Camera dei Deputati, Interrogazione a risposta immediata in
Assemblea n. 3/03072 presentata dall’on. GALGANO il 13 giugno 2017, sulle iniziative volte a disciplinare
l’attribuzione del cognome ai figli, alla luce della sentenza n. 286 del 2016
della Corte costituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio
di parità tra i genitori, Seduta di mercoledì 14 giugno 2017
con sentenza
8 novembre 2016, n. 286, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie speciale
n. 52, del 28 dicembre 2016, inviata alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica, la Corte
costituzionale, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità sollevata
dalla corte di appello di Genova, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della norma di sistema «nella parte in cui non consente ai
coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della
nascita, anche il cognome materno», estendendo la pronuncia anche ai figli
nati fuori dal matrimonio o adottati;
la sentenza
ha una portata storica perché segna il superamento dell'attribuzione
automatica del cognome paterno, già definita dalla stessa Corte
costituzionale come «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia»
(sentenza n. 61 del 2006);
come
evidenziato nella stessa sentenza «in assenza dell'accordo dei genitori,
residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in
attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare
organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di
parità»;
nonostante
le numerose proposte di legge d'iniziativa parlamentare avanzate sin dagli
anni ’80, la condanna nel 2014 della Corte di Strasburgo e la conseguente
presentazione di un disegno di legge governativo, il Parlamento non ha
approvato alcuna norma al riguardo: l'atto Senato 1628, già approvato dalla
Camera dei deputati, è da oltre due anni all'esame del Senato della
Repubblica unitamente ad altri disegni di legge;
a due mesi
dalla data di pubblicazione della sentenza, le problematiche connesse alla
fase di sua prima e concreta applicazione risultano in gran parte non
risolte;
oltre alle
necessarie misure amministrative ed organizzative, si impone un urgente
adeguamento del quadro normativo, affinché sia dato doveroso seguito alle
perentorie e chiarissime conclusioni della Corte costituzionale sopra
riportate –:
se il Governo intenda adottare
opportune iniziative, per quanto di competenza, allo scopo di eliminare la
persistente discriminazione dell'attuale disciplina di cui in premessa e dare
piena attuazione, in linea con quanto emerge dalla sentenza della Corte
costituzionale, ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 29 della
Costituzione, in modo da garantire il «diritto del minore all'identità
personale unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le
figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità», come
rilevato nella sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale
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PRESIDENTE. La deputata Galgano
ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03072 (Vedi l’allegato A),
per un minuto.
ADRIANA GALGANO. Grazie, signora
Presidente. Buongiorno, Ministro Orlando, la Corte costituzionale, a novembre 2016, ha di
fatto dichiarato incostituzionale la norma nella parte nella quale non
consentiva ai coniugi di attribuire anche il cognome materno ai figli all’atto
della nascita. Oggi, quindi, è possibile attribuire il doppio cognome, però un
vuoto regolamentare e normativo lo rende veramente molto difficile. Perciò noi
chiediamo al Governo cosa intenda fare per garantire ai genitori il diritto
costituzionale di attribuire il doppio cognome ai figli e per garantire al
minore il diritto alla costruzione di un’identità personale che tenga conto di
contributi paritari di entrambi i genitori.
PRESIDENTE. Il Ministro della
Giustizia, Andrea Orlando, ha facoltà di rispondere.
ANDREA ORLANDO, Ministro della
Giustizia. Grazie, Presidente. Con l’atto di sindacato ispettivo in discussione
l’onorevole interrogante rileva l’urgenza di un pronto adeguamento del nostro sistema
ordinamentale alla recente sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 2016
n. 286 affinché trovino piena ed effettiva realizzazione il diritto del minore
all’identità personale e il principio di eguaglianza dei coniugi
rispettivamente sanciti agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Com’è noto, il
giudice delle leggi è stato chiamato a valutare della legittimità della norma
sull’automatica attribuzione del cognome paterno laddove non consente ai
genitori che ne facciano concorde richiesta al momento della nascita di
attribuire al figlio anche il cognome materno. Nel ripercorrere la
giurisprudenza della CEDU in materia nonché precedenti pronunce della stessa
Corte, ha rilevato come l’attuale ordinamento pregiudichi il diritto di
identità personale del minore e al contempo costituisca un’irragionevole
disparità di trattamento tra i coniugi che non trova alcuna giustificazione
nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare. In particolare, la Corte Costituzionale
ha evidenziato come il diritto all’identità personale trovi nel nome il suo
primo ed immediato riscontro, riconoscendo così il diritto del figlio ad essere
identificato sin dalla nascita attraverso l’attribuzione del cognome di
entrambi i genitori che concordino in tal senso. Su tali premesse ha dunque
dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dalle
disposizioni del codice civile in materia di filiazione legittima e naturale e
di adozione nella parte in cui non consente ai coniugi di comune accordo di
trasmettere ai figli al momento della nascita anche il cognome materno. Mi
preme rilevare che il tema è oggetto di dibattito parlamentare ancor prima
della pronunzia in parola e conferma la necessità di un intervento riformatore
della materia con l’obiettivo di una definizione di nuovi criteri di
attribuzione dei cognomi ai figli rispettosi dell’uguaglianza dei coniugi e del
diritto alla piena identità personale del minore. In tale prospettiva si
inserisce infatti il disegno di legge n. 1628 recante disposizioni in materia
di attribuzione del cognome ai figli attualmente all’esame della II Commissione
giustizia del Senato. Il provvedimento infatti prevede che i genitori all’atto
della dichiarazione di nascita del figlio possano attribuirgli, secondo la loro
volontà, il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi
nell’ordine concordato e che, in caso di mancato accordo tra i genitori, al
figlio siano attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
Intendo rassicurare l’onorevole interrogante che il Governo e il Ministero che
rappresento, nel condividere gli obiettivi del provvedimento, assicureranno il
massimo contributo al dibattito parlamentare per una rapida definizione
dell’iter legislativo.
PRESIDENTE. La deputata Galgano
ha facoltà di replicare.
ADRIANA GALGANO. Grazie,
Ministro, per averci assicurato che parteciperà ai lavori parlamentari ma
chiaramente, per tutta la parte che riguarda il Parlamento, ero già
abbondantemente aggiornata, poiché il disegno di legge, di cui lei parla, è
stato approvato dalla Camera nel 2014, l’anno nel quale poi la Corte di Strasburgo ci ha
punito proprio sul tema. Quindi mi aspettavo di sapere invece da parte sua cosa
intende fare il Governo - era questa la domanda - perché la circolare fatta dal
Ministero dell’interno all’inizio del 2017 per dare delle indicazioni non si è
rivelata assolutamente sufficiente. Esistono molti problemi pratici che possono
essere risolti solo da un tavolo interministeriale al quale partecipano il
Ministero dell’interno e il Ministero della giustizia e mi aspettavo di
sentirle dire questo. Ora quindi capiamo che c’è bisogno di un ulteriore
intervento, un’azione di spinta nei confronti del Governo affinché prenda atto
che questo tavolo interministeriale è assolutamente indispensabile perché non è
giusto che i genitori siano sottoposti a una situazione di incertezza
nell’esercitare tale loro diritto e, come Civici e Innovatori, assicuriamo che
daremo un grande impulso perché il tavolo ministeriale venga finalmente
organizzato.
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