capriccio e/o vanità estetica, ovvero dalla -OMISSIS-ntà di ingenerare volutamente confusione negli interlocutori.
2.3. In particolare, ai sensi dell’art. 89, 1° comma, d.P.R. n. 396/2000, “Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”.
Dispone poi i successivo secondo comma che: “Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere”.
Recita infine il 3° comma che: “In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”.
3. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, osserva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il legislatore non limita la possibilità di richiedere il cambiamento del nome a ipotesi specifiche, citando a titolo meramente esemplificativo le ipotesi del norme "ridicolo o vergognoso" o capace di "rivelare l'origine naturale" dell'interessato; l'unico ostacolo predeterminato in termini vincolati dal legislatore è rappresentato dal fatto che non può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza” (TAR Sardegna, I, 20.5.2016, n. 445. In termini confermativi, cfr, ex multis, TAR Lombardia, I, 10.1.2011, n. 7. Di recente, cfr. TAR Toscana, II, 14.2.2017, n. 252).
Ne consegue che l’Amministrazione non è titolare di una potestà discrezionale in senso “classico”, il cui esercizio debba quindi concludersi con la ponderazione dell'interesse privato con quello pubblico, venendo piuttosto in evidenza soltanto l'esigenza di una verifica della serietà del fatto e dei connessi motivi di rilievo anche morale dell'istanza.
4. Venendo ora al caso in esame, si legge nell’impugnato provvedimento che l’istanza “… non risulta sorretta da adeguata motivazione”. Inoltre, alla luce di precedenti istanze presentate dal ricorrente per mutare il proprio nome e cognome, “… la reiterazione di più istanze è incompatibile con il carattere di eccezionalità che il cambiamento del cognome, quale elemento fondante della identità personale, riveste nell’ordinamento giuridico”.
Nel provvedimento odiernamente impugnato si riportano infine le valutazioni espresse nel preavviso di diniego emesso in altro procedimento riguardante il ricorrente, in cui si afferma che: “… la richiesta non (può) essere accolta in quanto priva di elementi validi e sufficienti per procedere al cambiamento richiesto essendo un cognome scelto senza relazione ad alcun legame parentale ed essendo tra l’altro l’attribuzione di un cognome di pura fantasia, in linea generale, contrario ai principi dello stato civile. …”.
Alla luce di tale impianto motivazionale, le ragioni del diniego possono dunque così sintetizzarsi:
1) l’istanza non sarebbe sorretta da adeguata motivazione;
2) la reiterazione di più istanze sarebbe incompatibile con il ritenuto carattere di eccezionalità del cambiamento del cognome;
3) il cognome scelto (-OMISSIS-, in luogo di -OMISSIS-) non avrebbe alcuna relazione con il legame parentale, e sarebbe quindi di pura fantasia. La qual cosa sarebbe contraria ai principi dello stato civile.
Ognuna di tale motivazione deve ritenersi giuridicamente errata.
5. Per quel che attiene al profilo sub 1), vi è in atti copiosa documentazione che rende del tutto evidenti le ragioni di cambiamento del cognome da parte del ricorrente. In particolare, quest’ultimo ha assunto alla nascita il cognome materno -OMISSIS-, avendogli la madre detto che il proprio papà era morto. Di seguito, a seguito del rifiuto della propria madre a tenerlo presso di sé, il ricorrente ha trascorso la propria infanzia passando da un istituto per l’infanzia ad un altro, e di ciò la propria personalità ne ha fortemente e negativamente risentito, come attestato dalle numerose relazioni degli assistenti sociali in atti.
Solo all’età di 16 anni il ricorrente è venuto a conoscenza che il proprio padre era in vita. Contattatolo, il genitore ha rifiutato ogni tipo di riconoscimento, e ciò ha indotto il ricorrente all’instaurazione di giudizio di riconoscimento della paternità, conclusosi con sentenza del Tribunale di Brindisi n. …, di accertamento di paternità giudiziale.
Ad onta del riconoscimento giudiziale, il padre ha continuato a rifiutare ogni contatto con il figlio, evitando finanche di rispondere alle numerose lettere inviategli da quest’ultimo.
Particolarmente significativa è l’ultima missiva rivolta dal ricorrente al padre in data 22.9.2016. Se ne estrapolano i passi più significativi:
Ciao papà sono mesi che ti scrivo lettere … ma non ha mai ricevuto risposta … Avrei voluto capire il motivo della tua scelta, avrei voluto solo capire che ruolo avevi nella mia vita quando ero piccolo e che ruoli vuoi adesso nella mia vita, ma dopo tutti gli insulti e minacce prese dai tuoi figli, dove chiedevo solo il modo di poter parlare con te e vederti, capisco che non ti è mai importato niente, il tuo silenzio è brutale … Ho deciso di non cercarti più, questa sarà la mia ultima lettera; sappi che sono cresciuto solo, circondato dal dolore, sofferenza, solitudine, abbandono, ma a te questo non importa, dentro di me c’è parte di te … ti abbraccio con tutto l’amore che posso, mille emozioni attraversano il mio essere, la mia fragilità non mi permette di scriverti senza che la mia tastiera del pc sia inondata di lacrime, ti auguro tutta la felicità del mondo e spero che in un’altra vita tu possa avere l’occasione di amarmi perché non sai che figlio meraviglioso avete messo al mondo.
Con amore, tuo figlio (non riesco ad odiarti)”.
Alla luce di tale missiva, la cui chiarezza di intenti è tale da non richiedere alcun commento interpretativo, sono di tutta evidenza le profonde motivazioni che hanno indotto il ricorrente a richiedere il cambio di cognome. Trattasi di motivazioni del tutto serie, che legittimano ex se la richiesta di cambiamento.
Motivazioni che, nondimeno, l’Amministrazione ha ignorato.
6. Venendo ora al profilo ostativo descritto sub 2) (la presunta incompatibilità della reiterazione di istanze con il ritenuto carattere di eccezionalità del cambiamento del cognome), esso deve ritenersi parimenti infondato, alla luce del percorso di vita che il ricorrente ha dovuto sostenere. Invero:
- la prima istanza, con cui il ricorrente ha chiesto il mutamento del nome da -OMISSIS- ad -OMISSIS-, fermo restando il cognome della madre (-OMISSIS-), è stata accolta con decreto prefettizio del 19.1.2011;
- la seconda istanza, di mutamento del cognome materno (-OMISSIS-) in altro cognome – e segnatamente: -OMISSIS-; cognome, quest’ultimo, con il quale il ricorrente ha avviato un proprio percorso professionale in campo artistico – è stata rigettata con decreto 20.12.2013, periodo in cui il ricorrente aveva tuttavia già scoperto di avere un padre (-OMISSIS- -OMISSIS-), ottenendone altresì il relativo riconoscimento dal Tribunale di Brindisi. Dunque, il citato diniego prefettizio si giustifica proprio in ragione del recente mutamento di cognome che era scaturito dalla suddetta pronuncia giudiziale (da -OMISSIS- a -OMISSIS-), il che sconsigliava un ulteriore cambio, allorquando, però, nulla lasciava presagire che il genitore giudizialmente riconosciuto persistesse nel suo atteggiamento di rifiuto di accettazione finanche dell’esistenza del proprio figlio;
- infine, la terza istanza, di mutamento del cognome da -OMISSIS- a -OMISSIS-, è quella oggetto della presente controversia. Tale istanza, lungi dal ritenersi meramente reiterativa della precedente, deve invece ritenersi del tutto seria, alla luce del “muro di silenzio” che il ricorrente ha incontrato nel proprio padre, tanto da indurlo ad un’ultima, struggente lettera di amore/addio (la citata lettera del 22.9.2016. Cfr. infra, punto n. 5).
Per tali ragioni, è di tutta evidenza che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, la reiterazione di istanze di mutamento del cognome, lungi dal poter essere considerata quale espressione di mero capriccio del ricorrente, è invece sintomo di una scelta del tutto ponderata da parte di quest’ultimo. Scelta che, in difetto di ulteriori ragioni ostative (in alcun modo evidenziate dall’Amministrazione), avrebbe dovuto, pertanto, essere senz’altro assecondata.
7. Infine, per quel che attiene al profilo ostativo descritto sub 3) (il cognome scelto – -OMISSIS-, in luogo di -OMISSIS- – non avrebbe alcuna relazione con il legame parentale, e sarebbe quindi di pura fantasia. La qual cosa sarebbe contraria ai principi dello stato civile), trattasi di argomentazione giuridica errata, essendo essa smentita dal citato dettato normativo (art. 89 d.P.R. n. 396/2000), che non pone alcun divieto all’utilizzo di cognomi di fantasia, unico impedimento essendo quello di assunzione di cognomi di importanza storica, ovvero tali da indurre in errore l’interlocutore.
8. Alla luce di tali considerazioni, è evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, avendo l’Amministrazione posto a fondamento del diniego considerazioni ora infondate in fatto (la presunta assenza di motivazioni giustificative del cambio del cognome), ora giuridicamente irrilevanti (la reiterazione di istanze), ora contrastanti con il dettato normativo (la natura di pura fantasia del cognome prescelto), laddove invece l’esame obiettivo della documentazione allegata all’istanza – e in particolare, la serietà della stessa – rendeva doverosa l’attribuzione del cambio del cognome.
9. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato.
10. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il controinteressato.

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