Cambiamento di
cognome del bipolide (cittadino dell’Unione)
Corte di Giustizia UE 8 giugno
2017, n. C-541/15
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo
21 TFUE – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati
membri – Cittadino avente sia la cittadinanza dello Stato membro di
residenza sia quella dello Stato membro di nascita – Cambiamento di
cognome nello Stato membro di nascita al di fuori di un periodo di residenza
abituale – Nome corrispondente al nome di nascita – Domanda d’iscrizione
di tale nome nel registro dello stato civile dello Stato membro di
residenza – Rigetto di tale domanda – Motivo – Non acquisizione
del nome nel corso di un periodo di residenza abituale – Esistenza di
altre procedure nel diritto nazionale per ottenere il riconoscimento del
medesimo nome
L’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a
che l’ufficio dello stato civile di uno Stato membro rifiuti di riconoscere e
di trascrivere nel registro dello stato civile il nome legalmente ottenuto da
un cittadino di tale Stato membro in un altro Stato membro, di cui egli
parimenti possiede la cittadinanza, e corrispondente al suo nome di nascita,
sulla base di una disposizione del diritto nazionale che subordina la
possibilità di ottenere una siffatta trascrizione tramite dichiarazione
all’ufficio dello stato civile alla condizione che tale nome sia stato
acquisito durante un periodo di residenza abituale in tale altro Stato membro,
a meno che esistano nel diritto nazionale altre disposizioni che consentano
effettivamente il riconoscimento di detto nome.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
8 giugno 2017
Nella causa C‑541/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht
Wuppertal (tribunale distrettuale di Wuppertal, Germania), con decisione del 24
settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre 2015, nel procedimento
promosso da
Mircea Florian Freitag
con l’intervento di:
Angela Freitag,
Vica Pavel,
Stadt Wuppertal,
Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione,
A. Prechal, A. Rosas (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas,
giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 15 settembre 2016,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo tedesco, da M. Hellmann, T. Henze e J. Mentgen, in
qualità di agenti;
– per il
governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e
M. Castelo-Branco, in qualità di agenti;
– per il
governo rumeno, da A. Wellman e R.H. Radu, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da E. Montaguti e G. von Rintelen, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 24 novembre 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18
e 21 TFUE.
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dal
sig. Mircea Florian Freitag in merito al riconoscimento, in Germania, e
alla trascrizione nel registro dello stato civile di un cambiamento di cognome
a vantaggio di un nome legalmente acquisito in Romania.
Contesto normativo
Disposizioni pertinenti della legge introduttiva al
codice civile
3 L’articolo
5 dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (legge introduttiva al
codice civile), del 21 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2494, e
rettificativo BGBl. 1997 I, pag. 1061), nella versione applicabile ai
fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«EGBGB»), rubricato
«Status personale», dispone, al suo paragrafo 1, prima e seconda frase:
«Quando è fatto rinvio al diritto dello Stato di cui una
persona ha la cittadinanza e quest’ultima ne possiede più d’una, trova
applicazione il diritto dello Stato con cui tale persona ha il legame più
stretto, in particolare alla luce della sua residenza abituale o del suo
percorso di vita. Se tale persona possiede parimenti la cittadinanza tedesca,
tale status giuridico prevale».
4 L’articolo
10 dell’EGBGB, intitolato «Nome», prevede, al suo paragrafo 1:
«Il nome di una persona è disciplinato dalla legge dello
Stato di cui essa ha la cittadinanza».
5 L’articolo
48 dell’EGBGB, intitolato «Scelta di un nome acquisito in un altro Stato membro
dell’Unione», così dispone:
«Qualora il nome di una persona sia soggetto al diritto
tedesco, la persona stessa può scegliere, mediante dichiarazione resa dinanzi
all’ufficio dello stato civile, il nome acquisito durante un periodo di
residenza abituale in un altro Stato membro dell’Unione e ivi trascritto nei
registri dello stato civile, a condizione che ciò non sia palesemente
incompatibile con principi fondamentali del diritto tedesco. La scelta del nome
ha effetto retroattivo dal momento della trascrizione nei registri dello stato
civile dell’altro Stato membro, salvo che la persona dichiari espressamente che
tale scelta debba produrre effetti solo ex nunc. La dichiarazione deve essere
resa per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. (...)».
Legge sul cambiamento di nome
6 In
diritto tedesco, il cambiamento di nome è disciplinato dal diritto pubblico,
più precisamente dalla procedura prevista dalla Gesetz über die Änderung von
Familiennamen und Vornamen (NamÄndG) (legge sul cambiamento di cognome e di
nome), del 5 gennaio 1938 (RGBl. 1938 I, pag. 9), come modificata
dall’articolo 54 della legge del 17 dicembre 2008 (BGBl. 2008 I,
pag. 2586) (in prosieguo: la «legge sul cambiamento di nome»).
7 L’articolo
1 della legge sul cambiamento di nome è così formulato:
«Il cognome di un cittadino tedesco o di un apolide che
risieda o soggiorni abitualmente in Germania può essere modificato su
richiesta».
8 L’articolo
3, paragrafo 1, di detta legge così dispone:
«Un cognome può essere modificato solo se un motivo
importante giustifica tale cambiamento».
9 Conformemente
all’articolo 3, paragrafo 2, della legge sul cambiamento di nome, le
circostanze del caso di specie rilevanti ai fini della decisione devono essere
valutate d’ufficio.
10 In
forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sul cambiamento di nome, la
richiesta di cambiamento di cognome deve essere presentata presso
l’amministrazione di grado inferiore nella circoscrizione nella quale il
richiedente risiede o soggiorna.
11 Il
punto 27, paragrafo 1, dell’Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über
die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV) (regolamento
amministrativo generale relativo alla legge sul cambiamento di cognome e di
nome), dell’11 agosto 1980, come modificato da ultimo dal regolamento
amministrativo dell’11 febbraio 2014 (BAnz. AT, del 18 febbraio 2014, B2) (in
prosieguo: il «regolamento relativo alla legge sul cambiamento di nome»), è
così formulato:
«Il nome delle persone è disciplinato in dettaglio
e – in linea di principio – in maniera esaustiva dalle disposizioni
applicabili di diritto civile. La modifica del nome, che rientra nell’ambito
del diritto amministrativo pubblico, è diretta a eliminare gli effetti dannosi
in un determinato caso. Essa ha carattere eccezionale. Di conseguenza, occorre
previamente verificare se l’obiettivo perseguito non possa essere raggiunto con
una dichiarazione di cambiamento di nome in forza del diritto civile o tramite
un’ordinanza del giudice tutelare».
12 Il
punto 28 di tale regolamento stabilisce quanto segue:
«Un cognome può essere modificato solo se un motivo
importante giustifica tale cambiamento. Si è in presenza di un motivo
importante quando l’interesse legittimo del richiedente (...) al cambiamento di
nome è superiore agli interessi legittimi eventualmente contrari di altre parti
interessate (...) e ai principi relativi al nome derivanti dalle disposizioni
legali, di cui fanno parte la funzione di regolamentazione sociale del nome e
l’interesse pubblico al mantenimento del nome trasmesso (...)».
13 Ai
sensi del punto 31 di detto regolamento:
«Se il bilanciamento che deve essere effettuato
conformemente al punto 28 fa emergere un interesse legittimo superiore del
richiedente alla modifica del cognome e che sussiste di conseguenza un motivo
importante per la modifica del suo nome, occorre di norma accogliere la
richiesta. Elementi già considerati nell’ambito del bilanciamento volto a
stabilire la sussistenza del motivo importante non possono più essere presi in
considerazione come motivi discrezionali. Se non sussiste alcun motivo
importante che giustifichi il cambiamento di nome, la domanda deve essere
respinta».
14 Il
punto 49 del regolamento relativo alla legge sul cambiamento di nome così
prevede:
«Quando un cittadino tedesco, che possiede parimenti la
cittadinanza di un altro Stato, porta, in base al diritto di detto altro Stato,
un cognome diverso da quello che è tenuto a portare in forza del diritto sul
territorio di applicazione della legge, tale ambiguità nella titolarità del
nome può essere eliminata cambiando il cognome che dev’essere portato sul
territorio di applicazione della legge con il cognome che dev’essere portato in
base al diritto dell’altro Stato. Di contro, in caso di rinuncia all’altro
cognome, occorre rimettere l’interessato dinanzi alle autorità dell’altro Stato
di cui egli possiede la cittadinanza».
15 Nel
caso in cui l’amministrazione competente neghi il cambiamento di nome, contro
una siffatta decisione di diniego sono aperte le possibilità di ricorso
amministrativo. Nel caso, invece, di accoglimento della richiesta di
cambiamento di cognome da parte dell’amministrazione competente, essa assicura
che il cambiamento di nome sia seguito dall’aggiornamento o sia constatato nel
registro dello stato civile.
Fatti del procedimento principale e questione
pregiudiziale
16 Il
ricorrente nel procedimento principale è nato il 25 aprile 1986 in Romania con
il cognome di Pavel. Egli è il figlio della sig.ra Angela Freitag e del
sig. Vica Pavel, cittadini rumeni, e ha la cittadinanza rumena.
17 Dopo
il divorzio dei suoi genitori, sua madre si è risposata con un cittadino
tedesco, il sig. Freitag.
18 Con
una decisione giudiziaria del 21 maggio 1997, il sig. Freitag ha adottato
il ricorrente nel procedimento principale e quest’ultimo ha acquisito così la
cittadinanza tedesca e porta, da allora, il cognome Freitag.
19 Con
decisione del consiglio distrettuale di Brașov (Romania) del 9 luglio 2013, il
cognome del ricorrente nel procedimento principale è tornato ad essere Pavel, a
richiesta di quest’ultimo. Durante la procedura di cambiamento di nome in
Romania, il ricorrente nel procedimento principale aveva la residenza abituale
in Germania.
20 Egli
si è rivolto in seguito allo Standesamt der Stadt Wuppertal (ufficio dello
stato civile di Wuppertal, Germania) presentando il proprio nuovo passaporto
rumeno emesso con il cognome Pavel, e ha chiesto che la modifica del nome fosse
riconosciuta anche dal diritto tedesco e che la trascrizione nel registro dello
stato civile fosse integrata in tal senso.
21 Nutrendo
dubbi circa la possibilità di iscrivere un atto successivo nel registro dello
stato civile, l’ufficio dello stato civile di Wuppertal e l’Oberbürgermeister
der Stadt Wuppertal (sindaco di Wuppertal, Germania) hanno sottoposto la
questione alla valutazione dell’Amtsgericht Wuppertal (tribunale distrettuale
di Wuppertal, Germania).
22 Secondo
il giudice del rinvio, poiché il ricorrente nel procedimento principale aveva
la residenza abituale in Germania nel corso della procedura di cambiamento di nome
in Romania, l’articolo 48 dell’EGBGB non può applicarsi, in quanto tale
disposizione subordina la possibilità di scegliere, tramite dichiarazione
all’ufficio dello stato civile, un nome acquisito in un altro Stato membro
dell’Unione alla condizione che il nome di cui trattasi sia stato acquisito nel
corso di un periodo di residenza abituale in tale altro Stato membro,
condizione che non è soddisfatta nella specie.
23 Il
giudice del rinvio precisa che non è possibile neanche un’applicazione analogica
dell’articolo 48 dell’EGBGB. Dai documenti relativi alla procedura legislativa
risulterebbe che il legislatore volesse in particolare attuare i requisiti
risultanti dalla sentenza del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul (C‑353/06,
EU:C:2008:559), e che fosse consapevole del fatto che non rientrano in tale
disposizione tutte le situazioni di divergenza di cognome.
24 Di
conseguenza, il giudice del rinvio si chiede se gli articoli 18 e 21 TFUE
impongano il riconoscimento di un cambiamento di nome effettuato in un altro
Stato membro qualora l’interessato non abbia la residenza abituale in tale
altro Stato membro, ma presenti con questo un legame diverso a motivo della sua
doppia cittadinanza.
25 In
tali circostanze, l’Amtsgericht Wuppertal (tribunale distrettuale di Wuppertal)
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere
interpretati nel senso che le autorità di uno Stato membro siano tenute a
riconoscere la modifica del cognome di un cittadino di tale Stato qualora
questi sia, al contempo, cittadino di un altro Stato membro e in tale Stato
abbia (ri‑)acquisito, a seguito di una modifica del cognome non legata a una
variazione dello stato di famiglia, il proprio cognome originario ricevuto alla
nascita, benché l’acquisizione di tale cognome non sia avvenuta quando il
cittadino aveva la residenza abituale nell’altro Stato membro e sia avvenuta
dietro sua richiesta».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
26 In
limine, occorre indicare che il giudice del rinvio si basa sull’articolo 48
dell’EGBGB, ove, con la sua questione, esso desidera sapere se gli articoli 18
e 21 TFUE ostino a che le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino
di riconoscere il cognome legalmente ottenuto, da un cittadino di tale Stato
membro, in un altro Stato membro di cui egli parimenti possiede la
cittadinanza, sebbene lo stesso non avesse la residenza abituale in tale altro
Stato membro.
27 Occorre
rilevare che, nella sua domanda, il giudice del rinvio menziona l’esistenza,
sottolineata altresì dal governo tedesco e dalla Commissione europea, di una
procedura distinta, rientrante nel diritto pubblico, prevista dalla legge sul
cambiamento di nome e che consente di richiedere, presso l’amministrazione, la
modifica del nome.
28 Tale
procedura ai sensi della legge sul cambiamento di nome è applicabile, secondo
il governo tedesco, in una situazione come quella del ricorrente nel
procedimento principale, nei limiti in cui, anche se l’articolo 48 dell’EGBGB
è, in linea di principio, applicabile a quest’ultimo, egli non soddisfa
tuttavia il requisito della residenza abituale in un altro Stato membro posto
da tale disposizione. Secondo il governo tedesco, la procedura ai sensi della
legge sul cambiamento di nome consente a una persona, in una situazione
comparabile a quella del ricorrente nel procedimento principale, di acquisire
il diritto di portare il nome ottenuto in forza del diritto di un altro Stato
membro presentando una richiesta in tal senso presso l’amministrazione
competente.
29 Nell’ambito
della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, spetta a quest’ultima
fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la
controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se
necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v., in
particolare, sentenza del 19 settembre 2013, Betriu Montull, C‑5/12,
EU:C:2013:571, punto 40).
30 In
tali circostanze, la questione posta dal giudice del rinvio va intesa come
volta, in sostanza, a sapere se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere
interpretati nel senso che ostano a che l’ufficio dello stato civile di uno
Stato membro neghi di riconoscere e di trascrivere nel registro dello stato
civile il nome legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro, in un
altro Stato membro di cui parimenti possiede la cittadinanza, e corrispondente
al suo nome di nascita, sulla base di una disposizione del diritto nazionale
che subordina la possibilità di richiedere una siffatta trascrizione tramite
dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla condizione che tale nome sia
stato acquisito durante un periodo di residenza abituale in tale altro Stato
membro, sebbene altre disposizioni del diritto nazionale consentano allo stesso
cittadino di presentare una richiesta di cambiamento di nome a un’altra
autorità, che ha il potere discrezionale di statuire su tale richiesta.
31 Si
deve aggiungere che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte,
l’articolo 21 TFUE comporta non soltanto il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ma parimenti il
divieto di qualsivoglia discriminazione basata sulla cittadinanza. Di
conseguenza, occorre esaminare la situazione del ricorrente nel procedimento
principale esclusivamente alla luce di tale disposizione (sentenza del 12
maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 65; v.,
per analogia, sentenza del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14,
EU:C:2016:401, punto 34).
Sull’ambito di applicazione del diritto dell’Unione
32 In
limine, occorre esaminare se la situazione del ricorrente nel procedimento
principale rientri nell’ambito di applicazione materiale del diritto
dell’Unione e, in particolare, delle norme che disciplinano l’esercizio, da
parte di un cittadino dell’Unione, del suo diritto di libera circolazione e che
vietano la discriminazione.
33 Da
una consolidata giurisprudenza risulta che, sebbene, allo stato attuale del
diritto dell’Unione, le norme che disciplinano la trascrizione negli atti dello
stato civile del cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati
membri, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, devono comunque
rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del
Trattato relative alla libertà riconosciuta a ciascun cittadino dell’Unione di
circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri (sentenze del 2
ottobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, punto 25; del 14 ottobre
2008, Grunkin e Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, punto 16; del 22 dicembre 2010,
Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punti 38 e 39; del 12 maggio 2011,
Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 63, nonché del 2 giugno
2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 32).
34 Secondo
una giurisprudenza costante, un collegamento con il diritto dell’Unione
sussiste nei confronti di persone cittadini di uno Stato membro e che
soggiornano legalmente sul territorio di un altro Stato membro (sentenza del 2
ottobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, punto 27). Ciò accade nel
caso del ricorrente nel procedimento principale, che ha la cittadinanza rumena
e soggiorna nel territorio della Repubblica federale di Germania, di cui
parimenti possiede la cittadinanza.
Sull’esistenza di una restrizione alla libera
circolazione ai sensi dell’articolo 21 TFUE
35 Si
deve ricordare che la Corte
ha ripetutamente dichiarato che una normativa nazionale che sfavorisca taluni
cittadini nazionali per il solo fatto che essi abbiano esercitato la loro
libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una
restrizione alle libertà riconosciute dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE ad
ogni cittadino dell’Unione (sentenze del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C‑353/06,
EU:C:2008:559, punto 21; del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09,
EU:C:2010:806, punto 53; del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09,
EU:C:2011:291, punto 68, nonché del 2 giugno 2016, Bogendorff von
Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 36).
36 Dalla
giurisprudenza della Corte risulta altresì che il diniego, da parte
dell’amministrazione di uno Stato membro, di riconoscere il nome di un
cittadino di tale Stato che abbia esercitato il proprio diritto di libera
circolazione e che possegga parimenti la cittadinanza di un altro Stato membro,
così come determinato in quest’ultimo Stato membro, è idoneo ad ostacolare
l’esercizio del diritto, sancito all’articolo 21 TFUE, di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Infatti, da una
diversità tra i due nomi applicati ad una stessa persona possono nascere
confusioni ed inconvenienti (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016,
Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 37).
37 A
tale riguardo, va ricordato che numerose attività della vita quotidiana, sia in
ambito pubblico che privato, richiedono di fornire la prova della propria
identità e, trattandosi di una famiglia, la prova della natura dei vincoli
familiari esistenti fra i vari membri della stessa (sentenze del 12 maggio
2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 73, nonché del 2
giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 43).
38 Per
un cittadino avente la cittadinanza di due Stati membri, come avviene nel caso
del ricorrente nel procedimento principale, esiste un rischio concreto, a causa
del fatto di portare due cognomi differenti, ossia Pavel e Freitag, di dovere
dissipare dubbi riguardo alla propria identità nonché all’autenticità dei
documenti prodotti o alla veridicità dei dati in essi contenuti, situazione
che, come dichiarato dalla Corte, costituisce una circostanza idonea ad
ostacolare l’esercizio del diritto conferito dall’articolo 21 TFUE (v.
sentenze del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806,
punto 70, e del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14,
EU:C:2016:401, punto 40).
39 Di
conseguenza, il diniego, da parte dell’ufficio dello stato civile di uno Stato
membro, di riconoscere e di trascrivere nei registri dello stato civile il nome
legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro in un altro Stato
membro di cui egli possiede parimenti la cittadinanza, sulla base di una
disposizione di diritto nazionale che subordina la possibilità di chiedere una
siffatta trascrizione tramite dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla
condizione che detto nome sia stato acquisito nel corso di un periodo di
residenza abituale in tale altro Stato membro, è idonea ad ostacolare
l’esercizio del diritto, sancito all’articolo 21 TFUE, di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
40 Il
governo tedesco sostiene tuttavia che, poiché il diritto tedesco prevede altre
basi giuridiche per procedere al cambiamento di nome a richiesta
dell’interessato, ossia le disposizioni pertinenti della legge sul cambiamento
di nome, non sussistono ostacoli alla libera circolazione delle persone che
potrebbero sorgere da una divergenza di cognomi. Infatti, sebbene l’articolo 3,
paragrafo 1, della legge sul cambiamento di nome subordini un siffatto
cambiamento alla condizione che esso sia giustificato da un motivo importante,
dal punto 49 del regolamento relativo alla legge sul cambiamento di nome
risulterebbe che l’eliminazione di una divergenza di cognomi in relazione a
cittadini tedeschi aventi doppia cittadinanza costituisce un siffatto motivo
importante. Così, in una situazione come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, l’interessato potrebbe ottenere il riconoscimento del
nome legalmente adottato nell’altro Stato membro presentando una richiesta ai
sensi della legge sul cambiamento di nome presso l’amministrazione competente.
41 A
tale riguardo, affinché una normativa come quella tedesca relativa al nome,
considerata nel suo complesso, possa essere ritenuta compatibile con il diritto
dell’Unione, è necessario che le disposizioni o la procedura interna che
consentono di presentare una richiesta di cambiamento di nome non rendano
impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti conferiti
dall’articolo 21 TFUE. In linea di principio, poco importa sapere, dal
punto di vista del diritto dell’Unione, quale sia la disposizione nazionale o
la procedura interna in forza della quale il ricorrente può far valere i suoi
diritti riguardanti il proprio nome.
42 Infatti,
in mancanza di una normativa dell’Unione in materia di modifica del cognome,
spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare
le modalità previste dal diritto nazionale e destinate a garantire la tutela
dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, purché, da
un lato dette modalità non siano meno favorevoli di quelle relative ai diritti
che trovino origine nell’ordinamento giuridico interno (principio di
equivalenza) e, dall’altro, esse non rendano impossibile o eccessivamente
difficile, in pratica, l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione
(principio di effettività) (v. in particolare, per analogia, sentenze del 12
settembre 2006, Eman e Sevinger, C‑300/04, EU:C:2006:545, punto 67; del 3
luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide
Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 75, nonché dell’8 marzo
2017, Euro Park Service, C‑14/16, EU:C:2017:177, punto 36).
43 Spetta
al giudice del rinvio valutare se gli sia possibile attuare esso stesso i
diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE e riconoscere il diritto al
riconoscimento del nome acquisito in circostanze quali quelle di cui al
procedimento principale o se il ricorrente in tale procedimento debba ricorrere
alla procedura di diritto pubblico di cui alla legge sul cambiamento di nome.
44 Com’è
stato indicato al punto 40 della presente sentenza, il governo tedesco sostiene
che l’eliminazione di una divergenza di cognomi costituisce un «motivo
importante» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della legge sul cambiamento
di nome. Inoltre, l’esercizio dei diritti di un cittadino come il ricorrente
nel procedimento principale a norma dell’articolo 21 TFUE non sarebbe
rimesso in discussione dal potere discrezionale di cui dispongono le autorità
tedesche competenti.
45 Occorre
sottolineare, a tale riguardo, che un siffatto potere discrezionale deve essere
esercitato dalle autorità competenti in modo da garantire la piena efficacia
dell’articolo 21 TFUE.
46 Occorre,
in particolare, che la procedura esistente nel diritto tedesco e volta a
consentire il cambiamento di nome sia idonea a garantire che l’esistenza di un
«motivo importante» possa essere ammessa in circostanze quali quelle di cui al
procedimento principale, nelle quali l’interessato presenta con l’altro Stato
membro nel quale ha ottenuto il nome un collegamento diverso dalla residenza
abituale, come la cittadinanza, al fine di consentire il riconoscimento del
nome ottenuto in un altro Stato membro.
47 Si
deve, pertanto, rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 21 TFUE
deve essere interpretato nel senso che osta a che l’ufficio dello stato civile
di uno Stato membro rifiuti di riconoscere e di trascrivere nel registro dello
stato civile il nome legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro
in un altro Stato membro, di cui egli parimenti possiede la cittadinanza, e
corrispondente al suo nome di nascita, sulla base di una disposizione del
diritto nazionale che subordina la possibilità di ottenere una siffatta trascrizione
tramite dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla condizione che tale
nome sia stato acquisito durante un periodo di residenza abituale in tale altro
Stato membro, a meno che esistano nel diritto nazionale altre disposizioni che
consentano effettivamente il riconoscimento di detto nome.
Sulle spese
48 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
L’articolo 21 TFUE deve essere
interpretato nel senso che osta a che l’ufficio dello stato civile di uno Stato
membro rifiuti di riconoscere e di trascrivere nel registro dello stato civile
il nome legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro in un altro
Stato membro, di cui egli parimenti possiede la cittadinanza, e corrispondente
al suo nome di nascita, sulla base di una disposizione del diritto nazionale
che subordina la possibilità di ottenere una siffatta trascrizione tramite
dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla condizione che tale nome sia
stato acquisito durante un periodo di residenza abituale in tale altro Stato
membro, a meno che esistano nel diritto nazionale altre disposizioni che
consentano effettivamente il riconoscimento di detto nome.
Dal sito http://curia.europa.eu
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