giovedì 15 giugno 2017









Camera dei Deputati, Interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/03072 presentata dall’on. GALGANO il 13 giugno 2017,  sulle iniziative volte a disciplinare l’attribuzione del cognome ai figli, alla luce della sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di parità tra i genitori, Seduta di mercoledì 14 giugno 2017


con sentenza 8 novembre 2016, n. 286, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie speciale n. 52, del 28 dicembre 2016, inviata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità sollevata dalla corte di appello di Genova, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di sistema «nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno», estendendo la pronuncia anche ai figli nati fuori dal matrimonio o adottati;
la sentenza ha una portata storica perché segna il superamento dell'attribuzione automatica del cognome paterno, già definita dalla stessa Corte costituzionale come «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» (sentenza n. 61 del 2006);
come evidenziato nella stessa sentenza «in assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità»;
nonostante le numerose proposte di legge d'iniziativa parlamentare avanzate sin dagli anni ’80, la condanna nel 2014 della Corte di Strasburgo e la conseguente presentazione di un disegno di legge governativo, il Parlamento non ha approvato alcuna norma al riguardo: l'atto Senato 1628, già approvato dalla Camera dei deputati, è da oltre due anni all'esame del Senato della Repubblica unitamente ad altri disegni di legge;
a due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, le problematiche connesse alla fase di sua prima e concreta applicazione risultano in gran parte non risolte;
oltre alle necessarie misure amministrative ed organizzative, si impone un urgente adeguamento del quadro normativo, affinché sia dato doveroso seguito alle perentorie e chiarissime conclusioni della Corte costituzionale sopra riportate –:
se il Governo intenda adottare opportune iniziative, per quanto di competenza, allo scopo di eliminare la persistente discriminazione dell'attuale disciplina di cui in premessa e dare piena attuazione, in linea con quanto emerge dalla sentenza della Corte costituzionale, ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, in modo da garantire il «diritto del minore all'identità personale unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità», come rilevato nella sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale






PRESIDENTE. La deputata Galgano ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03072 (Vedi l’allegato A), per un minuto.

ADRIANA GALGANO. Grazie, signora Presidente. Buongiorno, Ministro Orlando, la Corte costituzionale, a novembre 2016, ha di fatto dichiarato incostituzionale la norma nella parte nella quale non consentiva ai coniugi di attribuire anche il cognome materno ai figli all’atto della nascita. Oggi, quindi, è possibile attribuire il doppio cognome, però un vuoto regolamentare e normativo lo rende veramente molto difficile. Perciò noi chiediamo al Governo cosa intenda fare per garantire ai genitori il diritto costituzionale di attribuire il doppio cognome ai figli e per garantire al minore il diritto alla costruzione di un’identità personale che tenga conto di contributi paritari di entrambi i genitori.

PRESIDENTE. Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha facoltà di rispondere.


ANDREA ORLANDO, Ministro della Giustizia. Grazie, Presidente. Con l’atto di sindacato ispettivo in discussione l’onorevole interrogante rileva l’urgenza di un pronto adeguamento del nostro sistema ordinamentale alla recente sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 2016 n. 286 affinché trovino piena ed effettiva realizzazione il diritto del minore all’identità personale e il principio di eguaglianza dei coniugi rispettivamente sanciti agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Com’è noto, il giudice delle leggi è stato chiamato a valutare della legittimità della norma sull’automatica attribuzione del cognome paterno laddove non consente ai genitori che ne facciano concorde richiesta al momento della nascita di attribuire al figlio anche il cognome materno. Nel ripercorrere la giurisprudenza della CEDU in materia nonché precedenti pronunce della stessa Corte, ha rilevato come l’attuale ordinamento pregiudichi il diritto di identità personale del minore e al contempo costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare. In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato come il diritto all’identità personale trovi nel nome il suo primo ed immediato riscontro, riconoscendo così il diritto del figlio ad essere identificato sin dalla nascita attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori che concordino in tal senso. Su tali premesse ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dalle disposizioni del codice civile in materia di filiazione legittima e naturale e di adozione nella parte in cui non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli al momento della nascita anche il cognome materno. Mi preme rilevare che il tema è oggetto di dibattito parlamentare ancor prima della pronunzia in parola e conferma la necessità di un intervento riformatore della materia con l’obiettivo di una definizione di nuovi criteri di attribuzione dei cognomi ai figli rispettosi dell’uguaglianza dei coniugi e del diritto alla piena identità personale del minore. In tale prospettiva si inserisce infatti il disegno di legge n. 1628 recante disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli attualmente all’esame della II Commissione giustizia del Senato. Il provvedimento infatti prevede che i genitori all’atto della dichiarazione di nascita del figlio possano attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi nell’ordine concordato e che, in caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio siano attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Intendo rassicurare l’onorevole interrogante che il Governo e il Ministero che rappresento, nel condividere gli obiettivi del provvedimento, assicureranno il massimo contributo al dibattito parlamentare per una rapida definizione dell’iter legislativo.

PRESIDENTE. La deputata Galgano ha facoltà di replicare.


ADRIANA GALGANO. Grazie, Ministro, per averci assicurato che parteciperà ai lavori parlamentari ma chiaramente, per tutta la parte che riguarda il Parlamento, ero già abbondantemente aggiornata, poiché il disegno di legge, di cui lei parla, è stato approvato dalla Camera nel 2014, l’anno nel quale poi la Corte di Strasburgo ci ha punito proprio sul tema. Quindi mi aspettavo di sapere invece da parte sua cosa intende fare il Governo - era questa la domanda - perché la circolare fatta dal Ministero dell’interno all’inizio del 2017 per dare delle indicazioni non si è rivelata assolutamente sufficiente. Esistono molti problemi pratici che possono essere risolti solo da un tavolo interministeriale al quale partecipano il Ministero dell’interno e il Ministero della giustizia e mi aspettavo di sentirle dire questo. Ora quindi capiamo che c’è bisogno di un ulteriore intervento, un’azione di spinta nei confronti del Governo affinché prenda atto che questo tavolo interministeriale è assolutamente indispensabile perché non è giusto che i genitori siano sottoposti a una situazione di incertezza nell’esercitare tale loro diritto e, come Civici e Innovatori, assicuriamo che daremo un grande impulso perché il tavolo ministeriale venga finalmente organizzato.

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